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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 4811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4811 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., trattenuta in decisione all'udienza del
12/11/2025, nella causa avente n. 8668/2023 R.G.
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in San Gregorio Parte_1 C.F._1
Magno (SA), alla via Berlinguer, 10, presso lo studio dell'avv. Donato Menza, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
Parte ricorrente
E
c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Cilea, 136, presso lo studio dell'avv. Erminio Mazzone, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
NONCHÉ in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Salerno, giusta procura in atti
Parti resistenti
OGGETTO: opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione esattoriale eseguita ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n.602 del 1973.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso regolarmente notificato, ha convenuto innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, e Controparte_1 Controparte_2 al fine di far accertare l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione
[...] ipotecaria n. 10076202300003028000 -fascicolo 2023/56564- notificatagli, ai sensi dell'art.77, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n.
10020100036585676 per il recupero della complessiva somma di € 10.978,92, a titolo di IVA,
IRAP, IRPEF e relativi accessori.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha sollevato plurime ed eterogenee contestazioni tutte concernenti la nullità dell'impugnato preavviso e, in particolare, ha dedotto:
-la mancata (previa) notificazione degli atti presupposti con conseguente invalidità derivata dell'atto opposto e violazione del suo diritto di difesa ai sensi dell'art.24 Cost;
-l'inesistenza della notificazione del preavviso medesimo in quanto eseguita in via diretta dal concessionario senza l'ausilio dell'agente notificatore, in violazione dell'art. 26 del D.P.R.
602/1973;
-l'illegittimità delle somme quantificate a titolo di sanzioni ed interessi, costituenti una mera duplicazione delle medesime voci di costo;
-in ogni caso, l'estinzione dei crediti consacrati nella sopra indicata cartella in ragione del decorso dei termini di prescrizione normativamente previsti.
Nel giudizio si sono costituiti sia l'ente impositore che l'agente della riscossione.
Il primo, in via pregiudiziale, ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'adito giudice, stante la natura tributaria dei crediti contestati, nonché la propria carenza di legittimazione passiva quanto alle censure e ai vizi inerenti alla cartella di pagamento (atto di esclusiva competenza dell'agente della riscossione). Nel merito, ha precisato come l'avviso di accertamento - legittimante l'iscrizione a ruolo della pretesa- fosse stato oggetto di un precedente giudizio di impugnazione idoneo a interrompere i termini di prescrizione, contestando, per tale via,
l'infondatezza della pretesa estinzione del credito.
L'agente della riscossione, invece, eccepita preliminarmente la propria carenza di legittimazione quanto alle doglianze inerenti alle attività prodromiche alla trasmissione del ruolo esattoriale, ha dedotto di aver provveduto alla regolare e tempestiva notifica degli atti presupposti alla impugnata comunicazione (segnatamente, della cartella di pagamento n.
10020100036585676 ai sensi dell'art. 140 c.p.c; della intimazione di pagamento n.
10020219007156833; della intimazione di pagamento 10020239008331730 del 08/09/2023).
Ciò posto ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
2. Tanto opportunamente premesso, ai fini della presente decisione, assume carattere assorbente la fondatezza dell'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario per i motivi di seguito esplicitati. Al riguardo, costituisce circostanza del tutto pacifica quella per cui i crediti consacrati nella cartella di pagamento n. 10020100036585676, sottesa alla impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, hanno matrice erariale (IVA, IRAP, IRPEF).
La natura tributaria dei crediti comporta la devoluzione al giudice tributario della giurisdizione a conoscere della legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria eseguita per il relativo recupero.
Invero, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario trova il suo fondamento nel combinato disposto degli artt. 2 e 19 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
L'art. 2 delimita l'ambito della giurisdizione tributaria, attribuendola alle controversie “aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali”, ma escludendo espressamente, al secondo periodo del comma 1, “le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso di cui all'articolo 50 del D.P.R. n. 602 del 1973”. Tali controversie restano di competenza del giudice ordinario.
L'art. 19, invece, individua gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario, elencandoli in maniera apparentemente tassativa. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, detta elencazione deve essere letta in chiave funzionale e costituzionalmente orientata, alla luce degli artt. 24 e 113 Cost., consentendo l'impugnazione anche di atti atipici che incidano negativamente sulla sfera giuridica del contribuente, pur non essendo indicati nell'articolo.
Coniugando le due disposizioni emerge con nettezza la duplice esigenza, da un lato, di limitare la giurisdizione tributaria alla fase genetica della pretesa;
dall'altro lato, di assicurare una tutela piena ed effettiva anche rispetto ad atti della riscossione che, pur successivi alla formazione del titolo, riflettono o incidono sulla legittimità sostanziale del credito erariale.
Ebbene, punto di caduta di tale auspicata sintesi può rinvenirsi proprio nell'evoluzione giurisprudenziale registrabile in materia di fermo amministrativo e ipoteca esattoriale.
Invero, in un contesto normativo in cui l'art. 2 D.lgs. 546/1992 esclude espressamente dalla giurisdizione tributaria gli atti dell'esecuzione forzata post-notifica della cartella di pagamento, ci si è chiesti se il giudice tributario potesse conoscere di un atto tipicamente collocato nella fase successiva alla formazione del titolo esecutivo.
La risposta al quesito è risultata positiva.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 14831/2008 hanno, infatti, affermato che il fermo amministrativo (ma medesime considerazioni si estendono alla iscrizione ipotecaria), pur formalmente riconducibile a un atto dell'esecuzione esattoriale, non è equiparabile a un atto esecutivo in senso tecnico, ma costituisce una misura meramente cautelare e preordinata alla riscossione, con una disciplina autonoma rispetto a quella dell'espropriazione forzata. In tal senso le controversie aventi per oggetto tali misure rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero a entrambi - ciascuno per il proprio àmbito (Cass.
Sez. U. 11/07/2017, n. 17111 in senso conforme Cass. civile 30/09/2025, n.26444).
Ma tanto è a dirsi anche per l'ipotesi, come quella di specie, in cui ad essere opposto sia non già la misura alternativa all'esecuzione strettamente intesa bensì l'atto che l'adozione di tale misura preannunci.
Invero, pur in assenza di una esplicita previsione in tal senso ex art. 19 D.Lgs 546/92, la giurisprudenza di legittimità da tempo ha ammesso la sindacabilità dinanzi al giudice tributario anche degli atti che, seppur atipici, incidendo negativamente sulla sfera giuridica del contribuente (attraverso l'apposizione di un vincolo potenzialmente lesivo del diritto di proprietà) siano idonei a manifestare la volontà impositiva o esattoriale dell'Amministrazione determinando, già al momento della ricezione, la sussistenza di un interesse tutelabile ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (cfr. anche Cass. S.U. 10672/2009).
Tanto illustrato, non v'è quindi chi non veda come, costituendo la natura sostanziale della pretesa il parametro per individuare la giurisdizione (ben oltre i confini formalistici dell'atto), sulla domanda spiegata da debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Parte_1 giudice ordinario in favore del giudice speciale, con conseguente assorbimento di ogni altra deduzione di rito e di merito.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n.55 del 2014 per le cause di valore ricompreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario sulla domanda spiegata da avverso la comunicazione preventiva di iscrizione Parte_1 ipotecaria n. 10076202300003028000 -fascicolo 2023/56564 limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 10020100036585676.
• CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore delle resistenti- delle spese di lite del presente di giudizio che liquida complessivamente in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) C.P.A. ed IVA come per legge.
Salerno, 20/11/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., trattenuta in decisione all'udienza del
12/11/2025, nella causa avente n. 8668/2023 R.G.
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in San Gregorio Parte_1 C.F._1
Magno (SA), alla via Berlinguer, 10, presso lo studio dell'avv. Donato Menza, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
Parte ricorrente
E
c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Cilea, 136, presso lo studio dell'avv. Erminio Mazzone, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
NONCHÉ in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Salerno, giusta procura in atti
Parti resistenti
OGGETTO: opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione esattoriale eseguita ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n.602 del 1973.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso regolarmente notificato, ha convenuto innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, e Controparte_1 Controparte_2 al fine di far accertare l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione
[...] ipotecaria n. 10076202300003028000 -fascicolo 2023/56564- notificatagli, ai sensi dell'art.77, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n.
10020100036585676 per il recupero della complessiva somma di € 10.978,92, a titolo di IVA,
IRAP, IRPEF e relativi accessori.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha sollevato plurime ed eterogenee contestazioni tutte concernenti la nullità dell'impugnato preavviso e, in particolare, ha dedotto:
-la mancata (previa) notificazione degli atti presupposti con conseguente invalidità derivata dell'atto opposto e violazione del suo diritto di difesa ai sensi dell'art.24 Cost;
-l'inesistenza della notificazione del preavviso medesimo in quanto eseguita in via diretta dal concessionario senza l'ausilio dell'agente notificatore, in violazione dell'art. 26 del D.P.R.
602/1973;
-l'illegittimità delle somme quantificate a titolo di sanzioni ed interessi, costituenti una mera duplicazione delle medesime voci di costo;
-in ogni caso, l'estinzione dei crediti consacrati nella sopra indicata cartella in ragione del decorso dei termini di prescrizione normativamente previsti.
Nel giudizio si sono costituiti sia l'ente impositore che l'agente della riscossione.
Il primo, in via pregiudiziale, ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'adito giudice, stante la natura tributaria dei crediti contestati, nonché la propria carenza di legittimazione passiva quanto alle censure e ai vizi inerenti alla cartella di pagamento (atto di esclusiva competenza dell'agente della riscossione). Nel merito, ha precisato come l'avviso di accertamento - legittimante l'iscrizione a ruolo della pretesa- fosse stato oggetto di un precedente giudizio di impugnazione idoneo a interrompere i termini di prescrizione, contestando, per tale via,
l'infondatezza della pretesa estinzione del credito.
L'agente della riscossione, invece, eccepita preliminarmente la propria carenza di legittimazione quanto alle doglianze inerenti alle attività prodromiche alla trasmissione del ruolo esattoriale, ha dedotto di aver provveduto alla regolare e tempestiva notifica degli atti presupposti alla impugnata comunicazione (segnatamente, della cartella di pagamento n.
10020100036585676 ai sensi dell'art. 140 c.p.c; della intimazione di pagamento n.
10020219007156833; della intimazione di pagamento 10020239008331730 del 08/09/2023).
Ciò posto ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
2. Tanto opportunamente premesso, ai fini della presente decisione, assume carattere assorbente la fondatezza dell'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario per i motivi di seguito esplicitati. Al riguardo, costituisce circostanza del tutto pacifica quella per cui i crediti consacrati nella cartella di pagamento n. 10020100036585676, sottesa alla impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, hanno matrice erariale (IVA, IRAP, IRPEF).
La natura tributaria dei crediti comporta la devoluzione al giudice tributario della giurisdizione a conoscere della legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria eseguita per il relativo recupero.
Invero, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario trova il suo fondamento nel combinato disposto degli artt. 2 e 19 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
L'art. 2 delimita l'ambito della giurisdizione tributaria, attribuendola alle controversie “aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali”, ma escludendo espressamente, al secondo periodo del comma 1, “le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso di cui all'articolo 50 del D.P.R. n. 602 del 1973”. Tali controversie restano di competenza del giudice ordinario.
L'art. 19, invece, individua gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario, elencandoli in maniera apparentemente tassativa. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, detta elencazione deve essere letta in chiave funzionale e costituzionalmente orientata, alla luce degli artt. 24 e 113 Cost., consentendo l'impugnazione anche di atti atipici che incidano negativamente sulla sfera giuridica del contribuente, pur non essendo indicati nell'articolo.
Coniugando le due disposizioni emerge con nettezza la duplice esigenza, da un lato, di limitare la giurisdizione tributaria alla fase genetica della pretesa;
dall'altro lato, di assicurare una tutela piena ed effettiva anche rispetto ad atti della riscossione che, pur successivi alla formazione del titolo, riflettono o incidono sulla legittimità sostanziale del credito erariale.
Ebbene, punto di caduta di tale auspicata sintesi può rinvenirsi proprio nell'evoluzione giurisprudenziale registrabile in materia di fermo amministrativo e ipoteca esattoriale.
Invero, in un contesto normativo in cui l'art. 2 D.lgs. 546/1992 esclude espressamente dalla giurisdizione tributaria gli atti dell'esecuzione forzata post-notifica della cartella di pagamento, ci si è chiesti se il giudice tributario potesse conoscere di un atto tipicamente collocato nella fase successiva alla formazione del titolo esecutivo.
La risposta al quesito è risultata positiva.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 14831/2008 hanno, infatti, affermato che il fermo amministrativo (ma medesime considerazioni si estendono alla iscrizione ipotecaria), pur formalmente riconducibile a un atto dell'esecuzione esattoriale, non è equiparabile a un atto esecutivo in senso tecnico, ma costituisce una misura meramente cautelare e preordinata alla riscossione, con una disciplina autonoma rispetto a quella dell'espropriazione forzata. In tal senso le controversie aventi per oggetto tali misure rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero a entrambi - ciascuno per il proprio àmbito (Cass.
Sez. U. 11/07/2017, n. 17111 in senso conforme Cass. civile 30/09/2025, n.26444).
Ma tanto è a dirsi anche per l'ipotesi, come quella di specie, in cui ad essere opposto sia non già la misura alternativa all'esecuzione strettamente intesa bensì l'atto che l'adozione di tale misura preannunci.
Invero, pur in assenza di una esplicita previsione in tal senso ex art. 19 D.Lgs 546/92, la giurisprudenza di legittimità da tempo ha ammesso la sindacabilità dinanzi al giudice tributario anche degli atti che, seppur atipici, incidendo negativamente sulla sfera giuridica del contribuente (attraverso l'apposizione di un vincolo potenzialmente lesivo del diritto di proprietà) siano idonei a manifestare la volontà impositiva o esattoriale dell'Amministrazione determinando, già al momento della ricezione, la sussistenza di un interesse tutelabile ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (cfr. anche Cass. S.U. 10672/2009).
Tanto illustrato, non v'è quindi chi non veda come, costituendo la natura sostanziale della pretesa il parametro per individuare la giurisdizione (ben oltre i confini formalistici dell'atto), sulla domanda spiegata da debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Parte_1 giudice ordinario in favore del giudice speciale, con conseguente assorbimento di ogni altra deduzione di rito e di merito.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n.55 del 2014 per le cause di valore ricompreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario sulla domanda spiegata da avverso la comunicazione preventiva di iscrizione Parte_1 ipotecaria n. 10076202300003028000 -fascicolo 2023/56564 limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 10020100036585676.
• CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore delle resistenti- delle spese di lite del presente di giudizio che liquida complessivamente in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) C.P.A. ed IVA come per legge.
Salerno, 20/11/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco