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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NA ANTONINO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 77/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Chieti - Corso Marrucino, 81 66100 Chieti CH
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Organismo Straordinario Di Liquidazione-Comune Di Chieti-Dpr08/23 - 00098000698
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INGIUNZIONE n. C632 24 05227-119002 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 432/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in ricorso
Resistente/Appellato: come in controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20 gennaio 2025 Ricorrente_1, residente in [...]al Mare, ha promosso azione contenziosa ai fini dell'annullamento, previa sospensione, della ingiunzione di pagamento n.
C6322405227119002 per € 251,09 - di cui € 197,50 per TARI 2019, € 11,85 per spese di riscossione, € 30,20 per interessi di mora, € 11,55 per spese di notifica della ingiunzione – emessa dall'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti in data 15.11.2024 e notificato il 22.11.2024. A sostegno del ricorso ha addotto la nullità dell'ingiunzione in quanto omessa la notificazione del previo avviso di pagamento TARI che, invece, veniva menzionato come notificato in data 03.03.2022. Ha chiesto la discussione del ricorso conferendo espressa delega al coniuge Rappresentante_1, nato in [...] il [...].
Concludeva quindi per l'accoglimento del ricorso con annullamento della ingiunzione.
L'Associazione_1 di Chieti si è costituita chiedendo, in primis, la rimessione in termini per il legittimo impedimento a produrre l'avviso di pagamento TARI in quanto, a seguito del fallimento della Società_1 s.r.l., titolare della funzione di accertamento e riscossione dei tributi locali del Comune di Chieti, le era stato impossibile accedere al ritiro ed alla consultazione di atti e documenti. Rappresentando ciò ipotesi di forza maggiore, l'Associazione_1 insisteva quindi nella richiesta di un rinvio a nuovo ruolo. In ogni caso, ritenendo valida la indicazione del 3 marzo 2022 quale data di notifica dell'avviso desumibile dalla ingiunzione, concludeva nel merito per il rigetto dle ricorso con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nella udienza del 25 maggio 2025 la Corte ha accolto la istanza di sospensiva rinviando a nuovo ruolo in attesa della calendarizzazione delle udienze del secondo semestre 2025.
Nella udienza del 22 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti come in verbale, la controversia è stata quindi trattenuta a sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
A fronte della eccezione di nullità della ingiunzione Tari 2019 quale effetto derivato dalla addotta mancanza di notifica del previo avviso di accertamento, a carico dell'Associazione_1 convenuto vi era l'onere specifico di provare che tale notifica era stata invece validamente eseguita nella data del 03.03.2022.
Tale onere tuttavia non è stato assolto. La Associazione_1, in proposito, ha sostenuto la impossibilità di produrre ed esibire l'avviso di liquidazione della Tari 2019 notificato in data 3 marzo 2022 in quanto la Curatela della
Società_1 s.r.l., che aveva il materiale possesso e la custodia di detto avviso, ancorché diffidata alla consegna, non aveva ottemperato.
Nella ricostruzione che precede la Corte non ravvede però gli estremi della forza maggiore proprio perché, come addotto dall'Associazione_1, la mancata disponibilità materiale di quell'avviso di accertamento è dipesa unicamente dalla omessa consegna da parte della Curatela Fallimentare custode ex lege.
Con specifico riguardo al principio della nullità della ingiunzione TARI - o di altre imposte locali - in forma derivata dalla mancata prova della previa notifica dell'avviso di accertamento, si è espressa più volte la S.
C. (ex plurimis: Cass. Civ., sez. 5, 15.01.2020, n. 565) e da tale indirizzo questa Corte non intende discostarsi per cui, in accoglimento del ricorso, va senz'altro pronunziata la nullità della ingiunzione impugnata e le spese di lite di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. La parte (privata) vittoriosa ha diritto al rimborso diretto delle spese dal soccombente sia se costituita a mezzo di assistenza tecnica, salva la rivalsa interna in virtu' del rapporto di mandato con il difensore, sia se sta in giudizio personalmente come previsto dall'art. 12 co.5 del Dlgs 546/92 per le controversie di valore inferiore ad € 2582,28.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla la ingiunzione di pagamento impugnata. Condanna l'Organismo
Straordinario di liquidazione del Comune di Chieti alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 300,00 di cui € 30,00 per gli esborsi, oltre gli accessori di legge sui compensi.
Chieti, 22 ottobre 2025. Il Giudice Antonino Natarella
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NA ANTONINO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 77/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Chieti - Corso Marrucino, 81 66100 Chieti CH
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Organismo Straordinario Di Liquidazione-Comune Di Chieti-Dpr08/23 - 00098000698
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INGIUNZIONE n. C632 24 05227-119002 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 432/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in ricorso
Resistente/Appellato: come in controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20 gennaio 2025 Ricorrente_1, residente in [...]al Mare, ha promosso azione contenziosa ai fini dell'annullamento, previa sospensione, della ingiunzione di pagamento n.
C6322405227119002 per € 251,09 - di cui € 197,50 per TARI 2019, € 11,85 per spese di riscossione, € 30,20 per interessi di mora, € 11,55 per spese di notifica della ingiunzione – emessa dall'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti in data 15.11.2024 e notificato il 22.11.2024. A sostegno del ricorso ha addotto la nullità dell'ingiunzione in quanto omessa la notificazione del previo avviso di pagamento TARI che, invece, veniva menzionato come notificato in data 03.03.2022. Ha chiesto la discussione del ricorso conferendo espressa delega al coniuge Rappresentante_1, nato in [...] il [...].
Concludeva quindi per l'accoglimento del ricorso con annullamento della ingiunzione.
L'Associazione_1 di Chieti si è costituita chiedendo, in primis, la rimessione in termini per il legittimo impedimento a produrre l'avviso di pagamento TARI in quanto, a seguito del fallimento della Società_1 s.r.l., titolare della funzione di accertamento e riscossione dei tributi locali del Comune di Chieti, le era stato impossibile accedere al ritiro ed alla consultazione di atti e documenti. Rappresentando ciò ipotesi di forza maggiore, l'Associazione_1 insisteva quindi nella richiesta di un rinvio a nuovo ruolo. In ogni caso, ritenendo valida la indicazione del 3 marzo 2022 quale data di notifica dell'avviso desumibile dalla ingiunzione, concludeva nel merito per il rigetto dle ricorso con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nella udienza del 25 maggio 2025 la Corte ha accolto la istanza di sospensiva rinviando a nuovo ruolo in attesa della calendarizzazione delle udienze del secondo semestre 2025.
Nella udienza del 22 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti come in verbale, la controversia è stata quindi trattenuta a sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
A fronte della eccezione di nullità della ingiunzione Tari 2019 quale effetto derivato dalla addotta mancanza di notifica del previo avviso di accertamento, a carico dell'Associazione_1 convenuto vi era l'onere specifico di provare che tale notifica era stata invece validamente eseguita nella data del 03.03.2022.
Tale onere tuttavia non è stato assolto. La Associazione_1, in proposito, ha sostenuto la impossibilità di produrre ed esibire l'avviso di liquidazione della Tari 2019 notificato in data 3 marzo 2022 in quanto la Curatela della
Società_1 s.r.l., che aveva il materiale possesso e la custodia di detto avviso, ancorché diffidata alla consegna, non aveva ottemperato.
Nella ricostruzione che precede la Corte non ravvede però gli estremi della forza maggiore proprio perché, come addotto dall'Associazione_1, la mancata disponibilità materiale di quell'avviso di accertamento è dipesa unicamente dalla omessa consegna da parte della Curatela Fallimentare custode ex lege.
Con specifico riguardo al principio della nullità della ingiunzione TARI - o di altre imposte locali - in forma derivata dalla mancata prova della previa notifica dell'avviso di accertamento, si è espressa più volte la S.
C. (ex plurimis: Cass. Civ., sez. 5, 15.01.2020, n. 565) e da tale indirizzo questa Corte non intende discostarsi per cui, in accoglimento del ricorso, va senz'altro pronunziata la nullità della ingiunzione impugnata e le spese di lite di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. La parte (privata) vittoriosa ha diritto al rimborso diretto delle spese dal soccombente sia se costituita a mezzo di assistenza tecnica, salva la rivalsa interna in virtu' del rapporto di mandato con il difensore, sia se sta in giudizio personalmente come previsto dall'art. 12 co.5 del Dlgs 546/92 per le controversie di valore inferiore ad € 2582,28.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla la ingiunzione di pagamento impugnata. Condanna l'Organismo
Straordinario di liquidazione del Comune di Chieti alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 300,00 di cui € 30,00 per gli esborsi, oltre gli accessori di legge sui compensi.
Chieti, 22 ottobre 2025. Il Giudice Antonino Natarella