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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 11-
06-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7716/2020 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Filomena Giannattasio, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Giffoni Valle Piana (SA), Via Vignadonica, n.
20/22;
- Opponente–
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Rossi, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, V.lo S.
Bernardino, n. 5A;
- Opposta – Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1618/2020 con cui il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto dalla la condannava al pagamento CP_1
in solido con il sig. di euro 12.619,01, oltre interessi e spese, per lo CP_2
scoperto maturato in ordine al contratto di conto corrente n. 6335302.07, assistito da apertura di credito n. 15902 del 03.05.2002, chiedendo di accogliere l'opposizione e revocare il decreto.
Eccepiva: la nullità delle clausole relative alla C.M.S.; l'applicazione di interessi usurari;
la mancata produzione integrale di tutti gli estratti conto;
la mancanza di legittimazione attiva della cessionaria.
Concludeva chiedendo: dichiararsi la nullità del contratto e/o degli eventuali contratti e, per l'effetto, la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1618/2020 perché illegittimamente richiesto e concesso e dichiararsi non dovute le somme ivi riportate;
accertare l'indeterminatezza della somma ingiunta e, nella fondata ipotesi di nullità del contratto, ordinare la restituzione di tutte le somme illegittimamente trattenute;
in subordine, provvedere alla rideterminazione dei rapporti di dare-avere, secondo i criteri di legge e condannare la convenuta alla restituzione delle differenze illegittimamente trattenute dalla;
condannare la la Controparte_3
società opposta, per tutti i danni causati e causandi, alla somma ritenuta equamente di giustizia;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Con comparsa depositata in data 24.03.2021 si costituiva in giudizio la
[...]
, la quale chiedeva in via preliminare: concedere la provvisoria CP_1
esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
concedere termine per esperire la mediazione;
nel merito: rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è Controparte_1 creditrice nei confronti dell'opponente di euro 12.619,01 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi in via equitativa) oltre ai successivi interessi al tasso legale da calcolarsi sul solo capitale,
dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della predetta somma;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Deduceva: che parte opponente non aveva contestato determinate circostanze,
ovvero la stipula del contratto di apertura di credito su conto corrente per cui è causa,
di aver ricevuto la raccomandata relativa alla comunicazione della cessione del credito, pertanto, ritenendosi debitrice della somma di euro 12.619,01; che il credito era fondato in quanto la opposta aveva prodotto in sede monitoria il contratto e l'inadempimento dell'opponente; l'estrema genericità dell'eccezione relativa alla commissione di massimo scoperto;
; che i tassi applicati non sarebbe usurari;
che la ha acquistato il credito per cui è causa a seguito del contratto di cessione intercorso con la del 28.12.2018; che l'unica Controparte_3
legittimata passiva era la . Controparte_3
Istaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, 6 co., c.p.c..
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine fino a 20 giorni prima per il deposito delle sole note conclusive.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è
adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137, secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note
scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una
forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la
trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di
merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata
sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che
determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori,
non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni
legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza
pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento
dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta,
mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data
dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Sulla carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
In via preliminare, l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, per carenza dei requisiti di legge.
L'eccezione è priva di pregio. In sede monitoria la deduceva di essere divenuta cessionaria pro soluto del credito della a Controparte_4 seguito di operazione di cartolarizzazione;
operazione in forza della quale la stessa,
subentrata nei rapporti di credito vantati nei confronti dei debitori, con ogni accessorio e garanzia connessi, sarebbe stata, pertanto, titolata a sostituirsi alla cedente nel presente procedimento. Controparte_4
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come ribadito dalle più recenti pronunce di legittimità (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, n. 2780/2019, Cassazione Civile, Sez. III, n.
22268/2018) assolve a mera funzione pubblicitaria, dispensando il cessionario dal copioso onere della notifica dell'intervenuta cessione nei confronti di ogni singolo debitore, in conformità alla disciplina generale ex art. 1264 c.c., garantendo l'efficacia erga omnes dell'operazione di cartolarizzazione, ma non altresì l'esistenza dell'operazione di cessione compiuta ed il contenuto effettivo del contratto;
prova quest'ultima, che in assenza di indicazioni chiare e precise all'interno dell'estratto della Gazzetta Ufficiale può essere resa dalla cessionaria solo mediante la produzione del contratto di cessione ex art 58 TUB.
Nel caso di specie la ha provveduto all'allegazione del contratto di cessione del
28.12.2018, regolarmente provando l'esistenza dell'intervenuta vicenda successoria;
nonché l'Annex da cui è dato evincere il credito per cui è causa;
nonostante non abbia provveduto al deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale informativo dell'intervenuta cessione, ha comunque provato di aver comunicato la vicenda successoria nei confronti delle parti producendo in giudizio la raccomandata del
18.03.2019 consegnata all'opponente il 22.03.2019.
Sulla carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
Parte opposta eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
L'eccezione è infondata.
Occorre premettere che l'art. 58 TUB consente la cessione alle banche (nonché a soggetti diversi dalle banche) di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, la quale produce ex lege, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
Dalla data della pubblicazione, quindi, la cessione si intende notificata ai debitori e,
in virtù del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco", la società cessionaria acquista dalla società cedente la titolarità di tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant'altro)
derivanti dal contratto di finanziamento ceduto e succede, a titolo particolare, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già in capo alla società cedente.
Ne consegue che, anche nel caso di specie, oggetto dell'operazione di cartolarizzazione è il diritto di credito derivante dal contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito connesso stipulato dall'odierna opponente con l'originaria banca cedente e non anche lo stesso contratto, invero, “Mentre la cessione
del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro
contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi,
la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di
credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto,
uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore –cedente, e
l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista
soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali personali, i
vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece,
trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione
per inadempimento, poiché essere afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad
appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sent.
n. 1772 del 2018). Si ritiene che in forza di tale cessione, la cessionaria è Controparte_1
divenuta titolare del credito vantato nei confronti della signora e la Parte_1
cessione è efficace nei suoi confronti per effetto della notifica della stessa.
Il merito
Deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda avendo parte opposta assolto alla condizione di procedibilità nel termine assegnato dal Giudice.
L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
Sotto il profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, in punto di diritto si osserva che è onere del creditore fornire la prova esatta del credito vantato;
nel caso in cui il credito rinvenga la sua fonte in un contratto di conto corrente è onere del creditore depositare oltre al contratto anche gli estratti conto dall'inizio del rapporto e fino a quando il conto è stato girocontato a sofferenza, dovendo ritenersi sufficiente, ai soli fini dell'adozione del decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB.
Quindi l'istituto di credito che voglia veder sopravvivere il decreto ingiuntivo ottenuto nella fase monitoria, opposto dal debitore ingiunto, dovrà produrre gli estratti conto relativi al rapporto a fronte delle contestazioni operate dall''opponente,
non essendo più sufficienti gli estratti di saldaconto dei rapporti recanti la sottoscrizione del Dirigente dell'istituto di credito che ne attesti la conformità alle scritture contabili.
Nella controversia in esame, deve pertanto ritenersi la parte opposta non abbia adeguatamente fornito prova della posizione creditoria vantata nei confronti dell'
opponente non avendo integrato la produzione della fase monitoria. Risultano
depositati solo il contratto di conto corrente, il relativo contratto di apertura di credito, l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, la lettera di revoca degli affidamenti e lettera di messa in mora. Non risulta depositato in fase di opposizione alcun estratto conto
Applicando le superiori coordinate ermeneutiche deve ritenersi che nel caso in esame, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo n. 1618/2020 deve essere revocato
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opposta liquidate nella misura minima dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1618/2020, disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo.
2) Condanna al pagamento delle spese di liti favore di Controparte_1
parte opponente che si liquidano in complessivi € 2.540,00 (Fase Studio €
460,00, Fase Introduttiva € 389,00, Fase Istruttoria € 840,00, Fase Decisoria € 851,00) oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge,
oltre euro 145.50 per C.U..
Salerno, data del deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 11-
06-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7716/2020 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Filomena Giannattasio, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Giffoni Valle Piana (SA), Via Vignadonica, n.
20/22;
- Opponente–
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Rossi, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, V.lo S.
Bernardino, n. 5A;
- Opposta – Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1618/2020 con cui il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto dalla la condannava al pagamento CP_1
in solido con il sig. di euro 12.619,01, oltre interessi e spese, per lo CP_2
scoperto maturato in ordine al contratto di conto corrente n. 6335302.07, assistito da apertura di credito n. 15902 del 03.05.2002, chiedendo di accogliere l'opposizione e revocare il decreto.
Eccepiva: la nullità delle clausole relative alla C.M.S.; l'applicazione di interessi usurari;
la mancata produzione integrale di tutti gli estratti conto;
la mancanza di legittimazione attiva della cessionaria.
Concludeva chiedendo: dichiararsi la nullità del contratto e/o degli eventuali contratti e, per l'effetto, la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1618/2020 perché illegittimamente richiesto e concesso e dichiararsi non dovute le somme ivi riportate;
accertare l'indeterminatezza della somma ingiunta e, nella fondata ipotesi di nullità del contratto, ordinare la restituzione di tutte le somme illegittimamente trattenute;
in subordine, provvedere alla rideterminazione dei rapporti di dare-avere, secondo i criteri di legge e condannare la convenuta alla restituzione delle differenze illegittimamente trattenute dalla;
condannare la la Controparte_3
società opposta, per tutti i danni causati e causandi, alla somma ritenuta equamente di giustizia;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Con comparsa depositata in data 24.03.2021 si costituiva in giudizio la
[...]
, la quale chiedeva in via preliminare: concedere la provvisoria CP_1
esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
concedere termine per esperire la mediazione;
nel merito: rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è Controparte_1 creditrice nei confronti dell'opponente di euro 12.619,01 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi in via equitativa) oltre ai successivi interessi al tasso legale da calcolarsi sul solo capitale,
dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della predetta somma;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Deduceva: che parte opponente non aveva contestato determinate circostanze,
ovvero la stipula del contratto di apertura di credito su conto corrente per cui è causa,
di aver ricevuto la raccomandata relativa alla comunicazione della cessione del credito, pertanto, ritenendosi debitrice della somma di euro 12.619,01; che il credito era fondato in quanto la opposta aveva prodotto in sede monitoria il contratto e l'inadempimento dell'opponente; l'estrema genericità dell'eccezione relativa alla commissione di massimo scoperto;
; che i tassi applicati non sarebbe usurari;
che la ha acquistato il credito per cui è causa a seguito del contratto di cessione intercorso con la del 28.12.2018; che l'unica Controparte_3
legittimata passiva era la . Controparte_3
Istaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, 6 co., c.p.c..
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine fino a 20 giorni prima per il deposito delle sole note conclusive.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è
adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137, secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note
scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una
forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la
trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di
merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata
sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che
determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori,
non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni
legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza
pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento
dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta,
mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data
dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Sulla carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
In via preliminare, l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, per carenza dei requisiti di legge.
L'eccezione è priva di pregio. In sede monitoria la deduceva di essere divenuta cessionaria pro soluto del credito della a Controparte_4 seguito di operazione di cartolarizzazione;
operazione in forza della quale la stessa,
subentrata nei rapporti di credito vantati nei confronti dei debitori, con ogni accessorio e garanzia connessi, sarebbe stata, pertanto, titolata a sostituirsi alla cedente nel presente procedimento. Controparte_4
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come ribadito dalle più recenti pronunce di legittimità (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, n. 2780/2019, Cassazione Civile, Sez. III, n.
22268/2018) assolve a mera funzione pubblicitaria, dispensando il cessionario dal copioso onere della notifica dell'intervenuta cessione nei confronti di ogni singolo debitore, in conformità alla disciplina generale ex art. 1264 c.c., garantendo l'efficacia erga omnes dell'operazione di cartolarizzazione, ma non altresì l'esistenza dell'operazione di cessione compiuta ed il contenuto effettivo del contratto;
prova quest'ultima, che in assenza di indicazioni chiare e precise all'interno dell'estratto della Gazzetta Ufficiale può essere resa dalla cessionaria solo mediante la produzione del contratto di cessione ex art 58 TUB.
Nel caso di specie la ha provveduto all'allegazione del contratto di cessione del
28.12.2018, regolarmente provando l'esistenza dell'intervenuta vicenda successoria;
nonché l'Annex da cui è dato evincere il credito per cui è causa;
nonostante non abbia provveduto al deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale informativo dell'intervenuta cessione, ha comunque provato di aver comunicato la vicenda successoria nei confronti delle parti producendo in giudizio la raccomandata del
18.03.2019 consegnata all'opponente il 22.03.2019.
Sulla carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
Parte opposta eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
L'eccezione è infondata.
Occorre premettere che l'art. 58 TUB consente la cessione alle banche (nonché a soggetti diversi dalle banche) di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, la quale produce ex lege, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
Dalla data della pubblicazione, quindi, la cessione si intende notificata ai debitori e,
in virtù del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco", la società cessionaria acquista dalla società cedente la titolarità di tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant'altro)
derivanti dal contratto di finanziamento ceduto e succede, a titolo particolare, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già in capo alla società cedente.
Ne consegue che, anche nel caso di specie, oggetto dell'operazione di cartolarizzazione è il diritto di credito derivante dal contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito connesso stipulato dall'odierna opponente con l'originaria banca cedente e non anche lo stesso contratto, invero, “Mentre la cessione
del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro
contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi,
la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di
credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto,
uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore –cedente, e
l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista
soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali personali, i
vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece,
trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione
per inadempimento, poiché essere afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad
appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sent.
n. 1772 del 2018). Si ritiene che in forza di tale cessione, la cessionaria è Controparte_1
divenuta titolare del credito vantato nei confronti della signora e la Parte_1
cessione è efficace nei suoi confronti per effetto della notifica della stessa.
Il merito
Deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda avendo parte opposta assolto alla condizione di procedibilità nel termine assegnato dal Giudice.
L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
Sotto il profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, in punto di diritto si osserva che è onere del creditore fornire la prova esatta del credito vantato;
nel caso in cui il credito rinvenga la sua fonte in un contratto di conto corrente è onere del creditore depositare oltre al contratto anche gli estratti conto dall'inizio del rapporto e fino a quando il conto è stato girocontato a sofferenza, dovendo ritenersi sufficiente, ai soli fini dell'adozione del decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB.
Quindi l'istituto di credito che voglia veder sopravvivere il decreto ingiuntivo ottenuto nella fase monitoria, opposto dal debitore ingiunto, dovrà produrre gli estratti conto relativi al rapporto a fronte delle contestazioni operate dall''opponente,
non essendo più sufficienti gli estratti di saldaconto dei rapporti recanti la sottoscrizione del Dirigente dell'istituto di credito che ne attesti la conformità alle scritture contabili.
Nella controversia in esame, deve pertanto ritenersi la parte opposta non abbia adeguatamente fornito prova della posizione creditoria vantata nei confronti dell'
opponente non avendo integrato la produzione della fase monitoria. Risultano
depositati solo il contratto di conto corrente, il relativo contratto di apertura di credito, l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, la lettera di revoca degli affidamenti e lettera di messa in mora. Non risulta depositato in fase di opposizione alcun estratto conto
Applicando le superiori coordinate ermeneutiche deve ritenersi che nel caso in esame, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo n. 1618/2020 deve essere revocato
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opposta liquidate nella misura minima dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1618/2020, disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo.
2) Condanna al pagamento delle spese di liti favore di Controparte_1
parte opponente che si liquidano in complessivi € 2.540,00 (Fase Studio €
460,00, Fase Introduttiva € 389,00, Fase Istruttoria € 840,00, Fase Decisoria € 851,00) oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge,
oltre euro 145.50 per C.U..
Salerno, data del deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara