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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/11/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2022/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA SANTISI Parte_1
PARCO FLORA 82019 SANT'AGATA DE' GOTI, presso lo studio dell'avv.
IN TR e dell'avv. Silvana Farina, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA N. CALANDRA C/O CP_1 CP_2
82100 BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. GAROFALO SILVIO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 07/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/05/2025 parte ricorrente ha chiesto di “1) pregiudizialmente, concorrendo gravi motivi, sospendere la efficacia esecutiva del titolo posto a base della intimazione a mezzo precetto;
2) nel merito, quindi, accogliere la opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 c.p.c., dichiarando che la
1 opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata, poiché la CP_1 debitoria precettata è già estinta con pagamento effettuato (con le modalità indicate dall nella pec del 4/5/2021 prot. 1100.04/05/2021.0127384) a CP_1
mezzo bonifico bancario di € 978,50 del 10/5/2021 all'ordine di presso CP_1
ES AN su IBAN [...] recante causale
“Onorari Sentenza C.A. Napoli Sez. Lavoro N.3810/2020”; 3) condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con CP_1
attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”.
A fondamento della propria domanda ha dedotto:
- che l' non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata perché il CP_1
debito di € 977,50 intimato per “spese e compensi liquidati giudizialmente” dalla Corte d'Appello di Napoli, Sezione Lavoro, con sentenza N. 3810/2020 del 23/11/2020 è stato estinto con le modalità indicate dall con pec del 4/5/2021 prot. 1100.04/05/2021.0127384 CP_1
(all. 2) eseguendo bonifico bancario di € 977,50 in data 10/5/2021 all'ordine di su IBAN [...] presso CP_1
ES AN (Filiale di Benevento - Corso Garibaldi, 112) nel quale veniva indicata quale causale “Onorari Sentenza C.A. Napoli Sez. Lavoro
N.3810/2020” (all. 3);
- che come richiesto dall' - poi - in data 14/5/2021 copia della ricevuta CP_1
del bonifico è stata inviata all' in risposta al messaggio PEC CP_1
originale (all. 4);
- che pertanto l'atto di precetto notificato ex art. 140 c.p.c. il 5/5/2025 il mediante il quale veniva intimato il pagamento della somma di € 977,50 era illegittimo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' il quale ha chiesto CP_1
di dichiarare l'incompetenza dell'adito Giudice del Lavoro, rientrando la causa nella competenza per valore del Giudice di Pace competente per territorio;
2 rigettare l'opposizione siccome inammissibile per difetto di attuale e concreto interesse ad agire in dipendenza della avvenuta perenzione del precetto ex art. 481 c.p.c. ovvero dichiarare cessata la materia del contendere, in ragione della perdita di efficacia giuridica del precetto ex art. 481 c.p.c. in assenza di prosecuzione dell'azione recuperatoria nel termine di legge e del connesso difetto di interesse ad agire di controparte, con compensazione delle spese di lite.
Preliminarmente va affermata la competenza funzionale del giudice adito, poiché
l'opposizione all'esecuzione riguarda spese liquidate con sentenza emessa dal
Giudice del Lavoro nell'ambito di un giudizio relativo a contributi gestione coltivatori diretti.
Ciò posto, alla luce di quanto dedotto e documentato dalle parti, tenuto conto del pagamento avvenuto con le modalità indicate dall' nella pec del 4/5/2021 CP_1
prot. 1100.04/05/2021.0127384 a mezzo bonifico bancario di € 978,50 del
10/5/2021 all'ordine di presso ES AN su IBAN CP_1
[...] recante causale “Onorari Sentenza C.A.
Napoli Sez. Lavoro N.3810/2020” ed in conformità alla richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di
3 parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In generale, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate, pur non comparabili, presentano un unico elemento comune, costituito appunto dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla
4 pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass.,
7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta e la liquidazione della stessa in suo favore da parte dell risultano dalla CP_1
documentazione in atti.
5 Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese.
Il suddetto pagamento è avvenuto in data 10/5/2021, pertanto l' , come era CP_1 suo onere, avrebbe dovuto verificare l'avvenuto pagamento prima di notificare il precetto impugnato.
Ne consegue la condanna dell' alle spese di lite. Ai fini della liquidazione, CP_1
si tiene conto della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € CP_1
341,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Benevento, 8/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
6
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2022/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA SANTISI Parte_1
PARCO FLORA 82019 SANT'AGATA DE' GOTI, presso lo studio dell'avv.
IN TR e dell'avv. Silvana Farina, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA N. CALANDRA C/O CP_1 CP_2
82100 BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. GAROFALO SILVIO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 07/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/05/2025 parte ricorrente ha chiesto di “1) pregiudizialmente, concorrendo gravi motivi, sospendere la efficacia esecutiva del titolo posto a base della intimazione a mezzo precetto;
2) nel merito, quindi, accogliere la opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 c.p.c., dichiarando che la
1 opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata, poiché la CP_1 debitoria precettata è già estinta con pagamento effettuato (con le modalità indicate dall nella pec del 4/5/2021 prot. 1100.04/05/2021.0127384) a CP_1
mezzo bonifico bancario di € 978,50 del 10/5/2021 all'ordine di presso CP_1
ES AN su IBAN [...] recante causale
“Onorari Sentenza C.A. Napoli Sez. Lavoro N.3810/2020”; 3) condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con CP_1
attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”.
A fondamento della propria domanda ha dedotto:
- che l' non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata perché il CP_1
debito di € 977,50 intimato per “spese e compensi liquidati giudizialmente” dalla Corte d'Appello di Napoli, Sezione Lavoro, con sentenza N. 3810/2020 del 23/11/2020 è stato estinto con le modalità indicate dall con pec del 4/5/2021 prot. 1100.04/05/2021.0127384 CP_1
(all. 2) eseguendo bonifico bancario di € 977,50 in data 10/5/2021 all'ordine di su IBAN [...] presso CP_1
ES AN (Filiale di Benevento - Corso Garibaldi, 112) nel quale veniva indicata quale causale “Onorari Sentenza C.A. Napoli Sez. Lavoro
N.3810/2020” (all. 3);
- che come richiesto dall' - poi - in data 14/5/2021 copia della ricevuta CP_1
del bonifico è stata inviata all' in risposta al messaggio PEC CP_1
originale (all. 4);
- che pertanto l'atto di precetto notificato ex art. 140 c.p.c. il 5/5/2025 il mediante il quale veniva intimato il pagamento della somma di € 977,50 era illegittimo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' il quale ha chiesto CP_1
di dichiarare l'incompetenza dell'adito Giudice del Lavoro, rientrando la causa nella competenza per valore del Giudice di Pace competente per territorio;
2 rigettare l'opposizione siccome inammissibile per difetto di attuale e concreto interesse ad agire in dipendenza della avvenuta perenzione del precetto ex art. 481 c.p.c. ovvero dichiarare cessata la materia del contendere, in ragione della perdita di efficacia giuridica del precetto ex art. 481 c.p.c. in assenza di prosecuzione dell'azione recuperatoria nel termine di legge e del connesso difetto di interesse ad agire di controparte, con compensazione delle spese di lite.
Preliminarmente va affermata la competenza funzionale del giudice adito, poiché
l'opposizione all'esecuzione riguarda spese liquidate con sentenza emessa dal
Giudice del Lavoro nell'ambito di un giudizio relativo a contributi gestione coltivatori diretti.
Ciò posto, alla luce di quanto dedotto e documentato dalle parti, tenuto conto del pagamento avvenuto con le modalità indicate dall' nella pec del 4/5/2021 CP_1
prot. 1100.04/05/2021.0127384 a mezzo bonifico bancario di € 978,50 del
10/5/2021 all'ordine di presso ES AN su IBAN CP_1
[...] recante causale “Onorari Sentenza C.A.
Napoli Sez. Lavoro N.3810/2020” ed in conformità alla richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di
3 parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In generale, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate, pur non comparabili, presentano un unico elemento comune, costituito appunto dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla
4 pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass.,
7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta e la liquidazione della stessa in suo favore da parte dell risultano dalla CP_1
documentazione in atti.
5 Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese.
Il suddetto pagamento è avvenuto in data 10/5/2021, pertanto l' , come era CP_1 suo onere, avrebbe dovuto verificare l'avvenuto pagamento prima di notificare il precetto impugnato.
Ne consegue la condanna dell' alle spese di lite. Ai fini della liquidazione, CP_1
si tiene conto della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € CP_1
341,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Benevento, 8/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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