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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/10/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 29590/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 29590/2024 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BONAVERO CHIARA, presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. GRAVOTTA EUGENIA, presso Controparte_1 il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 COLLEGNO il 09/02/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 4 parte I serie del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 15/10/2015 e , il 25/07/2019. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 17/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
La casa coniugale non può essere assegnata al genitore presso cui i figli non risultano collocati, per assenza dei presupposti di legge. Il Collegio può limitarsi a dare atto del fatto che la stessa rimarrà in uso ad uno dei due genitori.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso Per_1 Per_2 la madre.
DISPONE che il signor possa vedere e tenere con sé i minori prendendo accordi con la sig.ra Pt_1
e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: CP_1
• tutti i pomeriggi dall'uscita da scuola, sino alle ore 19, allorché la mamma preleverà i minori presso i nonni paterni (come già avviene ora), fatta eccezione per quei pomeriggi, in cui, previo accordo tra i genitori, i minori staranno presso i nonni materni dall'uscita da scuola, sino alle ore 19;
• dal mercoledì dall'uscita da scuola sino all'ingresso a scuola del giovedì;
• a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera;
• per metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
• un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
i figli trascorreranno comunque il 24 dicembre con il genitore che non li terrà per il giorno di Natale;
• festività, ponti scolastici e compleanno dei minori alternati;
• per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, concordando il periodo entro il 30 aprile di ciascun anno;
• in ogni altra circostanza, previo accordo con la madre.
pagina 2 di 3 DA' ATTO che l'abitazione della casa familiare (di proprietà esclusiva dei genitori del signor Pt_1 rimarrà in uso al padre, essendosi la signora già allontanata;
la signora provvederà CP_1 CP_1 a prelevare tutti i propri beni dall'abitazione ed a restituire le chiavi dell'immobile entro il giorno 15.12.2024.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 CP_1 dei figli minori, una somma mensile pari ad euro 500,00= (Euro 250,00= per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente in funzione della variazione dell'indice Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. di quelle scolastiche, nonché di quelle straordinarie da sostenere a favore della minore, necessarie, previamente concordate e documentate, così come previsto dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati;
DA' ATTO che le parti concordano che i genitori ripartiranno al 50% le spese relative alla refezione scolastica dei figli minori;
DA' ATTO che le parti, economicamente autosufficienti, dichiarano di aver già definito in altre sedi qualunque questione economica tra le stesse pendente e di rinunciare a qualunque reciproca pretesa a titolo di alimenti e/o mantenimento.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 29590/2024 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BONAVERO CHIARA, presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. GRAVOTTA EUGENIA, presso Controparte_1 il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 COLLEGNO il 09/02/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 4 parte I serie del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 15/10/2015 e , il 25/07/2019. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 17/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
La casa coniugale non può essere assegnata al genitore presso cui i figli non risultano collocati, per assenza dei presupposti di legge. Il Collegio può limitarsi a dare atto del fatto che la stessa rimarrà in uso ad uno dei due genitori.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso Per_1 Per_2 la madre.
DISPONE che il signor possa vedere e tenere con sé i minori prendendo accordi con la sig.ra Pt_1
e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: CP_1
• tutti i pomeriggi dall'uscita da scuola, sino alle ore 19, allorché la mamma preleverà i minori presso i nonni paterni (come già avviene ora), fatta eccezione per quei pomeriggi, in cui, previo accordo tra i genitori, i minori staranno presso i nonni materni dall'uscita da scuola, sino alle ore 19;
• dal mercoledì dall'uscita da scuola sino all'ingresso a scuola del giovedì;
• a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera;
• per metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
• un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
i figli trascorreranno comunque il 24 dicembre con il genitore che non li terrà per il giorno di Natale;
• festività, ponti scolastici e compleanno dei minori alternati;
• per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, concordando il periodo entro il 30 aprile di ciascun anno;
• in ogni altra circostanza, previo accordo con la madre.
pagina 2 di 3 DA' ATTO che l'abitazione della casa familiare (di proprietà esclusiva dei genitori del signor Pt_1 rimarrà in uso al padre, essendosi la signora già allontanata;
la signora provvederà CP_1 CP_1 a prelevare tutti i propri beni dall'abitazione ed a restituire le chiavi dell'immobile entro il giorno 15.12.2024.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 CP_1 dei figli minori, una somma mensile pari ad euro 500,00= (Euro 250,00= per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente in funzione della variazione dell'indice Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. di quelle scolastiche, nonché di quelle straordinarie da sostenere a favore della minore, necessarie, previamente concordate e documentate, così come previsto dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati;
DA' ATTO che le parti concordano che i genitori ripartiranno al 50% le spese relative alla refezione scolastica dei figli minori;
DA' ATTO che le parti, economicamente autosufficienti, dichiarano di aver già definito in altre sedi qualunque questione economica tra le stesse pendente e di rinunciare a qualunque reciproca pretesa a titolo di alimenti e/o mantenimento.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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