Articolo 1 della Legge 12 luglio 1949, n. 440
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12 agosto 1949
Art. 1. Articolo unico.

Ai concorsi banditi da parte del Ministro per la grazia e giustizia per i posti da ufficiale giudiziario accantonati a sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 , sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti previsti dal suddetto regio decreto, purche' abbiano a suo tempo presentato domanda documentata di partecipare al concorso bandito con decreto Ministeriale 22 ottobre 1941 o non abbiano potuto presentarla per essersi trovati nelle condizioni previste dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, art. 1 .

Entrata in vigore il 12 agosto 1949