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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4645 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 26/2021 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 2.10.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 26/2021 R.G., vertente tra:
CP_1 Parte_1
[...] dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, gli Avvocati Giovanni Actis e Paolo Mariano che si riportano agli atti e verbali di causa.
Ai fini della pratica forense è forense la dottoressa Persona_1
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Giovanna Bianchi che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato UC AN e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
Gli Avvocati Actis e Mariano si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei loro atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avvocato Bianchi si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 26/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magi- strati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 26/2021 - avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza n. 3696/2020 resa in data 31/12/2020 dal Tribunale di Santa Ma- ria Capua Vetere, nel procedimento ex art. 702 bis cpc iscritto al n. 2870/2018 RG - vertente tra
( ), in persona del legale rappresentan- Parte_2 P.IVA_1 te pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Paolo Mariano e Giovanni Ac- tis, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Napoli, Via
Santa Lucia, n. 107; appellante
e
(già e già , in Parte_1 Controparte_2 Parte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato
UC AN, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Vincenzo Adi- nolfi in Caserta, Via Roma, Parco Europa;
appellata
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 27.3.2018, la CP_1 Parte_1 esponeva che: a) in data 9.9.2005 era stato stipulato tra la
[...]
e la a cui era su- Parte_3 Controparte_3 bentrata, per effetto di fusione per incorporazione, la contratto di servizio Parte_1
2
di energia relativo alla fornitura del fabbisogno del combustibile per gli usi di riscal- damento ambiente, riscaldamento acqua della vasca e per la produzione di acqua cal- da sanitaria, per un consumo annuo presunto di mc 120.000; b) nel contratto, all'art.2, la società fornitrice aveva assunto l'obbligo della manutenzione della cen- trale elettrica, con esecuzione di tutti gli interventi necessari al buon funzionamento della stessa secondo la vigente normativa;
c) con ricorso del 4.11.2014 la Parte_1 aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere decreto ingiun- tivo n.521/2015 per il pagamento di Euro 260.007,24 oltre interessi e spese;
d) av- verso il decreto la aveva proposto opposizione con atto notificato in Parte_2 data 23.06.2015, ed il giudizio era stato iscritto al n. r.g. 5070/2015; e) nel corso del procedimento era stata espletata consulenza tecnica di ufficio all'esito della quale era stato accertato che la fornitura in favore della era stata limitata al Parte_2 consumo medio annuo di 45.000/00 mc a fronte di un consumo contrattualmente pre- sunto di mc 120.000/00 (sulla scorta del quale veniva proposto D.I. poi opposto) e di un consumo, riferito in corso di causa da di mc 70.000; f) nel corso di det- Parte_1 to giudizio, in data 28.03.2017, la aveva allegato bollettini postali e Parte_2 Part bonifici bancari attestanti il pagamento di fatture emesse da per il periodo dal
2007 al 2010, della somma di euro 172.059,00 complessivamente versata alla società fornitrice in relazione ai consumi energetici relativi al rapporto intercorso con essa
; g) il giudizio di opposizione si era concluso con sentenza n. Parte_2
3366/2017 del 10.11.2017, con la quale era stato indicato il consumo medio annuo di
45.000 mc, nonché il credito di nella minore somma di euro 93.268,00 ol- Parte_1 tre iva;
h) invece, in relazione alla somma di euro 172.059,00, indicata come già ero- gata da , il Giudice aveva scritto: “...ciò ovviamente non esclude la Parte_2 possibilità per la opposta, astrattamente, di agire in altra sede per la ripetizione di somme che assume essere state corrisposte in eccedenza rispetto a quanto dovuto, sempre che ne ricorrano i presupposti e si dimostri l'inadempimento rispetto all'obbligo di procedere al conguaglio e la relativa incidenza sui consumi stimati in via presuntiva”; i) in ordine al conguaglio, con il contratto, all'art. 5, si era stabilito
“.........per le operazioni di conguaglio dei consumi si procederà in contraddittorio alla lettura del contatore e di tale lettura verrà redatto apposito verbale . La lettura verrà fatta entro il 20.12. di ogni anno e di conseguenza si procederà al conguaglio in più o in meno del corrispettivo stagionale”; l) le operazioni di conguaglio non era- no state eseguite;
m) con nota del 15.11.2017, la aveva chiesto ad Parte_2 di procedere alla compensazione della somma di euro 93.268,00 oltre iva, Parte_1 con l'importo dovuto all'Associazione a titolo di rimborso delle somme versate in eccedenza, ma la proposta non era stata accettata.
Ciò posto, l'istante chiedeva emettere i seguenti provvedimenti “
1.si accerti il paga- mento della somma di euro 172.059,00 ,da parte della Controparte_4
[...
[...] [...]
in favore della e di , di cui euro 134.000/00 (
[...] Controparte_3 Parte_1 euro 110.000,00 oltre Iva, versati in eccedenza dai consumi effettivi) per il periodo dal 2008 al 2012, in relazione al contratto del 9 settembre 2005 - e ad ogni obbligo di cui all'art. 2 sopra richiamato- di servizio di energia relativo alla fornitura del fabbisogno del combustibile per gli usi di riscaldamento ambiente, riscaldamento acqua della vasca e per la produzione di acqua calda sanitaria per un consumo an- nuo presunto di mc 120.000 a fronte di un consumo annuo accertato con sentenza n.
3366/2017 del Tribunale di S. Maria C.V. di mc. 45.000; 2. si condanni al Parte_1 pagamento, a titolo di indebito oggettivo, ovvero in subordine a titolo di indebito ar- ricchimento, in favore della della somma di euro Parte_2
134.000/00, oltre interessi ed accessori, ovvero di quella diversa somma che sarà ri- tenuta dal Tribunale, oltre interessi ed accessori.
3. si condanni al risar- Parte_1 cimento in favore della dei danni ad essa ricorrente Parte_2 arrecati in relazione al procedimento esecutivo intrapreso da in virtù di ti- Parte_1 tolo provvisorio, successivamente revocato, nella misura che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, ovvero in separata sede…”.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la prescrizione Parte_1 del credito vantato da Pt_2
All'esito, il Tribunale ha rigettato le domande, valorizzando la formazione del giudi- cato esterno formatosi tra le parti.
Secondo il Giudice di primo grado (pag. 4 dell'ordinanza impugnata), “la preclusio- ne del dedotto e deducibile – sempre che la deduzione della questione finisca con il rimettere in discussione il contenuto del precedente accertamento – consiste nel fatto che il giudicato sostanziale impedisce non soltanto di riproporre le questioni già de- cise, ma anche di sollevare questioni che non si siano fatte valere in precedenza, le quali, in quanto comprese nell'oggetto del processo anteriore, all'interno di quest'ul- timo erano prospettabili e rilevanti (Sez. 3, sent. n. 25214 del 6/5/2015).
Ed infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia sta- to definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una si- tuazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accer- tato e risolto, pur se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il "petitum" del primo;
l'autorità del giudicato non è di ostacolo all'alle- gazione ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni ante- riori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo, a nulla rilevando che questi ultimi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo (Cass. civ., Sez. lavoro, 21/12/2010, n.
25862).
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E' quanto risulta avvenuto nel caso di specie, essendo del tutto pacifico che il rap- porto di cui si discute è il medesimo, ovvero il contratto di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda del 9.9.2005, che medesimo è il periodo di riferimento della fornitura (dal 2008 al 2012, tant'è che parte ricorrente lamenta il mancato congua- glio), che la sentenza n. 3366/2017 è intervenuta fra gli odierni astanti, che essa ha accertato la determinazione del consumo medio annuo di 45.000 mc. e ha determina- to il rapporto dare/avere tra le parti, giungendo al riconoscimento di un credito re- siduo in favore della società Eni nella somma di € 93.268,00.
Ma vi è di più.
La ricorrente ha ammesso espressamente che i pagamenti oggetto del presente ricor- so furono allegati e prodotti (sebbene tardivamente) nel giudizio r.g.n. 5070/2015 e che dunque non si tratta di fatti sopravvenuti al giudicato.
Ed invero, se l'autorità del giudicato impedisce la deduzione di questioni anteriori ad esso, non dedotte ma deducibili, tendenti ad una nuova decisione della controver- sia già risolta con provvedimento definitivo, senza dubbio impedisce anche il riesa- me di questioni dedotte, sebbene tardivamente”.
Avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., comunicata in data 3.12.2020, con atto del
28.12.2020, la ha promosso appello, costituendosi in Parte_2 data 4.1.2021.
Parte appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e
324 c.p.c., anche in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c., avendo il Tribunale accolto un'eccezione di giudicato esterno inammissibile e priva di ogni fondamento, anche per effetto di rinuncia tacita da parte di Parte_1
Si è costituita la società appellata, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il riget- to dell'impugnazione.
La causa, a seguito di scardinamento da altra sezione in data 12.2.2025, è stata chia- mata all'odierna udienza per la discussione della causa ex art. 281 sexies cpc.
L'istante, in primo luogo, si è lamentata del fatto che, nella comparsa di costituzione, non avesse proposto alcuna tempestiva eccezione di giudicato esterno di Parte_1 cui al procedimento R.G. 5070/2015, limitandosi ad eccepire la prescrizione del dirit- to di credito azionato da CP_1
Sempre secondo l'appellante, quest'ultima eccezione è espressione di comportamen- to ontologicamente incompatibile con la successiva volontà di far valere, peraltro tardivamente, l'eccezione di giudicato esterno (con conseguente rinuncia tacita di sul punto). Parte_1
Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione del- le norme degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
Il primo motivo non può essere accolto, stante la rilevabilità officiosa del giudicato.
Vale richiamare passo motivazionale della Suprema Corte: “costituisce infatti jus re-
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ceptum, come affermato dalle sezioni unite di questa Corte e ribadito più volte in successive decisioni, che "nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno
è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emer- ga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.
Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essen- do destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natu- ra dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di me- ro fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotte- so alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione” (Cass. civ., Sez. II,
Ord.,13/05/2025, n. 12750).
Neppure la seconda censura coglie nel segno.
In questo giudizio l'istante ha fatto valere pretese fondate su pagamenti avvenuti, nell'ambito dello stesso rapporto intercorrente tra le parti, tra il 26.5.2007 e il
14.4.2011 ed a fronte di decreto ingiuntivo ottenuto nell'anno 2015 per prestazioni rese dall'appellata in favore dell'appellante, dal 2008 al 2012.
Pertanto, queste pretese andavano necessariamente fatte valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo, essendo noto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile quanto ai fatti verificatisi anteriormente ad esso (Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
30/09/2013, n. 22316; si veda anche Corte d'Appello L'Aquila, Sentenza,
08/04/2020, n. 536).
Si è ancora sostenuto che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica comune ad entram- be le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto, pur se il successivo giu- dizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il "petitum" del primo;
l'autorità del giudicato non è di ostacolo all'allegazione ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni anteriori ad esso, tendenti ad una nuova deci- sione della controversia già risolta con provvedimento definitivo, a nulla rilevando che questi ultimi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo
(Cass. civ., Sez. L, Sentenza 21/12/2010, n. 25862).
Seppure per regolare fattispecie diversa, la Corte di cassazione ha ribadito che le sen- tenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè su- scettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in rela-
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zione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane viceversa esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il de- ducibile, cosicché l'attribuzione in favore di un ex coniuge dell'assegno divorzile non può essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori all'e- missione della sentenza (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/03/2023, n. 6639).
Né può assumere rilevanza quanto scritto dal Tribunale in sede di opposizione, circa la possibilità di far valere in altro giudizio la pretesa (“ciò, ovviamente, non esclude la possibilità pe r l'opposta, astrattamente, di agire in altra sede per la ripetizione di somme che assuma essere state corrisposte in eccedenza rispetto a quanto dovuto, sempre che ne ricorrano i presupposti e si dimostri l'inadempimento rispetto all'ob- bligo di procedere al conguaglio e la relativa incidenza sui consumi stimati in via presuntiva”), posto che, in ragione dei principi espressi, come detto, ogni pretesa ed ogni eccezione andavano fatte valere in quel giudizio.
Si è ad esempio sostenuto che, in relazione al principio per cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudi- cato implicito) al titolare di un diritto di credito del quale si sia già giudicato, è pre- cluso agire con una seconda domanda relativa a tale diritto quando essa miri ad otte- nerne una diversa quantificazione in base a circostanze e criteri diversi da quelli posti a base dell'anteriore statuizione (Corte d'Appello Roma, Sez. II, 04/10/2012, n.
4834).
Così come va richiamato il principio più generale secondo cui la mancata opposizio- ne a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 20/05/2024, n. 13949).
Analogamente, non essendo stata fatta valere tempestivamente con l'opposizione la ragione di credito azionata nel presente giudizio (almeno secondo quanto sostenuto dal giudice dell'opposizione: cfr. pagine da 5 a 9 della pronuncia), ogni valutazione successiva si ritiene preclusa.
Ma analoghe considerazioni sarebbero state necessarie qualora si fosse reputata non condivisibile la statuizione di tardività resa dal giudice dell'opposizione o comunque di estraneità al thema decidendum di quel giudizio, posto che ogni doglianza andava promossa attraverso l'impugnazione della relativa sentenza.
L'impugnazione va quindi rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in forza delle previ- sioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con la decurtazione mas-
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sima, stante la non particolare complessità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impu- gnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza n. 3696/2020 resa in data 31/12/2020 dal Tribunale di Santa Ma- ria Capua Vetere, nel procedimento ex art. 702 bis cpc iscritto al n. 2870/2018 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente gra- do di giudizio in favore dell'appellata, che liquida in complessivi euro
7.158,5 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese gene- rali come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do- vuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 2.10.2025.
Il Consigliere estensore
dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 2.10.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 26/2021 R.G., vertente tra:
CP_1 Parte_1
[...] dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, gli Avvocati Giovanni Actis e Paolo Mariano che si riportano agli atti e verbali di causa.
Ai fini della pratica forense è forense la dottoressa Persona_1
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Giovanna Bianchi che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato UC AN e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
Gli Avvocati Actis e Mariano si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei loro atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avvocato Bianchi si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 26/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magi- strati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 26/2021 - avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza n. 3696/2020 resa in data 31/12/2020 dal Tribunale di Santa Ma- ria Capua Vetere, nel procedimento ex art. 702 bis cpc iscritto al n. 2870/2018 RG - vertente tra
( ), in persona del legale rappresentan- Parte_2 P.IVA_1 te pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Paolo Mariano e Giovanni Ac- tis, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Napoli, Via
Santa Lucia, n. 107; appellante
e
(già e già , in Parte_1 Controparte_2 Parte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato
UC AN, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Vincenzo Adi- nolfi in Caserta, Via Roma, Parco Europa;
appellata
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 27.3.2018, la CP_1 Parte_1 esponeva che: a) in data 9.9.2005 era stato stipulato tra la
[...]
e la a cui era su- Parte_3 Controparte_3 bentrata, per effetto di fusione per incorporazione, la contratto di servizio Parte_1
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di energia relativo alla fornitura del fabbisogno del combustibile per gli usi di riscal- damento ambiente, riscaldamento acqua della vasca e per la produzione di acqua cal- da sanitaria, per un consumo annuo presunto di mc 120.000; b) nel contratto, all'art.2, la società fornitrice aveva assunto l'obbligo della manutenzione della cen- trale elettrica, con esecuzione di tutti gli interventi necessari al buon funzionamento della stessa secondo la vigente normativa;
c) con ricorso del 4.11.2014 la Parte_1 aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere decreto ingiun- tivo n.521/2015 per il pagamento di Euro 260.007,24 oltre interessi e spese;
d) av- verso il decreto la aveva proposto opposizione con atto notificato in Parte_2 data 23.06.2015, ed il giudizio era stato iscritto al n. r.g. 5070/2015; e) nel corso del procedimento era stata espletata consulenza tecnica di ufficio all'esito della quale era stato accertato che la fornitura in favore della era stata limitata al Parte_2 consumo medio annuo di 45.000/00 mc a fronte di un consumo contrattualmente pre- sunto di mc 120.000/00 (sulla scorta del quale veniva proposto D.I. poi opposto) e di un consumo, riferito in corso di causa da di mc 70.000; f) nel corso di det- Parte_1 to giudizio, in data 28.03.2017, la aveva allegato bollettini postali e Parte_2 Part bonifici bancari attestanti il pagamento di fatture emesse da per il periodo dal
2007 al 2010, della somma di euro 172.059,00 complessivamente versata alla società fornitrice in relazione ai consumi energetici relativi al rapporto intercorso con essa
; g) il giudizio di opposizione si era concluso con sentenza n. Parte_2
3366/2017 del 10.11.2017, con la quale era stato indicato il consumo medio annuo di
45.000 mc, nonché il credito di nella minore somma di euro 93.268,00 ol- Parte_1 tre iva;
h) invece, in relazione alla somma di euro 172.059,00, indicata come già ero- gata da , il Giudice aveva scritto: “...ciò ovviamente non esclude la Parte_2 possibilità per la opposta, astrattamente, di agire in altra sede per la ripetizione di somme che assume essere state corrisposte in eccedenza rispetto a quanto dovuto, sempre che ne ricorrano i presupposti e si dimostri l'inadempimento rispetto all'obbligo di procedere al conguaglio e la relativa incidenza sui consumi stimati in via presuntiva”; i) in ordine al conguaglio, con il contratto, all'art. 5, si era stabilito
“.........per le operazioni di conguaglio dei consumi si procederà in contraddittorio alla lettura del contatore e di tale lettura verrà redatto apposito verbale . La lettura verrà fatta entro il 20.12. di ogni anno e di conseguenza si procederà al conguaglio in più o in meno del corrispettivo stagionale”; l) le operazioni di conguaglio non era- no state eseguite;
m) con nota del 15.11.2017, la aveva chiesto ad Parte_2 di procedere alla compensazione della somma di euro 93.268,00 oltre iva, Parte_1 con l'importo dovuto all'Associazione a titolo di rimborso delle somme versate in eccedenza, ma la proposta non era stata accettata.
Ciò posto, l'istante chiedeva emettere i seguenti provvedimenti “
1.si accerti il paga- mento della somma di euro 172.059,00 ,da parte della Controparte_4
[...
[...] [...]
in favore della e di , di cui euro 134.000/00 (
[...] Controparte_3 Parte_1 euro 110.000,00 oltre Iva, versati in eccedenza dai consumi effettivi) per il periodo dal 2008 al 2012, in relazione al contratto del 9 settembre 2005 - e ad ogni obbligo di cui all'art. 2 sopra richiamato- di servizio di energia relativo alla fornitura del fabbisogno del combustibile per gli usi di riscaldamento ambiente, riscaldamento acqua della vasca e per la produzione di acqua calda sanitaria per un consumo an- nuo presunto di mc 120.000 a fronte di un consumo annuo accertato con sentenza n.
3366/2017 del Tribunale di S. Maria C.V. di mc. 45.000; 2. si condanni al Parte_1 pagamento, a titolo di indebito oggettivo, ovvero in subordine a titolo di indebito ar- ricchimento, in favore della della somma di euro Parte_2
134.000/00, oltre interessi ed accessori, ovvero di quella diversa somma che sarà ri- tenuta dal Tribunale, oltre interessi ed accessori.
3. si condanni al risar- Parte_1 cimento in favore della dei danni ad essa ricorrente Parte_2 arrecati in relazione al procedimento esecutivo intrapreso da in virtù di ti- Parte_1 tolo provvisorio, successivamente revocato, nella misura che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, ovvero in separata sede…”.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la prescrizione Parte_1 del credito vantato da Pt_2
All'esito, il Tribunale ha rigettato le domande, valorizzando la formazione del giudi- cato esterno formatosi tra le parti.
Secondo il Giudice di primo grado (pag. 4 dell'ordinanza impugnata), “la preclusio- ne del dedotto e deducibile – sempre che la deduzione della questione finisca con il rimettere in discussione il contenuto del precedente accertamento – consiste nel fatto che il giudicato sostanziale impedisce non soltanto di riproporre le questioni già de- cise, ma anche di sollevare questioni che non si siano fatte valere in precedenza, le quali, in quanto comprese nell'oggetto del processo anteriore, all'interno di quest'ul- timo erano prospettabili e rilevanti (Sez. 3, sent. n. 25214 del 6/5/2015).
Ed infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia sta- to definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una si- tuazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accer- tato e risolto, pur se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il "petitum" del primo;
l'autorità del giudicato non è di ostacolo all'alle- gazione ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni ante- riori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo, a nulla rilevando che questi ultimi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo (Cass. civ., Sez. lavoro, 21/12/2010, n.
25862).
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E' quanto risulta avvenuto nel caso di specie, essendo del tutto pacifico che il rap- porto di cui si discute è il medesimo, ovvero il contratto di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda del 9.9.2005, che medesimo è il periodo di riferimento della fornitura (dal 2008 al 2012, tant'è che parte ricorrente lamenta il mancato congua- glio), che la sentenza n. 3366/2017 è intervenuta fra gli odierni astanti, che essa ha accertato la determinazione del consumo medio annuo di 45.000 mc. e ha determina- to il rapporto dare/avere tra le parti, giungendo al riconoscimento di un credito re- siduo in favore della società Eni nella somma di € 93.268,00.
Ma vi è di più.
La ricorrente ha ammesso espressamente che i pagamenti oggetto del presente ricor- so furono allegati e prodotti (sebbene tardivamente) nel giudizio r.g.n. 5070/2015 e che dunque non si tratta di fatti sopravvenuti al giudicato.
Ed invero, se l'autorità del giudicato impedisce la deduzione di questioni anteriori ad esso, non dedotte ma deducibili, tendenti ad una nuova decisione della controver- sia già risolta con provvedimento definitivo, senza dubbio impedisce anche il riesa- me di questioni dedotte, sebbene tardivamente”.
Avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., comunicata in data 3.12.2020, con atto del
28.12.2020, la ha promosso appello, costituendosi in Parte_2 data 4.1.2021.
Parte appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e
324 c.p.c., anche in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c., avendo il Tribunale accolto un'eccezione di giudicato esterno inammissibile e priva di ogni fondamento, anche per effetto di rinuncia tacita da parte di Parte_1
Si è costituita la società appellata, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il riget- to dell'impugnazione.
La causa, a seguito di scardinamento da altra sezione in data 12.2.2025, è stata chia- mata all'odierna udienza per la discussione della causa ex art. 281 sexies cpc.
L'istante, in primo luogo, si è lamentata del fatto che, nella comparsa di costituzione, non avesse proposto alcuna tempestiva eccezione di giudicato esterno di Parte_1 cui al procedimento R.G. 5070/2015, limitandosi ad eccepire la prescrizione del dirit- to di credito azionato da CP_1
Sempre secondo l'appellante, quest'ultima eccezione è espressione di comportamen- to ontologicamente incompatibile con la successiva volontà di far valere, peraltro tardivamente, l'eccezione di giudicato esterno (con conseguente rinuncia tacita di sul punto). Parte_1
Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione del- le norme degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
Il primo motivo non può essere accolto, stante la rilevabilità officiosa del giudicato.
Vale richiamare passo motivazionale della Suprema Corte: “costituisce infatti jus re-
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ceptum, come affermato dalle sezioni unite di questa Corte e ribadito più volte in successive decisioni, che "nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno
è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emer- ga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.
Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essen- do destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natu- ra dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di me- ro fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotte- so alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione” (Cass. civ., Sez. II,
Ord.,13/05/2025, n. 12750).
Neppure la seconda censura coglie nel segno.
In questo giudizio l'istante ha fatto valere pretese fondate su pagamenti avvenuti, nell'ambito dello stesso rapporto intercorrente tra le parti, tra il 26.5.2007 e il
14.4.2011 ed a fronte di decreto ingiuntivo ottenuto nell'anno 2015 per prestazioni rese dall'appellata in favore dell'appellante, dal 2008 al 2012.
Pertanto, queste pretese andavano necessariamente fatte valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo, essendo noto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile quanto ai fatti verificatisi anteriormente ad esso (Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
30/09/2013, n. 22316; si veda anche Corte d'Appello L'Aquila, Sentenza,
08/04/2020, n. 536).
Si è ancora sostenuto che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica comune ad entram- be le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto, pur se il successivo giu- dizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il "petitum" del primo;
l'autorità del giudicato non è di ostacolo all'allegazione ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni anteriori ad esso, tendenti ad una nuova deci- sione della controversia già risolta con provvedimento definitivo, a nulla rilevando che questi ultimi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo
(Cass. civ., Sez. L, Sentenza 21/12/2010, n. 25862).
Seppure per regolare fattispecie diversa, la Corte di cassazione ha ribadito che le sen- tenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè su- scettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in rela-
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zione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane viceversa esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il de- ducibile, cosicché l'attribuzione in favore di un ex coniuge dell'assegno divorzile non può essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori all'e- missione della sentenza (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/03/2023, n. 6639).
Né può assumere rilevanza quanto scritto dal Tribunale in sede di opposizione, circa la possibilità di far valere in altro giudizio la pretesa (“ciò, ovviamente, non esclude la possibilità pe r l'opposta, astrattamente, di agire in altra sede per la ripetizione di somme che assuma essere state corrisposte in eccedenza rispetto a quanto dovuto, sempre che ne ricorrano i presupposti e si dimostri l'inadempimento rispetto all'ob- bligo di procedere al conguaglio e la relativa incidenza sui consumi stimati in via presuntiva”), posto che, in ragione dei principi espressi, come detto, ogni pretesa ed ogni eccezione andavano fatte valere in quel giudizio.
Si è ad esempio sostenuto che, in relazione al principio per cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudi- cato implicito) al titolare di un diritto di credito del quale si sia già giudicato, è pre- cluso agire con una seconda domanda relativa a tale diritto quando essa miri ad otte- nerne una diversa quantificazione in base a circostanze e criteri diversi da quelli posti a base dell'anteriore statuizione (Corte d'Appello Roma, Sez. II, 04/10/2012, n.
4834).
Così come va richiamato il principio più generale secondo cui la mancata opposizio- ne a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 20/05/2024, n. 13949).
Analogamente, non essendo stata fatta valere tempestivamente con l'opposizione la ragione di credito azionata nel presente giudizio (almeno secondo quanto sostenuto dal giudice dell'opposizione: cfr. pagine da 5 a 9 della pronuncia), ogni valutazione successiva si ritiene preclusa.
Ma analoghe considerazioni sarebbero state necessarie qualora si fosse reputata non condivisibile la statuizione di tardività resa dal giudice dell'opposizione o comunque di estraneità al thema decidendum di quel giudizio, posto che ogni doglianza andava promossa attraverso l'impugnazione della relativa sentenza.
L'impugnazione va quindi rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in forza delle previ- sioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con la decurtazione mas-
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sima, stante la non particolare complessità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impu- gnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza n. 3696/2020 resa in data 31/12/2020 dal Tribunale di Santa Ma- ria Capua Vetere, nel procedimento ex art. 702 bis cpc iscritto al n. 2870/2018 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente gra- do di giudizio in favore dell'appellata, che liquida in complessivi euro
7.158,5 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese gene- rali come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do- vuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 2.10.2025.
Il Consigliere estensore
dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
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