Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 05/05/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 55/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell’art. 151 e ss. c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24507 del registro di Segreteria, proposto da
R.C., nata a omissis il omissis ed ivi residente in corso
omissis, c.f. omissis, rappresentata e difesa dagli Avv.
AR LL e EL SO per procura in atti, e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Torino, Via Rosolino Pilo n. 2 bis, PEC carlorolle@pec.ordineavvocatitorino.it e avvocato.danielabusso@legalmail.it
CONTRO
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla dell’Avvocatura dell’Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino Via dell’Arcivescovado n. 9;
Visto il ricorso;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Considerato in
TT
La ricorrente, in pensione dal 1.1.2021 e già dipendente dell’Agenzia regionale Piemonte Lavoro, e prima ancora della Regione Piemonte e dell’Agenzia Regionale per l’Impiego del Piemonte, rivendica il diritto alla ricongiunzione dei periodi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’INPS presso INPDAP, a norma dell’art. 6 legge n. 29/1979, per il servizio prestato presso la predetta Agenzia Regionale per l’Impiego del Piemonte (dal 21.1.1991 al 31.12.1999), senza oneri in quanto servizi prestati presso ente soppresso con legge dello Stato e della Regione e in virtù dell’insussistenza di soluzioni di continuità nel proprio rapporto di lavoro.
La domanda amministrativa di ricongiunzione, presentata in data 4/10/2019, veniva, infatti, rigettata dall’INPS con nota del 4/2/2020, con la motivazione “Esiste soluzione di continuità tra il servizio prestato presso l'Ente soppresso e la Posizione Assicurativa “.
Domanda, pertanto, la corresponsione dei maggiori ratei pensionistici conseguenti alla ricongiunzione, a decorrere dal 1.1.2021, con interessi e rivalutazione dalla scadenza al soddisfo.
Si è costituito in giudizio l’INPS, richiamando la legittimità del provvedimento di diniego opposto e della motivazione ad esso sottesa, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
All’udienza del 21 aprile 2026, il giudizio è stato trattato come da verbale e deciso come da dispositivo.
Ritenuto in
TO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Oggetto di giudizio è, come sopra precisato, il riconoscimento alla ricorrente del diritto alla ricongiunzione non onerosa, ex art. 6 della legge n. 29/1979, dei contributi relativi al periodo lavorato presso l’Agenzia Regionale per l’Impiego del Piemonte, dal 21.1.1991 al 31.12.1999, in quanto organo tecnico del Ministero del lavoro, costituito in attuazione dell’art 24 legge n 56/1987 e soppresso ex lege, in attuazione dell’art. 7 del D. Lgs n. 469/1997 e della legge n. 59/1997, che hanno previsto la costituzione di un ente strumentale regionale per sostituire le Agenzie per l’Impiego statali.
In materia, l’art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (“Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali”) prevede che “in deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati. A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma…”
Ciò posto, risulta pacifica e incontestata in giudizio l’avvenuta soppressione ex lege, in attuazione dell’art. 7 del D. Lgs n. 469/1997 e della legge n. 59/1997, dell’Agenzia Regionale per l’Impiego del Piemonte, presso la quale la ricorrente ha lavorato dal 21.1.1991 al 31.12.1999, quando veniva trasferita d’ufficio alla Regione Piemonte e poi alla Agenzia Piemonte Lavoro – APL, in conseguenza della costituzione di un ente strumentale regionale per sostituire le Agenzie per l’Impiego statali.
Altrettanto incontestabile è la sussistenza, desumibile dall’estratto conto contributivo depositato agli atti, della continuità del rapporto lavorativo della ricorrente presso i suddetti enti.
Occorre, allora, richiamare, il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale, in tali casi, spetta all’interessato la ricongiunzione non onerosa dei contributi relativi ai periodi lavorati presso l’ente pubblico soppresso ex lege, trattandosi di passaggio del dipendente da un ente ad altro avvenuto senza il concorso della sua volontà (e dunque senza esercizio, in piena libertà, di una facoltà di ricongiungere periodi assicurativi a fini previdenziali), ma come automatico e autoritativo inquadramento per trasferimento del lavoratore nel nuovo ente datore di lavoro, quale successore a titolo generale del precedente ente (cfr. Corte Conti, sez. III App., n. 257/2006).
La ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso gli enti pubblici soppressi deve avvenire, dunque, d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione, senza alcun onere a carico del dipendente (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia, n. 21/2003).
Ed ancora, “va riconosciuto il diritto alla ricongiunzione gratuita dei servizi ex art. 6 l. n. 29 del 1979, quando fra il trasferimento del personale dall'ente soppresso al nuovo ente e la soppressione - pur non essendo contestuali - sussista un rapporto di connessione causale, così che il trasferimento (anche se antecedente alla soppressione) trovi titolo proprio nella soppressione già programmata” (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, n. 1802/2000; Trentino-Alto Adige, n. 267/1998).
A tal fine, è irrilevante l’omesso riversamento dei contributi dalla gestione dell’ente di provenienza a quella dell’ente di destinazione, prescritto dal secondo comma dell’art. 6 legge n. 29/1979, in quanto circostanza non nella diponibilità dell’interessato (Corte dei conti, Sez. giur. Friuli V.G., n. 21/2003 cit.; Sez. III App., n. 60427/1987 e n. 63634/1990).
2. Deve essere, dunque, affermato il diritto della ricorrente alla ricongiunzione non onerosa del servizio prestato presso l’Agenzia Regionale per l’Impiego del Piemonte, dal 21.1.1991 al 31.12.1999.
La sua prestazione pensionistica, in godimento dall’1/1/2021, deve essere conseguentemente riliquidata dall’INPS, con la corresponsione da tale decorrenza degli eventuali ratei differenziali arretrati, maggiorati degli interessi legali ovvero, se maggiore, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici FOI/ISTAT, dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico arretrato, ai sensi dell’art. 167, comma 3, d.lgs. n. 174/2016.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, Dichiara il diritto della ricorrente alla ricongiunzione non onerosa del servizio prestato presso l’Agenzia Regionale per l’Impiego del Piemonte, dal 21.1.1991 al 31.12.1999;
Dichiara tenuto e condanna l’INPS alla conseguente riliquidazione della pensione e alla corresponsione, a decorrere dall’1/1/2021, degli eventuali ratei pensionistici differenziali arretrati, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze e, nei limiti dell’eventuale maggior importo, alla rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici FOI/ISTAT, sino all’effettivo soddisfo.
Condanna l’INPS al pagamento a favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 21 aprile 2026.
IL UD
Cons. Ivano MALPESI
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 05/05/2026
per Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI Il Funzionario: Dott.ssa Francesca CAMPANA
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Il UD Cons. Ivano MALPESI
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 05/05/2026
per Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI Il Funzionario: Dott.ssa Francesca CAMPANA
F.to digitalmente
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