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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3291 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 58106 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza del 22 ottobre 2024 (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Santa Sede e per essa l'Amministrazione del Patrimonio della Sede
Apostolica, in persona del suo Presidente pro tempore, S.R. Rev.ma
Mons. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1
Fonteiana 49, presso lo Studio dell'Avv. Federico Lottini, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliata negli Uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in
Roma, Via del Tempio di Giove 21, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giorgio Pasquali per procura in atti
CONVENUTA Nonché
in persona Controparte_2
dell'Abate Primate Rev. Padre , Per_1 Controparte_3
elettivamente domiciliata in Roma, Via Aurelia 386, presso lo Studio dell'Avv. Sandro Campilongo, che la rappresenta e difende per procura in atti
INTERVENUTA
OGGETTO: Accertamento proprietà
CONCLUSIONI
All'udienza del 22 ottobre 2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Santa Sede, e per essa l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, esponeva che, con nota del 14 giugno 2018, aveva informato la CP_1
di aver avviato il procedimento Parte_2
amministrativo finalizzato all'acquisizione dell'area delimitata con recinzione sita in Piazza dell'Emporio 22/30, asseritamente in concessione alla detta;
rilevava che, secondo Controparte_2 [...]
, l'area in oggetto era pervenuta al demanio capitolino con CP_1
Motu Proprio di Pio IX del 2 ottobre 1847 e che la la deteneva CP_2
senza valido titolo autorizzativo.
Evidenziava come la aveva contestato quanto Controparte_2
dedotto da rilevando come l'area era sempre stata di CP_1
piena ed esclusiva proprietà della Santa Sede ed in uso alla CP_2
avendone avuto il possesso pieno, pacifico ed incontestato da oltre
100 anni. Rilevava di essere proprietaria dell'area per acquisto a mezzo di atto di compravendita in data 27 ottobre 1892 e che, richiamando la documentazione prodotta, l'amministrazione capitolina, almeno sino al giugno 2018, era pienamente consapevole della proprietà del cespite in capo alla Santa Sede.
In ogni caso, deduceva l'avvenuta maturazione dell'acquisto dell'usucapione per possesso continuativo ultraventennale e concludeva richiedendo accertarsi il proprio diritto di proprietà sul bene immobile oggetto di giudizio e, in via subordinata, la declaratoria di avvenuto acquisto dell'immobile per intervenuta usucapione ventennale.
Si costituiva in giudizio che contestava le deduzioni CP_1
attoree, evidenziando il proprio diritto di proprietà sul bene in oggetto, oltre che la sua natura di bene parte del demanio pubblico e, come tale, non suscettibile di usucapione.
Concludeva richiedendo il rigetto della domanda attrice.
Con atto depositato in data 20 dicembre 2019, interveniva in giudizio ex art. 105 c.p.c. la Controparte_2
che richiamava le risultanze della perizia di parte eseguita
[...]
e la proprietà dell'area oggetto di causa, in ogni caso, in capo alla
Santa Sede per averla usucapita.
Concludeva pertanto richiedendo l'accertamento della proprietà del bene in capo alla Santa Sede, e per essa l'Amministrazione del
Patrimonio della Sede Apostolica, e, in via subordinata, l'avvenuto acquisto per usucapione.
Disposta ed espletata CTU volta alla descrizione dell'area, anche in relazione all'individuazione del suo formale proprietario, all'attuale detentore, alla destinazione, all'eventuale appartenenza al Demanio e alla sua usucapibilità, nonché disposto supplemento di consulenza, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, con la domanda introduttiva del presente giudizio, parte attrice ha richiesto, l'accertamento del proprio diritto di proprietà sul bene immobile ubicato in Roma, Piazza dell'Emporio 22/30, atteso l'acquisto con atto di compravendita in data 13 ottobre 1892, trascritto in data 27 ottobre 1892, richiedendo, in via subordinata, l'avvenuto acquisto del bene per intervenuta prescrizione acquisitiva ventennale, anche tenuto conto dell'intervenuta sdemanializzazione del cespite.
A fronte di ciò, costituendosi in giudizio, ha contestato CP_1
le deduzioni attoree, rilevando la propria titolarità dell'area oggetto di causa, oltre che il carattere demaniale della stessa e la sua conseguente impossibilità ad essere usucapita.
Parte intervenuta, poi, ha sostenuto le deduzioni di parte attrice, richiedendo anch'essa l'accertamento della proprietà dell'area in capo alla Santa Sede, e per essa all'Amministrazione del Patrimonio della
Sede Apostolico, con richiesta, in via subordinata, di dichiarazione di avvenuto acquisto per maturata usucapione del medesimo immobile.
Ora, la disposta CTU, espletata al fine di descrivere l'area, anche in riferimento all'individuazione del suo attuale formale proprietario, dell'attuale detenzione, della destinazione e dell'appartenenza al
Demanio, con conseguente possibilità di essere usucapita, ha dato atto che il titolo prodotto da parte attrice, l'atto di compravendita del 13 ottobre 1892, trascritto il successivo 27 ottobre 1892, non comprende la zona oggetto di giudizio, e ciò sulla base dell'identificazione dei beni oggetto di trasferimento al Catasto Gregoriano;
a fronte di ciò, evidenzia il CTU come il titolo prodotto da il Motu CP_1
Proprio di Pio IX del 2 ottobre 1847 risulti invece valido ed efficace, e comprenda l'area, trasferendo l'art. 47 al Demanio Capitolino, fra l'altro, le strade interne della città.
In particolare, evidenzia il consulente come l'area in questione risulta essere “strada interna alla città”, secondo il titolo del 1847, perché la sagoma della strada, Via Marmorata/Piazza dell'Emporio, risulta identificata ed è rimasta immutata dal momento in cui se ne ha memoria scritta, come da mappa del 1748, fino all'attualità secondo la mappa catastale odierna.
A ciò il consulente aggiunge come la consistenza delle particelle oggetto della compravendita del 1892 risulta ben identificata nel serie 1 del Catasto Gregoriano, dove i mappali in questione Per_2
assommano a mq. 38.530; la detta consistenza, comparata con quella indicata nell'atto del 1892, per mq. 38.560, comporta una differenza incompatibile con l'area in questione, mq. 1560.
Conclude quindi il consulente rilevando come, attesa la non pertinenza dell'atto di compravendita del 1892, l'attuale proprietario del bene sia da individuarsi nel di Roma, ovvero in CP_4 [...]
, confermando la natura demaniale dell'area e la sua CP_1
conseguente non usucapibilità.
Ritiene il Giudice che le conclusioni cui è pervenuto il consulente siano da condividersi in quanto fondate su un'attenta e completa disamina dei luoghi di causa e degli atti e documenti prodotti dalle parti;
inoltre, il CTU ha esaurientemente risposto alle osservazioni pervenute dai CTP, confermando le conclusioni raggiunte.
A ciò deve aggiungersi che, nel disposto supplemento di consulenza, il
CTU ha ulteriormente confutato gli assunti di parte attrice, rilevando che gli stessi risultano smentiti dalla realtà documentale e fattuale;
inoltre, il consulente ha altresì ribadito, nella depositata integrazione, come non emergano, dagli atti, circostanze idonee ad assecondare la tesi attorea in merito al possesso continuativo e comunque superiore al ventennio, come anche in relazione all'asserita, intervenuta, sdemanializzazione, definito dal consulente argomento “privo di contenuti tecnici”.
Nel supplemento, pertanto, il consulente richiama le conclusioni già raggiunte, anche in relazione alla non pertinenza dell'atto del 1892 all'area in questione e all'identificazione dell'attuale proprietario in oltre che, quanto alle deduzioni dell'intervenuta, alla CP_1
proprietà demaniale dell'area stessa, emergente per tabulas, e all'introduzione di elementi comunque generici e non dirimenti in ordine alla dedotta intervenuta sdemanializzazione.
In particolare, ribadisce il consulente come costituiscano
“incontrovertibili motivi” per ritenere fondata la tesi di
[...]
, fra l'altro, la circostanza che l'atto del 1892 non comprenda CP_1
la zona in questione, al contrario del Motu Proprio del 1847, oltre che la natura di strada interna alla città dell'area, con sagoma identificata ed immutata fino all'attualità secondo la mappa catastale odierna.
All'esito della disamina del depositato supplemento, disposto al fine di fornire i chiarimenti richiesti da parte attrice e da parte intervenuta, come da provvedimento in data 8 marzo 2022, devono quindi condividersi le conclusioni del CTU, che ha confermato le deduzioni precedentemente svolte, confutando le argomentazioni delle dette parti, anche richiamando quanto dalle stesse evidenziato e prodotto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, le domande attrici, anche svolte in via subordinata, sulla base degli elementi introdotti in giudizio e tenuto conto delle deduzioni di cui alla disposta consulenza, devono essere rigettate, risultando poi le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto ed evidenziandosi, in ultimo, come le prove orali articolate da parte attrice e parte intervenuta sono state rigettate, perché ininfluenti, con provvedimento in data 10 maggio 2023, da confermarsi nella presente sede.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate con separati decreti, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice e parte intervenuta nella misura del 50% ciascuna.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Rigetta le domande attrici;
II) Condanna parte attrice e parte intervenuta convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate, per ciascuna delle dette parti, in complessivi euro
5.000,00, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro
700,00 per la fase introduttiva, euro 1.400,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge;
III) Spese CTU liquidate come da separati decreti e poste definitivamente a carico di parte attrice e di parte intervenuta nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Roma il 3 marzo 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 58106 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza del 22 ottobre 2024 (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Santa Sede e per essa l'Amministrazione del Patrimonio della Sede
Apostolica, in persona del suo Presidente pro tempore, S.R. Rev.ma
Mons. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1
Fonteiana 49, presso lo Studio dell'Avv. Federico Lottini, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliata negli Uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in
Roma, Via del Tempio di Giove 21, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giorgio Pasquali per procura in atti
CONVENUTA Nonché
in persona Controparte_2
dell'Abate Primate Rev. Padre , Per_1 Controparte_3
elettivamente domiciliata in Roma, Via Aurelia 386, presso lo Studio dell'Avv. Sandro Campilongo, che la rappresenta e difende per procura in atti
INTERVENUTA
OGGETTO: Accertamento proprietà
CONCLUSIONI
All'udienza del 22 ottobre 2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Santa Sede, e per essa l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, esponeva che, con nota del 14 giugno 2018, aveva informato la CP_1
di aver avviato il procedimento Parte_2
amministrativo finalizzato all'acquisizione dell'area delimitata con recinzione sita in Piazza dell'Emporio 22/30, asseritamente in concessione alla detta;
rilevava che, secondo Controparte_2 [...]
, l'area in oggetto era pervenuta al demanio capitolino con CP_1
Motu Proprio di Pio IX del 2 ottobre 1847 e che la la deteneva CP_2
senza valido titolo autorizzativo.
Evidenziava come la aveva contestato quanto Controparte_2
dedotto da rilevando come l'area era sempre stata di CP_1
piena ed esclusiva proprietà della Santa Sede ed in uso alla CP_2
avendone avuto il possesso pieno, pacifico ed incontestato da oltre
100 anni. Rilevava di essere proprietaria dell'area per acquisto a mezzo di atto di compravendita in data 27 ottobre 1892 e che, richiamando la documentazione prodotta, l'amministrazione capitolina, almeno sino al giugno 2018, era pienamente consapevole della proprietà del cespite in capo alla Santa Sede.
In ogni caso, deduceva l'avvenuta maturazione dell'acquisto dell'usucapione per possesso continuativo ultraventennale e concludeva richiedendo accertarsi il proprio diritto di proprietà sul bene immobile oggetto di giudizio e, in via subordinata, la declaratoria di avvenuto acquisto dell'immobile per intervenuta usucapione ventennale.
Si costituiva in giudizio che contestava le deduzioni CP_1
attoree, evidenziando il proprio diritto di proprietà sul bene in oggetto, oltre che la sua natura di bene parte del demanio pubblico e, come tale, non suscettibile di usucapione.
Concludeva richiedendo il rigetto della domanda attrice.
Con atto depositato in data 20 dicembre 2019, interveniva in giudizio ex art. 105 c.p.c. la Controparte_2
che richiamava le risultanze della perizia di parte eseguita
[...]
e la proprietà dell'area oggetto di causa, in ogni caso, in capo alla
Santa Sede per averla usucapita.
Concludeva pertanto richiedendo l'accertamento della proprietà del bene in capo alla Santa Sede, e per essa l'Amministrazione del
Patrimonio della Sede Apostolica, e, in via subordinata, l'avvenuto acquisto per usucapione.
Disposta ed espletata CTU volta alla descrizione dell'area, anche in relazione all'individuazione del suo formale proprietario, all'attuale detentore, alla destinazione, all'eventuale appartenenza al Demanio e alla sua usucapibilità, nonché disposto supplemento di consulenza, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, con la domanda introduttiva del presente giudizio, parte attrice ha richiesto, l'accertamento del proprio diritto di proprietà sul bene immobile ubicato in Roma, Piazza dell'Emporio 22/30, atteso l'acquisto con atto di compravendita in data 13 ottobre 1892, trascritto in data 27 ottobre 1892, richiedendo, in via subordinata, l'avvenuto acquisto del bene per intervenuta prescrizione acquisitiva ventennale, anche tenuto conto dell'intervenuta sdemanializzazione del cespite.
A fronte di ciò, costituendosi in giudizio, ha contestato CP_1
le deduzioni attoree, rilevando la propria titolarità dell'area oggetto di causa, oltre che il carattere demaniale della stessa e la sua conseguente impossibilità ad essere usucapita.
Parte intervenuta, poi, ha sostenuto le deduzioni di parte attrice, richiedendo anch'essa l'accertamento della proprietà dell'area in capo alla Santa Sede, e per essa all'Amministrazione del Patrimonio della
Sede Apostolico, con richiesta, in via subordinata, di dichiarazione di avvenuto acquisto per maturata usucapione del medesimo immobile.
Ora, la disposta CTU, espletata al fine di descrivere l'area, anche in riferimento all'individuazione del suo attuale formale proprietario, dell'attuale detenzione, della destinazione e dell'appartenenza al
Demanio, con conseguente possibilità di essere usucapita, ha dato atto che il titolo prodotto da parte attrice, l'atto di compravendita del 13 ottobre 1892, trascritto il successivo 27 ottobre 1892, non comprende la zona oggetto di giudizio, e ciò sulla base dell'identificazione dei beni oggetto di trasferimento al Catasto Gregoriano;
a fronte di ciò, evidenzia il CTU come il titolo prodotto da il Motu CP_1
Proprio di Pio IX del 2 ottobre 1847 risulti invece valido ed efficace, e comprenda l'area, trasferendo l'art. 47 al Demanio Capitolino, fra l'altro, le strade interne della città.
In particolare, evidenzia il consulente come l'area in questione risulta essere “strada interna alla città”, secondo il titolo del 1847, perché la sagoma della strada, Via Marmorata/Piazza dell'Emporio, risulta identificata ed è rimasta immutata dal momento in cui se ne ha memoria scritta, come da mappa del 1748, fino all'attualità secondo la mappa catastale odierna.
A ciò il consulente aggiunge come la consistenza delle particelle oggetto della compravendita del 1892 risulta ben identificata nel serie 1 del Catasto Gregoriano, dove i mappali in questione Per_2
assommano a mq. 38.530; la detta consistenza, comparata con quella indicata nell'atto del 1892, per mq. 38.560, comporta una differenza incompatibile con l'area in questione, mq. 1560.
Conclude quindi il consulente rilevando come, attesa la non pertinenza dell'atto di compravendita del 1892, l'attuale proprietario del bene sia da individuarsi nel di Roma, ovvero in CP_4 [...]
, confermando la natura demaniale dell'area e la sua CP_1
conseguente non usucapibilità.
Ritiene il Giudice che le conclusioni cui è pervenuto il consulente siano da condividersi in quanto fondate su un'attenta e completa disamina dei luoghi di causa e degli atti e documenti prodotti dalle parti;
inoltre, il CTU ha esaurientemente risposto alle osservazioni pervenute dai CTP, confermando le conclusioni raggiunte.
A ciò deve aggiungersi che, nel disposto supplemento di consulenza, il
CTU ha ulteriormente confutato gli assunti di parte attrice, rilevando che gli stessi risultano smentiti dalla realtà documentale e fattuale;
inoltre, il consulente ha altresì ribadito, nella depositata integrazione, come non emergano, dagli atti, circostanze idonee ad assecondare la tesi attorea in merito al possesso continuativo e comunque superiore al ventennio, come anche in relazione all'asserita, intervenuta, sdemanializzazione, definito dal consulente argomento “privo di contenuti tecnici”.
Nel supplemento, pertanto, il consulente richiama le conclusioni già raggiunte, anche in relazione alla non pertinenza dell'atto del 1892 all'area in questione e all'identificazione dell'attuale proprietario in oltre che, quanto alle deduzioni dell'intervenuta, alla CP_1
proprietà demaniale dell'area stessa, emergente per tabulas, e all'introduzione di elementi comunque generici e non dirimenti in ordine alla dedotta intervenuta sdemanializzazione.
In particolare, ribadisce il consulente come costituiscano
“incontrovertibili motivi” per ritenere fondata la tesi di
[...]
, fra l'altro, la circostanza che l'atto del 1892 non comprenda CP_1
la zona in questione, al contrario del Motu Proprio del 1847, oltre che la natura di strada interna alla città dell'area, con sagoma identificata ed immutata fino all'attualità secondo la mappa catastale odierna.
All'esito della disamina del depositato supplemento, disposto al fine di fornire i chiarimenti richiesti da parte attrice e da parte intervenuta, come da provvedimento in data 8 marzo 2022, devono quindi condividersi le conclusioni del CTU, che ha confermato le deduzioni precedentemente svolte, confutando le argomentazioni delle dette parti, anche richiamando quanto dalle stesse evidenziato e prodotto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, le domande attrici, anche svolte in via subordinata, sulla base degli elementi introdotti in giudizio e tenuto conto delle deduzioni di cui alla disposta consulenza, devono essere rigettate, risultando poi le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto ed evidenziandosi, in ultimo, come le prove orali articolate da parte attrice e parte intervenuta sono state rigettate, perché ininfluenti, con provvedimento in data 10 maggio 2023, da confermarsi nella presente sede.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate con separati decreti, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice e parte intervenuta nella misura del 50% ciascuna.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Rigetta le domande attrici;
II) Condanna parte attrice e parte intervenuta convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate, per ciascuna delle dette parti, in complessivi euro
5.000,00, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro
700,00 per la fase introduttiva, euro 1.400,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge;
III) Spese CTU liquidate come da separati decreti e poste definitivamente a carico di parte attrice e di parte intervenuta nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Roma il 3 marzo 2025
IL GIUDICE