Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1391/2024
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Presidente Dott. Giovanni PICCIAU
Consigliere rel. Dott.ssa Susanna MANTOVANI
Consigliere Dott. Giovanni CASELLA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2352/24, est. Dott.ssa Chiara Colosimo, posta in decisione all'udienza collegiale del 3/4/25 e promossa
DA Parte 1 (c.f. P.IVA 1 ) - Ente di diritto pubblico, con Sede Centrale in ROMA/EUR, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Cristiana Vivian e dall'Avv. Silvana Mostacchi per procura generale alle liti allegata in atti, le quali, eleggendo domicilio in Milano Via Savarè 1
APPELLANTE
CONTRO C.F. 1 ), residente in [...], rappresentato, assistito e difeso dagli Avv.ti Davide Bonsignorio, Monica Rota e Carlo A. Facile, in via anche tra loro disgiunta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi due in Milano, viale Piave 17, giusta delega all'interno del fascicolo informatico del primo grado di giudizio
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della Sent. Trib. Milano sez. lav. 2352/2024, non notificata.
In via istruttoria, ove il Tribunale non ritenga di respingere il ricorso allo stato degli atti, sulla base del principio dell'onere di allegazione e prova, del dirimente dato normativo e delle inequivoche e satisfattive risultanze documentali agli atti:
a) dichiarare inammissibili, in quanto vertenti su fatti irrilevanti e in quanto generiche e valutative e in quanto finalizzate a provare per testi fatti che devono essere provati documentalmente o che sono smentiti documentalmente, le istanze istruttorie ex adverso formulate e, in subordinato caso di ammissione delle medesime, ammettere l' Pt 1 a prova contraria, con i propri testi e con quelli di controparte;
b) autorizzare l' Pt 1 ove ritenuto necessario, a produrre l'ulteriore documentazione che dovesse pervenire da parte dei competenti uffici amministrativi o giudiziari;
c) disporre l'acquisizione della documentazione che si reputi necessaria (in particolare quella relativa al ricorrente CP 1 presente nel fascicolo del procedimento penale rgn 10410/2018 pendente dinanzi al Tribunale di Roma e di cui è consentito prendere visione alle parti e ai relativi difensori, come da provvedimento ex art. 415 bis cpp;
d) ammettersi prova per testi sulle circostanze in narrativa in fatto qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte precedute dalla formula "Vero che", nonché sulle ulteriori circostanze di cui alla documentazione in atti e di cui alla documentazione eventualmente acquisita come sub b., c., d., di cui vorranno confermare il contenuto. Testi:
o funzionario Pt 1 della sede competente;
o Ispettori Controparte_2 , Controparte_3 CP 4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte 7 ;
o Guardia di Finanza: Testimone 3; Tes 2 Testimone 1 و
CP 13 , CP 11
, Controparte 12 Controparte_8 ' Controparte_10
, Controparte_9 O
Controparte 16 , CP_17
• CP 18 Persona 1 CP 14
, Controparte 15
,
[...] ; CP 19 Persona 2
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Ove occorra, si fa riserva di produrre tutta l'ulteriore documentazione che dovesse pervenire da parte dei competenti uffici amministrativi"
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
"Respingere l'appello avversario e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 2352 dell'8.7.2024 ovvero comunque:
previa disapplicazione per i motivi esposti in ricorso dell'avviso di accertamento di indebito notificato al ricorrente il 28.9.2022 sulla pensione Cat. VO n. 11090461 nonché dei provvedimenti di annullamento e/o revoca della contribuzione figurativa accreditata in regime di CIG al sig. CP 1 di annullamento e/o revoca della pensione Cat. VO n. 11090461 allo stesso intestata, dichiarare il diritto del sig. CP 1 al ripristino della pensione in oggetto e condannare Pt 1 ad effettuare immediatamente tale ripristino, con pagamento dei ratei di pensione maturati dal mese di giugno 2023.-
Con rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Sentenza esecutiva.
In via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, e con riserva di integrare le relative istanze anche a seguito delle allegazioni di controparte, si chiede di essere ammessi a prova per interpello e testi sulle circostanze di fatto esposte in narrativa, da aversi come altrettanti capitoli di prova premesso "vero che".
Si indicano a testi i sigg.:
via G. Verdi 10, UL (MI)Testimone 4
,
.Via Giovanni XXIII n. 1, cap 20057 Assago (MI)" Testimone 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, decidendo sul ricorso presentato da - titolare di pensione anticipata Cat. VO n. Controparte_1
-
11090461 dall'1/4/15, annullata dall' Pt_1 con comunicazione datata 12/9/22 (contenente la contestuale richiesta di restituzione della soma di
€
114.812,57 indebitamente percepita dal predetto nel periodo 1/5/15-30/9/22), a seguito della disposta cancellazione della contribuzione figurativa per CIGS, determinante ai fini della insorgenza del diritto al trattamento de quo, sulla scorta di quanto rilevato dalla Procura della Repubblica di Roma nell'ambito del procedimento penale n. 10410/2018 RGNR nel quale il predetto CP 1 figurava tra gli indagati per il reato di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. “con riguardo al fittizio trasferimento e/o transito tra sedi e/o società del gruppo GEDI" e successivo illecito prepensionamento con la sentenza n. 2352/24 dichiarava cessata la materia
- del contendere limitatamente alla indebita percezione dei ratei di pensione, avendo l'Pt 1 dato atto di essere stato integralmente risarcito dal [...] CP 20 nelle more del giudizio;
dichiarava il diritto del ricorrente al riaccredito della contribuzione figurativa relativa al periodo di CIG e, conseguentemente, al ripristino della pensione Cat. VO n. 11090461 con conseguente condannava dell' Pt 1 a ripristinare la pensione ed a provvedere all'immediato ripristino della pensione Cat. VO n. 11090461 e al pagamento dei ratei maturati a partire dal mese di giugno 2023, oltre interessi come per legge;
compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Il giudice a quo richiamava innanzi tutto i fatti di causa, di seguito riportati nella ricostruzione operata dal Tribunale di Milano che in sede di reclamo ha rigettato la domanda cautelare avanzata da Controparte_1 "All'atto della domanda [di pensione] il predetto, per effetto della cessione del contratto da Elemedia s.p.a, era dipendente, con decorrenza dal 1 aprile 2014, della società Controparte_21
In pari data, tuttavia, la società CP_21 veva disposto il suo distacco presso la società ALL MUSIC
S.p.A. e di poi, dal 1 giugno 2014, presso ELEMEDIA S.p.A..
Con decreto ministeriale nr. 92729 del 27.10.2015, in proroga al decreto n. 81068, che aveva riconosciuto lo stato di crisi della società datrice di lavoro Controparte_21 era stato autorizzato e successivamente prorogato l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale (nello specifico per 39 lavoratori e per il periodo 12/03/2015 - 11/09/2015) ed anche il sig. CP_1 era stato collocato in CIG, seppur per un breve periodo (dal 25 marzo al 31 marzo 2015).
In data 31 marzo 2015 il sig. CP 1 ha rassegnato le dimissioni e, contestualmente sottoscritto un accordo conciliativo con CP 21 di poi, con decorrenza dal 1 aprile 2015 ha avuto accesso al trattamento pensionistico per il quale, in precedenza, aveva presentato domanda.
A seguito dell'iscrizione (con numero di RGNR 10410/2018) di un procedimento penale presso la
Procura della Repubblica di Roma, procedimento che coinvolgeva il CP 20 di cui la società
CP_21 a parte, l'Pt 1 ha iniziato una verifica amministrativa all'esito della quale ha ritenuto di disconoscere le prestazioni erogate a titolo di integrazione salariale straordinaria riservata al personale dell'editoria considerato in esubero;
la Direzione Centrale delle Entrate, in data
8/9/2022, ha poi disposto la cancellazione della contribuzione figurativa per CIG, requisito necessario per l'accesso alla pensione anticipata.
La sede territoriale ha quindi proceduto alla sospensione del pagamento della prestazione pensione VO n.11090461ed alla sua eliminazione in assenza dei presupposti costitutivi e con provvedimento del 12/09/2022 a determinare il debito maturato per il periodo dal 01/04/2015 al
30/09/2022, in quanto "La pensione è stata annullata in quanto sono venuti meno i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto”. (così ordinanza del 12/5/23 doc. 34 ricorrente primo grado).
Il giudice a quo richiamava pure gli artt. 37 e 35 ratione temporis vigenti della legge n. 416/81 che disciplinano il trattamento pensionistico anticipato, rilevando che all'epoca dei fatti di causa risultava effettivamente in Controparte_1 possesso di tutti i requisiti di legge: “era dipendente di Controparte 21 a far data dall'1 aprile 2014 (docc. 3-4, fascicolo ricorrente); Controparte_21 era stata autorizzata al trattamento di cassa integrazione con provvedimento prorogato - per quanto concerne la specifica posizione di à con Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 92729 (doc.Controparte_1
10b, fascicolo ricorrente); era in possesso dei requisiti contributivi richiesti dalla normativa vigente per i lavoratori poligrafici;
era stato collocato in cassa integrazione;
aveva, infine, esercitato l'opzione per il prepensionamento nei termini e con le modalità di cui alla Legge 416/1981 (doc. 14, fascicolo ricorrente".
Tanto premesso, condivideva (3.2.4) "l'assunto inerente l'indebita operazione posta in essere dal Controparte 20 - e, in particolare, dalle società Controparte 21 All Music
Controparte_21
-s.p.a. ed Elemedia s.p.a. in quanto volta a far confluire in lavoratori, originariamente dipendenti di altre società del gruppo, per includerli nella procedura di cassa integrazione e, poi, nelle procedure di prepensionamento di cui alla Legge 416/1981.
E' documentale, d'altronde, che - in una comunicazione e-mail dell'8 maggio 2014, intervenuta tra soggetti afferenti al Gruppo Parte_2 risultasse inserito in un prospetto di variazioni dell'organigramma operativo, espressamente contemplato tra le "persone assunte su CP 21 per 416" [ovvero la legge che disciplina il prepensionamento], ma con la precisazione che si trattava di persone “comunque lasciate nelle strutture di provenienza" (doc. 18, fascicolo resistente).
Peraltro, interrogato liberamente nel corso del presente giudizio, il ricorrente ha confermato la fondatezza dei rilievi dell'Ente Previdenziale avuto specifico riguardo alla sostanziale identità dell'attività lavorativa prestata, prima e dopo, la cessione del contratto di lavoro ad CP 21
[...] sempre in favore del medesimo soggetto e, peraltro, nell'ambito di un'organizzazione sostanzialmente identica....."
Affermava, peraltro (3.2.5), che i suddetti rilievi non consentivano di concludere nel senso voluto dall' Pt 1 in primo luogo perché non vi era prova alcuna che CP 1 fosse stato compartecipe del fraudolento disegno societario.; "L'interrogatorio libero dà conto di un dipendente che si è limitato ad attenersi alle prescrizioni datoriali, proseguendo nello svolgimento della propria prestazione lavorativa secondo le direttive a suo tempo ricevute: "...Non ricordo come mi sono stati prospettati questi distacchi in cui ho continuato a fare le stesse cose, nello stesso posto: ho accettato di fare quello che mi è stato detto di fare, hanno fatto tutto loro, ossia l'azienda. Il responsabile mi ha detto che avrei fatto questi passaggi da un'azienda all'altra, e io ho accettato..."..
Difatti, il procedimento penale nei confronti del ricorrente si è concluso con l'archiviazione della posizione così motivata: "Per Controparte_1 le indagini hanno concluso per la natura fittizia, finalizzata solo alla frode, del suo trasferimento da Eumedia, società per la quale non sarebbero emerse le condizioni per la dichiarazione di crisi e l'uscita dei dipendenti, alla CP 21
[...] A seguito della notifica dell'avviso l'indagato rendeva interrogatorio e in quella sede, con memoria difensiva, si dichiarava estraneo allegando la sua totale inconsapevolezza del disegno ordito dal gruppo. che operava sin dal 1987 come programmatore pubblicitario, nel CP 1
2014 era transitato in CP 21 a Elemedia, e poi distaccato, prima presso All IC e poi presso
Elemedia, società di origine. Per questo gli inquirenti ipotizzavano un disegno aziendale complessivo e per quel che ci interessa in questa sede che CP 1 ne avesse piena
-
-
consapevolezza. A p. 394-395 della informativa della GDF si riportano le mail aziendali tra i dirigenti relative al passaggio di CP 1 Elemedia che rivelano come l'operazione fosse stata effettivamente ordita solo da dirigenti e non vi siano contatti con il dipendente, che ha visto mutare il datore di lavoro ma non la sua posizione e dunque non è coinvolto in alcuno scambio di informazioni. Certamente a lui sono diretti gli atti formali che hanno consentito il passaggio e il successivo distacco verso la società di origine. Da un lato, l'operazione di distacco era nota all' Pt_1
e il dipendente dunque- che come risulta dall'interrogatorio (in cui negando di avere contezza dei fatti si riporta ad una memoria) aveva sempre continuato a fare lo stesso lavoro e dunque la natura fraudolenta della operazione non gli era nota, - proprio in quanto per il tipo di rapporto di lavoro doveva comunque conformarsi alle direttive del datore, aveva semplicemente aderito alla operazione di cessione del contratto. Non è dimostrato che fosse a conoscenza della situazione di
CP 21 anche se è plausibile che il suo contratto di lavoro fosse stato individuato dalla azienda come possibile oggetto di cessione, tanto più che - come osserva il giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Milano per la posizione analoga di Per 3 riportata in motivazione nel provvedimento a favore di CP_1 di ripristino delle prestazioni pensionistiche, non erano certamente impiegati in posizioni apicali in grado di potersi rendere conto della illiceità della operazione posta in essere dal gruppo, che peraltro comprendeva la conoscenza di situazioni complesse contabili aziendali (quale quella di difficoltà della CP_21 che solo un anno dopo la cessione del suo contratto era entrata nella procedura di crisi, cassa integrazione e prepensionamento), attesa peraltro la formale regolarità della procedura da lui seguita. Le conclusioni cui il giudice del lavoro di Milano è giunto, in merito alla mancanza di prova di una malafede del dipendente, vanno condivise, non consentendo gli atti difensivi di Pt_1
(sostanzialmente le indagini della Guardia di Finanza, dunque il medesimo materiale probatorio da esaminare in questa sede) di dare dimostrazione di una partecipazione del dipendente al complessivo piano frodatorio, anche ritenendo l'evento del danno ad Pt 1 un effetto potenziale della propria condotta" (cfr. verbale di udienza del 7 marzo 2024; docc. 1-2, produzione attorea del 14 marzo 2024)."
In secondo luogo il giudice di prime cure affermava che, proprio in ragione della estraneità di Controparte_1 all'operazione posta in essere dal [...] CP_20 doveva escludersi che detta vicenda potesse comportare la cancellazione della contribuzione figurativa e il conseguente venir meno del trattamento pensionistico a suo tempo riconosciuto al citato CP 1
Riportato il disposto dell'art. 1 bis della legge n. 172/02 "Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria", in forza del quale “1. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell' Pt 1 Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento da parte dell' Pt 1 della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.
2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato dall' Pt 1 direttamente nei confronti dell'impresa", affermava che la norma citata faceva proprio un principio di ordine generale del nostro ordinamento, quello che esclude che il mancato accoglimento delle domande di ammissione alla cassa integrazione ovvero la revoca delle originarie concessioni di trattamenti straordinari di integrazione salariale possano produrre effetti lesivi delle posizioni dei lavoratori coinvolti nelle procedure medesime, salvo che il diniego o la revoca siano derivati da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari.
Richiamava sul punto, condividendone la motivazione, le sentenze n. 2136/24 e n. 2248/24 emesse dal medesimo Ufficio, così concludendo: "In ragione di quanto sin qui osservato, si ritiene che la contribuzione figurativa a suo tempo accreditata in favore di [...]
CP_1 non possa essere oggetto di annullamento da parte dell' [...]
'Parte 1 posto che non avrebbe potuto essere annullata nemmeno qualora il
Ministero del Lavoro avesse ritenuto di revocare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale;
e, nel caso di specie, è pacifico che nessun provvedimento di revoca sia mai intervenuto."
Pt 1 ha proposto appello, affidandosi a sei ordini di censure
Con il primo motivo - "TRAVISAMENTO DEI FATTI. INQUADRAMENTO DELLA VICENDA. IL CASO
"GEDI": CRONACHE GIORNALISTICHE E PROCEDIMENTO PENALE PER TRUFFA AI DANNI DELL' Pt 1"
(pag. 18 e seg.) - riassume le vicende che hanno condotto al presente giudizio, sostenendo che il Tribunale di Milano ha errato nel considerare isolatamente il rapporto tra il (pre)pensionato e l'ente previdenziale, invece di valutarlo nel suo più ampio contesto "ossia in un panorama di reati commessi a danno della spesa pubblica, che coinvolge la magistratura penale, l'Pt_1 e uno dei gruppi editoriali più grandi della nazione."
Con il secondo motivo "FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. IL QUADRO NORMATIVO.
PREPENSIONAMENTO DEI POLIGRAFICI E RELATIVE CONDIZIONI DELL'AMMORTIZZATORE SOCIALE"
(pag. 19 e seg.) si duole del fatto che il giudice a quo, pur riconoscendo il carattere indebito dell'operazione posta in essere dal CP 20 ne ha poi tratto conseguenze sbagliate e contradditorie. on è maiReitera la difesa svolta in primo grado ovvero che “in realtà, di fatto il_CP_1 stato dipendente di CP 21 e non è dunque mai stato in esubero, posto che la situazione di esubero (che costituisce il presupposto della va intesa come superfluità delle prestazioni di un lavoratore rispetto alle esigenze dell'organizzazione produttiva.
Nel caso di specie, tale situazione è stata, con ogni evidenza, artificiosamente creata con riferimento all'appellato.
In forza di tale prospettazione, deve dunque escludersi a monte - la genuinità del trasferimento, col conseguente venir meno della situazione di esubero e del diritto alla e a valle - il diritto al prepensionamento."
Evidenzia come che una simile conclusione "prescinde da qualsiasi accertamento relativo alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al CP_1 che allo stato potrebbe essere vittima come complice dell'ingegnosa operazione negoziale posta in essere.
Per escludere il diritto al ripristino della pensione è sufficiente, infatti, l'accertamento sul piano meramente oggettivo della sussistenza o meno dei requisiti per il prepensionamento.......
-Ed, in vero, al di là della questione circa la frode compiuta ai suoi danni – l'Pt_1 ha posto e pone, comunque, il problema della compatibilità giuridica dell'istituto della CIGS con quello del distacco;
ed argomenta in merito anche richiamando messaggio Pt 1 n. 3777/2019. CP
Qualunque, infatti, sia la lettura che si voglia dare, è pacifico che il CP_1 ia stato posto in nonostante fosse distaccato e quindi prestasse la propria attività lavorativa e venisse retribuito. Non vi è deduzione in atti, né documento alcuno che attesti la revoca di quel distacco.....
A fronte del permanere del distacco, la collocazione in CIGS non può che essere considerata illegittima (a prescindere dalla consapevolezza o meno di controparte). CP Venuta meno la è evidente che con essa viene meno anche il diritto al prepensionamento.
In altri termini, a tutto concedere, in ogni caso, il distacco del CP 1 è avvenuto presso società diversa da quella autorizzata ai periodi di CIGS......
CPP 1 non è stato infatti mai impiegato presso l'unità produttiva destinataria delle sospensioni Conseguentemente non vi sono mai stati i presupposti per la sua sospensione, posto che l'unità produttiva dove lui era impiegato (in distacco) non è stata interessata da né avrebbe potuto esserlo in ragione del suo inquadramento.
L'eliminazione del periodo di CIGS relativo al CP 1 operato dall' Pt 1 con effetti preclusivi alla collocazione in pensione, risulta perciò in ogni caso atto legittimo e dovuto. All riguardo, si ribadisce che Pt 1 non ha potuto che revocare ex post l'accredito contributivo per perché all'epoca della domanda non era stato comunicato il distacco del lavoratore, e pertanto tale circostanza era del tutto sconosciuta..."
Riporta l'art. 1 della legge n. 223/91 applicabile ratione temporis e l'art 1 del DPR n. 218/00, da cui si ricava che solo i lavoratori impiegati presso l'unità produttiva interessata dalla sospensione possono essere collocati in CP_22 e richiama altresì le circolari del Ministero del Lavoro n. 3/04 e n. 28/05 da cui
ε evince che "il distacco viene utilizzato nei periodi di crisi proprio per evitare di mettere in determinati lavoratori e costituisce una modalità organizzativa che di regola serve alla conservazione dei rapporti di lavoro e non già alla loro sospensione. Sotto questo aspetto, pertanto, sono due concetti organizzativi -tendenzialmente opposti ed uno
- e CP 23 esclude l'altro."
Con il terzo motivo " OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO ADOTTATO DALLA P.A. E'
SEMPRE REVOCABILE IN ASSENZA - AB CP 24 DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE. LEGITTIMITA' DELLA
-
REVOCA DELLA PENSIONE PER INSUSSISTENZA DELLA CONTRIBUZIONE E SUO ANNULLAMENTO.
INAPPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DI AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI. ONERE DELLA PROVA
TOTALMENTE ASSOLTO DA PARTE DELL'Pt 1 I FATTI PENALMENTE RILEVANTI ED IL LORO
DECISIVO PESO AI FINI DELLA REVOCA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO" (pag. 29 e seg.) - lamenta che il Tribunale di Milano ha erroneamente escluso la revocabilità della pensione in oggetto.
Osserva che, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, nel nostro ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti amministrativi sono revocabili in assenza dei presupposti previsti dalla legge;
a fortiori nel caso di specie dove ad avviso dell'appellante - è inconfutabile l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto al prepensionamento alla luce di quanto emerso dalle indagini penali;
e che anche a volere prescindere “dalle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di
Roma, che per la loro analiticità costituiscono un indubbio indice di valutazione della fattispecie e che hanno visto controparte indagata, è evidente come la pensione a suo tempo liquidata sulla base della speciale disciplina derogatoria prevista per il settore poligrafico in materia di accesso al pensionamento era evidentemente priva dei requisiti costitutivi necessari con la conseguenza che la medesima è stata correttamente eliminata...
controparte, come dalla stessa peraltro pacificamente ammesso, e come risulta dalle dichiarazioni raccolte e dalle evidenze riscontrate di cui si è dato atto nella parte in fatto, non ha svolto mai alcuna attività per la CP 21 non ha mai avuto ovvero ricevuto alcuna dotazione da tale datrice di lavoro;
mentre ha pacificamente continuato a lavorare per la precedente datrice di lavoro, con le medesime mansioni e le medesime dotazioni.
12. In concreto quindi nulla risultava mutato nella posizione dell'odierno appellato ad eccezion fatta della titolarità del contratto di lavoro in capo alla CP 21 operazione evidentemente ed artificiosamente posta in essere proprio per potere far accedere il lavoratore alla cassa integrazione e quindi al pensionamento anticipato."
Con il quarto motivo GLI INDIZI GRAVI, PRECISI E CONCORDANTI SULLA FITTIZIETA' دو
DELL'OPERAZIONE. IRRILEVANZA ED ININFLUENZA AI FINI CIVILISTICI DI UNA QUALSIVOGLIA
CONOSCENZA E/O CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DEL LAVORATORE. INESISTENZA DELLA
CONTRIBUZIONE E SUO ANNULLAMENTO. IN VIA SUBORDINATA, PREVALE L'INTERESSE PUBBLICO
ALLA CORRETTA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI “ (pag. 21 e seg.) si duole del fatto
-
che il giudice di prime cure ha fondato buona parte delle sue considerazioni sull'aspetto soggettivo che vedrebbe il lavoratore ignaro attore della vicenda, con (infondato) legittimo mantenimento del diritto alla percezione dell'assegno pensionistico, citando un precedente (Cass. n. 14157/2020) in tema di indebito pensionistico.
ContrRipropone le considerazioni svolte nel secondo motivo di gravame: "Il primo Giudice, non ha considerato con la dovuta attenzione che la CP 21 non ha evocato il distacco del CP 1 che quindi ha prestato attività lavorativa, senza soluzione di continuità, fino alla cessazione, presso la distaccataria e dunque è stato fraudolentemente posto in cassa integrazione.
CP 21Ed, in vero, come ha fatto a porre in cassa integrazione un dipendente che non lavorava presso di lei ritenendolo in esubero?
A quale unità operativa di CP 21 è stato ritenuto appartenere il Signor CP 1
[...] ?
Sulla materia, lo ribadiamo, la normativa e la prassi non lasciano spazio a dubbi interpretativi..." motivo "Con il quinto I FATTI SPECIFICI DEDOTTI (pag. 36 e seg.) - impugna la sentenza n. 2352/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto non provata la partecipazione di Controparte 1 al fraudolento disegno criminoso.
Richiama la prova documentale costituita dalle mail prodotte che dimostrano a suo avviso come siano "stati predisposti una serie di documenti per gestire il suo distacco e per attestare falsamente l'impiego presso la Controparte_21
Deduce che in ogni caso l'eventuale responsabilità penale del CP 1 è del tutto ininfluente ai fini della sospensione di un assegno pensionistico, ottenuto attraverso una truffa ai danni dell' Pt 1 architettata "sicuramente” dai responsabili aziendali.
Infine, con il sesto motivo VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1-bis D.I. n. وو
108/2002 (conv. in L. 31 luglio 2002, n. 172) (pag. 37 e seg.) - lamenta che il giudice a "I
quo ha richiamato impropriamente detta norma a fondamento della propria decisione. Rileva che, come emerge dall'art. 1 della legge n. 172/02, nel campo di applicazione di questa ultima “non rientrano affatto le aziende del settore Poligrafico (peraltro titolari destinatarie di normativa di settore e specifica), né le disposizioni richiamate anche per la loro specificità potrebbero essere interpretate estensivamente.
Ciò posto l'art.
1-bis, inserito significativamente nella legge solo in sede di conversione del decreto, non può che essere letto alla luce dell'art. 1 sopra richiamato che definisce e limita con specificità il campo di applicazione della normativa.
Tale norma, rubricata Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, si riferisce quindi senza tema di smentita alle ipotesi di proroga del trattamento integrativo stabilita dall'art. 1 per i settori e i lavoratori ivi specificamente individuati".
Rammenta poi che lo strumento di sostegno della Cassa Integrazione salariale viene autorizzato mediante l'emanazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali unico organo competente in materia e che emana e gestisce i decreti autorizzativi: "Nel caso di specie controparte è stato posto dalla società in Cassa
Integrazione. Controparte ha prodotto i provvedimenti autorizzatori (doc.10 di ctp) dai quali si evince che la CP_21 eniva ammessa alla fruizione della Cassa Integrazione, e con riferimento alla sede di Milano, per un numero contingentato di lavoratori non individuati nominalmente.
Ciò posto, a prescindere dalla eventuale revoca del decreto emanato di accesso alla Pt 3, atto che non è di competenza dell'Istituto previdenziale, stante la previsione meramente numerica dei lavoratori da porre in cassa integrazione, è evidente che la scelta di tali soggetti è stata rimessa alle determinazioni dell'azienda autorizzata, nella specie CP 21
Occorre quindi necessariamente esaminare la posizione di controparte per verificare se nel concreto fosse da considerarsi lavoratore in esubero e quindi come tale rientrante nel numero di unità autorizzate.
Sul punto, questa difesa richiama tutto quanto dedotto nella memoria di costituzione di primo grado e qui ampiamente richiamata ove, dalle produzioni documentali, emerge con tutta chiarezza che il CP 1 non poteva essere tale, in quanto oggetto di distacco contestuale all'assunzione presso la CP 21 presso altra società del gruppo non titolare del diritto alla Cassa ove ha, senza soluzione di continuità, lavorato dopo essere stato assunto da CP 21
Per quanto detto, nella fattispecie emerge come aspetto determinante e documentale da un lato che il CP 1 non poteva rientrare nel numero dei lavoratori di CP 21 individuati quali lavoratori in esubero e quindi destinatario della Pt 3 per il semplice motivo che in quanto distaccato non era certamente tale ovvero esuberante.....
La contribuzione figurativa, insomma, così come le prestazioni accessorie, potrà e dovrà essere mantenuta solo quando il lavoratore si badi incolpevole - abbia usufruito legittimamente della
-
Pt 3 in ipotesi revocata.
[... Ma nel caso di specie è del tutto evidente che il CP 1 non poteva essere individuato dalla CP 21 ome lavoratore in esubero e non aveva diritto ab origine della cassa integrazione fruita e quindi alle eventuali prestazioni accessorie nonché della contribuzione figurativa accreditata.
Del tutto legittimamente quindi l' Pt 1 , a seguito degli accertamenti effettuati da parte delle
Procura nell'ambito del procedimento penale n. 10410/2018 RGNR, ha proceduto alla verifica amministrativa della prestazione pensionistica anticipata a suo tempo, liquidata sulla base delle normativa specialissima ed eccezionale di cui al combinato disposto degli articoli 35 e 37 della l. 5 agosto 1981 n. 416, che ha istituito il beneficio del prepensionamento per i dipendenti da imprese operanti nel settore "poligrafico" che prevede tra i requisiti costitutivi della prestazione pensionistica.... Si osserva peraltro che, in capo all' Pt_1 previdenziale, in quanto ente pubblico e presidio di legalità per le prestazioni erogate in quanto incidenti su situazioni giuridiche indisponibili per l'ente medesimo sussiste sempre la legittimazione a compiere tutti gli atti volti a verificare la legittimità e correttezza delle prestazioni erogate ed in particolare di annullare qualsiasi provvedimento che si ponga in contrasto con la normativa come è pacificamente avvenuto nel caso di specie.
Tale principio è stato ripetutamente sancito dalla Corte di Cassazione, con giurisprudenza sempre confermata da ultimo ancora con la sentenza n. 809 del 19/01/2021..."
Controparte_1 resiste in giudizio, difendendo la sentenza impugnata.
Replica puntualmente alle doglianze di controparte, rilevando, tra l'altro, che i distacchi presso All IC s.p.a. e poi Elemedia s.p.a. erano stati regolarmente notificati all' Pt 1 con comunicazioni Pt 4 .
All'udienza del 3/4/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute della legittimità del provvedimento di annullamento/revoca della pensione anticipata Cat. VO n. 11090461, riconosciuta a Controparte_1 con decorrenza dall'1/4/15, a seguito della cancellazione della contribuzione figurativa per CP_22 concessa con decorrenza dal 25/3/15 alla
- CP 21
[...] come da D.M. n. 8106/14 e da D.M. n. 92729/15 (doc. 10-10c ricorrente), di cui il predetto era dipendente a far tempo dall'1/4/15 in forza di cessione di contratto dell'11/3/14 (doc.
3-4 ricorrente) cancellazione che ha comportato automaticamente il venir meno del diritto alla suddetta pensione che l'attuale appellato aveva ottenuto proprio grazie alla fruizione del trattamento integrativo della Pt 3 (è invece coperta da giudicato la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla domanda di ripetizione di indebito, essendo 1' Pt 1 stato risarcito dal Controparte_20
-Su una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente sia per le vicende fattuali, come in questo caso pacifiche e documentali, sia per le questioni di diritto, identiche a quelle qui prospettate si è recentemente pronunciata
-
questa Corte territoriale con la sentenza n. 253/25, con argomentazioni condivise dal Collegio, che di seguito vengono riportate ex art. 118 disp. att.
c.p.c.:
"Le motivazioni, in base alle quali il TRIBUNALE ha ritenuto detta revoca illegittima resistono, ad avviso della Corte, alle censure svolte dall' Pt 1 nell'atto di impugnazione, incentrate sull'affermata natura fraudolenta dell'operazione sopra descritta, culminata nel pensionamento anticipato di ### in base alla disciplina riservata al settore poligrafico.
Tale prospettazione non può, ad avviso della Corte, essere condivisa, alla luce del ruolo assunto dal pensionato nella vicenda, il cui svolgimento è riconducibile in modo determinante a provvedimenti datoriali, peraltro basati sugli elencati accordi di carattere collettivo e provvedimenti ministeriali.
E' stata, infatti, CP 21 a disporre il distacco di ### in attuazione del progetto di riorganizzazione - denominato "MERAS" - oggetto dell'accordo dell'agosto del 2011.
Altrettanto può affermarsi per la collocazione in CIGS, anch'essa concordata, all'espressa finalità dell'accesso al prepensionamento, con le rappresentanze sindacali, tramite il verbale del dicembre dello stesso anno, seguito dal conforme provvedimento del Ministero del Lavoro del gennaio 2012. Nel medesimo verbale, si affermava la permanenza dell'interesse al distacco delle risorse destinate al pensionamento anticipato, al fine di garantirne l'occupazione.
CP 23 che si concludeva a seguito dell'ulteriore provvedimento, mediante il quale la datrice di lavoro comunicava a ### la sospensione in CIGS dal 21 al 27.6.2012.
Risolto consensualmente il rapporto, CP 21 ha provveduto direttamente ad inoltrare la menzionata richiesta di pensionamento anticipato.
Non vi sono, quindi, elementi per ravvisare in capo al dipendente distaccato l'affermato intento fraudolento, anche alla luce della successione cronologica degli eventi, che ha visto la cessione del rapporto e il contestuale distacco precedere di molti mesi l'epilogo della vicenda, culminata nel pensionamento anticipato.
Durante tale arco temporale, sono intervenuti i due accordi collettivi sopra menzionati, attestanti lo specifico interesse datoriale al distacco basato sul descritto progetto organizzativo.
-In tale quadro, non è certamente possibile individuare in capo al lavoratore coinvolto nell'operazione unitamente ad oltre settanta colleghi - la consapevolezza della sua natura fittizia e strumentale, sostenuta dall'odierno appellante.
Né sorregge la tesi dell' Pt 1 l'affermata incompatibilità fra cassa integrazione e distacco, anche alla luce della circolare ministeriale, invocata dallo stesso Pt_1 nell'atto di appello.
Occorre, infatti, ricordare la finalità di salvaguardia occupazionale, espressamente indicata nel citato accordo del 5.12.2011 (doc. 5 conv. I gr.), volta a garantire ai lavoratori distaccati la regolare erogazione delle ordinarie retribuzioni, a carico della distaccante CP 21 v. lettera di distacco
1°.6.2011, doc. 15, Pt_1 I gr.), conformemente al disposto dell'art. 30, Dlgs 276/2003
Finalità che non contrasta con la circolare del Ministero del Lavoro n. 28 del 24/06/2005, la quale ha - anzi - illustrato le condizioni relative alla legittima possibilità del datore di lavoro di ricorrere al distacco dei propri dipendenti come alternativa al ricorso alla cassa integrazione guadagni.
In tale documento, sono stati ribaditi i presupposti per la legittimità del distacco secondo la disciplina contenuta nell'art. 30 D. lgs. cit., quali la temporaneità e l'interesse del distaccante: elementi espressamente indicati, nel caso di specie, dal citato accordo sindacale, nella prospettiva di gruppo, correttamente evidenziata dal primo Giudice in coerenza con quanto previsto dal citato verbale del 5.12.2011.
In tale atto negoziale collettivo viene, infatti, spiegato il collegamento fra i previsti distacchi ed il processo di riorganizzazione, espressamente accertato con il provvedimento autorizzativo della cassa integrazione, emesso dal competente Ministero il 13.1.2012.
Nello specifico, l'art. 1 di tale decreto prevede che "è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 5.9.2011 al 4.9.2013, della Controparte_21 e l'art. 3 conclude affermando: "l'accertamento di cui al predetto art. 1 è finalizzato, altresì, al trattamento di pensionamento anticipato per un numero complessivo di n. 78 lavoratori poligrafici".
Nella citata circolare, viene, inoltre, ammessa la finalità di preservare l'occupazione e i livelli retributivi dei dipendenti, ravvisabile nella fattispecie oggetto di causa, nella quale l'effettiva incompatibilità fra i due istituti si manifesta unicamente al momento dell'effettiva sospensione del dipendente, disposta dalla datrice di lavoro tramite il provvedimento sopra citato.
Tale provvedimento integra, pertanto, con tutta evidenza la revoca del distacco per fatti concludenti, individuata nella pronuncia di primo grado in modo pienamente condivisibile. La sospensione di ### in CIGS, per quanto di breve durata, è stata
-tuttavia effettiva e concomitante con la cessazione del suo impiego presso la distaccataria. distaccato per oltre un anno e poi collocato in cassa integrazione prima della Al dipendente- cessazione del rapporto, sempre in base a provvedimenti della datrice di lavoro basati su accordi collettivi e provvedimenti ministeriali non appare in alcun modo ascrivibile una condotta di carattere fraudolento.
Va, del resto, evidenziato come i requisiti formali per l'accesso al pensionamento anticipato fossero pacificamente sussistenti, per quanto in parte generati dall'articolata operazione sopra descritta, organizzata dalla datrice di lavoro e gestita a livello collettivo e ministeriale.
,La revoca del trattamento pensionistico, disposta dall' Pt 1 in via di autotutela, nei riguardi di
###, dopo oltre dieci anni dal suo riconoscimento, si pone, peraltro, in evidente contrasto con l'art. 21 nonies, I. n. 241/1990, secondo cui "il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21- octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici" CP
E', poi, prevista dal Regolamento stituto, richiamato dalla circolare n. 146/2006 (doc. 33 ric. I gr.), la necessità che l'esercizio del potere di autotutela avvenga entro "un ragionevole limite temporale dall'emanazione del provvedimento" ed in "assenza di situazioni giuridiche consolidate in favore degli interessati" (art. 6, comma 1, lett. c), tali da determinare in capo al destinatario il legittimo affidamento sulla conformità alle norme giuridiche del provvedimento emanato."I
In virtù delle considerazioni che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma, risultando assorbito e superato ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti.
Le spese del grado, liquidate ai sensi del D.M. 147/22 in base al valore indeterminato della controversia ed all'assenza di istruttoria seguono la soccombenza.
L'odierno appellante è tenuta inoltre a versare il contributo unificato ex art.
13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2352/24 del Tribunale di Milano, che conferma.
Condanna l'attuale appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di legge.
Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012.
Milano, 3/4/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Susanna Mantovani Dott. Giovanni Picciau