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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott.ssa Gabriella GIAMMONA Presidente f.f. dott.ssa Monica MONTANTE Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1866 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
TRA nato a [...] in data [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Battista Scalia, presso il cui studio a
Palermo, via Vincenzo Di Marco n. 41, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato il 09/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 25/07/2005 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/06/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 1739/2012, emesso da questo Tribunale il 27/01/2012 – 08/05/2012;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso congiunto del
09/04/2025.
Con decreto del 26/05/2025 il Giudice delegato ha onerato le parti ad integrare le condizioni del ricorso, evidenziando quanto segue:
“rilevato che la figlia delle parti è nata il [...], sicché le previsioni Per_1 dell'accordo nei punti n. 4 e 5, in cui le parti hanno stabilito il regime di visita della figlia ed
i viaggi (figlia, peraltro, indicata nella parte finale del punto n. 4 come minorenne) non hanno ragion d'essere, proprio in conseguenza del raggiungimento della maggiore età; rilevato, inoltre, che le parti non hanno chiarito se la figlia sia o meno indipendente economicamente e non hanno previsto, in caso di non autosufficienza economica, un contributo da parte del padre non convivente”.
Le parti hanno depositato note integrative in data 03/06/2025, con cui hanno concordato che
“il sig. verserà quale contributo per il mantenimento della figlia, Parte_1 maggiorenne ma non indipendente economicamente, l'importo di € 150,00 mensile, mentre le spese straordinarie verranno suddivise come da protocollo”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole maggiorenne e non indipendente.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 25/07/2005 da nato a [...] in data [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
22/05/1975 ( , alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
09/04/2025, come modificate nelle note integrative del 03/06/2025.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 4, parte
II, serie A, dell'anno 2005).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 26/06/2025.
2 Il Giudice estensore Il Presidente f.f.
Sara Marino Gabriella Giammona
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