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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 3668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3668 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'1.07.2025, svoltasi con modalità cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 447/2021 r.g. sez. lav., vertente tra
Parte_1
- in persona del l.r.p.t. - rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO
[...]
STATO DI NAPOLI
Appellante
e
, in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore – rappresentati e difesi dall'avv. M. Galiano
Appellati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.10.2021 il ha adito la Corte Parte_1 di Appello di Napoli impugnando la sentenza n. 512 del 30.03.2021 del Tribunale di Avellino che ha accolto il ricorso proposto dagli odierni appellati avverso il decreto n. 749543/A emesso dall'ufficio
Antiriciclaggio del di Parte_1
Napoli ai sensi dell'art. 51 co.1 d.lgs. 231/2007 (così come integrato dal d.lgs. 90/2017 e della L
689/81) emesso in data 24.11.2020 e notificato in data 27.11.2020, con il quale veniva ingiunto agli opponenti il pagamento dell'importo di euro 3020,00 (3000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 63 co. 5 d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25.5.2017 n.90 ed euro 20,00 a titolo di spese).
1 L'ingiunzione era fondata sulle contestazioni del 5 e 12 febbraio 2019 (come da PEC in atti) con cui si contestava agli odierni appellati la violazione dell'art. 51 co. 1 del d.lgs. 21.11.2007 n. 231 così come modificato dal d. lgs. 21.5.2017 n. 90 per aver omesso di comunicare al
[...]
l'operazione finanziaria effettuata in violazione dell'art. 49 co. 5 del Parte_1 citato decreto legislativo, in riferimento all'assegno n. 0013024472-07 della BA LA di GL
e AT di euro 1870,00 (milleottocentosettanta/00) emesso in data 30.4.2018 con beneficiaria la sig.ra e privo della clausola di non trasferibilità, assegno negoziato presso la Controparte_4 filiale di Montoro della in Controparte_5 data 4.5.2018.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado gli odierni appellati contestavano: a) la violazione dell'art. 14 l. 689/81 per il mancato rispetto del termine di 90 giorni dall'accertamento per la notifica agli interessati;
b) l'omessa applicazione dell'art. 51 co.2 d.lgs. 21.11.2007 n.231 così come modificato dal d.lgs. 21.5.17 n.90 e l'omessa valutazione dell'avvenuta comunicazione da parte della banca trattaria con conseguente violazione dell'art. 14 l.689/1981; c) la violazione dell'art. 9 bis l. 136/2018 che ha introdotto il co. 1 bis dell'art. 63 d.lgs. 231/2007 e l'omessa applicazione della sanzione minima pari al 10% dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione;
d)
l'inapplicabilità dell'art. 51 co.1 d.lgs. 21.11.2007 n.231 atteso che la nuova formulazione del co.1 bis dell'art. 63 prevede il trasferimento di denaro.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo di primo grado ritenendo giustificata l'omessa segnalazione ex art. 51 co.2 d.lgs. n.231/07 essendo a suo giudizio sufficiente, a tal fine, la comunicazione effettuata dalla , ritenendo assorbiti gli altri motivi di opposizione. Parte_2
Avverso tale statuizione n. 512/2021 ha proposto gravame il ritenendola erronea nella parte Parte_1 in cui ha ritenuto insussistente la violazione, ritenendo, altresì, infondati gli ulteriori motivi di opposizione.
Ha concluso per la riforma della gravata sentenza, con conferma del decreto sanzionatorio opposto;
vinte le spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, in epigrafe indicati, eccependo la inammissibilità dell'appello siccome notificato oltre il termine di 10 giorni dalla emissione del decreto di fissazione ed hanno resistito al gravame, riproponendo le eccezioni dichiarate assorbite dal giudice di prime cure. Hanno concluso per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
La causa incardinata davanti alla Sezione Ordinaria veniva trasmessa alla Sezione Lavoro a seguito di provvedimento del Presidente della Corte di Appello.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2 ***
In via preliminare va respinta la eccezione di inammissibilità dell'appello essendo il termine di 10 giorni di cui all'art. 435 secondo comma CPC un termine meramente ordinatorio, essendo perentorio quello di 25 giorni prima della udienza di discussione pacificamente rispettato nel caso in esame.
Nel merito ritiene la Corte di dover accogliere la opposizione al decreto sanzionatorio sia pure per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della impugnata sentenza.
In particolare sono incontroversi i seguenti fatti di causa : la sig.ra , in data Controparte_4
4.5.2018, si recava presso la e negoziava l'assegno n. Controparte_5
0014024472-07 del 30.04.2018 di € 1.870, sopra soglia, privo della clausola di non trasferibilità.
La BA negoziatrice, la , ometteva, tuttavia, di segnalare l'operazione alla Controparte_5
, alla quale, di contro, l'operazione illecita (violazione dell'art. 49, Parte_1 co. 5) veniva segnalata dalla sola BA trattaria, la BA LA di GL e AT in data Cont
7.6.2018. Con atto n. 0183305.12-11-2018, pos. n. 742320/A, la chiedeva alla BA negoziatrice una serie di dati relativi alla persona fisica che aveva incassato l'assegno, nonché ai rapporti tra quest'ultima e il titolare del conto ove era stata riversata la somma riscossa.
Si chiedeva, inoltre, di “far conoscere a questo Ufficio se codesto istituto di credito abbia provveduto entro i termini di legge alla comunicazione alla competente così Parte_1 come previsto dall'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”. In mancanza si chiedeva di inoltrare le generalità dei soggetti responsabili.
Seguiva immediato riscontro della con nota del 27/11/2018, Controparte_5 rappresentando che: - l'assegno in questione era stato portato all'incasso da , Controparte_4 unica intestataria del conto e titolare di poteri operativi sul detto rapporto;
- l'operazione non era stata segnalata per mero errore;
- i soggetti responsabili dell'omissione erano , cassiere Controparte_1 della Filiale, e , preposto p.t. alla Filiale. Nulla veniva indicato in ordine alla previa CP_2 segnalazione effettuata dalla BA LA di GL e AT.
Veniva, quindi, prima emessa contestazione ai responsabili nel febbraio 2019 e, poi, emesso il decreto sanzionatorio n. 749543 del 24.11.2020, poi opposto dinanzi al Tribunale di Avellino.
Ciò premesso in fatto ritiene la Corte che, nel caso in esame, sussista la violazione contestata.
Invero l'art. 51 del D.lgs. 231/2007 così dispone: “I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell' espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla
3 Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne da' tempestiva comunicazione all' ” Controparte_7
Al secondo comma è poi così disposto: “In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari , assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da che li accetta in versamento e dalla banca o da che ne Controparte_8 Controparte_8 effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa e' stata gia' effettuata dall'altro soggetto obbligato.”
La sentenza di primo grado è erronea nell'individuare la ratio della disposizione richiamata e, per l'effetto, il vizio logico ridonda anche sulla corretta soluzione della causa.
Invero, secondo il Tribunale di Avellino “È di tutta evidenza che tale disposto sia espressione di un più generale principio di ne bis in idem sostanziale che accomuna tanto il diritto penale che il diritto amministrativo sanzionatorio. Risponde infatti a criteri di economicità dell'azione amministrativa non sovraccaricare il procedimento per comminare sanzioni che in sede giurisdizionale sarebbero sicuramente dichiarate assorbite nella violazione più grave. “
Dunque, secondo il giudice di prime cure la ratio legis del disposto normativo richiamato sarebbe quella di evitare duplici segnalazioni, onde evitare duplici comminazioni di sanzioni, in omaggio al principio di ne bis in idem.
Tale ricostruzione è errata.
Il legislatore non ha inteso introdurre tale norma per evitare la moltiplicazione di sanzioni, bensì ha inteso rafforzare l'obbligo di controllo, di vigilanza e di segnalazione, prevedendo che, in caso di infrazioni relative ad assegni bancari (come nel caso in esame di assegni superiori a euro 1000,00 senza clausola di non trasferibilità), l'obbligo di segnalazione gravi non su di un solo soggetto, bensì su due soggetti, ossia sulla banca negoziatrice e sulla banca che ne effettua l'estinzione.
Il decreto n. 231/07, in altri termini, ha voluto costituire un sistema di vigilanza che deve essere realizzato in via preventiva per mezzo della collaborazione di una serie di soggetti identificati dal legislatore in modo sempre più ampio, attraverso posizioni di garanzia in cui questi vengano a trovarsi rispetto ai clienti ed ai rapporti continuativi, le prestazioni professionali e le operazioni che questi compiono attraverso di loro.
La ratio della norma è quella di rendere più rischioso per i trasgressori tenere comportamenti illeciti
"arruolando” tra gli ispettori della legalità operatori finanziari, professionisti e consulenti che normalmente assistono i potenziali trasgressori nelle loro operazioni. Gli operatori finanziari, infatti, sono titolari dell'attività di intermediazione finanziaria e pertanto rivestono il ruolo di operatori qualificati per l'attività di vigilanza, che dovrà essere svolta quindi con la diligenza qualificata del
4 professionista e non con la semplice diligenza del buon padre di famiglia (Corte dì Cassazione
Sezione Seconda Civile sentenza n. 20212 del 21.08.2017).
Il legislatore ha voluto quindi precostituire un sistema di vigilanza particolarmente pregnante, soprattutto in materia di assegni, in modo da garantire che la segnalazione dell'operazione illecita comunque venga a conoscenza del titolare del potere sanzionatorio: due sono i soggetti obbligati, e solo quando uno di questi abbia la “certezza” che l'altro abbia effettuato la comunicazione, solo in questo caso, potrà non effettuare a sua volta la segnalazione.
La norma è costruita tenendo presente la figura della banca (che deve avere la certezza), non sull'avvenuta comunicazione aliunde dell'illecito.
In altre parole, la mera circostanza che sia già pervenuta la segnalazione da parte della banca negoziatrice non esclude l'obbligo dell'altra banca di effettuare, a sua volta, la comunicazione dell'illecito di cui sia venuta a conoscenza. Se il legislatore avesse voluto attribuire portata esimente alla circostanza che una segnalazione sia già avvenuta avrebbe costruito la clausola di salvezza nel modo seguente “salvo che sia già stata effettuata (o sia già pervenuta) la segnalazione ad opera di altro obbligato ai sensi del presente articolo”.
Diversamente, il legislatore ha concentrato il fuoco della norma sulla certezza che l'altro operatore abbia della già avvenuta trasmissione della comunicazione: il mero dubbio, anche sulla completezza o meno dell'informazione, non scrimina.
Nel caso in esame gli odierni appellati non hanno dedotto né tantomeno comprovato di avere la certezza della comunicazione da parte della e pertanto sono incorsi nell'illecito Parte_2 contestato.
Ritiene, però, il Collegio che la contestazione sia stata tardivamente intimata.
'E da premettere che ai sensi del co. 9 art. 65 del d.lgs. 21.11.2007 n. 231 così come modificato dal d. lgs. 21.5.2017 n. 90 “al procedimento sanzionatorio di competenza del Parte_1
finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
[...]
689”.
L'art. 14 della l. 689/1981 testualmente prevede che gli estremi della violazione amministrativa debbano essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di
90 giorni dall'accertamento.
'E consolidato in materia il principio secondo cui, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione stessa, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini
5 tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.
Nel caso in esame è' lo stesso ente oggi appellante, con la comunicazione prot. n. 183305/2018 (posiz.
742320), ad asserire che la comunicazione dell'avvenuta negoziazione dell'assegno era avvenuta da parte della BA LA di GL e AT , banca trattaria in data 7.06.2018 e, atteso che la stessa era stata redatta in conformità della modulistica fornita dallo stesso Ministero, è da ritenere che la stessa se non idonea al decorso dei termini per l'irrogazione della sanzione, fosse quanto meno idonea a richiedere le informazioni ritenute a tal fine necessarie (i nominativi dei dipendenti della
BA coinvolti nell'operazione, la identificazione dell'autore del versamento dell'assegno e del titolare del conto corrente)
Tali dati, a dire dell'appellante, necessari alla contestazione risultano richiesti solo in data 12.11.2018, non comprendendosi il motivo per cui il Ministero ha lasciato decorrere più di 5 mesi per richiedere alla BA appellata i dati, tra l'altro di immediato riscontro, a suo dire necessari per la irrogazione della sanzione.
Non si comprende la motivazione per la quale, se il avesse ritenuto incompleta la Parte_1 documentazione, si sia attivato a distanza di ben 5 mesi dalla conoscenza dell'illecito per richiedere integrazioni;
e, comunque, il tempo impiegato per inoltrare la richiesta non può essere ritenuto ragionevole ed idoneo ad escludere l'applicabilità del termine normativamente previsto per la irrogazione della sanzione che, avvenuta nel febbraio 2019, è da ritenersi intempestiva.
Il decreto di ingiunzione opposto va, indi, annullato per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della gravata sentenza, assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione non esaminati in sede di prime cure.
Il rigetto della preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello, la ritenuta sussistenza – sotto il profilo sostanziale – della contestata violazione costituiscono ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese del presente grado.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'1.07.2025, svoltasi con modalità cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 447/2021 r.g. sez. lav., vertente tra
Parte_1
- in persona del l.r.p.t. - rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO
[...]
STATO DI NAPOLI
Appellante
e
, in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore – rappresentati e difesi dall'avv. M. Galiano
Appellati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.10.2021 il ha adito la Corte Parte_1 di Appello di Napoli impugnando la sentenza n. 512 del 30.03.2021 del Tribunale di Avellino che ha accolto il ricorso proposto dagli odierni appellati avverso il decreto n. 749543/A emesso dall'ufficio
Antiriciclaggio del di Parte_1
Napoli ai sensi dell'art. 51 co.1 d.lgs. 231/2007 (così come integrato dal d.lgs. 90/2017 e della L
689/81) emesso in data 24.11.2020 e notificato in data 27.11.2020, con il quale veniva ingiunto agli opponenti il pagamento dell'importo di euro 3020,00 (3000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 63 co. 5 d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25.5.2017 n.90 ed euro 20,00 a titolo di spese).
1 L'ingiunzione era fondata sulle contestazioni del 5 e 12 febbraio 2019 (come da PEC in atti) con cui si contestava agli odierni appellati la violazione dell'art. 51 co. 1 del d.lgs. 21.11.2007 n. 231 così come modificato dal d. lgs. 21.5.2017 n. 90 per aver omesso di comunicare al
[...]
l'operazione finanziaria effettuata in violazione dell'art. 49 co. 5 del Parte_1 citato decreto legislativo, in riferimento all'assegno n. 0013024472-07 della BA LA di GL
e AT di euro 1870,00 (milleottocentosettanta/00) emesso in data 30.4.2018 con beneficiaria la sig.ra e privo della clausola di non trasferibilità, assegno negoziato presso la Controparte_4 filiale di Montoro della in Controparte_5 data 4.5.2018.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado gli odierni appellati contestavano: a) la violazione dell'art. 14 l. 689/81 per il mancato rispetto del termine di 90 giorni dall'accertamento per la notifica agli interessati;
b) l'omessa applicazione dell'art. 51 co.2 d.lgs. 21.11.2007 n.231 così come modificato dal d.lgs. 21.5.17 n.90 e l'omessa valutazione dell'avvenuta comunicazione da parte della banca trattaria con conseguente violazione dell'art. 14 l.689/1981; c) la violazione dell'art. 9 bis l. 136/2018 che ha introdotto il co. 1 bis dell'art. 63 d.lgs. 231/2007 e l'omessa applicazione della sanzione minima pari al 10% dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione;
d)
l'inapplicabilità dell'art. 51 co.1 d.lgs. 21.11.2007 n.231 atteso che la nuova formulazione del co.1 bis dell'art. 63 prevede il trasferimento di denaro.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo di primo grado ritenendo giustificata l'omessa segnalazione ex art. 51 co.2 d.lgs. n.231/07 essendo a suo giudizio sufficiente, a tal fine, la comunicazione effettuata dalla , ritenendo assorbiti gli altri motivi di opposizione. Parte_2
Avverso tale statuizione n. 512/2021 ha proposto gravame il ritenendola erronea nella parte Parte_1 in cui ha ritenuto insussistente la violazione, ritenendo, altresì, infondati gli ulteriori motivi di opposizione.
Ha concluso per la riforma della gravata sentenza, con conferma del decreto sanzionatorio opposto;
vinte le spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, in epigrafe indicati, eccependo la inammissibilità dell'appello siccome notificato oltre il termine di 10 giorni dalla emissione del decreto di fissazione ed hanno resistito al gravame, riproponendo le eccezioni dichiarate assorbite dal giudice di prime cure. Hanno concluso per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
La causa incardinata davanti alla Sezione Ordinaria veniva trasmessa alla Sezione Lavoro a seguito di provvedimento del Presidente della Corte di Appello.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2 ***
In via preliminare va respinta la eccezione di inammissibilità dell'appello essendo il termine di 10 giorni di cui all'art. 435 secondo comma CPC un termine meramente ordinatorio, essendo perentorio quello di 25 giorni prima della udienza di discussione pacificamente rispettato nel caso in esame.
Nel merito ritiene la Corte di dover accogliere la opposizione al decreto sanzionatorio sia pure per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della impugnata sentenza.
In particolare sono incontroversi i seguenti fatti di causa : la sig.ra , in data Controparte_4
4.5.2018, si recava presso la e negoziava l'assegno n. Controparte_5
0014024472-07 del 30.04.2018 di € 1.870, sopra soglia, privo della clausola di non trasferibilità.
La BA negoziatrice, la , ometteva, tuttavia, di segnalare l'operazione alla Controparte_5
, alla quale, di contro, l'operazione illecita (violazione dell'art. 49, Parte_1 co. 5) veniva segnalata dalla sola BA trattaria, la BA LA di GL e AT in data Cont
7.6.2018. Con atto n. 0183305.12-11-2018, pos. n. 742320/A, la chiedeva alla BA negoziatrice una serie di dati relativi alla persona fisica che aveva incassato l'assegno, nonché ai rapporti tra quest'ultima e il titolare del conto ove era stata riversata la somma riscossa.
Si chiedeva, inoltre, di “far conoscere a questo Ufficio se codesto istituto di credito abbia provveduto entro i termini di legge alla comunicazione alla competente così Parte_1 come previsto dall'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”. In mancanza si chiedeva di inoltrare le generalità dei soggetti responsabili.
Seguiva immediato riscontro della con nota del 27/11/2018, Controparte_5 rappresentando che: - l'assegno in questione era stato portato all'incasso da , Controparte_4 unica intestataria del conto e titolare di poteri operativi sul detto rapporto;
- l'operazione non era stata segnalata per mero errore;
- i soggetti responsabili dell'omissione erano , cassiere Controparte_1 della Filiale, e , preposto p.t. alla Filiale. Nulla veniva indicato in ordine alla previa CP_2 segnalazione effettuata dalla BA LA di GL e AT.
Veniva, quindi, prima emessa contestazione ai responsabili nel febbraio 2019 e, poi, emesso il decreto sanzionatorio n. 749543 del 24.11.2020, poi opposto dinanzi al Tribunale di Avellino.
Ciò premesso in fatto ritiene la Corte che, nel caso in esame, sussista la violazione contestata.
Invero l'art. 51 del D.lgs. 231/2007 così dispone: “I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell' espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla
3 Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne da' tempestiva comunicazione all' ” Controparte_7
Al secondo comma è poi così disposto: “In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari , assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da che li accetta in versamento e dalla banca o da che ne Controparte_8 Controparte_8 effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa e' stata gia' effettuata dall'altro soggetto obbligato.”
La sentenza di primo grado è erronea nell'individuare la ratio della disposizione richiamata e, per l'effetto, il vizio logico ridonda anche sulla corretta soluzione della causa.
Invero, secondo il Tribunale di Avellino “È di tutta evidenza che tale disposto sia espressione di un più generale principio di ne bis in idem sostanziale che accomuna tanto il diritto penale che il diritto amministrativo sanzionatorio. Risponde infatti a criteri di economicità dell'azione amministrativa non sovraccaricare il procedimento per comminare sanzioni che in sede giurisdizionale sarebbero sicuramente dichiarate assorbite nella violazione più grave. “
Dunque, secondo il giudice di prime cure la ratio legis del disposto normativo richiamato sarebbe quella di evitare duplici segnalazioni, onde evitare duplici comminazioni di sanzioni, in omaggio al principio di ne bis in idem.
Tale ricostruzione è errata.
Il legislatore non ha inteso introdurre tale norma per evitare la moltiplicazione di sanzioni, bensì ha inteso rafforzare l'obbligo di controllo, di vigilanza e di segnalazione, prevedendo che, in caso di infrazioni relative ad assegni bancari (come nel caso in esame di assegni superiori a euro 1000,00 senza clausola di non trasferibilità), l'obbligo di segnalazione gravi non su di un solo soggetto, bensì su due soggetti, ossia sulla banca negoziatrice e sulla banca che ne effettua l'estinzione.
Il decreto n. 231/07, in altri termini, ha voluto costituire un sistema di vigilanza che deve essere realizzato in via preventiva per mezzo della collaborazione di una serie di soggetti identificati dal legislatore in modo sempre più ampio, attraverso posizioni di garanzia in cui questi vengano a trovarsi rispetto ai clienti ed ai rapporti continuativi, le prestazioni professionali e le operazioni che questi compiono attraverso di loro.
La ratio della norma è quella di rendere più rischioso per i trasgressori tenere comportamenti illeciti
"arruolando” tra gli ispettori della legalità operatori finanziari, professionisti e consulenti che normalmente assistono i potenziali trasgressori nelle loro operazioni. Gli operatori finanziari, infatti, sono titolari dell'attività di intermediazione finanziaria e pertanto rivestono il ruolo di operatori qualificati per l'attività di vigilanza, che dovrà essere svolta quindi con la diligenza qualificata del
4 professionista e non con la semplice diligenza del buon padre di famiglia (Corte dì Cassazione
Sezione Seconda Civile sentenza n. 20212 del 21.08.2017).
Il legislatore ha voluto quindi precostituire un sistema di vigilanza particolarmente pregnante, soprattutto in materia di assegni, in modo da garantire che la segnalazione dell'operazione illecita comunque venga a conoscenza del titolare del potere sanzionatorio: due sono i soggetti obbligati, e solo quando uno di questi abbia la “certezza” che l'altro abbia effettuato la comunicazione, solo in questo caso, potrà non effettuare a sua volta la segnalazione.
La norma è costruita tenendo presente la figura della banca (che deve avere la certezza), non sull'avvenuta comunicazione aliunde dell'illecito.
In altre parole, la mera circostanza che sia già pervenuta la segnalazione da parte della banca negoziatrice non esclude l'obbligo dell'altra banca di effettuare, a sua volta, la comunicazione dell'illecito di cui sia venuta a conoscenza. Se il legislatore avesse voluto attribuire portata esimente alla circostanza che una segnalazione sia già avvenuta avrebbe costruito la clausola di salvezza nel modo seguente “salvo che sia già stata effettuata (o sia già pervenuta) la segnalazione ad opera di altro obbligato ai sensi del presente articolo”.
Diversamente, il legislatore ha concentrato il fuoco della norma sulla certezza che l'altro operatore abbia della già avvenuta trasmissione della comunicazione: il mero dubbio, anche sulla completezza o meno dell'informazione, non scrimina.
Nel caso in esame gli odierni appellati non hanno dedotto né tantomeno comprovato di avere la certezza della comunicazione da parte della e pertanto sono incorsi nell'illecito Parte_2 contestato.
Ritiene, però, il Collegio che la contestazione sia stata tardivamente intimata.
'E da premettere che ai sensi del co. 9 art. 65 del d.lgs. 21.11.2007 n. 231 così come modificato dal d. lgs. 21.5.2017 n. 90 “al procedimento sanzionatorio di competenza del Parte_1
finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
[...]
689”.
L'art. 14 della l. 689/1981 testualmente prevede che gli estremi della violazione amministrativa debbano essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di
90 giorni dall'accertamento.
'E consolidato in materia il principio secondo cui, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione stessa, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini
5 tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.
Nel caso in esame è' lo stesso ente oggi appellante, con la comunicazione prot. n. 183305/2018 (posiz.
742320), ad asserire che la comunicazione dell'avvenuta negoziazione dell'assegno era avvenuta da parte della BA LA di GL e AT , banca trattaria in data 7.06.2018 e, atteso che la stessa era stata redatta in conformità della modulistica fornita dallo stesso Ministero, è da ritenere che la stessa se non idonea al decorso dei termini per l'irrogazione della sanzione, fosse quanto meno idonea a richiedere le informazioni ritenute a tal fine necessarie (i nominativi dei dipendenti della
BA coinvolti nell'operazione, la identificazione dell'autore del versamento dell'assegno e del titolare del conto corrente)
Tali dati, a dire dell'appellante, necessari alla contestazione risultano richiesti solo in data 12.11.2018, non comprendendosi il motivo per cui il Ministero ha lasciato decorrere più di 5 mesi per richiedere alla BA appellata i dati, tra l'altro di immediato riscontro, a suo dire necessari per la irrogazione della sanzione.
Non si comprende la motivazione per la quale, se il avesse ritenuto incompleta la Parte_1 documentazione, si sia attivato a distanza di ben 5 mesi dalla conoscenza dell'illecito per richiedere integrazioni;
e, comunque, il tempo impiegato per inoltrare la richiesta non può essere ritenuto ragionevole ed idoneo ad escludere l'applicabilità del termine normativamente previsto per la irrogazione della sanzione che, avvenuta nel febbraio 2019, è da ritenersi intempestiva.
Il decreto di ingiunzione opposto va, indi, annullato per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della gravata sentenza, assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione non esaminati in sede di prime cure.
Il rigetto della preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello, la ritenuta sussistenza – sotto il profilo sostanziale – della contestata violazione costituiscono ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese del presente grado.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
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