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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/10/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1. dott. Biagio Politano Presidente
2. dott. Pietro Scuteri Consigliere rel.
3. dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere Ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile n. 707/2022 RGAC, decisa all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter comma 4 c.p.p. del 25.09.2025, mediante deposito telematico del dispositivo e della motivazione e vertente TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...] alla rappresentato e difeso, dall'Avv. Giovanni Parte_2
Coscarella, giusto mandato in atti, presso il cui studio in Cosenza, alla Via Galliano, n°27, è eletto domicilio Appellante E
(c.f. ), nato il [...] a [...], oggi Controparte_1 C.F._2
CO-AN, ed ivi residente alla via Manzoni, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, per procura in atti, dagli avvocati Giovanni Limina e Massimo Limina del Foro di Castrovillari, nello studio dei quali sito in CO-AN alla via Nazionale n. 54, ha eletto domicilio
Appellata
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere sia la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto 1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
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e nell'istanza ex artt. 283 e 351 co.2 c.p.c.; 2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 396/2022 pubbl. Repert. N. 414/2022 del 25/03/2022 dal Tribunale di Castrovillari in p. del Dott. Laviola nella Proc. n° 1245/2020 R.G. e giammai notificata: 1) accogliere la domanda per opposizione ad atto di precetto, attesa l'erronea quantificazione operata da controparte e la non dovutezza delle somme così come intimate e calcolate in eccesso con particolare riferimento agli interessi applicati affetti da usura e conseguentemente contra legem. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni altra contraria istanza deduzione ed eccezione, voglia: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello de quo per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, rigettare lo stesso atto di appello per totale infondatezza dello stesso sia in punto di fatto che di diritto;
ccon vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 396/2022 del Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, pubblicata all'esito della camera di consiglio del 25.03.2022, in relazione al procedimento di opposizione ad atto di precetto, avente N.R.G. 1245/2020, con la quale il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ha: 1) rigettato l'opposizione; 2) condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte opposta liquidate in euro 6.000,00per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio resistendo all'appello e Controparte_1 chiedendone il rigetto. Instaurato il giudizio innanzi alla terza sezione civile, all'esito dell'udienza del 13.12.2022 gli atti venivano rimessi al Presidente della Corte trattandosi di impugnazione avverso sentenza avente ad oggetto materia di competenza di altra sezione della Corte. Con provvedimento del 19.12.2022 il processo veniva assegnato alla Seconda Sezione Civile. All'esito dell'udienza del 9 aprile 2025, sostituita con decreto regolarmente comunicato dal deposito di note scritte, la Corte, preso atto che nessuna delle parti costituite aveva depositato nei termini note scritte per l'udienza e che, pertanto, ai sensi dell'art. 127 ter comma 4 c.p.c., occorresse assegnare nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte, assegnava alle parti, ai sensi della norma citata, nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte fino al 25.09.2025. Alla scadenza del termine indicato per il deposito di note scritte, presso atto che nessuna delle parti aveva nuovamente provveduto al deposito delle stesse, -sul presupposto che secondo le disposizioni sopra citate il mancato deposito di note equivale a mancata comparizione in udienza- è stata riservata in decisione ex artt. 127 ter e 309 c.p.c. senza termini.
§ 2. L'art. 127 ter comma 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10 lett. b) del d. lgs. 10.10.2022, n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1.1.2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Orbene, nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte né nel termine precedentemente assegnato in vista dell'udienza cartolare del 09.04.2025 né nel successivo termine assegnato col decreto emesso all'esito di tale udienza (ossia entro il 25.09.2025)
2 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
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Orbene, posto che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c. «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio», s'impone l'emissione di sentenza in termini.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 396/2022 pubblicata telematicamente Repert. N. 414/2022 dal Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio del 25.03.2022, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in data 01.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Pietro Scuteri dott. Biagio Politano
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