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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/11/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1063/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela NO CO CONSIGLIERE RELATORE
Dott. Bruno Conca
CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1063/2025 promosso da:
(C.F.: ), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
socio e amministratore unico della (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Bertaggia e Martino Agliati ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Novara, Via Azario n. 14, come da procura in atti.
- parte reclamante - contro
(C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
DA EO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novara, Via Dolores
Bello n. 3, come da procura in atti.
- parte reclamata -
e contro
(C.F.: , quale Curatrice della Liquidazione CP_3 C.F._2
Giudiziale di con studio in Novara, Via Tadini n. 2/A. Controparte_1
- parte reclamata –
contumace
1 e in contraddittorio con
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante:
“Respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi dedotti in narrativa:
- accogliere il presente ricorso, revocando la Sentenza del Tribunale di Novara n.
46/2025, del 16.07.2025, R.G. 37-1/2025 P.U., rep. 65/2025, L.G. 42/2025, Giudice
Rel. Dott.ssa Zanin, di apertura della Liquidazione Giudiziale di Controparte_1
con sede in 28100 Novara, Via Andoardi ang. Via Beltrami n. 4, C.F. / P.I.
[...]
, pronunciando ogni consequenziale provvedimento di legge;
P.IVA_1
- in via istruttoria, ammettere anche d'ufficio ogni mezzo di prova utile a dimostrare
l'assenza dei presupposti per la declaratoria della Liquidazione Giudiziale;
- con riserva di ulteriormente produrre, dedurre nel corso del giudizio.”
Per parte reclamata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, reietta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvedere:
Nel merito
Sussistendo i requisiti previsti dall'art. 268 C.C.I.I., disporre ogni consequenziale provvedimento di legge volto all'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio della società Controparte_1
In ogni caso
Con il favore delle spese e delle competenze di giudizio oltre accessori come per legge.”
Per la Procura Generale, in persona del sostituto Procuratore Generale:
Il sostituto Procuratore chiede il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso del 12.03.2025 la chiedeva Parte_2
al Tribunale di Novara la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della o, in subordine, la dichiarazione di apertura della Controparte_1 liquidazione controllata del patrimonio;
l'istante, in particolare, affermava di essere creditore della società per un importo pari ad € 5.690,72 in forza di un residuo dovuto per omessi versamenti contributivi a favore dei dipendenti relativi ai mesi di giugno 2022 e
2 luglio 2023, nonché delle spese successive per le procedure di recupero intraprese (pari ad € 1.506,96).
Parte istante affermava che:
(i) aveva ottenuto dal Tribunale di Novara il decreto ingiuntivo n. 122/2023 relativo agli omessi versamenti contributivi suddetti, con il quale aveva ingiunto la società al pagamento di € 10.329,99, oltre interessi legali, spese processuali (€
21,50) e compensi (€ 567,00);
(ii) il suddetto decreto era stato correttamente notificato e la debitrice non aveva proposto opposizione;
perciò, il titolo era stato dichiarato esecutivo in data
03.08.2023;
(iii) in data 21.05.2024 aveva notificato alla società debitrice l'atto di precetto in rinnovazione per la somma ancora non pagata, pari ad € 8.414,89, oltre interessi e spese occorrende;
(iv) stante il mancato spontaneo adempimento della debitrice, in seguito alla ricerca dei beni ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. aveva proceduto a pignoramento presso terzi nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a., ottenendo solamente la somma di €
4.231,13;
(v) le suddette circostanze fattuali provavano lo stato di insolvenza della società, vista l'oggettiva incapacità economica della stessa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o, in subordine, della liquidazione controllata del patrimonio della Controparte_1
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 46/2025 emessa in data 16.07.2025 il Tribunale di Novara dichiarava aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, nominava il curatore dott.ssa ordinava al CP_3
legale rappresentante della società il deposito, entro tre giorni, dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori. Fissava udienza il 21.10.2025 al fine di procedere all'esame dello stato passivo e assegnava ai creditori e ai terzi vantanti diritti reali o personali, il perentorio termine di trenta giorni prima della suddetta adunanza, al fine di presentare le relative domande di insinuazione.
Il Tribunale, in particolare, affermava la qualifica di imprenditore della società debitrice, in quanto esercitava attività commerciale ed era, pertanto, assoggettata alla disciplina
3 relativa alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII. L'eventuale qualificazione come impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII doveva essere provata dalla debitrice che, nel caso di specie, essendo contumace, non aveva assolto l'onere probatorio. In ogni caso, i requisiti normativi non avrebbero potuto essere provati mediante un'istruttoria d'ufficio, poiché agli atti non risultava alcuna documentazione reddituale relativa alla società debitrice successiva all'anno 2022.
Il Giudice sottolineava, inoltre, la sussistenza del requisito di procedibilità ex art. 49 CCII, in quanto secondo una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, i debiti erariali della società debitrice ammontavano ad € 56.187,75, superiori alla soglia di € 30.000,00 prevista dalla norma.
Precisava, infine, che il requisito dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale era ravvisabile tutte le volte in cui era presente una situazione di impotenza economica strutturale, che rende impossibile l'adempimento delle obbligazioni societarie mediante mezzi ordinari;
nel caso di specie, era ravvisabile la suddetta condizione, in quanto la società aveva ricevuto plurimi decreti ingiuntivi, nonché un atto di precetto da cui era scaturito un procedimento di esecuzione che aveva avuto esito solo parzialmente positivo.
Il giudizio di secondo grado
Il reclamo
Con ricorso datato 07.08.2025 e depositato nella medesima data, il signor in Pt_1
proprio e in qualità di socio ed amministratore unico di proponeva Controparte_1
reclamo avverso la sentenza n. 46/2025 del Tribunale di Novara, chiedendo la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e, in via istruttoria,
l'ammissione - anche d'ufficio - di ogni mezzo di prova ritenuto utile a dimostrare l'assenza dei presupposti normativi per la declaratoria di liquidazione giudiziale.
Parte reclamante, in particolare, negava la sussistenza dei presupposti necessari alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII, in quanto per i tre anni di esercizi precedenti al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, la società non aveva superato i limiti posti dalle norme. Essendo stata depositata istanza in data 12.03.2025, i tre anni di esercizio di riferimento erano il 2022, 2023 e 2024, relativamente ai quali parte reclamante evidenziava la seguente situazione:
- nell'anno 2022 l'attivo societario ammontava ad € 75.057,00, con ricavi pari ad €
127.403,00;
- nell'anno 2023 il volume d'affari ai fini IVA era pari ad € 74.420,00;
4 - nell'anno 2024 il volume d'affari ai fini IVA era pari ad € 31.619,00;
- dalla documentazione prodotta in primo grado emergeva una situazione debitoria inferiore ad € 500.000,00.
Parte reclamante evidenziava, inoltre, di svolgere da tempo attività di lavoro subordinato, nella convinzione di non essere più tenuto a compiere adempimenti societari. Era venuto a conoscenza della procedura di liquidazione, infatti, solamente a seguito di comunicazione telefonica da parte del Curatore: per tale ragione era contumace nel giudizio di primo grado. Dalla visura camerale della società, invero, l'impresa risultava “inattiva”; la parte, ad ogni buon conto, si riservava di svolgere gli adempimenti necessari alla chiusura della società.
Evidenziava, altresì, come la giurisprudenza di legittimità e di merito fosse ormai pacifica nell'affermare la facoltà del debitore contumace nel giudizio prefallimentare, di dimostrare l'assenza dei requisiti di fallibilità per la prima volta nel giudizio di reclamo, in quanto l'omessa produzione - nel corso del giudizio di primo grado - delle scritture contabili non era idoneo a presumere il mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo ai requisiti dimensionali, essendo facoltà del Giudice la valutazione di tali elementi ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Le difese di parte reclamata
In data 21.10.2025 si costituiva in giudizio Parte_2
, chiedendo l'emanazione del provvedimento di legge volto all'apertura della
[...]
procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ex art. 268 Controparte_1
CCII, in ogni caso “con il favore delle spese e delle competenze di giudizio oltre accessori come per legge”.
Parte reclamata, preliminarmente, prendeva atto dell'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII in capo alla società debitrice, così come indicato dalla controparte per la prima volta in sede di reclamo. Conseguentemente, reiterava l'istanza di dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio, già presentata nel giudizio di primo grado in via subordinata. Per l'apertura di tale procedura, invero, l'unico requisito richiesto era un ammontare di debiti scaduti ed esigibili uguale o superiore ad €
50.000,00, circostanza sussistente nel caso di specie, visti i debiti erariali della società di €
56.187,75 dichiarati dall'Agenzia delle Entrate. Parte reclamata precisava, inoltre, che in seguito all'esame dello stato passivo avvenuto con l'udienza del 21.10.2025 dinnanzi al
Tribunale di Novara, era emersa una situazione debitoria della società superiore ad €
100.000,00: a maggior ragione, dunque, sussisteva nel caso di specie il requisito ex art. 5 268 CCII, visto altresì che parte reclamante non aveva sollevato in sede di reclamo alcuna eccezione in merito all'applicazione della procedura di liquidazione controllata del patrimonio.
Il Curatore non si costituiva.
Il Procuratore Generale chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conferma della sentenza di primo grado.
La Corte, nell'udienza del 4.11.2025, udite le parti, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e va respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Parte reclamante adduceva, come motivo di reclamo, l'insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII, che definiscono la cd. “impresa minore”, figura che è sottratta alla procedura di liquidazione giudiziale. È tale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.
d) CCII, l'impresa che congiuntamente presenti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo non superiore a € 300.000 nei tre esercizi antecedenti alla data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
3) un ammontare di debiti non scaduti non superiore a € 500.000. Come chiarito dalla Corte di
Cassazione, la prova della sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di liquidazione giudiziale è onere della stessa società debitrice (ex multis Cass. 5047/2023,
31353/2022, 10253/2022), mentre costituisce ius receptum che la dimostrazione in questione sia configurabile come una prova libera, che può essere data anche per mezzo di elementi indiziari. Invero, è la stessa Cassazione a precisare che “ove i bilanci manchino o siano ritenuti inattendibili (Cass. 14819/2022), l'onere della prova continua a gravare sul debitore, che può fornirla con strumenti probatori alternativi […] avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa e di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa”. Detto in altri termini, i bilanci costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, dei requisiti di non fallibilità ex art. 2, comma 1, lett. d) CCII. Nel caso di specie, la reclamante non depositava i bilanci sociali, né gli altri libri contabili obbligatori per legge, quali il libro dei cespiti, il libro giornale e il libro degli inventari, ma solamente i registri IVA inerenti agli anni 2023,2024, cioè ai due anni antecedenti a quello in cui veniva presentata l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, nonché il bilancio dell'anno 2022. Gli elementi indiziari come
6 l'oggetto sociale, l'assenza di dipendenti, la dichiarazione fiscale dell'IVA sono, al più, idonei a provare il volume d'affari e, quindi, la soglia dei ricavi, ma non danno riscontro né dell'attivo patrimoniale né dell'effettivo indebitamento. Dalla documentazione prodotta, peraltro soltanto in questa fase di impugnazione, non si può ritenere adeguatamente assolto l'onere probatorio relativo alle soglie dimensionali che comportano l'esclusione dell'impresa dall'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale e che è a carico della debitrice, essendo insuscettibile di essere adempiuto per mezzo di verosimiglianze.
Nemmeno si può opporre il dato fattuale rappresentato dallo stato passivo, superiore a €
100.000 in quanto ad oggi non cristallizzato, perché non sono ancora scaduti i termini per le insinuazioni tardive. Come affermato da questa stessa Corte d'Appello, nella sentenza n. 523/2025, pur essendo i debiti dichiarati dal Curatore, inferiori al limite di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n.3, non risultano provati i due ulteriori requisiti dimensionali di cui ai n. 1
e 2.
La domanda, avanzata in via subordinata da parte reclamata, di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII, a fronte di una posizione debitoria della reclamante che eccede nei confronti del fisco la somma di € 50.000 (nello specifico i debiti erariali ammontano a € 56.187,75) è, pertanto, assorbita, atteso il rigetto del reclamo.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono, perciò, poste a carico della reclamante e vengono liquidate nello scaglione di cause di valore indeterminabile e di complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da , in proprio e in qualità di socio e amministratore Parte_3
unico della avverso la sentenza di apertura della liquidazione Controparte_1
giudiziale, n. 46/2025 emessa in data 16.07.2025 dal Tribunale di Novara, nel procedimento civile iscritto in appello al n. R.G. 1063/2025:
a) rigetta il reclamo;
b) condanna la reclamante al pagamento delle spese di giudizio, in favore della parte reclamata (C.F.: ), Parte_2 P.IVA_2 che liquida in complessivi € 3.473,00 (di cui € 1.029,00 per fase di studio, € 709,00 per fase istruttoria e € 1735,00 per fase decisionale);
c) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002, per il pagamento da parte della reclamante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione.
7 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 4.11.2025 dalla Corte d'Appello,
Sezione I Civile.
La Presidente Il Consigliere
Estensore
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott.ssa Emanuela
NO CO
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela NO CO CONSIGLIERE RELATORE
Dott. Bruno Conca
CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1063/2025 promosso da:
(C.F.: ), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
socio e amministratore unico della (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Bertaggia e Martino Agliati ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Novara, Via Azario n. 14, come da procura in atti.
- parte reclamante - contro
(C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
DA EO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novara, Via Dolores
Bello n. 3, come da procura in atti.
- parte reclamata -
e contro
(C.F.: , quale Curatrice della Liquidazione CP_3 C.F._2
Giudiziale di con studio in Novara, Via Tadini n. 2/A. Controparte_1
- parte reclamata –
contumace
1 e in contraddittorio con
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante:
“Respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi dedotti in narrativa:
- accogliere il presente ricorso, revocando la Sentenza del Tribunale di Novara n.
46/2025, del 16.07.2025, R.G. 37-1/2025 P.U., rep. 65/2025, L.G. 42/2025, Giudice
Rel. Dott.ssa Zanin, di apertura della Liquidazione Giudiziale di Controparte_1
con sede in 28100 Novara, Via Andoardi ang. Via Beltrami n. 4, C.F. / P.I.
[...]
, pronunciando ogni consequenziale provvedimento di legge;
P.IVA_1
- in via istruttoria, ammettere anche d'ufficio ogni mezzo di prova utile a dimostrare
l'assenza dei presupposti per la declaratoria della Liquidazione Giudiziale;
- con riserva di ulteriormente produrre, dedurre nel corso del giudizio.”
Per parte reclamata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, reietta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvedere:
Nel merito
Sussistendo i requisiti previsti dall'art. 268 C.C.I.I., disporre ogni consequenziale provvedimento di legge volto all'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio della società Controparte_1
In ogni caso
Con il favore delle spese e delle competenze di giudizio oltre accessori come per legge.”
Per la Procura Generale, in persona del sostituto Procuratore Generale:
Il sostituto Procuratore chiede il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso del 12.03.2025 la chiedeva Parte_2
al Tribunale di Novara la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della o, in subordine, la dichiarazione di apertura della Controparte_1 liquidazione controllata del patrimonio;
l'istante, in particolare, affermava di essere creditore della società per un importo pari ad € 5.690,72 in forza di un residuo dovuto per omessi versamenti contributivi a favore dei dipendenti relativi ai mesi di giugno 2022 e
2 luglio 2023, nonché delle spese successive per le procedure di recupero intraprese (pari ad € 1.506,96).
Parte istante affermava che:
(i) aveva ottenuto dal Tribunale di Novara il decreto ingiuntivo n. 122/2023 relativo agli omessi versamenti contributivi suddetti, con il quale aveva ingiunto la società al pagamento di € 10.329,99, oltre interessi legali, spese processuali (€
21,50) e compensi (€ 567,00);
(ii) il suddetto decreto era stato correttamente notificato e la debitrice non aveva proposto opposizione;
perciò, il titolo era stato dichiarato esecutivo in data
03.08.2023;
(iii) in data 21.05.2024 aveva notificato alla società debitrice l'atto di precetto in rinnovazione per la somma ancora non pagata, pari ad € 8.414,89, oltre interessi e spese occorrende;
(iv) stante il mancato spontaneo adempimento della debitrice, in seguito alla ricerca dei beni ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. aveva proceduto a pignoramento presso terzi nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a., ottenendo solamente la somma di €
4.231,13;
(v) le suddette circostanze fattuali provavano lo stato di insolvenza della società, vista l'oggettiva incapacità economica della stessa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o, in subordine, della liquidazione controllata del patrimonio della Controparte_1
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 46/2025 emessa in data 16.07.2025 il Tribunale di Novara dichiarava aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, nominava il curatore dott.ssa ordinava al CP_3
legale rappresentante della società il deposito, entro tre giorni, dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori. Fissava udienza il 21.10.2025 al fine di procedere all'esame dello stato passivo e assegnava ai creditori e ai terzi vantanti diritti reali o personali, il perentorio termine di trenta giorni prima della suddetta adunanza, al fine di presentare le relative domande di insinuazione.
Il Tribunale, in particolare, affermava la qualifica di imprenditore della società debitrice, in quanto esercitava attività commerciale ed era, pertanto, assoggettata alla disciplina
3 relativa alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII. L'eventuale qualificazione come impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII doveva essere provata dalla debitrice che, nel caso di specie, essendo contumace, non aveva assolto l'onere probatorio. In ogni caso, i requisiti normativi non avrebbero potuto essere provati mediante un'istruttoria d'ufficio, poiché agli atti non risultava alcuna documentazione reddituale relativa alla società debitrice successiva all'anno 2022.
Il Giudice sottolineava, inoltre, la sussistenza del requisito di procedibilità ex art. 49 CCII, in quanto secondo una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, i debiti erariali della società debitrice ammontavano ad € 56.187,75, superiori alla soglia di € 30.000,00 prevista dalla norma.
Precisava, infine, che il requisito dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale era ravvisabile tutte le volte in cui era presente una situazione di impotenza economica strutturale, che rende impossibile l'adempimento delle obbligazioni societarie mediante mezzi ordinari;
nel caso di specie, era ravvisabile la suddetta condizione, in quanto la società aveva ricevuto plurimi decreti ingiuntivi, nonché un atto di precetto da cui era scaturito un procedimento di esecuzione che aveva avuto esito solo parzialmente positivo.
Il giudizio di secondo grado
Il reclamo
Con ricorso datato 07.08.2025 e depositato nella medesima data, il signor in Pt_1
proprio e in qualità di socio ed amministratore unico di proponeva Controparte_1
reclamo avverso la sentenza n. 46/2025 del Tribunale di Novara, chiedendo la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e, in via istruttoria,
l'ammissione - anche d'ufficio - di ogni mezzo di prova ritenuto utile a dimostrare l'assenza dei presupposti normativi per la declaratoria di liquidazione giudiziale.
Parte reclamante, in particolare, negava la sussistenza dei presupposti necessari alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII, in quanto per i tre anni di esercizi precedenti al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, la società non aveva superato i limiti posti dalle norme. Essendo stata depositata istanza in data 12.03.2025, i tre anni di esercizio di riferimento erano il 2022, 2023 e 2024, relativamente ai quali parte reclamante evidenziava la seguente situazione:
- nell'anno 2022 l'attivo societario ammontava ad € 75.057,00, con ricavi pari ad €
127.403,00;
- nell'anno 2023 il volume d'affari ai fini IVA era pari ad € 74.420,00;
4 - nell'anno 2024 il volume d'affari ai fini IVA era pari ad € 31.619,00;
- dalla documentazione prodotta in primo grado emergeva una situazione debitoria inferiore ad € 500.000,00.
Parte reclamante evidenziava, inoltre, di svolgere da tempo attività di lavoro subordinato, nella convinzione di non essere più tenuto a compiere adempimenti societari. Era venuto a conoscenza della procedura di liquidazione, infatti, solamente a seguito di comunicazione telefonica da parte del Curatore: per tale ragione era contumace nel giudizio di primo grado. Dalla visura camerale della società, invero, l'impresa risultava “inattiva”; la parte, ad ogni buon conto, si riservava di svolgere gli adempimenti necessari alla chiusura della società.
Evidenziava, altresì, come la giurisprudenza di legittimità e di merito fosse ormai pacifica nell'affermare la facoltà del debitore contumace nel giudizio prefallimentare, di dimostrare l'assenza dei requisiti di fallibilità per la prima volta nel giudizio di reclamo, in quanto l'omessa produzione - nel corso del giudizio di primo grado - delle scritture contabili non era idoneo a presumere il mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo ai requisiti dimensionali, essendo facoltà del Giudice la valutazione di tali elementi ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Le difese di parte reclamata
In data 21.10.2025 si costituiva in giudizio Parte_2
, chiedendo l'emanazione del provvedimento di legge volto all'apertura della
[...]
procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ex art. 268 Controparte_1
CCII, in ogni caso “con il favore delle spese e delle competenze di giudizio oltre accessori come per legge”.
Parte reclamata, preliminarmente, prendeva atto dell'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII in capo alla società debitrice, così come indicato dalla controparte per la prima volta in sede di reclamo. Conseguentemente, reiterava l'istanza di dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio, già presentata nel giudizio di primo grado in via subordinata. Per l'apertura di tale procedura, invero, l'unico requisito richiesto era un ammontare di debiti scaduti ed esigibili uguale o superiore ad €
50.000,00, circostanza sussistente nel caso di specie, visti i debiti erariali della società di €
56.187,75 dichiarati dall'Agenzia delle Entrate. Parte reclamata precisava, inoltre, che in seguito all'esame dello stato passivo avvenuto con l'udienza del 21.10.2025 dinnanzi al
Tribunale di Novara, era emersa una situazione debitoria della società superiore ad €
100.000,00: a maggior ragione, dunque, sussisteva nel caso di specie il requisito ex art. 5 268 CCII, visto altresì che parte reclamante non aveva sollevato in sede di reclamo alcuna eccezione in merito all'applicazione della procedura di liquidazione controllata del patrimonio.
Il Curatore non si costituiva.
Il Procuratore Generale chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conferma della sentenza di primo grado.
La Corte, nell'udienza del 4.11.2025, udite le parti, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e va respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Parte reclamante adduceva, come motivo di reclamo, l'insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII, che definiscono la cd. “impresa minore”, figura che è sottratta alla procedura di liquidazione giudiziale. È tale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.
d) CCII, l'impresa che congiuntamente presenti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo non superiore a € 300.000 nei tre esercizi antecedenti alla data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
3) un ammontare di debiti non scaduti non superiore a € 500.000. Come chiarito dalla Corte di
Cassazione, la prova della sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di liquidazione giudiziale è onere della stessa società debitrice (ex multis Cass. 5047/2023,
31353/2022, 10253/2022), mentre costituisce ius receptum che la dimostrazione in questione sia configurabile come una prova libera, che può essere data anche per mezzo di elementi indiziari. Invero, è la stessa Cassazione a precisare che “ove i bilanci manchino o siano ritenuti inattendibili (Cass. 14819/2022), l'onere della prova continua a gravare sul debitore, che può fornirla con strumenti probatori alternativi […] avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa e di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa”. Detto in altri termini, i bilanci costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, dei requisiti di non fallibilità ex art. 2, comma 1, lett. d) CCII. Nel caso di specie, la reclamante non depositava i bilanci sociali, né gli altri libri contabili obbligatori per legge, quali il libro dei cespiti, il libro giornale e il libro degli inventari, ma solamente i registri IVA inerenti agli anni 2023,2024, cioè ai due anni antecedenti a quello in cui veniva presentata l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, nonché il bilancio dell'anno 2022. Gli elementi indiziari come
6 l'oggetto sociale, l'assenza di dipendenti, la dichiarazione fiscale dell'IVA sono, al più, idonei a provare il volume d'affari e, quindi, la soglia dei ricavi, ma non danno riscontro né dell'attivo patrimoniale né dell'effettivo indebitamento. Dalla documentazione prodotta, peraltro soltanto in questa fase di impugnazione, non si può ritenere adeguatamente assolto l'onere probatorio relativo alle soglie dimensionali che comportano l'esclusione dell'impresa dall'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale e che è a carico della debitrice, essendo insuscettibile di essere adempiuto per mezzo di verosimiglianze.
Nemmeno si può opporre il dato fattuale rappresentato dallo stato passivo, superiore a €
100.000 in quanto ad oggi non cristallizzato, perché non sono ancora scaduti i termini per le insinuazioni tardive. Come affermato da questa stessa Corte d'Appello, nella sentenza n. 523/2025, pur essendo i debiti dichiarati dal Curatore, inferiori al limite di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n.3, non risultano provati i due ulteriori requisiti dimensionali di cui ai n. 1
e 2.
La domanda, avanzata in via subordinata da parte reclamata, di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII, a fronte di una posizione debitoria della reclamante che eccede nei confronti del fisco la somma di € 50.000 (nello specifico i debiti erariali ammontano a € 56.187,75) è, pertanto, assorbita, atteso il rigetto del reclamo.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono, perciò, poste a carico della reclamante e vengono liquidate nello scaglione di cause di valore indeterminabile e di complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da , in proprio e in qualità di socio e amministratore Parte_3
unico della avverso la sentenza di apertura della liquidazione Controparte_1
giudiziale, n. 46/2025 emessa in data 16.07.2025 dal Tribunale di Novara, nel procedimento civile iscritto in appello al n. R.G. 1063/2025:
a) rigetta il reclamo;
b) condanna la reclamante al pagamento delle spese di giudizio, in favore della parte reclamata (C.F.: ), Parte_2 P.IVA_2 che liquida in complessivi € 3.473,00 (di cui € 1.029,00 per fase di studio, € 709,00 per fase istruttoria e € 1735,00 per fase decisionale);
c) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002, per il pagamento da parte della reclamante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione.
7 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 4.11.2025 dalla Corte d'Appello,
Sezione I Civile.
La Presidente Il Consigliere
Estensore
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott.ssa Emanuela
NO CO
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