Decreto cautelare 11 giugno 2025
Ordinanza cautelare 4 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/11/2025, n. 9281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9281 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09281/2025REG.PROV.COLL.
N. 04701/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4701 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza ex articolo 60 c.p.a. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione I- Quater , 5 febbraio 2025, n. 2652, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il consigliere LU Di AI e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del provvedimento con cui è stata accertata l’inidoneità fisica e la conseguente esclusione dalla procedura di stabilizzazione dei Vigili del Fuoco volontari.
2. Con atto notificato il 5 giugno 2025 e depositato il giorno 11 giugno successivo, l’odierno appellante ha impugnato, chiedendone la riforma previo tutela cautelare, la sentenza di estremi specificati in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale il Lazio-Roma, Sezione I- Quater , ha respinto, dopo averne disposto la riunione, i suoi ricorsi proposti per l’annullamento del provvedimento di esclusione per inidoneità fisica e degli atti successivi.
Il primo giudice, dopo aver ordinato in sede cautelare la rinnovazione della prova fisica che il ricorrente non aveva superato a causa di un infortunio accertato clinicamente e dopo aver disposto verificazione al fine di accertare se l’interessato fosse affetto da una patologia che ne impediva l’immissione nei ruoli dei Vigili del Fuoco, ha respinto il ricorso, condividendo le conclusioni cui è giunto l’organo ausiliario del giudice.
3. L’appellante affida il gravame ad un unico, articolato motivo, con il quale sottopone a critica la sentenza impugnata, lamentando:
“ errore in procedendo ed in iudicando; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge 241/90; eccesso di potere per carenza di istruttoria; difetto di motivazione del provvedimento; violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; carenza di trasparenza circa i criteri di valutazione adottati; violazione degli artt. 3 e 97 della costituzione-violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, co. 1, lett. b), del d.m. 4 novembre 2019, n. 166, che rinvia ai parametri previsti dal d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207; vizio di motivazione, violazione dell’art. 3 del bando di concorso, illegittimità per violazione dell’art. 3 della l. 241/1990; violazione artt. 24, 111 e 113 cost.- contraddittorietà – difetto di motivazione - travisamento dei fatti; erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; lesione del contraddittorio e violazione dei termini a difesa; eccesso di potere; difetto di istruttoria; erroneità dei presupposti; travisamento dei fatti; illogicità manifesta; contraddittorietà tra provvedimenti. ”: in sostanza, lamenta che il Tribunale territoriale avrebbe erroneamente:
i ) condiviso acriticamente le conclusioni cui è giunto il verificatore, che non avrebbe mai dichiarato inidoneo il ricorrente, limitandosi a rilevare la particolare patologia cardiaca da cui è affetto l’interessato;
ii ) ritenuto che tale patologia sia preclusiva dell’attività cui sono chiamati i Vigili del Fuoco assunti nei ruoli del Corpo;
iii ) applicato il principio di proporzionalità, che impedirebbe l’esclusione dalla procedura di stabilizzazione per cui è causa;
iv ) discriminato il ricorrente, Vigile del Fuoco volontario, rispetto a Vigili del Fuoco appartenenti ai ruoli del Corpo, in violazione dei principi unionali e costituzionali applicabili;
v ) omesso di considerare l’obsolescenza della normativa che disciplina l’accertamento dell’idoneità fisica recata dal decreto del Ministro dell’interno 5 febbraio 2002.
4. Con decreto monocratico 11 giugno 2025, n. 2114 è stata respinta la domanda presentata ai sensi dell’articolo 56 c.p.a., “ Considerato che l’appello appare a un primo esame manifestamente infondato e per certi aspetti manifestamente inammissibile in quanto:
- il provvedimento di esclusione ha nella specie contenuto vincolato avendo accertato la sussistenza, in capo al ricorrente, di una imperfezione fisica pacificamente rientrante nella previsione di cui al combinato disposto dell’art. 1 comma 4 e allegato A par. 12 del d.m. 4.11.2019 n. 166, quale causa di esclusione dalla procedura concorsuale;
- la verificazione disposta dal TAR ha confermato la sussistenza, in fatto, della imperfezione fisica menzionata nel provvedimento di esclusione;
- la consulenza tecnica di parte non esclude la sussistenza di detta imperfezione fisica, ma contesta che sia invalidante e possa fondare l’esclusione;
- senonché, il d.m. sopra citato, in parte qua, considera causa di esclusione dal concorso non solo le infermità, ma anche le imperfezioni fisiche espressamente menzionate, a prescindere dal loro carattere invalidante o meno;
- il d.m. 4.11.2019 risulta formalmente impugnato in primo grado, ma contro di esso il ricorso di primo grado non muove specifiche censure;
- solo in grado di appello si adduce che il d.m. 4.11.2019 sarebbe “obsoleto”, e si muovono generiche critiche al d.m.; senonché, a prescindere dalla loro genericità, le censure contro il d.m. 4.11.2019 sono state inammissibilmente introdotte per la prima volta in appello, in violazione del divieto di motivi nuovi in appello; la parte era perfettamente in grado di articolarle sin dalla proposizione del ricorso di primo grado;
in punto di periculum in mora, a fronte di una sentenza pubblicata il 5.2.2025, l’appello viene notificato in data 5.6.2025, a quattro mesi di distanza, con una istanza di tutela monocratica argomentata in modo generico con riferimento a circostanze fattuali (l’avvio di corsi nel mese di giugno), non documentate e non provate, e in ogni caso irrilevanti, perché in difetto di fumus boni iuris il periculum in mora non è apprezzabile autonomamente. ”
5. Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio con atto depositato il 25 giugno 2025 ed ha prodotto memoria difensiva il 30 giugno successivo, alla quale ha replicato l’appellante con memoria in pari data.
6. Con ordinanza 4 luglio 2025, n. 2480, è stata respinta la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata.
7. L’appellante ha depositato memoria di replica il 17 ottobre 2025, deducendo, tra l’altro, che le censure contro il d.m. regolatore delle modalità di accesso ai ruoli dei Vigili del Fuoco fossero state già articolate in primo grado con la memoria difensiva depositata in vista dell’udienza dinanzi al Tar del 4 febbraio 2025.
8. Il provvedimento impugnato in prime cure risulta adeguatamente motivato, la decisione impugnata è esente dai vizi denunciati e l’appello è manifestamente infondato.
9. Deve preliminarmente essere dichiarato inammissibile per violazione dell’articolo 104, comma 1, c.p.a. il motivo con il quale l’appellante lamenta l’obsolescenza del d.m. 4 novembre 2019 n. 166 e l’inadeguatezza delle metodiche diagnostiche.
Rileva al riguardo il Collegio che nel ricorso introduttivo di primo grado non è contenuta alcuna censura come quella in esame, che risulta proposta solo in appello e che, lungi dall’essere “ una mera declinazione e sviluppo logico della doglianza originaria già contenuta nel ricorso introduttivo e volta a denunciare la carenza di istruttoria, l’erroneità e l’irragionevolezza della valutazione sanitaria che ha condotto all’esclusione (…) dalla procedura selettiva ” (cfr. pagina 2 della memoria di replica del 17 ottobre 2025 dell’appellante), si atteggia come un motivo di doglianza nuovo ed autonomo, non proposto mediante atto ritualmente notificato, ed introdotto soltanto con memoria di replica non notificata del 31 gennaio 2025 depositata nel fascicolo di primo grado n.r.g. 9934/2024. Si ricorda che lo strumento per articolare motivi di censura, nel processo amministrativo, è il ricorso ovvero i motivi aggiunti, e non memorie non notificate, e che non sono ammessi motivi nuovi in appello quando era possibile articolarli in primo grado.
10. Passando al merito, l’appello è infondato e i motivi nei quali si articola possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di economia processuale.
11. Deve in primo luogo rilevarsi che le conclusioni cui è giunta la Commissione della procedura di stabilizzazione sono censurabili dinanzi al g.a. soltanto in caso di macroscopica evidenza di profili di violazione di legge, carenza di istruttoria o motivazione macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale, dal momento che tali valutazioni involgono profili di discrezionalità tecnica, che impediscono al giudice di sostituirsi all’Amministrazione, rimanendo consentito soltanto un sindacato “ pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo; dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice può pertanto ripercorrere il ragionamento seguito dall’amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell’iter logico seguito dall’autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 20 dicembre 2022, n. 11091) ” ( ex multis , Consiglio di Stato, sezione V, 24 agosto 2023, n. 7931; in termini, Consiglio di Stato, sezione IV, 19 settembre 2025, n. 7401, sezione III, 19 giugno 2025, n. 5363).
12. Nel caso di specie, l’esclusione dalla procedura di stabilizzazione è stata disposta con decreto n. 3610738 del 1° gennaio 2024, emanato sulla base delle risultanze del verbale -OMISSIS- maggio 2024, con il quale la competente Commissione medica ha giudicato il ricorrente non idoneo, in quanto affetto da “ BBSx Discinesia settale con indici di funzione distolica ai limiti bassi della norma (FE 50-52%). Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, art. 1, comma 4, Allegato A, punto 12 ”, così come confermato in sede di verificazione dalla Commissione sanitaria di appello di Roma, composta da tre esperti dotati di specifiche competenze, a dispetto di quanto sostenuto dall’appellante (cfr. pagina 15 dell’appello).
Il provvedimento impugnato in prime cure è correttamente motivato sulla base della lex specialis della procedura di stabilizzazione, che disciplina l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale e prevede che “ i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamenti e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti ”, rimandando al combinato disposto dell’articolo 1, comma 4 e all’allegato A, par. 12, del d.m. n. 166/2019, a mente del quale tra le cause di non idoneità rientrano, tra le altre, “ le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio ”, che comprendono anche tutti “ i gravi disturbi funzionali cardiaci ”.
13. In questa prospettiva, perde consistenza la censura dell’appellante, il quale sostiene che erroneamente il Tar avrebbe ritenuto che in sede di verificazione non fossero emersi elementi che conducevano all’inidoneità del candidato.
Va osservato al riguardo che, con ordinanza interlocutoria 23 ottobre 2024, n. 18503 resa nel giudizio di primo grado, il Tar aveva disposto “ una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo al fine di accertare se il paziente sia affetto o meno da <BBSx Discinesia settale con indici di funzione sistolica ai limiti bassi della norma (FE 50-52%). Decreto Ministero dell’Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 4, Allegato “A”, punto 12>” e – specularmente - che la Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare, correttamente rispondendo al quesito, si è limitata a certificare che l’odierno appellante “- (…) risulta essere affetto da blocco di branca sinistra (BBSx) come evidenziato dai vari esami ECG;
- al BBSx concomita atteso reperto ecocardiografico di discinesia del setto interventricolare;
- gli indici di funzione sistolica sono risultati nei limiti (esame ecocardiografico FE 52 % esame cardioRM FE 54 % ” (cfr. il verbale delle attività di verificazione depositato il giorno 8 gennaio 2025 in primo grado).
Corretto, dunque, il quesito posto dal Tar e corretta la risposta fornita dall’organo verificatore.
14. Immune dai vizi denunciati è la sentenza di primo grado, che ha condivisibilmente stabilito che la particolare attività che il Vigile del Fuoco inquadrato nei ruoli del Corpo è chiamato a compiere impone un rigore peculiare nella verifica del possesso dei requisiti fisici, proprio in considerazione del delicato compito che il candidato è chiamato a svolgere, che impone il rispetto di determinate procedure selettive che garantiscano l’incolumità dell’interessato e delle persone che è chiamato a soccorrere nelle diverse tipologie del servizio da rendere.
Questa esigenza non collide con il rilievo che anche i Vigili del Fuoco volontari sono sottoposti nel tempo a visite di controllo e non determina una disparità di trattamento tra le due figure professionali, proprio perché la natura continuativa dell’impegno in servizio impone la necessità di accertamenti particolarmente rigorosi, a tutela degli stessi interessati e della collettività.
Correttamente il Tribunale territoriale ha così stabilito: “ Considerato che l’attività del Vigile del fuoco è particolarmente impegnativa e stressante sul piano fisico-attitudinale, per le mansioni che essa comporta, è congruo pretendere che chi la svolga abbia una perfetta integrità fisica, di guisa che anche una lieve patologia cardiovascolare può risultare pregiudizievole per l’espletamento di quei particolari compiti.
Non può, in alcun modo, ritenersi che la patologia da cui è affetto il ricorrente sia in linea con i parametri fisici descritti e prescritti dal D.M. 4 novembre 2019 n. 166.
A nulla rileva che la Commissione medica esaminatrice non abbia indicato gli strumenti diagnostici utilizzati. Deve anzi presumersi che la diagnosi sia stata effettuata con adeguatezza di mezzi.
Nel giudizio medico contestato non è riscontrabile alcun manifesto errore né travisamento.
Spetta alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione di valutare se il deficit fisico riscontrato nel ricorrente, all’esito degli esami clinico-diagnostici eseguiti, sia limitativo dell’idoneità e pregiudizievole per l’assunzione nel ruolo dei Vigili del fuoco. Il giudice amministrativo non può sostituire la sua valutazione a quella dell’Amministrazione, ancor più se quel giudizio è sostanzialmente confermato in sede di verificazione istruttoria, come è accaduto nel caso di specie. Non spetta al giudice amministrativo di sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione dell’incidenza della patologia sull’idoneità fisica allo svolgimento delle specifiche mansioni lavorative. ”
15. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.
16. Sussistono, tuttavia, sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN De IC, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
LU Di AI, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU Di AI | NN De IC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.