Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02302/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01028/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1028 del 2025, proposto da
UNIONE LOMBARDA DEGLI ORDINI FORENSI, in persona del legale rappresentante p.t., CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, in persona del legale rappresentante p.t., CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante p.t., e in persona del legale rappresentante p.t., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Emanuela Beacco, Joseph Brigandì e Piero Oggioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ME-ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA
MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LEXCAPITAL s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, n. 2852/2023 del 29 novembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ME-Associazione per la Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti Locali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 2852/2023 del 29 novembre 2023, questo T.A.R. ha accolto il ricorso proposto dall’Unione Lombarda degli Ordini Forensi, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Milano e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia contro il silenzio rigetto – formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 – sulla domanda di accesso agli atti da loro presentata in data 13 giugno 2023 ad ME (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali). La suddetta domanda aveva ad oggetto: a) l’elenco dei Comuni e delle altre PP.AA. aderenti alla stessa ME; b) copia degli atti convenzionali, comunque denominati, con cui i predetti Comuni e le predette PP.AA. hanno aderito ad ME; c) copia dell’accordo, comunque denominato, sottoscritto e tuttora corrente tra ME e la società CA s.r.l. (accordo avente ad oggetto la cessione da parte degli enti locali dei loro diritti litigiosi alla stessa CA s.r.l., che provvederà alla gestione del contenzioso scegliendo i professionisti all’uopo dedicati), ivi inclusi i relativi atti/provvedimenti di approvazione; d) ogni atto attuativo del predetto accordo, ivi inclusi gli atti/contratti di cessione dei diritti litigiosi eventualmente intercorsi tra ME ed i soci ad essa aderenti e CA s.r.l. (comprensivi di ogni documento allegato o richiamato, dei mandati alle liti conferiti sulla base degli atti/contratti di cessione sopra menzionati e delle contabili dei pagamenti effettuati quale corrispettivo delle cessioni dei diritti litigiosi, nonché a titolo di remunerazione per le attività di difesa giudiziaria o extragiudiziaria).
La stessa sentenza ha quindi condannato ME ad esibire la suindicata documentazione.
La pronuncia è stata confermata dal Consiglio di Stato in sede d’appello con sentenza n. 2693 del 20 marzo 2024.
Con il ricorso in esame, l’Unione Lombarda degli Ordini Forensi, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia lamentano che EL non ha adempiuto all’ordine impartito con la suddetta sentenza e propongono perciò azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e segg. cod. proc. amm.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, ME (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali).
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 3 giugno 2023.
Il ricorso è fondato.
Si deve rilevare che EL, costituitasi in giudizio, non ha provato di aver consegnato ai ricorrenti la documentazione oggetto dell’istanza del 13 giugno 2023: parte resistente si è invero limitata a depositare in giudizio, in data 5 maggio 2025, una serie di documenti (fra cui alcune comunicazioni mail intervenute fra il legale della resistente e quello dei ricorrenti) che però non sono quelli specificamente richiesti con la suindicata istanza.
L’unico documento pertinente è il file pdf che contiene il teso di un ipotetico accordo fra EL e CA s.r.l. non sottoscritto dai contraenti e oscurato in alcune parti. Questo documento non è rilevante ai fini dell’adempimento in quanto, come indicato nella sentenza n. 2852/2023 del 29 novembre 2023, l’istanza del 13 giugno 2023 aveva specificamente ad oggetto “l’accordo, comunque denominato, sottoscritto e tuttora corrente tra ME e la società CA s.r.l.”; parte resistente avrebbe quindi dovuto consegnare la copia dell’accordo sottoscritto dalle parti, senza peraltro poter procedere ad oscuramenti posto che la sentenza n. 2852/2023 del 29 novembre 2023 nulla ha disposto in tal senso, limitandosi la stessa ad ordinare l’esibizione della documentazione richiesta che deve perciò essere prodotta in forma integrale.
Va pertanto ribadita la fondatezza del ricorso.
EL deve essere quindi condannata alla consegna della documentazione specificamente richiesta con la domanda di accesso agli atti del 13 giugno 2023 (salva ovviamente la possibilità di certificarne in tutto o in parte l’inesistenza), entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, della notificazione della presente sentenza. In caso di persistente inerzia, si nomina sin da ora, quale commissario ad acta, il Prefetto della Provincia di Milano, o suo delegato, che interverrà su richiesta dei ricorrenti per sostituirsi alla parte inadempiente e che provvederà entro trenta giorni dalla richiesta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna ME (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) al rimborso delle spese di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano in euro 1.500 (millecinquecento), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Celeste Cozzi | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO