Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/06/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1401 del R.G.A.C. per l'anno 2023, promossa da
(C.F.: ), difeso dall'avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
Morcavallo; ricorrente contro
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante p. Controparte_1 P.IVA_1
t., Presidente della Giunta Regionale, difeso dall'avv. Domenico Gullo;
resistente, attrice in riconvenzionale e
Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
[...]
Stato di Catanzaro;
resistente e
( ), residente in [...]; CP_3 C.F._2
resistente contumace
1
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, premesso: di aver partecipato all'avviso pubblico emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il conferimento, da parte di Regioni e
Province Autonome, di incarichi di collaborazione ex art. 9, D.L. n. 80/21 convertito in L. n. 113/21; che, vincitore in più graduatorie, optava per il ruolo di project manager, per cui l'Amministrazione Regionale, in data 29.12.2021, gli conferiva il relativo incarico;
che, dopo nove mesi di attività, in seguito a controlli di verifica, il
Dipartimento della Funzione Pubblica comunicava la condizione di quiescenza del professionista, considerata impeditiva dell'incarico; che adiva il giudice amministrativo per l'annullamento “del provvedimento, prot. n. 419487 del
23.9.2022, con cui la Regione Calabria - Dipartimento Programmazione unitaria, ha disposto la verifica del possesso da parte dell'ing. dei requisiti previsti Pt_1 dall'art. 1, comma 7, legge n. 113/2021 per la partecipazione a procedura selettiva prevista nella stessa legge e, contestualmente, comunicato la sospensione del rapporto di lavoro instaurato con la stessa ai sensi della predetta legge sul CP_1 presupposto della mancanza della condizione di non quiescenza;
- per quanto occorra, della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della
Funzione Pubblica, prot. n. 70465-P del 16.9.2022 - citata nel provvedimento regionale quale atto presupposto - che avrebbe comunicato all'Amministrazione
Regionale il godimento da parte del ricorrente di un trattamento di quiescenza, in ipotesi incompatibile con l'ammissione negli elenchi dei professionisti abilitati agli incarichi di collaborazione di cui al d.l. n.80/2021, convertito in l. n. 113/2021 (…)”; che, con atto notificato il 20.01.2023, proponeva dinanzi al G. A. motivi aggiunti per l'annullamento: - del provvedimento n. 0079074 P del 21.10.2022 e della allegata
“Relazione finale sulle attività di controllo progetto mille esperti-Ente attuatore:
”, con cui il Servizio di Rendicontazione e Controllo PNRR della Controparte_1
“Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR” della Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica - a seguito della operata
2 analisi delle procedure avviate dagli Enti Attuatori, nell'ambito del Progetto
“Assistenza tecnica a livello centrale e locale” (Subinvestimento 2.2.1 del PNRR) - ha comunicato che “l'esperto risulta beneficiario di trattamento Parte_1 di quiescenza” ed ha, conseguentemente, escluso dall'imputazione delle spese relative all'avvio delle procedure da parte della alle risorse Controparte_1 finanziarie del PNRR quelle relative al contratto di lavoro sottoscritto dall'esperto
- della nota della prot. n. 467014 del Parte_1 Controparte_1
24.10.2022, di recepimento del citato provvedimento n. 0079074 P del 21.10.2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica;
che il TAR , con sentenza n. 249/2023 del 20.02.2023, declinava la CP_1 giurisdizione in favore del G.O.; che, con atto depositato il 23.06.2023, egli riassumeva il giudizio dinanzi all'odierno giudice;
tanto premesso, chiede: “ •
Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o annullamento e/o disapplicazione dei gravati provvedimenti (prot. n. 419487 del
23.9.2022 e prot. n. 467014 del 24.10.2022 dell' , prot. n. 70465-P del CP_4
16.9.2022, n. 0079074 P del 21.10.2022 e allegata “Relazione finale sulle attività di controllo progetto mille esperti-Ente attuatore: ”, della Presidenza Controparte_1 del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica) - il diritto del ricorrente, in possesso dei relativi requisiti, a ricoprire validamente l'incarico conferitogli con contratto del 29.12.2021 e, per l'effetto, condannare l'ente regionale al ripristino del rapporto fino alla scadenza convenuta e prorogabile, con ogni conseguenza;
• Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a trattenere i compensi maturati e corrisposti in relazione al periodo gennaio/giugno 2022; • Condannare
l'ente regionale al pagamento in favore del ricorrente dei compensi maturati per
l'attività svolta nel quarto e quinto bimestre (fatture non contestate n. 04/PA del
6.10.2022 e n. 05/PA del 29.11.2022) per una somma complessiva di € 21.910,40, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;
• Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ristoro dei danni derivati alla sua sfera patrimoniale e professionale a causa dell'illegittima condotta dell'ente intimato, con corrispondente condanna di quest'ultimo al risarcimento da correlarsi alle retribuzioni perdute per tutta la durata dell'incarico (pari ad un importo di €
15.000,00 mensili derivante da una media delle fatture già emesse nel periodo
3 precedente od almeno a € 17.500,00 avuto riguardo alla durata minima fissata in contratto) ed al mancato rinnovo per gli anni 2023 e 2024, nonché alla impossibilità di svolgere ulteriori incarichi e partecipare ad avvisi di selezione, con conseguente privazione della possibilità di crescita professionale, progressione nell'attività lavorativa e aumento del prestigio, con interessi e rivalutazione monetaria, da liquidarsi in via equitativa”.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio la e la Controparte_1 [...]
, chiedendo il rigetto Controparte_5 della domanda. La ha altresì domandato, in via riconvenzionale, la Controparte_1 condanna del ricorrente alla restituzione della somma che l'amministrazione gli ha indebitamente erogato nel corso del rapporto, pari ad euro 53.289,60, oltre accessori.
Non si è invece costituita , di cui va dichiarata la contumacia. CP_3
All'udienza del 27.06.2025, svoltasi con modalità cartolare, il giudice ha riservato la decisione sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti.
La domanda attorea va respinta.
Parte ricorrente, assumendo di fruire, sin dall'anno 2012, del trattamento di pensione da parte dell'PS come dirigente di azienda industriale, nonché di essere iscritto come libero professionista ad Inarcassa, con apertura della prima finestra utile di pensione a giugno 2024, reputa che non sussiste alcun ostacolo all'incarico di project manager conferitogli il 29.12.2021 dall'amministrazione regionale in quanto l'art. 1
D. L. n. 80/21, convertito in L. n. 113/21, che prevede tra i relativi presupposti di “c) non essere in quiescenza”, sarebbe applicabile al solo professionista iscritto.
Da tanto conseguirebbe, da un lato, la infondatezza della pretesa dell'amministrazione regionale di restituzione delle somme erogategli a titolo di compenso e, dall'altro, la sussistenza del proprio credito alla corresponsione del compenso professionale per le prestazioni rese prima della comunicazione regionale di sospensione del rapporto. Egli avrebbe inoltre diritto, in ragione della illegittimità della caducazione dell'incarico, al risarcimento del danno patito.
4 L'assunto non è condivisibile per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione acquisita agli atti di causa risulta: che, con decreto n. 13797 del 27.12.2021, avente ad oggetto: <DPCM "RIPARTO DELLE RISORSE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR.
LEGGE N.113/2021. CUP J51B21004510006. PRESA ATTO DEI LAVORI DELLA
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL FORMEZ PA ED APPROVAZIONE
DELLE GRADUATORIE DI MERITO PER PROFILO, DI CUI AL PIANO
TERRITORIALE DELLA REGIONE CALABRIA ...”, la approvava Controparte_1 le graduatorie relative ai professionisti ed esperti individuati dal Piano Territoriale, disponendo il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti esperti per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, come previsto dall'art. 9, co. 1, D. L. n. 80/2021, convertito in L. n. 113/2021; che veniva individuato tra i professionisti e gli esperti l'ing. per il profilo di Parte_1
Esperto nella gestione e nel monitoraggio delle procedure complesse della CP_1
, selezionati in ambito PNRR (per il sub intervento M1C1/I2.2.1, relativo ad
[...] esperti collaboratori per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR CUP J51B21004510006); che, in data 29.12.2021, veniva sottoscritto tra la e l'ing. il contratto n. rep. 10850; che lo Controparte_1 Pt_1 stesso professionista, di profilo Project Manager, successivamente veniva assegnato al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della;
che l'art. 1, Controparte_1 co. 7, lettera c), D.L. n. 80/2021 prevedeva, per i candidati professionisti o esperti per il conferimento degli incarichi nell'ambito del progetto in questione, quale requisito di iscrizione negli elenchi del portale inPA, di non essere in quiescenza;
che il ricorrente dichiarava, in fase di presentazione della propria candidatura effettuata tramite portale inPA, di non essere in quiescenza;
che, dai controlli eseguiti, successivamente alla stipula del contratto, ad opera del Dipartimento Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, soggetto responsabile dell'attuazione della misura, emergeva che il medesimo era titolare di trattamento di pensione con decorrenza antecedente alla data di iscrizione negli elenchi del portale inPA;
che, in data 16.09.2022, la riceveva gli esiti dei controlli Controparte_1
5 effettuati dal Servizio Rendicontazione PNRR del Dipartimento alla Funzione
Pubblica; che, in data 23.09.2022, nelle more della definizione della posizione del professionista, veniva disposta la sospensione del suo contratto;
che, in data
27.09.2022, il ricorrente presentava le sue controdeduzioni nelle quali dava conferma dell'esistenza di un trattamento pensionistico risalente al 2012, sostenendo, tuttavia, la legittimità della propria posizione per il fatto che egli risultava attualmente ancora iscritto all'albo, sicché l'autodichiarazione di “Non essere in quiescenza” effettuata in sede di proposta della propria candidatura doveva intendersi nell'accezione di non essere in quiescenza come libero professionista;
che, con nota n. DFP -0079079074-
P-21/10/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione
Pubblica Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR comunicava che: “Con riferimento al Progetto “Assistenza tecnica a livello centrale e locale” del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Subinvestimento 2.2.1 della Missione 1,
Componente 1, si rappresenta quanto segue. Il Servizio Rendicontazione e Controllo
PNRR di questa Unità di Missione ha provveduto ad effettuare, nell'ambito della progettualità indicata in oggetto, un'approfondita analisi delle procedure avviate dagli Enti Attuatori, al fine di verificare lo scrupoloso rispetto delle normative nazionali e comunitarie. Gli esiti dei controlli sulle attività amministrative avviate da codesto Ente attuatore hanno portato alla redazione dell'allegata “RELAZIONE
FINALE SULLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO - PROGETTO MILLE ESPERTI -
ENTE ATTUATORE: ”, sulla quale si attira la particolare Controparte_1 attenzione di codesto Ente circa l'ammissibilità dell'imputazione delle relative spese alle risorse finanziarie del PNRR, ad esclusione di quella pertinente al contratto di lavoro sottoscritto dall'esperto ; che, in particolare, il Parte_1
Dipartimento della Funzione Pubblica, in detta relazione finale, ricostruiva la vicenda pervenendo alle seguenti conclusioni: <<…“Con nota prot. DFP -0070465-P del
16/09/2022, è stato comunicato all'Ente attuatore l'esito dei controlli effettuati, ed in particolare le verifiche presso gli ordini professionali e gli Enti previdenziali, e dai quali è emersa la posizione di quiescenza dell'esperto Al Parte_1 riguardo, la , con lettera prot. N. 419487 in data 23/9/2022, inviata Controparte_1 al Dipartimento Funzione Pubblica per conoscenza, ha comunicato all'esperto in questione la sospensione del contratto in riferimento e, successivamente, con nota n.
6 419903 nella medesima data del 23/9/2022, si è limitata a trasmettere a questa Unità di Missione, rimanendo “in attesa di cortesi urgenti determinazioni in ordine alla decadenza contrattuale…”, le controdeduzioni proposte dall'ing. nelle Pt_1 quali, peraltro, il medesimo dichiara “… lo scrivente ha correttamente ed in piena buona fede dichiarato nella domanda di partecipazione di essere in quiescenza per la propria posizione PS (da dirigente di azienda industriale privata ormai a far data dal 2012) …”. Risulta assorbente, al fine di dirimere la questione dell'esperto, il riferimento all'art. 5, comma 9), del D.L. nr. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, a norma del quale “È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni […] di attribuire incarichi di studio e di consulenza
a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”. A tali conclusioni avrebbe potuto agevolmente giungere la . Né vale, in Controparte_1 contrario, il riferimento operato dall'esperto all'art. 10, comma 1) del d.l. n. 36 del
30 aprile 2022, convertito, con modificazioni dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022, che introduce deroghe sul rilievo che i contratti conferiti ai sensi dell'art. 5, comma
9), del D.L. nr. 95 del 6 luglio 2012, sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della norma “[…] fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e
15 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2021, n. 113”>>. Pertanto, il “… Servizio di Rendicontazione e Controllo ritiene che la spesa Servizio di Rendicontazione e Controllo ritiene che la spesa riferita all'avvio delle procedure da parte della sia ammissibile Controparte_1 alle risorse finanziarie di cui alla progettualità in oggetto, alle risorse finanziarie di cui alla progettualità in oggetto, ad esclusione degli importi relativi al contratto di lavoro sottoscritto dall'esperto . Parte_1
Si osserva in diritto che la disposizione di cui all'art. 5, co. 9, D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L n. 135/2012, secondo cui “E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni […] di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”, ostava al conferimento dell'incarico di esperto in favore del ricorrente il quale aveva ammesso di usufruire, sin dall'anno 2012, di un trattamento pensionistico PS quale dirigente di azienda industriale, con la conseguenza che il contratto repertorio nr. 10850 da lui
7 stipulato con l'amministrazione in data 29.12.2021 era affetto da nullità per violazione di legge.
La prospettazione di parte ricorrente, secondo cui lo stato di quiescenza ineriva alla sua posizione di dirigente di azienda industriale, laddove l'art. 1 D. L. n. 80/21, convertito in L. n. 113/21, che prevede tra i presupposti dell'incarico professionale in questione di “c) non essere in quiescenza”, riguardava espressamente la sola posizione del professionista iscritto, non appare condivisibile.
La questione controversa in merito alla interpretazione della suddetta disposizione è stata affrontata recentemente dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2666/2025, la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice. Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
“…
l'art. 1 commi 5 e seguenti del D.L. n° 80/ 2021 così prevede:
5. Ai medesimi fini di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, istituisce uno o più elenchi ai quali possono iscriversi, rispettivamente (7): a) professionisti , ivi compresi i professionisti come definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'articolo
7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciato da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 gennaio 2013, n.
4,» e le parole: «per il conferimento incarichi» sono sostituite dalle seguenti: «per il conferimento di incarichi ed esperti per il conferimento incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (8); b) personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
6. Ciascun elenco è suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni e agli eventuali ambiti territoriali e prevede l'indicazione, da parte
8 dell'iscritto, dell'ambito territoriale di disponibilità all'impiego. Le modalità per l'istituzione dell'elenco e la relativa gestione, l'individuazione dei profili professionali e delle specializzazioni, il limite al cumulo degli incarichi, le modalità di aggiornamento dell'elenco
e le modalità semplificate di selezione comparativa e pubblica sono definite con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tutte le fasi della procedura di cui al presente comma sono tempestivamente pubblicate nel sito internet istituzionale di ciascuna amministrazione. Le informazioni di cui al presente comma sono pubblicate sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, con collegamento ipertestuale alla corrispondente pagina del sito internet istituzionale dell'amministrazione (9).
7. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma
6 individua quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco:
[ a) almeno cinque anni di permanenza nel relativo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;
] (10) b) essere iscritto al rispettivo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;
c) non essere in quiescenza.
7-bis. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 definisce gli ulteriori requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco di cui al medesimo comma 5, lettera a), anche per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (11).
7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività del professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione è espressamente dichiarata
9 l'insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l'esercizio dell'attività professionale (12).
7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-ter possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
E' in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento dell'iscrizione allacassa previdenziale di appartenenza. Le modalità di applicazione del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.» (13)
8. Il decreto di cui al comma 6 [, ai fini dell'attribuzione di uno specifico punteggio agli iscritti,] valorizza le documentate esperienze professionali maturate nonché il possesso di titoli di specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all'esercizio della professione, purché a essa strettamente conferenti. Le amministrazioni, sulla base delle professionalità che necessitano di acquisire, invitano [ , rispettando l'ordine di graduatoria ] almeno quattro professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere, tra quelli iscritti nel relativo elenco e li sottopongono ad un colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi di collaborazione (14).
9. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 5, lettera b), avviene previo svolgimento di procedure idoneative svolte ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con previsione della sola prova scritta, alle quali consegue esclusivamente il diritto all'inserimento nei predetti elenchi in ordine di graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni attingono ai fini della stipula dei contratti.
10. Ai fini di cui al comma 5, lettera b), per alta specializzazione si intende il possesso della laurea magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti titoli, in settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all'attuazione dei progetti: a) dottorato di ricerca
o master universitario di secondo livello;
(15) b) documentata esperienza professionale
10 qualificata e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione europea (16).
La prima problematica da affrontare riguarda l'interpretazione della locuzione non essere in quiescenza, che parte ricorrente ricollega esclusivamente allo status di libero professionista iscritto negli elenchi, cosicchè del tutto irrilevanti sarebbero, a suo dire, le ipotesi di pensionamento relative ad altro tipo di attività lavorative.
In realtà, la norma deve essere letta sistematicamente in coerenza con il principio generale sancito dall'art. 5, comma 9, D.L. n° 95/2012, che ha previsto che: 9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. ((Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione)). Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età.
La disposizione del D.L. n° 80/2021 ha voluto ribadire tale divieto, anche ai fini del conferimento di tali incarichi, e non avrebbe avuto alcun senso limitare le ipotesi di quiescenza, genericamente enunciata dal suindicato comma 7, lett. C) allo status di libero
11 professionista, essendo la misura diretta ad ottenere una riduzione di spesa da parte delle
Amministrazioni Pubbliche, tenuto conto che il bilancio dello Stato sopporta già l'onere di pagamento del trattamento pensionistico ed agevolando il conferimento di incarichi professionali a quei soggetti di particolare qualificazione, che proprio perché non godono di redditi diversi da quelli derivanti dall'attività professionale, hanno necessità di acquisire nuove opportunità lavorative, a differenza di altri che, pur esercitando l'attività professionale, godano già di un trattamento pensionistico che assicuri, in larga misura, il soddisfacimento delle loro esigenze di vita.
Pertanto, laddove la disposizione prevede come requisito il non essere in quiescenza, quest'ultima locuzione deve essere interpretata come la non titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico derivante da pregressa attività lavorativa, di qualunque genere, e non solo quello derivante dall'iscrizione alla Cassa di previdenza relativa alla categoria professionale di appartenenza.
Correttamente, quindi, l'Amministrazione ha ritenuto l'insussistenza ab origine del requisito richiesto dalla normativa applicabile ratione temporis, determinando la caducazione ex tunc del contratto stipulato …”.
I principi enucleati nella richiamata pronuncia hanno trovato riscontro nella sentenza n. 207/2024 emessa dalla Corte di Appello di Firenze, la quale ha così statuito:
“…
-l'arch. in data 27.12.2021, aveva sottoscritto con la Regione Toscana un Persona_1 contratto di collaborazione professionale ad esperto architetto in ambito PNRR, in relazione ad un piano finanziato da Next Generation UE, per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti regionali coinvolti negli interventi di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia edilizia e urbanistica;
contratto con decorrenza dal 1.1.2022 sino al 31.12.2022; -nella sua candidatura aveva dichiarato di non essere in stato di quiescenza, requisito richiesto ex art 5, comma 9,
L. n. 95/2012 per le assunzioni da parte della P.A. (oltre che dall'art 1, comma 7, DM n.
80/2021 e dall'art 2, comma 1, lett. c DM 14.10.2021); -l'Inps aveva comunicato lo stato di quiescenza dell'appellante, stato confermato dallo stesso arch. che dichiarava di Per_1 percepire da maggio 2021 un trattamento previdenziale Inps, pensione di anzianità in cumulo;
in atti risulta la titolarità di pensione di vecchiaia Inarcassa dal 1.5.2021; -poiché il contratto di collaborazione prevedeva (all'art 10) la sua risoluzione in caso di verifica
12 negativa delle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti e dei titoli nonché sull'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, in data 11.4.2022, la Regione Toscana comunicava la risoluzione anticipata del contratto. In conseguenza di tali circostanze,
l'odierno appellante adiva il Tribunale di Firenze, al quale chiedeva di dichiarare l'illegittimità della risoluzione anticipata del contratto, il ripristino del rapporto e, con sentenza generica, la condanna al risarcimento dei conseguenti danni subiti. Il Tribunale di
Firenze respingeva il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite sia della fase cautelare che della causa di merito. Il primo giudice affermava che non era condivisibile la nozione di “stato di quiescenza” come intesa dal ricorrente, ossia come cessazione effettiva e definitiva di attività (cessazione non intervenuta attesa la continuazione dell'attività professionale). Per “stato di quiescenza” doveva intendersi l'effettiva percezione di una pensione di anzianità o di vecchiaia, nozione fondata su presupposti anagrafici e contributivi e comunque diversa dal libero esercizio della professione con iscrizione obbligatoria all'ordine. Né poteva affermarsi, contrariamente alle difese del ricorrente, la sussistenza di una situazione di discriminatorietà indiretta per ragione di età. Richiamando
l'art 6 della Direttiva 2000/78/CE, non sussisteva discriminazione laddove le ragioni della disparità erano giustificate da una finalità legittima, quali ad es. una politica di mercato e del lavoro, e i mezzi per il suo conseguimento fossero appropriati e necessari. Ad avviso del
Tribunale, la pronuncia della Corte di Giustizia n. 670/2018 aveva ritenuto che costituiva finalità legittima l'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani, dovendo il giudice valutare che i mezzi fossero appunto appropriati e necessari: peraltro, la procedura che aveva interessato il si collocava nell'ambito del PNRR che favoriva l'inserimento dei Per_1 giovani nel mondo del lavoro. I mezzi utilizzati dovevano considerarsi appropriati e necessari, dal momento che l'esclusione del ricorrente favoriva l'occupazione giovanile e non era dato sapere quanto questa sua esclusione lo danneggiasse (rispetto al trattamento economico della collaborazione: € 300 giornalieri per 166 giorni annui), dal momento che non si conosceva l'ammontare del trattamento previdenziale percepito. Né poteva affermarsi una lesione alla professionalità, considerato che lo stesso esercitava la professione di architetto e quindi non sussisteva un danno da mancato aggiornamento;
non era poi in discussione la reputazione professionale né era stato provato il danno all'immagine e alla dignità professionale.
La sentenza viene appellata dall'arch. che reitera le conclusioni di cui al primo grado Per_1 di giudizio: 1) lo “stato di quiescenza” era nozione da interpretarsi nel senso di conseguimento dell'assegno pensionistico e di cessazione definitiva dell'attività
13 professionale: la risoluzione anticipata da lui subita era illegittima dal momento che l'appellante percepiva sì il trattamento pensionistico, ma aveva continuato l'attività professionale e dunque non poteva essere considerato in quiescenza;
2) quanto alla disposizione dell'art 6 della Direttiva sulla discriminazione indiretta per ragioni di età e in merito alla sentenza della Corte di Giustizia, secondo tale pronuncia doveva sussistere un equilibrio tra il favorire l'accesso dei giovani al mercato del lavoro e il rispetto dei diritti dei lavoratori più anziani;
la persona più anziana si trovava comunque in una situazione di maggiore esperienza lavorativa e la sua assunzione poteva apportare dei vantaggi effettivi all'amministrazione. Non era condivisibile l'affermazione del Tribunale sul fatto che il
PNRR favorisse l'accesso dei giovani al mercato del lavoro: la Corte di Giustiza aveva affermato che la disparità per ragioni di età era giustificata se c'era equilibrio tra la volontà di fare accedere i giovani lavoratori e il diritto dei lavoratori più anziani. Inoltre, il bando non aveva questa finalità di favorire l'accesso ai giovani in quanto richiedeva l'alta specializzazione e quindi una comprovata esperienza. Nella specie, il progetto peraltro era importante e delicato, trattandosi di dare supporto al nella redazione nella Controparte_6 richiesta di finanziamento per il programma isole verdi. Onde era evidente la discriminazione;
3) quanto al risarcimento danni richiesto, doveva aversi riguardo al curriculum di alta professionalità dell'arch. caratterizzato da esperienze lavorative Per_1 all'estero. Tali danni dovevano poi determinarsi in separato giudizio (seppur il loro ammontare era di circa € 49.800), oltre danni all'immagine.
Si è costituita la Regione Toscana che chiede la conferma della sentenza: 1) sul primo motivo di appello, l'art 1, commi 6 e 7, del DL n. 80/2021 aveva previsto che per potere essere destinatari di incarichi professionali in ambito PNRR si doveva essere iscritti in determinati elenchi per la cui iscrizione era richiesto di non essere in stato di quiescenza. L'art 5, comma
9, DL n. 95/2012 escludeva dagli incarichi i soggetti “in quiescenza” e l'arch. era Per_1 indubbio che fosse beneficiario di un trattamento pensionistico;
2) sul secondo motivo, era condivisibile quanto dedotto dal Tribunale secondo cui la Corte di Giustizia aveva espresso un orientamento contrario alla tesi dell'appellante. Il bilanciamento di interessi era in funzione di favorire l'accesso dei giovani al mercato del lavoro, una minore età non escludendo una elevata competenza professionale né una specializzazione. Richiamava a favore della sua tesi la pronuncia della Corte costituzionale n. 124/2017; 3) sul terzo motivo d'appello, non sussisteva prova né dell'an né del quantum risarcitorio. Per il danno da mancato svolgimento della prestazione professionale nel periodo residuo non vi era stato un danno imputabile alla P.A.
14 Di seguito, le considerazioni sui tre motivi di appello.
MOTIVO SUB 1
La questione controversa attiene alla nozione di “stato di quiescenza”, nella specie rilevante nella sua accezione negativa al fine di potere stipulare il contratto di collaborazione professionale.
Che tale stato non dovesse ricorrere è attestato da più disposizioni normative.
E' norma generale per le PP.AA quella di cui all'art 5 comma 9, DL n. 95/2012, secondo cui: “È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”.
E' invece norma più specifica quella di cui all'art. 1, commi 6 e 7 DL n. 80/2021 (intitolato
“Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche”) che ha previsto requisiti per l'iscrizione negli elenchi per i conferimenti d'incarico: “Ciascun elenco
è suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni e agli eventuali ambiti territoriali e prevede l'indicazione, da parte dell'iscritto, dell'ambito territoriale di disponibilità all'impiego. Le modalità per l'istituzione dell'elenco e la relativa gestione, l'individuazione dei profili professionali e delle specializzazioni, il limite al cumulo degli incarichi, le modalità di aggiornamento dell'elenco e le modalità semplificate di selezione comparativa e pubblica sono definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tutte le fasi della procedura di cui al presente comma sono tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.
7. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma
6 individua quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco: a) almeno cinque anni di permanenza nel relativo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;
b) essere iscritto
15 al rispettivo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;
c) non essere in quiescenza.
Infine, l'art 2 del DM 14.10.2021 (Requisiti per l'iscrizione agli elenchi del Portale del reclutamento):
1. Per l'iscrizione agli elenchi del Portale e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza UE ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato. b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non essere in quiescenza.
Ad avviso della Corte, non è condivisibile l'interpretazione sostenuta dall'appellante sul significato da attribuirsi al non essere in stato di quiescenza: invero, ciò che rileva nella specie non è il fatto che l'arch. ebbe a continuare la sua attività professionale (alla Per_1
Regione aveva chiarito di essere stato ininterrottamente iscritto all'Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo dal 1980 e di svolgere da allora senza interruzione l'attività professionale sia in forma individuale che in forma societaria, quale amministratore unico e direttore tecnico della società Archos srl), quanto il fatto che lo stesso si trovava nello stato di quiescenza, secondo una definizione per cui è tale colui che percepisce un trattamento pensionistico, avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi, onde faceva difetto un requisito per l'accesso all'incarico professionale.
Sul punto, appare condivisibile l'argomentazione del Tribunale, secondo cui lo stato di quiescenza corrisponde ad una nozione giuridica e previdenziale che non ha nulla a che vedere con la continuazione dell'attività professionale per cui si è iscritti al relativo Albo, requisito di mero fatto.
Deve poi precisarsi che la richiesta del requisito da parte della norma (da interpretarsi appunto come assenza di percezione di un trattamento previdenziale) trova una sua giustificazione nel fatto che, altrimenti, i soggetti incaricati in trattamento di quiescenza verrebbero a gravare finanziariamente sul bilancio pubblico per ben due volte, come percettori del reddito pensionistico e come percettori degli emolumenti legati all'incarico
(sebbene, per come spiegato di seguito, tale ragione non giustificherebbe di per sé sola l'esclusione dall'incarico della persona più anziana).
…
L'appello va dunque respinto.”.
16 Alla luce delle ragioni esposte, ritiene dunque il giudice che, là dove l'art. 1, co. 7, lettera c), D.L. n. 80/2021, convertito in L. n. 113/21, prevede, per i candidati professionisti o esperti per il conferimento degli incarichi nell'ambito del progetto in questione, quale requisito di iscrizione negli elenchi del portale inPA, di “c) non essere in quiescenza”, tale locuzione debba essere intesa come inesistenza della titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico derivante da pregressa attività lavorativa, di qualunque genere, e non solo del trattamento derivante dall'iscrizione alla di previdenza relativa alla categoria professionale di appartenenza. Pt_2
Conseguentemente, essendo il ricorrente titolare di trattamento di pensione con decorrenza antecedente alla data di iscrizione negli elenchi del portale inPA, deve riconoscersi che il medesimo non possedeva ab origine il requisito richiesto dalla normativa (applicabile ratione temporis, non essendo pertinente il richiamo attoreo all'art. 10, co. 1, D. L. n. 36 del 30.04.2022, in quanto successivo sia all'avviso pubblico che alla stessa stipula del contratto) per ricoprire validamente l'incarico conferitogli con il contratto concluso in data 29.12.2021, del quale, pertanto, va dichiarata la nullità per violazione di legge.
Ne deriva l'infondatezza del diritto vantato dal professionista al ripristino del rapporto fino alla scadenza convenuta.
Ma è altresì priva di fondamento la pretesa attorea di trattenere il compenso ricevuto in relazione al periodo gennaio/giugno 2022, nonché di pretendere il pagamento di quello maturato per l'attività espletata nel quarto e quinto bimestre del 2022 (fatture n. 04/PA del 06.10.2022 e n. 05/PA del 29.11.2022, per la somma complessiva di €
21.910,40).
Parte ricorrente contesta al riguardo la richiesta avanzata dall'amministrazione di restituzione delle somme erogategli a titolo di compenso per l'attività espletata, assumendo trattarsi di “onorario spettante al professionista per lo svolgimento delle attività svolte”, secondo la previsione di cui all'art.
9.5 del contratto, con conseguente diritto a trattenerle pur in presenza dell'accertata nullità.
17 L'assunto non è condivisibile, atteso che l'art. 9, comma 5, del contratto che recita
“L'esperto avrà diritto al corrispettivo di cui al precedente art. 7 in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto contrattuale”, afferisce, non all'ipotesi della invalidità contrattuale, bensì a quella, diversa, della “cessazione del rapporto di collaborazione di cui al presente contratto, per qualsiasi causa”, riferendosi chiaramente alle cause sopravvenute che incidono sul sinallagma funzionale, segnatamente alla impossibilità del professionista a rendere la prestazione o all'inadempimento nella fase di esecuzione che determinano la cessazione del rapporto.
Neppure osta all'obbligazione restitutoria la disposizione di cui all'art. 2126 c.c., che il professionista invoca per paralizzare l'avversa pretesa, atteso che il rapporto instaurato con l'amministrazione è un “incarico professionale di collaborazione esperto” qualificato in termini di “contratto di lavoro autonomo”, che esula dai rapporti sussumibili nella previsione codicistica in quanto manca per esso il profilo della subordinazione. Va precisato sul punto che l'art. 2126 c.c. costituisce norma eccezionale dettata solo per il lavoro subordinato e non applicabile in via analogica ai rapporti di collaborazione continuativa e coordinata di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c., a cui va ricondotto quello di cui trattasi.
Conseguentemente, il ricorrente non ha diritto a trattenere il compenso ricevuto in relazione al periodo gennaio/giugno 2022, in quanto erogatogli in base ad un contratto nullo, con conseguente condanna alla restituzione del relativo importo, pari ad euro 53.289,60, oltre accessori di legge, in accoglimento della domanda che l'ente ha formulato in via riconvenzionale.
Per le stesse ragioni, va altresì respinta la domanda attorea di condanna dell'ente al pagamento delle somme maturate e non corrisposte per le prestazioni che ha espletate nel quarto e quinto bimestre del 2022, anteriormente alla nota regionale del 23.09.22 di sospensione del rapporto. E' chiaro, infatti, che l'assenza dei presupposti per il legittimo conferimento dell'incarico al professionista preclude, tanto il diritto di trattenere le somme indebitamente percepite, quanto quello di ricevere ulteriori emolumenti che si fondano sul rapporto nullo.
18 Va infine respinta la domanda di risarcimento del danno professionale che il ricorrente lamenta di aver sofferto in conseguenza dell'agire illecito dell'amministrazione.
Sul punto, è sufficiente osservare che non ricorre un esercizio illegittimo della funzione pubblica produttivo di un danno ingiusto a carico dell'attore, per la insormontabile ragione che difetta una condotta (almeno) colposa imputabile all'Amministrazione. Come si è detto, l'incarico è stato conferito al ricorrente sulla scorta della fallace attestazione che egli ha resa in fase di presentazione della candidatura, allorché ha dichiarato ingannevolmente di non essere in quiescenza, così inducendo in errore incolpevole l'amministrazione regionale in merito al possesso da parte sua dei requisiti di legge per il conferimento dell'incarico. E tanto basta per escludere la responsabilità risarcitoria dell'ente.
Le spese di lite vanno compensate in relazione alla novità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia di CP_3
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
[...]
1) rigetta le domande avanzate da parte attrice;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla , Controparte_1 dichiara il diritto dell'ente di ottenere dal ricorrente la restituzione della somma di euro 53.289,60, oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, 27.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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