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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/09/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 190/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 190/2023 promossa da:
(C.F. C.F.-P.IVA , Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Antonio Prete
APPELLANTE contro
(C.F.– P.IVA Controparte_1
), P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. Armida Urbinati
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni per l'appellante:
“Piaccia all‟Ecc.ma Corte adita, a parziale riforma della sentenza impugnata:
In via principale, condannare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., con sede in NE Controparte_2
(RN), via Ferrari, n. 12, in persona del legale rappresentate pro tempore, al risarcimento dei danni, in favore di , con sede legale a NE (RN), viale Ceccarini, n. 195, in persona Parte_1
pagina 1 di 20 del legale rappresentante pro – tempore, da liquidarsi in una somma corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti e/o vizi denunciati, ammontante complessivamente, al netto dell'imposte (I.V.A.) ad euro 48.377,62=, ovvero nella minor somma di euro 47.940,00 - sempre al netto delle imposte (I.V.A.) - determinata in corso di C.T.U., con gli interessi e la rivalutazione monetaria, le spese ed i compensi legali del grado del giudizio, oltre alle spese di C.T.U., come liquidate nel giudizio di primo grado;
- In via subordinata, nel caso in cui, l‟Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere sussistente in capo all'appaltatore solamente una responsabilità pro quota, condannare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c., ovvero, in subordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., Controparte_2
con sede in NE (RN), via Ferrari, n. 12, in persona del legale rappresentate
[...] pro tempore, al risarcimento dei danni, in favore di , con sede legale a Parte_1
NE (RN), viale Ceccarini, n. 195, in persona del legale rappresentante pro – tempore, da liquidarsi in una somma di misura non inferiore al 50% del costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti e/o vizi denunciati ed ammontante complessivamente, al netto delle imposte (I.V.A.), in euro 48.377,62=, ovvero nella minor somma di euro 47.940,00 - sempre al netto delle imposte (I.V.A.)- determinata in corso di C.T.U., con gli interessi e la rivalutazione monetaria, le spese ed i compensi legali del grado del giudizio oltre alle spese di C.T.U., come liquidate nel giudizio di primo grado;
– Disporre, in ogni caso, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., l'assunzione dei mezzi di prova richiesti nel corso del giudizio di primo grado, indicati nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. di parte attrice e riproposti nelle conclusioni rassegnate nelle note difensive datate 11 luglio 2022 e precisamente:
A) PROVA PER TESTI SUI SEGUENTI CAPITOLI: 1) – Vero che nell'anno 2007, in occasione della ristrutturazione dell'albergo denominato Hotel AN (già Hotel Santo Stefano), ubicato a NE
(RN), via Tassoni, n. 5, con sede a NE (RN), via Controparte_3
Ferrari, n.12, su incarico di ha provveduto ad eseguire su detto albergo, interventi Parte_2 manutentivi consistenti nella sostituzione dell'impianto idrico – sanitario in precedenza esistente? Testi:
residente a [...]; IN. con studio in NE Testimone_1 Tes_2
(RN) viale Ceccarini, n. 171; c/o F.A.R.B. s.r.l., con sede in Cesenatico via Negrelli, n. Testimone_3
20; Per. Ind. con studio in NE (RN), via Portofino, n. 27; , Testimone_4 Controparte_4 domiciliato c/o Hotel AN a NE (RN), via Tassoni, n. 5; residente a Controparte_5
NE (RN), via Cavour, n. 25; Geom. , con studio in NE (RN) viale Ceccarini, n. CP_6
171. 3) – Vero che in occasione della suddetta ristrutturazione, venne, altresì, Controparte_3 incaricata da di eseguire sull'albergo ER (già Hotel Santo Stefano) l'installazione ex novo Parte_2 dell'impianto di riscaldamento - condizionamento e dell'impianto tecnologico termico – solare? Testi:
residente a [...]; IN. con studio in NE Testimone_1 Tes_2 pagina 2 di 20 (RN) viale Ceccarini, n. 171; c/o F.A.R.B. s.r.l., con sede in Cesenatico via Negrelli, n. Testimone_3
20; Per. Ind. con studio in NE (RN), via Portofino, n. 27; , Testimone_4 Controparte_4 domiciliato c/o Hotel AN a NE (RN), via Tassoni, n. 5; residente a Controparte_5
NE (RN), via Cavour, n. 25; Geom. , con studio in NE (RN) viale Ceccarini, n. CP_6
171; 8) – Vero che a conclusione dei lavori suddetti, emise nei confronti di Controparte_3 Pt_2 le fatture che si mostrano (Cfr. doc. 56)? Testi: residente a [...]
Cavour, n. 25; domiciliata a NE (RN), viale Ceccarini, n. 195; Testimone_5 Controparte_5 residente a [...]; 9) - Vero che nella qualità di committente, Parte_1 alle date dell‟11 marzo 2011 e del 30 settembre 2011, in occasione dell'ampliamento dell'unità alberghiera denominata Hotel AN (già Hotel Santo Stefano), ubicata a NE (RN), via Tassoni, n. 5, ha conferito ad con sede in NE (RN), via Ferrari, n. Controparte_2
12 in qualità di appaltatore, l'incarico avente ad oggetto, limitatamente alla parte ampliata dell'edificio,
l'installazione degli impianti igienici, idrici e termo sanitari - comprensivo di fornitura e posa in opera di materiali? Testi: residente a [...]; IN. con studio Testimone_1 Tes_2 in NE (RN) viale Ceccarini, n. 171; c/o F.A.R.B. s.r.l., con sede in Cesenatico Testimone_3 via Negrelli, n. 20; Per. Ind. con studio in NE (RN), via Portofino, n. 27; Testimone_4 CP_4
, domiciliato c/o Hotel AN a NE (RN), via Tassoni, n. 5; Geom. , con
[...] CP_6 studio in NE (RN) viale Ceccarini, n. 171; 13) – Vero che a conclusione dei lavori suddetti
[...] emise nei confronti di ER s.as. le fatture che si mostrano (Cfr. doc. 45 Fascicolo Controparte_3
Attore)? Testi: residente a [...]; domiciliata a Testimone_1 Testimone_5
NE (RN), viale Ceccarini, n. 195; residente a [...]; Controparte_5
23) – Vero che nel mese di maggio 2016, l'ing. su incarico di ha redatto la CP_7 Parte_1 relazione che si mostra (Cfr. doc. 15 e 99)? Testi: IN. con studio in Cesena (FC), via CP_7
Gramsci, n. 191; residente a NE (RN), Cavour, n. 25; Per. Ind. con Testimone_1 Testimone_4 studio in NE (RN), via Portofino, n. 27; 32) – Vero che a seguito dei sopralluoghi effettuati nei mesi di gennaio e febbraio 2017, presso l'Hotel AN s.a.s. (già Hotel Santo Stefano) alla presenza dell'ing. dell'ing. e del sig. , il sig. , provvide a redigere la CP_7 Tes_2 Controparte_8 Controparte_8 dichiarazione che si mostra (Cfr. doc. 18 e 100 Fascicolo Attore)? Testi: IN. con studio in CP_7
Cesena (FC), via Gramsci, n. 191; residente a [...]; Testimone_1 CP_8
, domiciliato a NE (RN), via Aviano, n. 7; IN. con studio in NE (RN) viale
[...] Tes_2
Ceccarini, n. 171; 36) - Vero che in data 31 maggio 2016, su richiesta di la ditta Parte_1
Termoidraulica NEse s.r.l., ha effettuato presso l'albergo denominato Hotel AN, ubicato a
NE (RN), via Tassoni n. 5, lavori di sostituzione di parte della tubazione dell'impanto solare – termico, come da fattura che si mostra (Cfr. doc 110 Fascicolo Attore)? Testi: residente a Testimone_1 pagina 3 di 20 NE (RN), via Cavour, n. 25; , domiciliato a NE (RN), via Aviano, n. 7; Controparte_8 Tes_6
domiciliato a NE (RN), via San Leo, n. 37; 37) - Vero che in data 6 giugno 2016, su richiesta
[...] di la ditta Arda Service s.r.l. di IS DR (RN), ha effettuato presso l'albergo Parte_1 denominato Hotel AN, ubicato a NE (RN), via Tassoni n. 5, lavori di controllo e caricamento dell'impanto solare – termico, come da fattura che si mostra (Cfr. doc. 105 Fascicolo Attore)? Testi:
residente a [...]; , domiciliato a NE Testimone_1 Controparte_8
(RN), via Aviano, n. 7; domiciliato a NE (RN), via San Leo, n. 37; Testimone_6 CP_9
domiciliato a IS DR (RN), via Nazionale Adriatica, n. 165; 44) – Vero che a conclusione
[...] dei lavori suddetti Termoidraulica NEse s.r.l. ha emesso nei confronti di le fatture che Parte_1 si mostrano? (Cfr. doc. 101 Fascicolo Attore) Testi: residente a [...]
Cavour, n. 25; domiciliata a NE (RN), viale Ceccarini, n. 195; Testimone_5 Testimone_6 domiciliato a NE (RN), via San Leo, n. 37; 45) – Vero che le fatture suddette (Cfr. doc. 101 fascicolo attore) sono state pagate da Testi: residente a [...] Testimone_1
n. 25; domiciliata a NE (RN), viale Ceccarini, n. 195; domiciliato a Testimone_5 Testimone_6
NE (RN), via San Leo, n. 37. 46) - Vero che la ditta di con sede in CP_10 Testimone_7
Dogana (RSM) su incarico di nell'anno 2017 (gennaio – aprile) ha provveduto ad eseguire Parte_1 lavori di apertura e chiusura di pareti in cartongesso all'interno dell'Hotel AN (già Hotel Santo
Stefano)? Testi: residente a [...]; , domiciliato Testimone_1 Testimone_7 in Dogana (RSM), via Guicciardini, n. 18; 47) – Vero che i suddetti lavori sono stati eseguiti dalla ditta in occasione della sostituzione delle linee idrauliche di condizionamento e di riscaldamento CP_10 dell'Hotel AN (già Hotel Santo Stefano) ? Testi: residente a [...]
Cavour, n. 25; , domiciliato in Dogana (RSM), via Guicciardini, n. 18; Testimone_7 Testimone_6 domiciliato a NE (RN), via San Leo, n. 37. 48) – Vero che a conclusione dei suddetti lavori, CP_10
ha emesso nei confronti di la fattura che si mostra? (Cfr. doc. Parte_3 Testimone_7 Parte_1
102 Fascicolo Attore) Testi: residente a [...]; Testimone_1 Testimone_5 domiciliata a NE (RN), viale Ceccarini, n. 195; , domiciliato in Dogana (RSM), via Testimone_7
Guicciardini, n. 18; 49) - Vero che la fattura suddetta è stata pagata da ? Testi: Parte_1 Tes_1
residente a [...]; domiciliata a NE (RN), viale
[...] Testimone_5
Ceccarini, n. 195; , domiciliato in Dogana (RSM), via Guicciardini, n. 18. 50) - Vero che la Testimone_7 ditta con sede in Rimini (RN) suincarico di nell'anno 2017 (aprile - maggio) CP_11 Parte_1 ha provveduto ad eseguire opere di imbiancatura interna ed esterna presso l'Hotel AN (già Hotel
Santo Stefano)? Testi: residente a [...]; Testimone_1 CP_11 residente a [...]; 51) – Vero che a conclusione dei suddetti lavori la ditta emesso nei confronti di la fattura che si mostra? (Cfr. doc. 103 CP_11 Parte_1 pagina 4 di 20 fascicolo attore); Testi: residente a [...]; Testimone_1 Testimone_5 domiciliata a NE (RN), viale Ceccarini, n. 195; residente a [...]
Tommaseo, n. 142; 52) - Vero che la fattura suddetta è stata pagata da Testi: Parte_1 Tes_1
residente a [...]; domiciliata a NE (RN), viale
[...] Testimone_5
Ceccarini, n. 195; residente a [...]; 53) – Vero che CP_11 nel periodo gennaio – aprile 2017 la ha effettuato la fornitura di materiale indicato nelle Controparte_12 fatture che si mostrano? (Cfr. doc. 108 Fascicolo Attore) Testi: residente a [...]; domiciliata a NE (RN), viale Ceccarini, n. 195; 54) - Vero che le Testimone_5 fatture suddette sono state pagate da ? Testi: residente a [...]; domiciliata a NE (RN), viale Ceccarini, n. 195; 55) - Vero che le Testimone_5 fatture che si mostrano (Cfr. doc. ti 107 e 112 Fascicolo Attore) sono state pagate da Parte_1
Testi: residente a [...]; domiciliata a Testimone_1 Testimone_5
NE (RN), viale Ceccarini, n. 195; IN. con studio in Cesena (FC), via Gramsci, n. 191; CP_7
56) - Vero che le fatture che si mostrano (Cfr. doc. ti 104 e 111 Fascicolo Attore) sono state pagate da
Testi: residente a [...]; Parte_1 Testimone_1 Testimone_5 domiciliata a NE (RN), viale Ceccarini, n. 195; , domiciliato a NE (RN), via Controparte_8
Aviano, n. 7. 57) - Vero che le fatture che si mostrano (Cfr. doc. ti 106 e 109 Fascicolo Attore) sono state pagate da Testi: residente a [...]; Parte_1 Testimone_1 Tes_5
domiciliata a NE (RN), viale Ceccarini, n. 195; 58) – Vero che
[...] Controparte_2 dall‟anno 2009 ha curato la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici e termo – sanitari e tecnologici di “Hotel AN”? Testi: residente a [...]; Testimone_1 [...]
, domiciliato c/o Hotel AN a NE(RN), via Tassoni, n. 5; 59) – Vero che Aertem CP_4
s.a.s. in relazione alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici e termo – sanitari e tecnologici di “Hotel AN” ha emesso le fatture che si mostrano (Cfr. 94, 95, 97 e 98 Fascicolo
Attore)? Testi: residente a [...]; , Testimone_1 Controparte_4 domiciliato c/o Hotel AN a NE (RN), via Tassoni, n. 5; domiciliata a NE Testimone_5
(RN), viale Ceccarini, n. 195; B) PROVA PER INTERROGATORIO FORMALE DEL LEGALE
RAPPRESENTATE PRO TEMPORE DELLA CONVENUTA SEGUENTI CAPITOLI: 1) – Vero che nell‟anno 2007, in occasione dell'integrale ristrutturazione dell'albergo denominato Hotel AN (già
Hotel Santo Stefano), ubicato a NE (RN), via Tassoni, n. 5, Controparte_3 con sede a NE (RN), via Ferrari, n.12, su incarico di ha provveduto ad
[...] Parte_2 eseguire su detto albergo, interventi manuntentivi consistenti nella sostituzione dell'impianto idrico – sanitario in precedenza esistente? 2) – Vero che in occasione del suddetto intervento manutentivo ed in riferimento all'impianto idrico – sanitario, provvide alla sostituzione delle tubazioni Controparte_3 pagina 5 di 20 già esistenti, con altre in multistrato? 3) – Vero che in occasione della suddetta ristrutturazione,
[...] venne, altresì, incaricata da di eseguire sull'albergo ER (già Hotel Santo Controparte_3 Parte_2
Stefano) l'installazione ex novo dell'impianto di riscaldamento - condizionamento e dell'impianto tecnologico termico – solare? 6) – Vero che la progettazione degli impianti suddetti (idrico, sanitario, riscaldamento, condizionamento, termico, solare) fu curata dall' ing. di NE Per_1 CP_13
(RN), il quale provvide alla predisposizione delle tavole/progetti che si mostrano (Cfr. doc. 59 e 60)? 7) –
Vero che la documentazione che si mostra (Cfr. 62 e 64) fu redatta dall' ing. di NE (RN), Tes_2 il quale, nell'anno 2007 curò la pratica edilizia ed amministrativa relativa all'integrale ristrutturazione dell'albergo denominato Hotel AN (già Hotel Santo Stefano), ubicato a NE (RN), via Tassoni,
n. 5? 9) - Vero che nella qualità di committente, alle date dell‟11 marzo 2011 e del 30 Parte_1 settembre 2011, in occasione dell'ampliamento dell'unità alberghiera denominata Hotel AN (già
Hotel Santo Stefano), ubicata a NE (RN), via Tassoni, n. 5, ha conferito ad Controparte_2
con sede in NE (RN), via Ferrari, n. 12 in qualità di appaltatore, l'incarico
[...] avente ad oggetto, limitatamente alla parte ampliata dell'edificio, l'installazione degli impianti igienici, idrici e termo sanitari - comprensivo di fornitura e posa in opera di materiali? 10) – Vero che in detta occasione, per l'nstallazione degli impianti igienici, idrici e termo sanitari furono utilizzate da di Controparte_3 tubazioni in acciaio al carbonio, marca “Viega RE”? 11) – Vero che la progettazione degli impianti suddetti (idrico, sanitario, riscaldamento, condizionamento, termico, solare) fu curata dall'ing.
[...]
di NE (RN), il quale provvide alla predisposizione delle tavole/progetti che si mostrano CP_14
(Cfr. doc.ti 47 e 48 Fascicolo Attore)? 12) – Vero che la documentazione che si mostra (Cfr. doc. ti 50 e 52
Fascicolo Attore) fu redatta dall'ing. di NE (RN), il quale, nell'anno 2011 curò la pratica Tes_2 edilizia ed amministrativa relativa all'ampliamento dell'albergo denominato Hotel AN (già Hotel
Santo Stefano), ubicato a NE (RN), via Tassoni, n. 5? 13) – Vero che a conclusione dei lavori suddetti emise nei confronti di le fatture che si mostrano (Cfr. 45 Fascicolo Controparte_3 Parte_1
Attore)? D) ORDINE DI ESIBIZIONE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ART. 210 C.P.C. nei confronti della società convenuta delle scritture contabili, con particolare riferimento al libro giornale e registro IVA ed nonché ai partitari delle società (P.IVA ); (P.IVA Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
); (P.IVA ); P.IVA_3 CP_15 P.IVA_4
Con vittoria di spese del giudizio di appello.”
Conclusioni per l'appellata: in via pregiudiziale e preliminare: dichiarare la causa improcedibile ed inammissibile stante la decadenza dell'attrice- odierna appellante- ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art 1669 c.c. nonché per la pagina 6 di 20 carenza di legittimazione ad agire di in relazione all'appalto dell'anno 2007, sotto la Parte_1 committenza della società non essendo mai intervenute contestazioni da parte della predetta Parte_2 società come risulta dai documenti allegati agli atti;
Parte_2 in via preliminare: accertare e dichiarare la totale mancanza dei presupposti di legge non essendo stati prodotti né allegati documenti atti a fondare la pretesa risarcitoria oggetto di domanda da parte dell'attrice, svolta in via principale ai sensi dell'art 1669 c.c. e in via subordinata ai sensi dell'art 2043 c.c. e, senza invertire l'onere della prova, anche alla luce della genericità dell'oggetto delle domande svolte da parte attrice come meglio spiegato nella narrativa della comparsa di costituzione.
E voglia I'Ill.ma Corte adita accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza delle azioni risarcitorie incardinate in via principale e in via subordinata per i motivi spiegati negli atti di causa.
Nel merito: ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, rigettare entrambe le domande proposte da parte attrice / appellante, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, generiche e non provate per i motivi dedotti in atti e per l'intervenuta prescrizione /decadenza di qualsivoglia azione risarcitoria nei confronti della convenuta odierna appellata Controparte_2
Comunque vinte le spese sulla base del DM vigente, comprese quelle sostenute per il consulente di parte giuste fatture allegate in atti.
In via d' appello incidentale nel merito: voglia l'Ill.ma Corte adita, previo rigetto delle avverse pretese da ritenersi infondate in fatto ed in diritto, riformare la sentenza n. 719/2022 pubblicata il 15/07/2022 emessa dal Tribunale monocratico di Rimini,
Dott.ssa M. Teresa Corbucci e accertare e dichiarare che la società risulta esente da Controparte_2 qualsivoglia colpa in relazione ai contestati vizi e difetti per cui è causa, con conseguente condanna al rimborso integrale delle spese di primo e secondo grado da porsi integralmente a carico dell'appellante e con obbligo di rimborsare la percentuale del 20% di spese per i compensi liquidati al Parte_1
CTU nominato in sede di primo grado, oltre al rimborso integrale della spese sostenute per il CTP IN.
Per_2
In via d'appello incidentale in subordine: nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, voglia l'Ill.ma Corte adita rettificare l'importo liquidato nella misura percentuale del 20%, per essere la somma di € 11.697,40 stata calcolata in percentuale rispetto alla somma di € 58.487,00, ovvero partendo da un importo superiore a quanto richiesto dalla società e comprensivo di imposte, somma da ritenersi comunque, rispetto Parte_1 alla domanda, liquidata “ultra petitum”, comunque con rettifica della sentenza nell'importo da calcolarsi al netto dell'IVA.
Vinte le spese di primo e secondo grado compresa la liquidazione delle spese sostenute per il CTU e per il
CTP. pagina 7 di 20 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società conveniva in giudizio la Parte_1
società chiedendone la condanna, Controparte_2
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c., e subordinatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni da liquidarsi in una somma corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti e/o vizi denunciati, quantificati, al netto delle imposte (I.V.A.), in complessivi euro 48.377,62=, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.
2. A fondamento della propria domanda la società attrice esponeva che:
1) era proprietaria di un immobile sito a NE (RN) via Tassoni, n. 5, Parte_1
facente parte del complesso aziendale, con destinazione alberghiera, gestito all'insegna
“Hotel AN”, già “Hotel Santo Stefano”;
2) La società attrice, quale committente, alle date dell'11 marzo 2011 e del 30 settembre
2011, in occasione dell'ampliamento dell'unità alberghiera sopra indicata, conferiva ad in qualità di appaltatore, l'incarico Controparte_2
avente ad oggetto l'installazione degli impianti igienici, idrici e termo sanitari - comprensivo di fornitura e posa in opera di materiali – relativi alla parte ampliata dell'edificio;
3) già negli anni 2007 – 2008, al momento dell'integrale Controparte_2
ristrutturazione di Hotel AN (all'epoca Hotel Santo Stefano), aveva provveduto all'integrale rifacimento dell'impianto idrico – sanitario, nonché all'installazione ex novo dell'impianto di riscaldamento – condizionamento e dell'impianto tecnologico termico – solare, dei quali l'albergo precedentemente era sfornito;
4) Il contratto d'appalto dell'anno 2007 era stato sottoscritto in qualità di committente, da società che in forza di regolare contratto di affitto d'azienda aveva assunto Parte_2
all'epoca la gestione del compendio aziendale;
5) I contratti d'appalto dell'11 marzo 2011 e del 30 settembre 2011 erano stati, invece, sottoscritti dalla stessa attrice con in occasione dell'ampliamento Controparte_2
dell'unità alberghiera;
pagina 8 di 20 6) Più specificatamente, la società appaltatrice, in occasione del primo appalto ed in riferimento all'impianto idrico – sanitario, provvedeva alla sostituzione delle tubazioni esistenti, con altre in multistrato, mentre in riferimento al nuovo impianto di riscaldamento
– condizionamento ed a quello termico – solare, utilizzava, peraltro, su consiglio dell'appaltatrice stessa ed in luogo di quelle in rame, originariamente contemplate nel capitolato d'appalto, tubazioni in acciaio al carbonio;
di fatto lo stesso materiale impiegato poi per l'esecuzione dei lavori di ampliamento di cui agli anni 2011 – 2012;
7) Nel maggio 2015 in conseguenza di un malfunzionamento, constatava Parte_1
che le tubazioni installate a servizio dell'impianto solare - termico si presentavano completamente arrugginite e deteriorate, tanto da provocare perdite di liquidi e guasti;
8) In ragione di ciò la società istante con comunicazione a mezzo PEC dell'11 maggio 2015 provvedeva a contestare alla società l'insorgenza dei vizi e dei difetti Controparte_2
riscontrati.
9) Le contestazioni suddette venivano, inoltre, ribadite nelle successive missive, inviate a mezzo PEC del 19 giugno 2015;
10) Analoghe problematiche si verificavano successivamente anche in relazione all'impianto di condizionamento – riscaldamento, realizzato, come quello termico – solare, con l'impiego di tubazioni in acciaio al carbonio;
11) Anche tale problematica veniva contestata da a mezzo PEC del 19 Parte_1
febbraio 2016;
12) I sopralluoghi ed i successivi interventi della società appaltatrice non avevano sortito effetto risolutivo, così come priva di riscontro era rimasta la diffida del 4 maggio 2016;
13) Per tale ragione, nel mese di maggio 2016, conferiva ad un proprio Parte_1
tecnico di fiducia l'incarico di verificare lo stato di efficienza degli impianti installati da sul compendio alberghiero ed all'esito della verifica emergeva Controparte_2
l'esistenza di “[…] una situazione di criticità, con evidente rischio di interruzione del servizio a cui le tubazioni relative all'impianto solare termico e di climatizzazione”;
14) Alla luce di quanto sopra, la società attrice, proponeva ricorso ex art. 696 c.p.c. ma il
Giudice del Tribunale di Rimini in data 4/02/2017 emetteva ordinanza di rigetto per difetto pagina 9 di 20 delle ragioni di urgenza richieste dall'art.696 cpc individuabili esclusivamente nel pericolo di dispersione della prova;
15) A seguito di ulteriore sopralluogo tecnico effettuato nel mese di gennaio 2017 la società attrice provvedeva all'effettuazione di lavori di manutenzione consistenti, oltre alle opere accessorie (demolizione, ricostruzione di cartongesso, tinteggiatura, ecc…) allo smontaggio ed alla sostituzione delle linee idrauliche di riscaldamento e di condizionamento e dell'impianto tecnologico termico e solare, precedentemente installate in occasione degli appalti;
16) I costi complessivi per le opere necessarie all'eliminazione dei difetti e/o vizi denunciati, compresi gli emolumenti per i tecnici e gli appaltatori, ammontavano a complessivi euro
48.377,62, di cui parte attrice chiedeva il risarcimento alla società . CP_2
3. Si costituiva in giudizio la società eccependo in via Controparte_2
preliminare la decadenza dell'attrice ai sensi dell'art 1669 c.c., nonché per la carenza di legittimazione ad agire di in relazione all'appalto dell'anno 2007 sotto la Parte_1
committenza della società non essendo mai intervenute contestazioni da parte Parte_2
della predetta società Parte_2
Sempre in via preliminare, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e procedibilità della domanda attorea, la convenuta chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della società assicurativa con espressa istanza di manleva, per Controparte_16
qualsivoglia eventuale responsabilità venisse riconosciuta, nonché del direttore dei lavori
IN , affinché venisse accertata e dichiarata la responsabilità dello CP_14
stesso nella direzione dei lavori e nella scelta dei materiali nonché nelle modalità di installazione.
4. Il Tribunale di Rimini, preso atto che la richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzi avanzata da parte convenuta non era stata accompagnata, in sede di comparsa di costituzione e risposta, dalla contestuale richiesta di spostamento della prima udienza, rigettava l'istanza.
La causa veniva istruita mediante espletamento degli interrogatori formali, escussione testimoniale, svolgimento di CTU e sua integrazione, e veniva decisa con la sentenza oggi pagina 10 di 20 impugnata con la quale il Tribunale di Rimini, in parziale accoglimento della domanda attrice, accertava e dichiarava la responsabilità ex art. 1669 c.c. della convenuta in ragione del 20% per i vizi riscontrati in CTU, così condannandola a titolo di risarcimento del danno al pagamento della somma € 11.697,40 nei confronti dell'attrice, oltre interessi al saggio legale;
condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite nella misura di 1/5 e compensava i restanti 4/5; poneva in via definitiva le spese di C.T.U. e ctp a carico di parte attrice salvo la percentuale del 20% a carico di parte convenuta
[...]
in via solidale tra loro. Controparte_2
5. A fondamento della sua decisione il giudice di primo grado, sulla base delle risultanze della CTU, osservava che:
A) le tubazioni dell'impianto installate da parte convenuta, e poi sostituite, erano altamente ossidate;
B) in merito alla tipologia di tubi utilizzati, nel manuale tecnico di installazione il produttore
VIEGA indicava più volte i rischi legati al fattore umidità per l'utilizzo delle tubazioni in oggetto, consigliando l'adozione di misure protettive, tra le quali anche l'uso di guaine isolanti a cellule chiuse, fino ad arrivare a consigliare l'applicazione di elementi protettivi anticorrosione di tipo “ermetizzante”;
C) date le particolari indicazioni riportate in scheda tecnica nei riguardi della protezione dall'umidità, sarebbero stati necessari, in primo luogo, un'indagine ed uno studio degli ambienti e delle zone progettate e destinate all'alloggio delle tubazioni oggetto di contenzioso, in modo da poter avere informazioni a supporto della scelta del corretto materiale isolante da utilizzarsi, per le determinate destinazioni, o in estrema ipotesi, della scelta di un'altra tipologia di tubazioni qualora VIEGA RE non fosse risultato idoneo;
D) in secondo luogo, sarebbe stato opportuno eseguire un preciso esame ed un'attenta vigilanza dello stato dei luoghi durante l'esecuzione dei lavori, con particolare riguardo a quanto attiene alla potenziale presenza di materiale da costruzione corrosivo o da un non corretto stoccaggio dei materiali in aree non protette;
E) le tubazioni prese in visione risultavano coibentate con materiale isolante (guaina) lungo tutto il loro sviluppo;
il CTU evidenziava tuttavia la presenza di schiuma poliuretanica in pagina 11 di 20 luogo di specifica nastratura per accoppiamento della guaina o dell'incollaggio della stessa, in corrispondenza dei punti di giunzione di due elementi consecutivi della guaina.
F) il CTU aveva concluso che …”il materiale scelto non risulta di per sé inidoneo all'uso per il quale risulta destinato;
la scelta dell'utilizzo della schiuma poliuretanica in corrispondenza delle giunzioni della guaina isolante può invece considerarsi un difetto di installazione in quanto la schiuma non è in grado di garantire l'ermetizzazione richiesta da scheda tecnica e quindi a garantire l'impossibilità di passaggio di aria all'interno della guaina. Questo difetto, in concomitanza con una persistente umidità superficiale sulle tubazioni, può aver innescato il fenomeno di corrosione lamentato da parte ricorrente”.
6. Ciò posto, il Tribunale riteneva che i gravi vizi e difetti dell'opera rientrassero nell'alveo dell'art. 1669 c.c. e che tale inquadramento implicasse che l'obbligazione risarcitoria non operava solo a carico dell'appaltatore nei confronti del proprio committente, e cioè tra le parti contrattuali, bensì potesse essere invocata da qualsiasi danneggiato, terzo rispetto al contratto di appalto, nei confronti del costruttore-venditore, come anche direttamente nei confronti dell'appaltatore e del progettista/direttore dei lavori;
dunque la relativa responsabilità esulava dai limiti del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, per assumere la configurazione propria della responsabilità da fatto illecito, ben potendo tutte queste figure concorrere alla produzione del danno. Tale responsabilità si configurava, inoltre, quale responsabilità presunta iuris tantum sicchè, quando l'opera manifesta gravi difetti, l'appaltatore e gli altri soggetti sopra citati possono liberarsene solo provandone la riconducibilità al caso fortuito o all'opera di terzi (Cass. Civ. n. 1026/2013).
7. Il Tribunale riteneva inoltre infondata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire dell'attrice per non aver la stessa commissionato i lavori eseguiti nel 2007 nell'immobile, in quanto la responsabilità in esame aveva natura extracontrattuale e prescindeva addirittura dal rapporto negoziale in base al quale il bene oggetto dell'appalto era giunto nella sfera di domino di chi ha subito il pregiudizio, osservando che nel caso in esame Parte_1
aveva agito in giudizio sotto il duplice profilo giuridico di proprietaria dell'immobile e committente dei lavori del 2011/2012.
8. Quanto all'eccezione di prescrizione e decadenza sollevata dalla convenuta, la riteneva infondata richiamando l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo pagina 12 di 20 il quale i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1669 c.c. decorrono soltanto dal momento in cui il vizio di cui l'immobile è affetto sia percepibile in modo pieno, senza che rilevi, al fine del computo di tali termini, il fatto che l'acquirente del bene (o il committente) potesse aver cognizione di alcune conseguenze del vizio presente, e nel caso di specie erano stati ampiamente rispettati.
9. Quanto alla responsabilità della convenuta, il giudice di prime cure richiamava la giurisprudenza della S.C. in base alla quale la responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. si estende a tutti coloro che hanno collaborato alla costruzione, sia nella sua fase ideativa (progettista), sia in quella attuativa (direttore dei lavori), considerando tali soggetti quali costruttori alla pari dell'appaltatore purché si dimostri che i vizi dell'immobile si siano verificati per fatti a loro imputabili;
per le entrambe le figure si assiste, quindi, ad una estensione, solidale e non sussidiaria, della presunzione di responsabilità posta dalla legge a carico dell'appaltatore, e tutti i soggetti ritenuti responsabili possono essere chiamati in giudizio per l'integrale risarcimento del danno, indipendentemente dalla gradazione delle colpe, senza tuttavia ricadere in una situazione di litisconsorzio necessario.
10. All'esito dell'istruttoria orale, il Tribunale quindi riteneva di non condividere la presunzione di responsabilità al 50% in capo al direttore lavori ed alla ditta appaltatrice, come opinato dal CTU, evidenziando che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, la scelta dei materiali era stata inequivocabilmente operata dal direttore lavori e che questi, pertanto, aveva la maggior parte di responsabilità nella verifica dello stato dei luoghi, della correttezza della propria scelta in relazione al luogo e della necessità di esatta coibentazione dei tubi.
Il materiale Viega RE, infatti, era stato scelto dalla committenza, con avallo del progettista – direttore dei Lavori IN. per motivi di convenienza economica dei Per_1
costi e tale circostanza era stata accertata e dimostrata a mezzo della produzione del computo sul quale era inserita la grafia di grafia riconosciuta sia dal Parte_1
fratello che dalla teste Testimone_1 Testimone_8
11. Il Giudice di primo grado osservava, inoltre, che i vizi emersi non erano stati accertati pagina 13 di 20 come difetti di esecuzione dell'opera tanto meno durante la sua realizzazione, bensì dopo diversi anni dall'esecuzione degli appalti, e che pertanto, anche alla luce di ciò, non si ravvisavano motivi per addossare alla società appaltatrice l'intero danno per un vizio palesatosi solo dopo diverso tempo dall'esecuzione dell'opera, vizio che evidentemente nemmeno il progettista IN. a ciò maggiormente deputato, era stato in grado di Per_1
prevedere. Pertanto, non emergendo elementi dai quali dedurre una discrezionalità della società convenuta nella scelta dei materiali, la responsabilità dell'appaltatrice doveva essere delimitata alla percentuale del 20% in relazione al danno da liquidare per aver omesso la dovuta attenzione nella coibentazione delle tubazioni, quantificato in Euro 11.697,40.
12. Avverso la sentenza ha proposto appello la società chiedendone la riforma, e Parte_1
si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo dichiararsi l'impugnazione inammissibile e comunque rigettarla, nonché proponendo appello incidentale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.01.2025, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13. Con il primo motivo l'appellante principale lamenta che il Giudice a quo, una volta accertata e dichiarata la responsabilità di ex art. 1669 c.c., avrebbe Controparte_3
dovuto condannare la medesima società alla refusione dell'intero pregiudizio subito da e non, invece, ad una mera frazione di esso, espressa in termini percentuali. Parte_1
Si deduce al riguardo che nella sentenza impugnata è stato proprio il Giudice del Tribunale di Rimini ad affermare che “Tutti i soggetti ritenuti responsabili possono essere chiamati in giudizio per
l'integrale risarcimento del danno, indipendentemente dalla gradazione delle colpe (C. Cass 4900/93), senza tuttavia ricadere in una situazione di litisconsorzio necessario”.
Il Giudice di prime cure, invece, avrebbe trasformato arbitrariamente un'obbligazione solidale in un'obbligazione parziaria o pro quota, travisando, per di più, i principi di diritto da esso stesso enunciati, mentre, una volta ritenuta sussistente la responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. in capo ad seppur in concorso con il progettista, avrebbe Controparte_3
dovuto condannare detta società all'integrale risarcimento dei danni in favore di ER pagina 14 di 20 il tutto nella misura indicata in atto di citazione (euro 48.377,62 al netto dell'I.V.A.), Pt_1
ovvero in quella minore accertata in corso di causa dal C.T.U. (euro 47.940,00 al netto dell'I.V.A. o 58.487, 00 al lordo dell'I.V.A..
14. Con il secondo motivo dell'appello principale, dichiarato espressamente subordinato al primo, si lamenta che il Giudice, comunque, abbia inteso discostarsi dalle conclusioni del
C.T.U, che aveva suddiviso in eguale misura tra loro (50% ciascuno) ed in ragione delle rispettive colpe, la responsabilità tra l'appaltatore ed il progettista/direttore dei lavori.
Si deduce a tale riguardo che il giudicante avrebbe mal interpretato la deposizione del progettista/direttore dei lavori IN. che ha dichiarato di aver consigliato Per_1
l'installazione di tubazioni in rame e multistrato, e conseguentemente negato di avere consigliato l'installazione di tubazioni in “Viega RE”.
La testimonianza dell'IN. coinciderebbe, peraltro, con la deposizione del teste Per_1
che ha dichiarato che il ” (lega di acciaio e carbonio), venne Testimone_1 Parte_4
proposto da con l'invio del fax di cui al documento n. 9 dell'indice Controparte_3
del fascicolo dell'attrice).
15. Si deduce, in ogni caso, che la questione del materiale utilizzato non ha alcuna rilevanza nella decisione della presente causa, in primis, perché tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, rientra anche l'esercizio del controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso;
secondariamente, perché dalle conclusioni della CTU appare evidente che il vulnus della presente vicenda non va ricercato nella scelta del materiale utilizzato nell'appalto (ovvero nella fase di progettazione), ma piuttosto nell'installazione del materiale stesso (i.e. nella fase di esecuzione), non essendo state le tubature in “Viega RE” – di per sé idonee all'uso al quale erano destinate - correttamente coibentate.
Vi sarebbe quindi una responsabilità principale e diretta dell'appaltatore che ha eseguito l'installazione degli impianti ed, eventualmente, una culpa in vigilando del direttore dei lavori, che potrebbe non avere correttamente controllato l'esecuzione dell'appalto stesso.
pagina 15 di 20 16. Nel costituirsi in giudizio l'appellata, oltre a contestare le argomentazioni ex adverso dedotte, ha proposto appello incidentale deducendo la completa assenza di responsabilità della società appaltatrice, che non ha scelto i materiali ed ha eseguito la posa come indicato dalla committenza e dal progettista, sostenendo che nel caso in esame non possa essere ascritta al posatore neppure il 20% della responsabilità dei presunti vizi e ciò per due ragioni evidenti: in primis, perché sarebbe emerso chiaramente che non vi è stata mai nessuna contestazione durante l'esecuzione dell'opera e neppure dopo, e ogni contestazione deve ritenersi inammissibile e tardiva, e per non essere mai stato provato né l'an né il quantum;
in secundis, perché la società appaltatrice, nel caso in esame, ha dimostrato di essersi comportata come “nudus minister” e si è attenuta esattamente alle direttive e pretese della committenza.
17. In via subordinata, si lamenta come errata la somma calcolata dal Giudice per il 20% del presunto quantum pari ad € 11.697,40 posto a carico di e ciò in Controparte_2
conseguenza al quantum indicato dal CTU in € 58.487,00, somma che supera quanto richiesto dall'appellante in primo grado, ovvero € 48.377,62 al netto delle imposte (I.V.A.) come pure supera la domanda svolta in appello.
18. Così riassunti i motivi di appello, occorre preliminarmente esaminare l'appello incidentale, che è infondato.
Sotto il primo profilo, non può ritenersi inammissibile e tardiva la contestazione dei vizi effettuata da anche per le opere commissionate nel 2007 dall'affittuaria di Parte_1
azienda , per le ragioni già ampiamente esaminate e respinte dal Tribunale con Pt_2
motivazione esente da censure.
19. Quanto al secondo profilo, con il quale si professa la mancanza di qualsiasi responsabilità di sia per la scelta del materiale, sia per l'esecuzione della posa in CP_3
opera che sarebbe avvenuta seguendo pedissequamente le indicazioni della committenza e del progettista, si evidenzia che secondo la consolidata giurisprudenza (ex plurimis Cass. Civ.,
Sez. II, ordinanza 12 giugno 2018, n. 15340: “L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste pagina 16 di 20 siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né
l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (conf. cass., Sez. I, ordinanza 9 ottobre 2017, n. 23594). In particolare, l'appaltatore, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare non solo di aver manifestato il proprio dissenso, ma anche di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed "a rischio di quest'ultimo" (conf. Cass., Sez. II, sentenza 21 maggio 2012, n. 8016). Va, peraltro, ricordato che l'appaltatore viene ridotto a mero nudus minister solo quando è direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (conf. Cass., Sez. II, sentenza 2 febbraio 2016, n. 1981).
20. La giurisprudenza ha quindi individuato alcune situazioni in cui l'appaltatore potrebbe validamente dimostrare la assenza di una propria responsabilità.
Si tratta dell'ipotesi in cui l'appaltatore, essendo stato privato dal committente di qualunque autonomia tecnica e libertà di determinazione in relazione all'esecuzione dell'opera, non può essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera (Cass., 22/09/2011, n. 19369; Cass.,
08/06/2015, n. 11798; Cass., 28/01/2015, n. 1611; Cass., 17/06/2013, n. 15093; Cass.,
21/05/2012). Un'altra ipotesi è quella in cui i vizi dipendano da errori progettuali commessi dal professionista o dall'impresa di progettazione individuata e selezionata dal committente.
In questo caso si può escludere la colpa in capo all'appaltatore a meno che l'inadeguatezza del progetto non potesse essere rilevata da quest'ultimo con la diligenza e la perizia dallo stesso esigibile in funzione delle sue specifiche competenze tecniche (Cass., 31/05/2006, n.
12995; Cass., 16/07/2003, n. 11149; Cass., 30/05/2003, n. 8813; Cass., 05/05/2003, n.
6754).
21. Nel caso in esame, però, non ricorre nessuna delle due ipotesi sopra enunciate.
Da una parte, infatti, non risulta né dedotto né provato che abbia avvisato la CP_3
committente del rischio che le tubazioni Viega RE potessero manifestare difetti di pagina 17 di 20 corrosione in difetto di specifiche accortezze tecniche nella posa in opera, non potendo pertanto l'appaltatrice sostenere di aver agito come “nudus minister”.
Dall'altra, pur risultando pacifico in causa che i difetti dell'impianto siano imputabili anche ad errori progettuali commessi dall'IN. ciò nonostante tale inadeguatezza ben Per_1
poteva essere rilevata dalla in virtù delle sue specifiche competenze tecniche, CP_3
trattandosi di azienda operante da tempo nel settore.
Sotto questo ultimo profilo, Cass. Ord. n.1544/2020 ha avuto modo di osservare:
“In ogni caso, resta il principio per il quale: “nell'appalto sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione (nella specie, peraltro, sussistente), esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso…..(Cass. 18/02/2008 n. 3932; vd. Cass.
31/12/2013 n. 28812).
La responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera discende, comunque, dai CP_3
difetti di coibentazione individuati dal CTU nella fase di posa in opera delle tubazioni
RE, avendo il consulente evidenziato che: …”la scelta dell'utilizzo della schiuma poliuretanica in corrispondenza delle giunzioni della guaina isolante può invece considerarsi un difetto di installazione in quanto la schiuma non è in grado di garantire l'ermetizzazione richiesta da scheda tecnica.”
22. Infine, deve essere rigettata anche la doglianza in ordine al quantum posto dal Tribunale
a base della liquidazione nella misura del 20% a carico di , somma che a detta CP_3
dell'appellante incidentale supera quanto richiesto dall'attrice in primo grado.
Risulta infatti pacifico che nelle sue conclusioni aveva quantificato il danno, salvo Parte_1
diversa maggiore o minore somma di giustizia, in € 48.377,62 oltre I.V.A. e che il CTU lo ha stimato in € 47.940,00 oltre IVA.
23. E' invece fondato il primo motivo dell'appello principale.
Osserva la Corte che, una volta accertata la responsabilità concorrente per i vizi dell'opera tanto del progettista/direttore dei lavori IN. (non ritualmente evocato in giudizio Per_1
da parte attrice) tanto dell'appaltatrice , sia per la scelta del materiale utilizzato sia CP_3
per i difetti di coibentazione dell'impianto, coglie nel segno nel denunciare Parte_1
pagina 18 di 20 l'errore del giudice di primo grado in quella parte della sentenza in cui ha ritenuto di effettuare una graduazione delle loro responsabilità, non richiesta dalle parti in causa, per poi delimitare quella dell'appaltatore nella misura del 20%.
24. Come correttamente evidenziato dall'appellante principale, la giurisprudenza ormai consolidata in materia (ex plurimis Cass. civ. Sez. II Sent., 03/09/2020, n. 18289) ha affermato il principio secondo cui: “in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale”.
25. Ne consegue che la graduazione di responsabilità tra progettista e appaltatore attiene solo ai rapporti interni tra tali soggetti, regolando la quantificazione della domanda di regresso svolta dalla parte che abbia pagato l'intero in favore del committente danneggiato, ma nel caso in esame tale gradazione non è neppure predicabile in difetto di chiamata in giudizio dell'IN. e pertanto la sentenza deve essere parzialmente riformata con Per_1
condanna dell'appaltatore al risarcimento integrale, e non pro quota, del danno stimato dal
CTU e accertato dal Tribunale.
L'accoglimento del primo motivo di appello principale comporta l'assorbimento del secondo motivo, stante l'espressa subordinazione.
26. In considerazione della riforma della sentenza e dell'esito complessivo della causa, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, come liquidate in dispositivo ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello, devono essere poste integralmente a carico dell'appellante incidentale, così come le spese di CTU e di CTP già riconosciute dal
Tribunale.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis. pagina 19 di 20
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- accoglie l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento della somma di Controparte_2
€ 47.940,00 oltre IVA in favore di oltre interessi al Parte_1 Parte_1
saggio legale dalla data della sentenza di primo grado al saldo;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna alla rifusione delle spese di Controparte_2
lite di entrambi i gradi del giudizio in favore di che Parte_1
liquida, quanto al primo grado, in € 7.616,00 per compensi, oltre C.U., 15% per rimborso spese generali, CAP e IVA e, quanto al grado di appello, in € 6.946,00 per compensi, oltre
C.U., 15% per rimborso spese generali, CAP e IVA;
- pone in via definitiva le spese di C.T.U. e ctp a carico di Controparte_2
[...]
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) nei confronti dell'appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, il 23.09.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 190/2023 promossa da:
(C.F. C.F.-P.IVA , Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Antonio Prete
APPELLANTE contro
(C.F.– P.IVA Controparte_1
), P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. Armida Urbinati
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni per l'appellante:
“Piaccia all‟Ecc.ma Corte adita, a parziale riforma della sentenza impugnata:
In via principale, condannare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., con sede in NE Controparte_2
(RN), via Ferrari, n. 12, in persona del legale rappresentate pro tempore, al risarcimento dei danni, in favore di , con sede legale a NE (RN), viale Ceccarini, n. 195, in persona Parte_1
pagina 1 di 20 del legale rappresentante pro – tempore, da liquidarsi in una somma corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti e/o vizi denunciati, ammontante complessivamente, al netto dell'imposte (I.V.A.) ad euro 48.377,62=, ovvero nella minor somma di euro 47.940,00 - sempre al netto delle imposte (I.V.A.) - determinata in corso di C.T.U., con gli interessi e la rivalutazione monetaria, le spese ed i compensi legali del grado del giudizio, oltre alle spese di C.T.U., come liquidate nel giudizio di primo grado;
- In via subordinata, nel caso in cui, l‟Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere sussistente in capo all'appaltatore solamente una responsabilità pro quota, condannare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c., ovvero, in subordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., Controparte_2
con sede in NE (RN), via Ferrari, n. 12, in persona del legale rappresentate
[...] pro tempore, al risarcimento dei danni, in favore di , con sede legale a Parte_1
NE (RN), viale Ceccarini, n. 195, in persona del legale rappresentante pro – tempore, da liquidarsi in una somma di misura non inferiore al 50% del costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti e/o vizi denunciati ed ammontante complessivamente, al netto delle imposte (I.V.A.), in euro 48.377,62=, ovvero nella minor somma di euro 47.940,00 - sempre al netto delle imposte (I.V.A.)- determinata in corso di C.T.U., con gli interessi e la rivalutazione monetaria, le spese ed i compensi legali del grado del giudizio oltre alle spese di C.T.U., come liquidate nel giudizio di primo grado;
– Disporre, in ogni caso, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., l'assunzione dei mezzi di prova richiesti nel corso del giudizio di primo grado, indicati nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. di parte attrice e riproposti nelle conclusioni rassegnate nelle note difensive datate 11 luglio 2022 e precisamente:
A) PROVA PER TESTI SUI SEGUENTI CAPITOLI: 1) – Vero che nell'anno 2007, in occasione della ristrutturazione dell'albergo denominato Hotel AN (già Hotel Santo Stefano), ubicato a NE
(RN), via Tassoni, n. 5, con sede a NE (RN), via Controparte_3
Ferrari, n.12, su incarico di ha provveduto ad eseguire su detto albergo, interventi Parte_2 manutentivi consistenti nella sostituzione dell'impianto idrico – sanitario in precedenza esistente? Testi:
residente a [...]; IN. con studio in NE Testimone_1 Tes_2
(RN) viale Ceccarini, n. 171; c/o F.A.R.B. s.r.l., con sede in Cesenatico via Negrelli, n. Testimone_3
20; Per. Ind. con studio in NE (RN), via Portofino, n. 27; , Testimone_4 Controparte_4 domiciliato c/o Hotel AN a NE (RN), via Tassoni, n. 5; residente a Controparte_5
NE (RN), via Cavour, n. 25; Geom. , con studio in NE (RN) viale Ceccarini, n. CP_6
171. 3) – Vero che in occasione della suddetta ristrutturazione, venne, altresì, Controparte_3 incaricata da di eseguire sull'albergo ER (già Hotel Santo Stefano) l'installazione ex novo Parte_2 dell'impianto di riscaldamento - condizionamento e dell'impianto tecnologico termico – solare? Testi:
residente a [...]; IN. con studio in NE Testimone_1 Tes_2 pagina 2 di 20 (RN) viale Ceccarini, n. 171; c/o F.A.R.B. s.r.l., con sede in Cesenatico via Negrelli, n. Testimone_3
20; Per. Ind. con studio in NE (RN), via Portofino, n. 27; , Testimone_4 Controparte_4 domiciliato c/o Hotel AN a NE (RN), via Tassoni, n. 5; residente a Controparte_5
NE (RN), via Cavour, n. 25; Geom. , con studio in NE (RN) viale Ceccarini, n. CP_6
171; 8) – Vero che a conclusione dei lavori suddetti, emise nei confronti di Controparte_3 Pt_2 le fatture che si mostrano (Cfr. doc. 56)? Testi: residente a [...]
Cavour, n. 25; domiciliata a NE (RN), viale Ceccarini, n. 195; Testimone_5 Controparte_5 residente a [...]; 9) - Vero che nella qualità di committente, Parte_1 alle date dell‟11 marzo 2011 e del 30 settembre 2011, in occasione dell'ampliamento dell'unità alberghiera denominata Hotel AN (già Hotel Santo Stefano), ubicata a NE (RN), via Tassoni, n. 5, ha conferito ad con sede in NE (RN), via Ferrari, n. Controparte_2
12 in qualità di appaltatore, l'incarico avente ad oggetto, limitatamente alla parte ampliata dell'edificio,
l'installazione degli impianti igienici, idrici e termo sanitari - comprensivo di fornitura e posa in opera di materiali? Testi: residente a [...]; IN. con studio Testimone_1 Tes_2 in NE (RN) viale Ceccarini, n. 171; c/o F.A.R.B. s.r.l., con sede in Cesenatico Testimone_3 via Negrelli, n. 20; Per. Ind. con studio in NE (RN), via Portofino, n. 27; Testimone_4 CP_4
, domiciliato c/o Hotel AN a NE (RN), via Tassoni, n. 5; Geom. , con
[...] CP_6 studio in NE (RN) viale Ceccarini, n. 171; 13) – Vero che a conclusione dei lavori suddetti
[...] emise nei confronti di ER s.as. le fatture che si mostrano (Cfr. doc. 45 Fascicolo Controparte_3
Attore)? Testi: residente a [...]; domiciliata a Testimone_1 Testimone_5
NE (RN), viale Ceccarini, n. 195; residente a [...]; Controparte_5
23) – Vero che nel mese di maggio 2016, l'ing. su incarico di ha redatto la CP_7 Parte_1 relazione che si mostra (Cfr. doc. 15 e 99)? Testi: IN. con studio in Cesena (FC), via CP_7
Gramsci, n. 191; residente a NE (RN), Cavour, n. 25; Per. Ind. con Testimone_1 Testimone_4 studio in NE (RN), via Portofino, n. 27; 32) – Vero che a seguito dei sopralluoghi effettuati nei mesi di gennaio e febbraio 2017, presso l'Hotel AN s.a.s. (già Hotel Santo Stefano) alla presenza dell'ing. dell'ing. e del sig. , il sig. , provvide a redigere la CP_7 Tes_2 Controparte_8 Controparte_8 dichiarazione che si mostra (Cfr. doc. 18 e 100 Fascicolo Attore)? Testi: IN. con studio in CP_7
Cesena (FC), via Gramsci, n. 191; residente a [...]; Testimone_1 CP_8
, domiciliato a NE (RN), via Aviano, n. 7; IN. con studio in NE (RN) viale
[...] Tes_2
Ceccarini, n. 171; 36) - Vero che in data 31 maggio 2016, su richiesta di la ditta Parte_1
Termoidraulica NEse s.r.l., ha effettuato presso l'albergo denominato Hotel AN, ubicato a
NE (RN), via Tassoni n. 5, lavori di sostituzione di parte della tubazione dell'impanto solare – termico, come da fattura che si mostra (Cfr. doc 110 Fascicolo Attore)? Testi: residente a Testimone_1 pagina 3 di 20 NE (RN), via Cavour, n. 25; , domiciliato a NE (RN), via Aviano, n. 7; Controparte_8 Tes_6
domiciliato a NE (RN), via San Leo, n. 37; 37) - Vero che in data 6 giugno 2016, su richiesta
[...] di la ditta Arda Service s.r.l. di IS DR (RN), ha effettuato presso l'albergo Parte_1 denominato Hotel AN, ubicato a NE (RN), via Tassoni n. 5, lavori di controllo e caricamento dell'impanto solare – termico, come da fattura che si mostra (Cfr. doc. 105 Fascicolo Attore)? Testi:
residente a [...]; , domiciliato a NE Testimone_1 Controparte_8
(RN), via Aviano, n. 7; domiciliato a NE (RN), via San Leo, n. 37; Testimone_6 CP_9
domiciliato a IS DR (RN), via Nazionale Adriatica, n. 165; 44) – Vero che a conclusione
[...] dei lavori suddetti Termoidraulica NEse s.r.l. ha emesso nei confronti di le fatture che Parte_1 si mostrano? (Cfr. doc. 101 Fascicolo Attore) Testi: residente a [...]
Cavour, n. 25; domiciliata a NE (RN), viale Ceccarini, n. 195; Testimone_5 Testimone_6 domiciliato a NE (RN), via San Leo, n. 37; 45) – Vero che le fatture suddette (Cfr. doc. 101 fascicolo attore) sono state pagate da Testi: residente a [...] Testimone_1
n. 25; domiciliata a NE (RN), viale Ceccarini, n. 195; domiciliato a Testimone_5 Testimone_6
NE (RN), via San Leo, n. 37. 46) - Vero che la ditta di con sede in CP_10 Testimone_7
Dogana (RSM) su incarico di nell'anno 2017 (gennaio – aprile) ha provveduto ad eseguire Parte_1 lavori di apertura e chiusura di pareti in cartongesso all'interno dell'Hotel AN (già Hotel Santo
Stefano)? Testi: residente a [...]; , domiciliato Testimone_1 Testimone_7 in Dogana (RSM), via Guicciardini, n. 18; 47) – Vero che i suddetti lavori sono stati eseguiti dalla ditta in occasione della sostituzione delle linee idrauliche di condizionamento e di riscaldamento CP_10 dell'Hotel AN (già Hotel Santo Stefano) ? Testi: residente a [...]
Cavour, n. 25; , domiciliato in Dogana (RSM), via Guicciardini, n. 18; Testimone_7 Testimone_6 domiciliato a NE (RN), via San Leo, n. 37. 48) – Vero che a conclusione dei suddetti lavori, CP_10
ha emesso nei confronti di la fattura che si mostra? (Cfr. doc. Parte_3 Testimone_7 Parte_1
102 Fascicolo Attore) Testi: residente a [...]; Testimone_1 Testimone_5 domiciliata a NE (RN), viale Ceccarini, n. 195; , domiciliato in Dogana (RSM), via Testimone_7
Guicciardini, n. 18; 49) - Vero che la fattura suddetta è stata pagata da ? Testi: Parte_1 Tes_1
residente a [...]; domiciliata a NE (RN), viale
[...] Testimone_5
Ceccarini, n. 195; , domiciliato in Dogana (RSM), via Guicciardini, n. 18. 50) - Vero che la Testimone_7 ditta con sede in Rimini (RN) suincarico di nell'anno 2017 (aprile - maggio) CP_11 Parte_1 ha provveduto ad eseguire opere di imbiancatura interna ed esterna presso l'Hotel AN (già Hotel
Santo Stefano)? Testi: residente a [...]; Testimone_1 CP_11 residente a [...]; 51) – Vero che a conclusione dei suddetti lavori la ditta emesso nei confronti di la fattura che si mostra? (Cfr. doc. 103 CP_11 Parte_1 pagina 4 di 20 fascicolo attore); Testi: residente a [...]; Testimone_1 Testimone_5 domiciliata a NE (RN), viale Ceccarini, n. 195; residente a [...]
Tommaseo, n. 142; 52) - Vero che la fattura suddetta è stata pagata da Testi: Parte_1 Tes_1
residente a [...]; domiciliata a NE (RN), viale
[...] Testimone_5
Ceccarini, n. 195; residente a [...]; 53) – Vero che CP_11 nel periodo gennaio – aprile 2017 la ha effettuato la fornitura di materiale indicato nelle Controparte_12 fatture che si mostrano? (Cfr. doc. 108 Fascicolo Attore) Testi: residente a [...]; domiciliata a NE (RN), viale Ceccarini, n. 195; 54) - Vero che le Testimone_5 fatture suddette sono state pagate da ? Testi: residente a [...]; domiciliata a NE (RN), viale Ceccarini, n. 195; 55) - Vero che le Testimone_5 fatture che si mostrano (Cfr. doc. ti 107 e 112 Fascicolo Attore) sono state pagate da Parte_1
Testi: residente a [...]; domiciliata a Testimone_1 Testimone_5
NE (RN), viale Ceccarini, n. 195; IN. con studio in Cesena (FC), via Gramsci, n. 191; CP_7
56) - Vero che le fatture che si mostrano (Cfr. doc. ti 104 e 111 Fascicolo Attore) sono state pagate da
Testi: residente a [...]; Parte_1 Testimone_1 Testimone_5 domiciliata a NE (RN), viale Ceccarini, n. 195; , domiciliato a NE (RN), via Controparte_8
Aviano, n. 7. 57) - Vero che le fatture che si mostrano (Cfr. doc. ti 106 e 109 Fascicolo Attore) sono state pagate da Testi: residente a [...]; Parte_1 Testimone_1 Tes_5
domiciliata a NE (RN), viale Ceccarini, n. 195; 58) – Vero che
[...] Controparte_2 dall‟anno 2009 ha curato la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici e termo – sanitari e tecnologici di “Hotel AN”? Testi: residente a [...]; Testimone_1 [...]
, domiciliato c/o Hotel AN a NE(RN), via Tassoni, n. 5; 59) – Vero che Aertem CP_4
s.a.s. in relazione alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici e termo – sanitari e tecnologici di “Hotel AN” ha emesso le fatture che si mostrano (Cfr. 94, 95, 97 e 98 Fascicolo
Attore)? Testi: residente a [...]; , Testimone_1 Controparte_4 domiciliato c/o Hotel AN a NE (RN), via Tassoni, n. 5; domiciliata a NE Testimone_5
(RN), viale Ceccarini, n. 195; B) PROVA PER INTERROGATORIO FORMALE DEL LEGALE
RAPPRESENTATE PRO TEMPORE DELLA CONVENUTA SEGUENTI CAPITOLI: 1) – Vero che nell‟anno 2007, in occasione dell'integrale ristrutturazione dell'albergo denominato Hotel AN (già
Hotel Santo Stefano), ubicato a NE (RN), via Tassoni, n. 5, Controparte_3 con sede a NE (RN), via Ferrari, n.12, su incarico di ha provveduto ad
[...] Parte_2 eseguire su detto albergo, interventi manuntentivi consistenti nella sostituzione dell'impianto idrico – sanitario in precedenza esistente? 2) – Vero che in occasione del suddetto intervento manutentivo ed in riferimento all'impianto idrico – sanitario, provvide alla sostituzione delle tubazioni Controparte_3 pagina 5 di 20 già esistenti, con altre in multistrato? 3) – Vero che in occasione della suddetta ristrutturazione,
[...] venne, altresì, incaricata da di eseguire sull'albergo ER (già Hotel Santo Controparte_3 Parte_2
Stefano) l'installazione ex novo dell'impianto di riscaldamento - condizionamento e dell'impianto tecnologico termico – solare? 6) – Vero che la progettazione degli impianti suddetti (idrico, sanitario, riscaldamento, condizionamento, termico, solare) fu curata dall' ing. di NE Per_1 CP_13
(RN), il quale provvide alla predisposizione delle tavole/progetti che si mostrano (Cfr. doc. 59 e 60)? 7) –
Vero che la documentazione che si mostra (Cfr. 62 e 64) fu redatta dall' ing. di NE (RN), Tes_2 il quale, nell'anno 2007 curò la pratica edilizia ed amministrativa relativa all'integrale ristrutturazione dell'albergo denominato Hotel AN (già Hotel Santo Stefano), ubicato a NE (RN), via Tassoni,
n. 5? 9) - Vero che nella qualità di committente, alle date dell‟11 marzo 2011 e del 30 Parte_1 settembre 2011, in occasione dell'ampliamento dell'unità alberghiera denominata Hotel AN (già
Hotel Santo Stefano), ubicata a NE (RN), via Tassoni, n. 5, ha conferito ad Controparte_2
con sede in NE (RN), via Ferrari, n. 12 in qualità di appaltatore, l'incarico
[...] avente ad oggetto, limitatamente alla parte ampliata dell'edificio, l'installazione degli impianti igienici, idrici e termo sanitari - comprensivo di fornitura e posa in opera di materiali? 10) – Vero che in detta occasione, per l'nstallazione degli impianti igienici, idrici e termo sanitari furono utilizzate da di Controparte_3 tubazioni in acciaio al carbonio, marca “Viega RE”? 11) – Vero che la progettazione degli impianti suddetti (idrico, sanitario, riscaldamento, condizionamento, termico, solare) fu curata dall'ing.
[...]
di NE (RN), il quale provvide alla predisposizione delle tavole/progetti che si mostrano CP_14
(Cfr. doc.ti 47 e 48 Fascicolo Attore)? 12) – Vero che la documentazione che si mostra (Cfr. doc. ti 50 e 52
Fascicolo Attore) fu redatta dall'ing. di NE (RN), il quale, nell'anno 2011 curò la pratica Tes_2 edilizia ed amministrativa relativa all'ampliamento dell'albergo denominato Hotel AN (già Hotel
Santo Stefano), ubicato a NE (RN), via Tassoni, n. 5? 13) – Vero che a conclusione dei lavori suddetti emise nei confronti di le fatture che si mostrano (Cfr. 45 Fascicolo Controparte_3 Parte_1
Attore)? D) ORDINE DI ESIBIZIONE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ART. 210 C.P.C. nei confronti della società convenuta delle scritture contabili, con particolare riferimento al libro giornale e registro IVA ed nonché ai partitari delle società (P.IVA ); (P.IVA Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
); (P.IVA ); P.IVA_3 CP_15 P.IVA_4
Con vittoria di spese del giudizio di appello.”
Conclusioni per l'appellata: in via pregiudiziale e preliminare: dichiarare la causa improcedibile ed inammissibile stante la decadenza dell'attrice- odierna appellante- ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art 1669 c.c. nonché per la pagina 6 di 20 carenza di legittimazione ad agire di in relazione all'appalto dell'anno 2007, sotto la Parte_1 committenza della società non essendo mai intervenute contestazioni da parte della predetta Parte_2 società come risulta dai documenti allegati agli atti;
Parte_2 in via preliminare: accertare e dichiarare la totale mancanza dei presupposti di legge non essendo stati prodotti né allegati documenti atti a fondare la pretesa risarcitoria oggetto di domanda da parte dell'attrice, svolta in via principale ai sensi dell'art 1669 c.c. e in via subordinata ai sensi dell'art 2043 c.c. e, senza invertire l'onere della prova, anche alla luce della genericità dell'oggetto delle domande svolte da parte attrice come meglio spiegato nella narrativa della comparsa di costituzione.
E voglia I'Ill.ma Corte adita accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza delle azioni risarcitorie incardinate in via principale e in via subordinata per i motivi spiegati negli atti di causa.
Nel merito: ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, rigettare entrambe le domande proposte da parte attrice / appellante, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, generiche e non provate per i motivi dedotti in atti e per l'intervenuta prescrizione /decadenza di qualsivoglia azione risarcitoria nei confronti della convenuta odierna appellata Controparte_2
Comunque vinte le spese sulla base del DM vigente, comprese quelle sostenute per il consulente di parte giuste fatture allegate in atti.
In via d' appello incidentale nel merito: voglia l'Ill.ma Corte adita, previo rigetto delle avverse pretese da ritenersi infondate in fatto ed in diritto, riformare la sentenza n. 719/2022 pubblicata il 15/07/2022 emessa dal Tribunale monocratico di Rimini,
Dott.ssa M. Teresa Corbucci e accertare e dichiarare che la società risulta esente da Controparte_2 qualsivoglia colpa in relazione ai contestati vizi e difetti per cui è causa, con conseguente condanna al rimborso integrale delle spese di primo e secondo grado da porsi integralmente a carico dell'appellante e con obbligo di rimborsare la percentuale del 20% di spese per i compensi liquidati al Parte_1
CTU nominato in sede di primo grado, oltre al rimborso integrale della spese sostenute per il CTP IN.
Per_2
In via d'appello incidentale in subordine: nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, voglia l'Ill.ma Corte adita rettificare l'importo liquidato nella misura percentuale del 20%, per essere la somma di € 11.697,40 stata calcolata in percentuale rispetto alla somma di € 58.487,00, ovvero partendo da un importo superiore a quanto richiesto dalla società e comprensivo di imposte, somma da ritenersi comunque, rispetto Parte_1 alla domanda, liquidata “ultra petitum”, comunque con rettifica della sentenza nell'importo da calcolarsi al netto dell'IVA.
Vinte le spese di primo e secondo grado compresa la liquidazione delle spese sostenute per il CTU e per il
CTP. pagina 7 di 20 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società conveniva in giudizio la Parte_1
società chiedendone la condanna, Controparte_2
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c., e subordinatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni da liquidarsi in una somma corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti e/o vizi denunciati, quantificati, al netto delle imposte (I.V.A.), in complessivi euro 48.377,62=, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.
2. A fondamento della propria domanda la società attrice esponeva che:
1) era proprietaria di un immobile sito a NE (RN) via Tassoni, n. 5, Parte_1
facente parte del complesso aziendale, con destinazione alberghiera, gestito all'insegna
“Hotel AN”, già “Hotel Santo Stefano”;
2) La società attrice, quale committente, alle date dell'11 marzo 2011 e del 30 settembre
2011, in occasione dell'ampliamento dell'unità alberghiera sopra indicata, conferiva ad in qualità di appaltatore, l'incarico Controparte_2
avente ad oggetto l'installazione degli impianti igienici, idrici e termo sanitari - comprensivo di fornitura e posa in opera di materiali – relativi alla parte ampliata dell'edificio;
3) già negli anni 2007 – 2008, al momento dell'integrale Controparte_2
ristrutturazione di Hotel AN (all'epoca Hotel Santo Stefano), aveva provveduto all'integrale rifacimento dell'impianto idrico – sanitario, nonché all'installazione ex novo dell'impianto di riscaldamento – condizionamento e dell'impianto tecnologico termico – solare, dei quali l'albergo precedentemente era sfornito;
4) Il contratto d'appalto dell'anno 2007 era stato sottoscritto in qualità di committente, da società che in forza di regolare contratto di affitto d'azienda aveva assunto Parte_2
all'epoca la gestione del compendio aziendale;
5) I contratti d'appalto dell'11 marzo 2011 e del 30 settembre 2011 erano stati, invece, sottoscritti dalla stessa attrice con in occasione dell'ampliamento Controparte_2
dell'unità alberghiera;
pagina 8 di 20 6) Più specificatamente, la società appaltatrice, in occasione del primo appalto ed in riferimento all'impianto idrico – sanitario, provvedeva alla sostituzione delle tubazioni esistenti, con altre in multistrato, mentre in riferimento al nuovo impianto di riscaldamento
– condizionamento ed a quello termico – solare, utilizzava, peraltro, su consiglio dell'appaltatrice stessa ed in luogo di quelle in rame, originariamente contemplate nel capitolato d'appalto, tubazioni in acciaio al carbonio;
di fatto lo stesso materiale impiegato poi per l'esecuzione dei lavori di ampliamento di cui agli anni 2011 – 2012;
7) Nel maggio 2015 in conseguenza di un malfunzionamento, constatava Parte_1
che le tubazioni installate a servizio dell'impianto solare - termico si presentavano completamente arrugginite e deteriorate, tanto da provocare perdite di liquidi e guasti;
8) In ragione di ciò la società istante con comunicazione a mezzo PEC dell'11 maggio 2015 provvedeva a contestare alla società l'insorgenza dei vizi e dei difetti Controparte_2
riscontrati.
9) Le contestazioni suddette venivano, inoltre, ribadite nelle successive missive, inviate a mezzo PEC del 19 giugno 2015;
10) Analoghe problematiche si verificavano successivamente anche in relazione all'impianto di condizionamento – riscaldamento, realizzato, come quello termico – solare, con l'impiego di tubazioni in acciaio al carbonio;
11) Anche tale problematica veniva contestata da a mezzo PEC del 19 Parte_1
febbraio 2016;
12) I sopralluoghi ed i successivi interventi della società appaltatrice non avevano sortito effetto risolutivo, così come priva di riscontro era rimasta la diffida del 4 maggio 2016;
13) Per tale ragione, nel mese di maggio 2016, conferiva ad un proprio Parte_1
tecnico di fiducia l'incarico di verificare lo stato di efficienza degli impianti installati da sul compendio alberghiero ed all'esito della verifica emergeva Controparte_2
l'esistenza di “[…] una situazione di criticità, con evidente rischio di interruzione del servizio a cui le tubazioni relative all'impianto solare termico e di climatizzazione”;
14) Alla luce di quanto sopra, la società attrice, proponeva ricorso ex art. 696 c.p.c. ma il
Giudice del Tribunale di Rimini in data 4/02/2017 emetteva ordinanza di rigetto per difetto pagina 9 di 20 delle ragioni di urgenza richieste dall'art.696 cpc individuabili esclusivamente nel pericolo di dispersione della prova;
15) A seguito di ulteriore sopralluogo tecnico effettuato nel mese di gennaio 2017 la società attrice provvedeva all'effettuazione di lavori di manutenzione consistenti, oltre alle opere accessorie (demolizione, ricostruzione di cartongesso, tinteggiatura, ecc…) allo smontaggio ed alla sostituzione delle linee idrauliche di riscaldamento e di condizionamento e dell'impianto tecnologico termico e solare, precedentemente installate in occasione degli appalti;
16) I costi complessivi per le opere necessarie all'eliminazione dei difetti e/o vizi denunciati, compresi gli emolumenti per i tecnici e gli appaltatori, ammontavano a complessivi euro
48.377,62, di cui parte attrice chiedeva il risarcimento alla società . CP_2
3. Si costituiva in giudizio la società eccependo in via Controparte_2
preliminare la decadenza dell'attrice ai sensi dell'art 1669 c.c., nonché per la carenza di legittimazione ad agire di in relazione all'appalto dell'anno 2007 sotto la Parte_1
committenza della società non essendo mai intervenute contestazioni da parte Parte_2
della predetta società Parte_2
Sempre in via preliminare, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e procedibilità della domanda attorea, la convenuta chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della società assicurativa con espressa istanza di manleva, per Controparte_16
qualsivoglia eventuale responsabilità venisse riconosciuta, nonché del direttore dei lavori
IN , affinché venisse accertata e dichiarata la responsabilità dello CP_14
stesso nella direzione dei lavori e nella scelta dei materiali nonché nelle modalità di installazione.
4. Il Tribunale di Rimini, preso atto che la richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzi avanzata da parte convenuta non era stata accompagnata, in sede di comparsa di costituzione e risposta, dalla contestuale richiesta di spostamento della prima udienza, rigettava l'istanza.
La causa veniva istruita mediante espletamento degli interrogatori formali, escussione testimoniale, svolgimento di CTU e sua integrazione, e veniva decisa con la sentenza oggi pagina 10 di 20 impugnata con la quale il Tribunale di Rimini, in parziale accoglimento della domanda attrice, accertava e dichiarava la responsabilità ex art. 1669 c.c. della convenuta in ragione del 20% per i vizi riscontrati in CTU, così condannandola a titolo di risarcimento del danno al pagamento della somma € 11.697,40 nei confronti dell'attrice, oltre interessi al saggio legale;
condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite nella misura di 1/5 e compensava i restanti 4/5; poneva in via definitiva le spese di C.T.U. e ctp a carico di parte attrice salvo la percentuale del 20% a carico di parte convenuta
[...]
in via solidale tra loro. Controparte_2
5. A fondamento della sua decisione il giudice di primo grado, sulla base delle risultanze della CTU, osservava che:
A) le tubazioni dell'impianto installate da parte convenuta, e poi sostituite, erano altamente ossidate;
B) in merito alla tipologia di tubi utilizzati, nel manuale tecnico di installazione il produttore
VIEGA indicava più volte i rischi legati al fattore umidità per l'utilizzo delle tubazioni in oggetto, consigliando l'adozione di misure protettive, tra le quali anche l'uso di guaine isolanti a cellule chiuse, fino ad arrivare a consigliare l'applicazione di elementi protettivi anticorrosione di tipo “ermetizzante”;
C) date le particolari indicazioni riportate in scheda tecnica nei riguardi della protezione dall'umidità, sarebbero stati necessari, in primo luogo, un'indagine ed uno studio degli ambienti e delle zone progettate e destinate all'alloggio delle tubazioni oggetto di contenzioso, in modo da poter avere informazioni a supporto della scelta del corretto materiale isolante da utilizzarsi, per le determinate destinazioni, o in estrema ipotesi, della scelta di un'altra tipologia di tubazioni qualora VIEGA RE non fosse risultato idoneo;
D) in secondo luogo, sarebbe stato opportuno eseguire un preciso esame ed un'attenta vigilanza dello stato dei luoghi durante l'esecuzione dei lavori, con particolare riguardo a quanto attiene alla potenziale presenza di materiale da costruzione corrosivo o da un non corretto stoccaggio dei materiali in aree non protette;
E) le tubazioni prese in visione risultavano coibentate con materiale isolante (guaina) lungo tutto il loro sviluppo;
il CTU evidenziava tuttavia la presenza di schiuma poliuretanica in pagina 11 di 20 luogo di specifica nastratura per accoppiamento della guaina o dell'incollaggio della stessa, in corrispondenza dei punti di giunzione di due elementi consecutivi della guaina.
F) il CTU aveva concluso che …”il materiale scelto non risulta di per sé inidoneo all'uso per il quale risulta destinato;
la scelta dell'utilizzo della schiuma poliuretanica in corrispondenza delle giunzioni della guaina isolante può invece considerarsi un difetto di installazione in quanto la schiuma non è in grado di garantire l'ermetizzazione richiesta da scheda tecnica e quindi a garantire l'impossibilità di passaggio di aria all'interno della guaina. Questo difetto, in concomitanza con una persistente umidità superficiale sulle tubazioni, può aver innescato il fenomeno di corrosione lamentato da parte ricorrente”.
6. Ciò posto, il Tribunale riteneva che i gravi vizi e difetti dell'opera rientrassero nell'alveo dell'art. 1669 c.c. e che tale inquadramento implicasse che l'obbligazione risarcitoria non operava solo a carico dell'appaltatore nei confronti del proprio committente, e cioè tra le parti contrattuali, bensì potesse essere invocata da qualsiasi danneggiato, terzo rispetto al contratto di appalto, nei confronti del costruttore-venditore, come anche direttamente nei confronti dell'appaltatore e del progettista/direttore dei lavori;
dunque la relativa responsabilità esulava dai limiti del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, per assumere la configurazione propria della responsabilità da fatto illecito, ben potendo tutte queste figure concorrere alla produzione del danno. Tale responsabilità si configurava, inoltre, quale responsabilità presunta iuris tantum sicchè, quando l'opera manifesta gravi difetti, l'appaltatore e gli altri soggetti sopra citati possono liberarsene solo provandone la riconducibilità al caso fortuito o all'opera di terzi (Cass. Civ. n. 1026/2013).
7. Il Tribunale riteneva inoltre infondata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire dell'attrice per non aver la stessa commissionato i lavori eseguiti nel 2007 nell'immobile, in quanto la responsabilità in esame aveva natura extracontrattuale e prescindeva addirittura dal rapporto negoziale in base al quale il bene oggetto dell'appalto era giunto nella sfera di domino di chi ha subito il pregiudizio, osservando che nel caso in esame Parte_1
aveva agito in giudizio sotto il duplice profilo giuridico di proprietaria dell'immobile e committente dei lavori del 2011/2012.
8. Quanto all'eccezione di prescrizione e decadenza sollevata dalla convenuta, la riteneva infondata richiamando l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo pagina 12 di 20 il quale i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1669 c.c. decorrono soltanto dal momento in cui il vizio di cui l'immobile è affetto sia percepibile in modo pieno, senza che rilevi, al fine del computo di tali termini, il fatto che l'acquirente del bene (o il committente) potesse aver cognizione di alcune conseguenze del vizio presente, e nel caso di specie erano stati ampiamente rispettati.
9. Quanto alla responsabilità della convenuta, il giudice di prime cure richiamava la giurisprudenza della S.C. in base alla quale la responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. si estende a tutti coloro che hanno collaborato alla costruzione, sia nella sua fase ideativa (progettista), sia in quella attuativa (direttore dei lavori), considerando tali soggetti quali costruttori alla pari dell'appaltatore purché si dimostri che i vizi dell'immobile si siano verificati per fatti a loro imputabili;
per le entrambe le figure si assiste, quindi, ad una estensione, solidale e non sussidiaria, della presunzione di responsabilità posta dalla legge a carico dell'appaltatore, e tutti i soggetti ritenuti responsabili possono essere chiamati in giudizio per l'integrale risarcimento del danno, indipendentemente dalla gradazione delle colpe, senza tuttavia ricadere in una situazione di litisconsorzio necessario.
10. All'esito dell'istruttoria orale, il Tribunale quindi riteneva di non condividere la presunzione di responsabilità al 50% in capo al direttore lavori ed alla ditta appaltatrice, come opinato dal CTU, evidenziando che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, la scelta dei materiali era stata inequivocabilmente operata dal direttore lavori e che questi, pertanto, aveva la maggior parte di responsabilità nella verifica dello stato dei luoghi, della correttezza della propria scelta in relazione al luogo e della necessità di esatta coibentazione dei tubi.
Il materiale Viega RE, infatti, era stato scelto dalla committenza, con avallo del progettista – direttore dei Lavori IN. per motivi di convenienza economica dei Per_1
costi e tale circostanza era stata accertata e dimostrata a mezzo della produzione del computo sul quale era inserita la grafia di grafia riconosciuta sia dal Parte_1
fratello che dalla teste Testimone_1 Testimone_8
11. Il Giudice di primo grado osservava, inoltre, che i vizi emersi non erano stati accertati pagina 13 di 20 come difetti di esecuzione dell'opera tanto meno durante la sua realizzazione, bensì dopo diversi anni dall'esecuzione degli appalti, e che pertanto, anche alla luce di ciò, non si ravvisavano motivi per addossare alla società appaltatrice l'intero danno per un vizio palesatosi solo dopo diverso tempo dall'esecuzione dell'opera, vizio che evidentemente nemmeno il progettista IN. a ciò maggiormente deputato, era stato in grado di Per_1
prevedere. Pertanto, non emergendo elementi dai quali dedurre una discrezionalità della società convenuta nella scelta dei materiali, la responsabilità dell'appaltatrice doveva essere delimitata alla percentuale del 20% in relazione al danno da liquidare per aver omesso la dovuta attenzione nella coibentazione delle tubazioni, quantificato in Euro 11.697,40.
12. Avverso la sentenza ha proposto appello la società chiedendone la riforma, e Parte_1
si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo dichiararsi l'impugnazione inammissibile e comunque rigettarla, nonché proponendo appello incidentale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.01.2025, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13. Con il primo motivo l'appellante principale lamenta che il Giudice a quo, una volta accertata e dichiarata la responsabilità di ex art. 1669 c.c., avrebbe Controparte_3
dovuto condannare la medesima società alla refusione dell'intero pregiudizio subito da e non, invece, ad una mera frazione di esso, espressa in termini percentuali. Parte_1
Si deduce al riguardo che nella sentenza impugnata è stato proprio il Giudice del Tribunale di Rimini ad affermare che “Tutti i soggetti ritenuti responsabili possono essere chiamati in giudizio per
l'integrale risarcimento del danno, indipendentemente dalla gradazione delle colpe (C. Cass 4900/93), senza tuttavia ricadere in una situazione di litisconsorzio necessario”.
Il Giudice di prime cure, invece, avrebbe trasformato arbitrariamente un'obbligazione solidale in un'obbligazione parziaria o pro quota, travisando, per di più, i principi di diritto da esso stesso enunciati, mentre, una volta ritenuta sussistente la responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. in capo ad seppur in concorso con il progettista, avrebbe Controparte_3
dovuto condannare detta società all'integrale risarcimento dei danni in favore di ER pagina 14 di 20 il tutto nella misura indicata in atto di citazione (euro 48.377,62 al netto dell'I.V.A.), Pt_1
ovvero in quella minore accertata in corso di causa dal C.T.U. (euro 47.940,00 al netto dell'I.V.A. o 58.487, 00 al lordo dell'I.V.A..
14. Con il secondo motivo dell'appello principale, dichiarato espressamente subordinato al primo, si lamenta che il Giudice, comunque, abbia inteso discostarsi dalle conclusioni del
C.T.U, che aveva suddiviso in eguale misura tra loro (50% ciascuno) ed in ragione delle rispettive colpe, la responsabilità tra l'appaltatore ed il progettista/direttore dei lavori.
Si deduce a tale riguardo che il giudicante avrebbe mal interpretato la deposizione del progettista/direttore dei lavori IN. che ha dichiarato di aver consigliato Per_1
l'installazione di tubazioni in rame e multistrato, e conseguentemente negato di avere consigliato l'installazione di tubazioni in “Viega RE”.
La testimonianza dell'IN. coinciderebbe, peraltro, con la deposizione del teste Per_1
che ha dichiarato che il ” (lega di acciaio e carbonio), venne Testimone_1 Parte_4
proposto da con l'invio del fax di cui al documento n. 9 dell'indice Controparte_3
del fascicolo dell'attrice).
15. Si deduce, in ogni caso, che la questione del materiale utilizzato non ha alcuna rilevanza nella decisione della presente causa, in primis, perché tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, rientra anche l'esercizio del controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso;
secondariamente, perché dalle conclusioni della CTU appare evidente che il vulnus della presente vicenda non va ricercato nella scelta del materiale utilizzato nell'appalto (ovvero nella fase di progettazione), ma piuttosto nell'installazione del materiale stesso (i.e. nella fase di esecuzione), non essendo state le tubature in “Viega RE” – di per sé idonee all'uso al quale erano destinate - correttamente coibentate.
Vi sarebbe quindi una responsabilità principale e diretta dell'appaltatore che ha eseguito l'installazione degli impianti ed, eventualmente, una culpa in vigilando del direttore dei lavori, che potrebbe non avere correttamente controllato l'esecuzione dell'appalto stesso.
pagina 15 di 20 16. Nel costituirsi in giudizio l'appellata, oltre a contestare le argomentazioni ex adverso dedotte, ha proposto appello incidentale deducendo la completa assenza di responsabilità della società appaltatrice, che non ha scelto i materiali ed ha eseguito la posa come indicato dalla committenza e dal progettista, sostenendo che nel caso in esame non possa essere ascritta al posatore neppure il 20% della responsabilità dei presunti vizi e ciò per due ragioni evidenti: in primis, perché sarebbe emerso chiaramente che non vi è stata mai nessuna contestazione durante l'esecuzione dell'opera e neppure dopo, e ogni contestazione deve ritenersi inammissibile e tardiva, e per non essere mai stato provato né l'an né il quantum;
in secundis, perché la società appaltatrice, nel caso in esame, ha dimostrato di essersi comportata come “nudus minister” e si è attenuta esattamente alle direttive e pretese della committenza.
17. In via subordinata, si lamenta come errata la somma calcolata dal Giudice per il 20% del presunto quantum pari ad € 11.697,40 posto a carico di e ciò in Controparte_2
conseguenza al quantum indicato dal CTU in € 58.487,00, somma che supera quanto richiesto dall'appellante in primo grado, ovvero € 48.377,62 al netto delle imposte (I.V.A.) come pure supera la domanda svolta in appello.
18. Così riassunti i motivi di appello, occorre preliminarmente esaminare l'appello incidentale, che è infondato.
Sotto il primo profilo, non può ritenersi inammissibile e tardiva la contestazione dei vizi effettuata da anche per le opere commissionate nel 2007 dall'affittuaria di Parte_1
azienda , per le ragioni già ampiamente esaminate e respinte dal Tribunale con Pt_2
motivazione esente da censure.
19. Quanto al secondo profilo, con il quale si professa la mancanza di qualsiasi responsabilità di sia per la scelta del materiale, sia per l'esecuzione della posa in CP_3
opera che sarebbe avvenuta seguendo pedissequamente le indicazioni della committenza e del progettista, si evidenzia che secondo la consolidata giurisprudenza (ex plurimis Cass. Civ.,
Sez. II, ordinanza 12 giugno 2018, n. 15340: “L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste pagina 16 di 20 siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né
l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (conf. cass., Sez. I, ordinanza 9 ottobre 2017, n. 23594). In particolare, l'appaltatore, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare non solo di aver manifestato il proprio dissenso, ma anche di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed "a rischio di quest'ultimo" (conf. Cass., Sez. II, sentenza 21 maggio 2012, n. 8016). Va, peraltro, ricordato che l'appaltatore viene ridotto a mero nudus minister solo quando è direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (conf. Cass., Sez. II, sentenza 2 febbraio 2016, n. 1981).
20. La giurisprudenza ha quindi individuato alcune situazioni in cui l'appaltatore potrebbe validamente dimostrare la assenza di una propria responsabilità.
Si tratta dell'ipotesi in cui l'appaltatore, essendo stato privato dal committente di qualunque autonomia tecnica e libertà di determinazione in relazione all'esecuzione dell'opera, non può essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera (Cass., 22/09/2011, n. 19369; Cass.,
08/06/2015, n. 11798; Cass., 28/01/2015, n. 1611; Cass., 17/06/2013, n. 15093; Cass.,
21/05/2012). Un'altra ipotesi è quella in cui i vizi dipendano da errori progettuali commessi dal professionista o dall'impresa di progettazione individuata e selezionata dal committente.
In questo caso si può escludere la colpa in capo all'appaltatore a meno che l'inadeguatezza del progetto non potesse essere rilevata da quest'ultimo con la diligenza e la perizia dallo stesso esigibile in funzione delle sue specifiche competenze tecniche (Cass., 31/05/2006, n.
12995; Cass., 16/07/2003, n. 11149; Cass., 30/05/2003, n. 8813; Cass., 05/05/2003, n.
6754).
21. Nel caso in esame, però, non ricorre nessuna delle due ipotesi sopra enunciate.
Da una parte, infatti, non risulta né dedotto né provato che abbia avvisato la CP_3
committente del rischio che le tubazioni Viega RE potessero manifestare difetti di pagina 17 di 20 corrosione in difetto di specifiche accortezze tecniche nella posa in opera, non potendo pertanto l'appaltatrice sostenere di aver agito come “nudus minister”.
Dall'altra, pur risultando pacifico in causa che i difetti dell'impianto siano imputabili anche ad errori progettuali commessi dall'IN. ciò nonostante tale inadeguatezza ben Per_1
poteva essere rilevata dalla in virtù delle sue specifiche competenze tecniche, CP_3
trattandosi di azienda operante da tempo nel settore.
Sotto questo ultimo profilo, Cass. Ord. n.1544/2020 ha avuto modo di osservare:
“In ogni caso, resta il principio per il quale: “nell'appalto sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione (nella specie, peraltro, sussistente), esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso…..(Cass. 18/02/2008 n. 3932; vd. Cass.
31/12/2013 n. 28812).
La responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera discende, comunque, dai CP_3
difetti di coibentazione individuati dal CTU nella fase di posa in opera delle tubazioni
RE, avendo il consulente evidenziato che: …”la scelta dell'utilizzo della schiuma poliuretanica in corrispondenza delle giunzioni della guaina isolante può invece considerarsi un difetto di installazione in quanto la schiuma non è in grado di garantire l'ermetizzazione richiesta da scheda tecnica.”
22. Infine, deve essere rigettata anche la doglianza in ordine al quantum posto dal Tribunale
a base della liquidazione nella misura del 20% a carico di , somma che a detta CP_3
dell'appellante incidentale supera quanto richiesto dall'attrice in primo grado.
Risulta infatti pacifico che nelle sue conclusioni aveva quantificato il danno, salvo Parte_1
diversa maggiore o minore somma di giustizia, in € 48.377,62 oltre I.V.A. e che il CTU lo ha stimato in € 47.940,00 oltre IVA.
23. E' invece fondato il primo motivo dell'appello principale.
Osserva la Corte che, una volta accertata la responsabilità concorrente per i vizi dell'opera tanto del progettista/direttore dei lavori IN. (non ritualmente evocato in giudizio Per_1
da parte attrice) tanto dell'appaltatrice , sia per la scelta del materiale utilizzato sia CP_3
per i difetti di coibentazione dell'impianto, coglie nel segno nel denunciare Parte_1
pagina 18 di 20 l'errore del giudice di primo grado in quella parte della sentenza in cui ha ritenuto di effettuare una graduazione delle loro responsabilità, non richiesta dalle parti in causa, per poi delimitare quella dell'appaltatore nella misura del 20%.
24. Come correttamente evidenziato dall'appellante principale, la giurisprudenza ormai consolidata in materia (ex plurimis Cass. civ. Sez. II Sent., 03/09/2020, n. 18289) ha affermato il principio secondo cui: “in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale”.
25. Ne consegue che la graduazione di responsabilità tra progettista e appaltatore attiene solo ai rapporti interni tra tali soggetti, regolando la quantificazione della domanda di regresso svolta dalla parte che abbia pagato l'intero in favore del committente danneggiato, ma nel caso in esame tale gradazione non è neppure predicabile in difetto di chiamata in giudizio dell'IN. e pertanto la sentenza deve essere parzialmente riformata con Per_1
condanna dell'appaltatore al risarcimento integrale, e non pro quota, del danno stimato dal
CTU e accertato dal Tribunale.
L'accoglimento del primo motivo di appello principale comporta l'assorbimento del secondo motivo, stante l'espressa subordinazione.
26. In considerazione della riforma della sentenza e dell'esito complessivo della causa, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, come liquidate in dispositivo ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello, devono essere poste integralmente a carico dell'appellante incidentale, così come le spese di CTU e di CTP già riconosciute dal
Tribunale.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis. pagina 19 di 20
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- accoglie l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento della somma di Controparte_2
€ 47.940,00 oltre IVA in favore di oltre interessi al Parte_1 Parte_1
saggio legale dalla data della sentenza di primo grado al saldo;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna alla rifusione delle spese di Controparte_2
lite di entrambi i gradi del giudizio in favore di che Parte_1
liquida, quanto al primo grado, in € 7.616,00 per compensi, oltre C.U., 15% per rimborso spese generali, CAP e IVA e, quanto al grado di appello, in € 6.946,00 per compensi, oltre
C.U., 15% per rimborso spese generali, CAP e IVA;
- pone in via definitiva le spese di C.T.U. e ctp a carico di Controparte_2
[...]
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) nei confronti dell'appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, il 23.09.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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