Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.RG. 327/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 327 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. SIMONE Parte_1
GENTILI
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1
proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui
(art. 1 L. 222/84), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (6.10.2021).
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 1114/2023, il CTU nominato dal
Giudice, dott. riscontrava in capo dalla ricorrente i predetti requisiti Persona_1
solo a decorrere dal mese di gennaio 2023.
Rispetto a detta decorrenza, la ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c.,
con il quale ha chiesto al Giudice di accertare e dichiarare la decorrenza del possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 Legge 12 giugno 1984 n. 222 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (06.10.2021), o, in subordinata, dal 01.1.2023, come accertato in sede di ATP.
A tal fine, la ricorrente ha evidenziato come, con CTU redatta dal dott. Per_2 nell'ambito del procedimento di ATP iscritto al N.RG. 324/22, finalizzato
[...] all'accertamento dell'invalidità civile, la stessa fosse stata riconosciuta "affetta da
Patologia demielinizzante del sistema nervoso centrale compatibile con sclerosi multipla , ernie plurime della colonna vertebrale generalmente poco limitanti" e che
"la menomazione alle condizioni attuali come descritte in obiettività in visita peritale e in vari ricoveri specialistici e visite neurologiche può essere valutata nella
percentuale 75% a partire dalla data di presentazione della domanda amministra
CP_ Iva ad cioè dal 22 settembre 2021", con riconoscimento altresì della condizione di cui all'art. 3 comma III della Legge 104/92.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente ha quindi dedotto il contrasto tra le risultanze della CTU espletata dal dott. e quelle della perizia elaborata dal Per_1
CTU dott. che la reputava invalida civile al 75% a decorrere dalla data di Per_2
presentazione della relativa domanda amministrativa (22.9.2021), anteriore a quella finalizzata alla concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 16.01.2025, fissata per discussione, con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico-legale, viene oggi decisa mediante la presente sentenza, previa verifica del deposito delle note suddette da parte del procuratore della ricorrente e della mancata costituzione in giudizio dell' . CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, deve essere dichiarata la contumacia dell' . CP_1
Come sopra osservato, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., è stato riscontrato in capo alla ricorrente il requisito sanitario necessario ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità, ma solo a decorrere dal mese di gennaio 2023.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie sofferte avrebbero integrato il requisito sanitario necessario per la concessione della suddetta prestazione sin dalla presentazione della relativa domanda amministrativa.
L'opposizione non può essere accolta.
Il CTU della precedente fase di giudizio, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha rilevato che il quadro morboso della ricorrente, “classificato al livello 5,5 della sclerosi multipla”,
“è tale da comportare un'importante riduzione della capacità lavorativa in soggetto collocata in attività di aiuto cuoca, attività che di fatto risente negativamente della
patologia in atto, elemento questo fondamentale per la valutazione in ambito della legge 222-84. Anche alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto di anche del
tipo di attività lavorativa svolta, il complesso disfunzionale appare tale da determinare una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo in
occupazioni confacenti le attitudini del soggetto. In definitiva, le infermità
riscontrate, globalmente considerate, hanno raggiunto dal gennaio 2023 la soglia di importanza necessaria per materializzare il concetto di invalidità”.
In particolare, in replica alle osservazioni critiche formulate dal CTP di parte ricorrente, sostanzialmente riprodotte nel corpo del presente ricorso in opposizione,
il CTU ha evidenziato come la sig.ra sia “andata incontro ad un Parte_1
peggioramento del quadro psico-fisico, testimoniato dall'aggravamento della valutazione riferita alla scala EDSS, passato da 4,5 a 5,5”, come da certificato della del 26.09.2023, evidenziando come “il passaggio da un paziente Parte_2
autonomo con minime limitazioni dell'attività quotidiana ad un paziente non del tutto autonomo con evidenti limitazioni dell'attività quotidiana, è stato determinante
per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ed essendo stato certificato l'aggravamento solamente nel settembre 2023, una retrodatazione oltre
sei mesi per verosimiglianza non è medico legalmente ipotizzabile”.
Orbene, le risultanze della CTU medico-legale appaiono pienamente condivisibili,
essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Il CTU ha fatto inoltre corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui, in materia di invalidità pensionabile, la legge n. 222/84 ha adottato, quale criterio di riferimento, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla legge n. 118/71 per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; da ciò, l'inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività
lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta, a meno che nell'ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare (cfr. Cass. n. 9044/2020).
Alla luce di tali principi, si appalesa l'irrilevanza di quanto dedotto da parte ricorrente in ordine al fatto che, all'esito del procedimento di ATP iscritto al N.RG.
324/22, finalizzato all'accertamento dell'invalidità civile, la stessa fosse stata riconosciuta invalida nella misura del 75%.
Ne consegue che le affermazioni della ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione, costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario di cui all'art. 1 della L. 222/84 con decorrenza dal mese di gennaio 2023, essendosi la sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo soltanto a partire da tale data.
Le spese di lite, all'esito di una valutazione complessiva di entrambe le fasi del giudizio e considerato che la decorrenza del requisito sanitario è successiva alla valutazione eseguita dal centro medico-legale dell' , devono essere CP_1
integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che si trova, con decorrenza dal mese di Parte_1 gennaio 2023, nelle condizioni sanitarie prevista dall'art. 1 della legge n.222/1984;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Tivoli, 16/01/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli