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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/12/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 24/10/2025 al n. 913 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno 18/12/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Tacchino Stefano Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 in persona del Presidente e legale rappresentante
[...] pro tempore, con l'avv. Maresca Arturo e l'avv. Conti Marco
RESISTENTE
OGGETTO: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito, dichiarare illegittime le trattenute effettuate sulla pensione del ricorrente dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei a titolo di “contributo di solidarietà”, nei quinquenni 2014- Controparte_1
2018 (Delibera N.03/2013) e 2019-2023 (Delibera N.10/2017) e così, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la resistente a restituire al conchiudente la CP_2 somma di €.2.464,80, trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sulle mensilità pensionistiche maturate dal mese di novembre 2015 al mese di dicembre 2023, oltre interessi legali dalla data di ciascun prelievo al pagamento effettivo;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Stefano
Tacchino, che si dichiara antistatario. In via istruttoria: come da ricorso.”.
Per la parte resistente: “In via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza e/o l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 639/1970, dell'art. 443 c.p.c.
e delle disposizioni speciali del Regolamento applicato dalla Cassa. Nel merito, rigettare il ricorso ex adverso promosso in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti. In subordine, dichiarare prescritta la pretesa avanzata dalla parte ricorrente di vedersi corrispondere le quote trattenute a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico anteriore al 29.10.2020. In ogni caso, fermo l'accoglimento dell'eccepita prescrizione quinquennale, voglia considerare come dovute solo ed esclusivamente le quote del contributo di solidarietà trattenute sui cedolini paga depositati. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/10/2025 esponeva di Parte_1 percepire la pensione di vecchiaia dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti (d'ora in avanti, per brevità, solo Cassa) con decorrenza dal 01.07.2015 e lamentava che la Cassa stessa aveva sempre operato la ritenuta per il contributo di solidarietà sull'ammontare delle singole rate di pensione.
Ritenendo tale trattenuta illegittima ne esponeva le ragioni e concludeva come in epigrafe.
2. Si costituiva in giudizio parte resistente, eccependo preliminarmente la decadenza triennale ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 nonché l'improcedibilità della domanda avversaria ex art. 443 c.p.c. per non aver il ricorrente proposto preventivamente il ricorso amministrativo previsto dall'art. 18 del regolamento della Cassa. Eccepiva, inoltre, la prescrizione dei crediti e sosteneva, nel merito, la piena legittimità delle trattenute effettuate. In via subordinata chiedeva la riduzione del quantum dovuto, non avendo parte ricorrente allegato tutti i cedolini di pensione e, di conseguenza, dimostrato l'importo asseritamente trattenuto.
3. La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 18/12/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Preliminarmente va disattesa tanto l'eccezione di decadenza triennale ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 quanto quella di improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c. Quanto all'eccezione di decadenza “l'art. 47 del D.P.R. 639/1970 contiene una disciplina decadenziale, in relazione ai rapporti tra domanda e ricorsi amministrativi
e la successiva proposizione dell'azione giudiziaria, che riguarda "ricorsi e controversie in materia di prestazioni" (così il Titolo III, al cui interno la norma è inserita), ma con riferimento all' , come è reso Controparte_3 evidente dal corpo normativo, dedicato appunto all' al cui interno la norma è CP_4 collocata come anche dalle norme del Titolo III predetto (art. 44-46), che riguardavano tutte la materia delle prestazioni e dei ricorsi così come poi la CP_4 norma (art. 46 L. 88/1989) che ne ha regolato ex novo la materia.
… la previsione decadenziale non può, pertanto, essere estesa al di là dell'ambito
(prestazioni per le quali la stessa è dettata…” (v. Cassazione sentenza n. CP_4
982/2019).
5. Quanto, invece, all'eccezione di improcedibilità del ricorso, come correttamente ritenuto nella sentenza del Tribunale di Roma n. 7237/2022 pubblicata il 15.9.2022 qui richiamata ex art. 118 c.p.c., deve ritenersi che poiché si versa in una ipotesi di domanda di un soggetto già pensionato diretta alla restituzione di un prelievo sul trattamento pensionistico, ritenuto illegittimo, “non vi è obbligo di far precedere il ricorso giudiziale dalla proposizione di una domanda amministrativa ex art. 443 c.p.c., perché in tal caso non è in contestazione la prestazione (già in godimento), ma vi è solo la pretesa di accertare che essa non debba subire decurtazioni a titolo di contributo di solidarietà” (cfr. Tribunale di Roma n. 7237/2022).
In ogni caso, l'art. 443 c.p.c. prevede l'improcedibilità della domanda relativa a controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di cui all'art. 442
c.p.c. “se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il componimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”.
Nella specie, peraltro, non risulta sia previsto da una legge speciale un preventivo procedimento da esperire in via amministrativa, tali non potendosi considerare i ricorsi previsti dall'art. 57 e seguenti del Regolamento Unitario della Cassa e dall'art. 18 del Regolamento di Disciplina delle funzioni di previdenza.
Invero, detti Regolamenti hanno natura negoziale e non di legge speciale. Il ricorso appare, dunque, procedibile, senza la necessità di previo esperimento di procedimento in via amministrativa, non espressamente previsto da leggi speciali.
Da ciò consegue il rigetto delle eccezioni pregiudiziali svolte dalla . CP_5
6. Passando, quindi, al merito delle domande, ritiene questo Giudice che il ricorso sia meritevole di accoglimento per i motivi che si diranno.
Invero, le questioni oggetto del presente procedimento sono già state decise, in senso sfavorevole a parte convenuta, da un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ribadito anche da recenti pronunce (cfr. Cass.
28054/2020; Cass. 28055/2020; Cass. 27340/2020, Cass. 29523/22, Cass. 36560/22
e Cass. sent. n. 3083/23 con ampi richiami alle numerose pronunce precedenti), orientamento che si condivide ed a cui può darsi continuità.
Con le ordinanze citate n. 28054 e n. 28055 depositate in data 9 dicembre 2020 la
Corte di Cassazione, ribadendo il suo ormai consolidato orientamento in materia, ha rigettato il ricorso proposto dalla Cassa avverso le ordinanze con le quali la locale
Corte di Appello di Torino aveva ritenuto inammissibile l'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. proposto dalla Cassa perché, proprio alla luce di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, privo di una ragionevole probabilità di essere accolto.
Si legge testualmente nella ordinanza 28055/2020 della Corte di Cassazione: "con il primo motivo di censura, è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma
12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; violazione della L. n. 201 del 2011, art. 24; violazione degli artt. 3 e 38
Cost., in relazione, tutti, all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con il secondo motivo, è dedotta la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1,L. n. 335 del 1995, art. 3, comma
12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art.
2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa, tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio;
i motivi sono infondati alla luce di un consolidato orientamento, anche confermato con le più recenti decisioni, assunto da questa Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 982/2019; n. 603/2019; n. 16814/2019); si è affermato che "In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure Controparte_6 in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore"
(Cass. n. 31875/2018); Cassazione n. 603/2019 ha ulteriormente rilevato che
"Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della
Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un
"prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore"; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza, non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle svariate volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati ".
Detto orientamento è stato recentemente confermato dall'ordinanza della Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro n. 29523/2022 del 19.5.2022, la quale, nel rigettare il ricorso per Cassazione proposto dalla avverso una sentenza della Corte CP_2
d'Appello di Brescia che aveva condannato la Cassa alla restituzione ai ricorrenti, dottori commercialisti in quiescenza, del contributo di solidarietà trattenuto dal 2009 al 2016 sul trattamento pensionistico, ha affermato che: “gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Controparte_6
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di
[...] assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongono una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore”.
Questo Giudice, pur nella consapevolezza di precedenti giurisprudenziali di merito di primo grado, per il vero molto minoritari, di segno contrario, ritiene di dover aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione.
La giurisprudenza è assolutamente consolidata nel desumere dall'art. 23 della
Costituzione che, “una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tantomeno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'art. 3 Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo” (così ad es. Cass. 11792/2005)
e soltanto il legislatore può “modificare, in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina di rapporti di durata” ovvero “modificare la disciplina pensionistica fino al punto di ridurre il quantum del trattamento previsto, limitando, allorché si verifichino determinati presupposti, il detto trattamento con riferimento alla proporzione fra contributi versati ed ammontare delle prestazioni”, purché comunque “non oltrepassi il limite della ragionevolezza” e cioè “non leda l'affidamento dell'assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati” (così ad es. Cass. n. 6702/2016).
La Cassa convenuta sostiene che il contributo in questione, in realtà, è frutto dell'esercizio di un potere regolamentare, che costituisce espressione dell'autonomia riconosciuta alle Casse di previdenza dall'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994, il quale ha dato
“Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza” stabilendo che “1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.
2. La gestione economico- finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale”.
L'inidoneità di tale previsione normativa a legittimare la richiesta al pensionato di un contributo di solidarietà è già stata diffusamente affermata dalla Suprema Corte in numerose pronunce relative al contributo di solidarietà – identico a quello di cui si discute – applicato dalla Cassa convenuta in forza dell'art. 22 del precedente regolamento per la disciplina del regime previdenziale del 2004 in relazione al quinquennio 2004-2008 e delle sue proroghe.
La Corte ha già ripetutamente affermato al riguardo, in particolare, che l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati “incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti"). Ne risulta, quindi, non solo la definizione dei tipi di provvedimento da adottare - identificati, appunto, in base al loro contenuto
("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico") - ma anche la imposizione del "rispetto del principio del pro rata (...)".
Coerentemente, l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati può esercitarsi - entro gli stessi limiti - nella scelta, cioè, di uno di quei provvedimenti e, in ogni caso, nel
"rispetto del principio del pro rata (...)". Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il
"rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti” e ciò in quanto “la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, nè una "variazione delle aliquote contributive", nè una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". (così Cass. n. 25212/2009 regolarmente richiamata dalle decisioni successive).
L'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata ha trovato, peraltro, conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n.
173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art 1, comma 486, L. n.
147/2013, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale".
La convenuta si è molto dilungata sostenendo che il quadro normativo è mutato rispetto a quello preso in esame per valutare la legittimità dell'art. 22, invocando in particolare la modifica dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 da parte dell'art. 1 comma
763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) ed il disposto dell'art. 1, comma
488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
Nessuna di tali previsioni normative appare, tuttavia, idonea a condurre al rigetto della domanda.
L'art. 3 comma 12 l. 335/1995 (come modificato dall'art. 1, comma 763 della L.
296/2006), dopo aver stabilito che "nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal
D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e dal D.Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trent'anni”, prevede che “In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni". In precedenza quest'ultimo periodo recitava “In esito alle risultanza e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”.
La Corte di Cassazione si è ampiamente pronunciata anche sull'art. 3 comma 12 nel testo così modificato, in particolare anche in relazione alla convenuta, laddove si è dovuta occupare della proroga del contributo di solidarietà di cui al citato art. 22 del regolamento del 2004 disposta per il periodo 2009 - 2013 dalla delibera 4 del 2008, quando il testo dell'art. 3 era già cambiato.
In tali decisioni la Corte, valorizzando l'espresso richiamo al principio del pro rata contenuto nell'art. 3 comma 12, ha affermato che quest'ultimo “indica chiaramente che i provvedimenti adottandi dalle Casse di previdenza “allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio” devono garantire l'intangibilità degli effetti derivanti, per gli assicurati le cui prestazione pensionistiche non siano state ancora acquisite, delle quote di contribuzione già versate e, quindi, della misura delle prestazioni potenzialmente maturate in itinere;
dal che discende che, a fortiori, non possono essere incise le prestazioni pensionistiche ormai in atto, siccome compiutamente maturate ed erogate al momento degli interventi correttivi” ed ha dichiaratamente dato continuità al precedente orientamento secondo cui “il diritto soggettivo alla pensione (che per il lavoratore subordinato o autonomo matura quando si verifichino tutti i requisiti) può essere limitato, quanto alla proporzione fra contributi versati ed ammontare delle prestazioni, dalla legge, la quale può disporre in senso sfavorevole anche quando, maturato il diritto, siano in corso di pagamento i singoli ratei, ossia quando il rapporto di durata sia nella fase di attuazione, essendo però necessario che la legge sopravvenuta non oltrepassi il limite della ragionevolezza, ossia che non leda l'affidamento dell'assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati” e tale limite costituzionale imposto al legislatore
“induce a maggior ragione a ritenere contrario ai principio di ragionevolezza (articolo
3 Cost., comma 2) l'atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l'ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l'ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre per il futuro con riguardo a pensioni non ancora maturate”, ribadendo il principio già sancito in relazione al precedente testo dell'art. 3 comma 12 secondo cui “una volta maturato il diritto alla pensione d'anzianità, l'ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento dei pensionato, tutelato dal capoverso dell'articolo 3 Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo” ( così ad esempio Cass. n. 26229/2014).
Alla luce di tali principi, l'art. 29 del regolamento unitario in materia di previdenza e assistenza della CNPADC approvato dai Ministeri vigilanti il 21 settembre 2016 risulta certamente illegittimo in quanto, esattamente come già avveniva con il precedente art. 22, realizza un prelievo forzoso su trattamenti pensionistici già maturati ed in corso di erogazione in violazione della riserva di legge sancita dall'art. 23 della
Costituzione.
Non è certo idonea ad attribuire legittimità all'art. 29 di cui si discute l'ultima norma invocata dalla Cassa ovvero l'art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
Esso stabilisce che l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763 della l. 296/2006 - laddove, dopo aver disposto la modifica dell'art. 3 comma 12 già esaminata, stabiliva che
"Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge" - “si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 CP_7 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”.
Ebbene, appare dirimente al riguardo la considerazione che l'art. 29 appartiene ad un regolamento che è stato adottato nel 2016 e dunque non rientra certamente nel campo di operatività dell'art. 1, comma 763 della l. 296/2006 il quale, con il chiaro intento di incidere sul contenzioso precedente alla modifica dell'art. 3 comma 12, si riferisce espressamente ai soli atti e deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al comma 763 ed approvati dai vigilanti prima della sua CP_7 entrata in vigore ovvero prima dell'1 gennaio 2007, in relazione ai quali l'art. 1 comma
488 pure espressamente delimita la sua efficacia.
In ogni caso, nell'occuparsi dell'art. 22 del regolamento del 2004 – a cui la norma si applicava, in quanto effettivamente anteriore al 2006 – la Corte di Cassazione ha già preso in esame anche tale intervento legislativo escludendone ogni rilevanza in favore della tesi difensiva della Cassa convenuta. La Corte ha infatti osservato che esso “non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente” e che comunque “la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla Cassa e non già la materia che esula dai poteri delle Casse” (così Cass. n. 31875/2018).
A fronte di quanto sopra esposto, risulta ovviamente irrilevante ogni considerazione in ordine alla maggiore o minore ragionevolezza del prelievo di cui si discute, in quanto essa presuppone un potere di porlo in essere, che la Cassa convenuta comunque non ha.
Risultano, dunque, prive di ogni giustificazione le trattenute già operate sulla pensione del ricorrente da novembre 2015 a dicembre 2023.
All'illegittimità delle trattenute indicate consegue la condanna della Cassa convenuta al pagamento del complessivo importo che non ha pagato al ricorrente per tale motivo, quantificato in di €. 2.464,80, come indicato da parte ricorrente.
Priva di pregio appare, infatti, l'eccezione di parte resistente che contesta il quantum richiesto sulla base del fatto che il ricorrente, avendo omesso di allegare tutti i cedolini di pensione contenenti le trattenute effettuate, non avrebbe provato l'importo dovuto.
Se è pur vero che il ricorrente non ha allegato tutti i cedolini paga, parte resistente si
è tuttavia limitata a contestare la mancata prova dell'importo dovuto, ma né ha contestato il fatto in sé di aver effettuato tali trattenute né ha indicato di aver trattenuto importi diversi da quelli allegati dal ricorrente, come eventualmente avrebbe potuto e dovuto fare per il principio di vicinanza della prova.
Le avvenute trattenute e la loro quantificazione devono ritenersi, pertanto, non contestate in quanto “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”. (Cassazione, ordinanza n. 17889/2020).
Parte ricorrente richiede la restituzione del contributo di solidarietà versato nei limiti della prescrizione decennale, ossia da novembre 2015 a dicembre 2023.
Parte convenuta eccepisce l'applicabilità, nella specie, del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.
Ritiene questo giudice che debba trovare applicazione, nella specie, il termine di prescrizione decennale.
Invero, la Suprema Corte nella sopra richiamata ordinanza n. 29523/2022, richiamando un proprio precedente (Cass. n. 41320/2021) ha confermato l'orientamento accolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 17442/2015, secondo cui “in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4 – così come dal R.D.L. n. 1827 del
1935, art. 129 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto la disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.”
La Suprema Corte, in altre precedenti pronunce, il cui contenuto è stato ribadito nell'ordinanza n. 29523/2022, ha, inoltre, precisato che per l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale “… non è sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare;
pertanto, con riguardo ai ratei di pensione ed indennità la cui debenza sia contestata nella esatta entità … non si applica la prescrizione quinquennale di cui alle norme sopraindicate in difetto di specifico provvedimento della P.A. debitrice, ma l'ordinaria prescrizione decennale, quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, nè messa a disposizione (Cass. 21 luglio 2000, n.
9627; v. anche sostanzialmente nello stesso senso Cass. 6 novembre 1998, n.
11225; 21 novembre 1997, n. 11644)” (così Cass. 1344/2004, Cass. 2563/2016)”.
Come, poi, rilevato dalla Suprema Corte nell'ordinanza richiamata, “non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. n. 639 del 1970…secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, n. 98…infatti, risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo” (cfr. Cass. n. 29523/2022).
D'altronde, nello stesso senso è convincentemente orientata anche la Corte
d'Appello di Torino, la quale nella sentenza n. 476/2022 pubblicata il 3.10.2022, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c., ha affermato che: “Il fatto che la trattenuta sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà sia esattamente quantificata nei cedolini relativi ai ratei pensionistici non rende il credito “pagabile” o esigibile, considerato che esso, contestato dal debitore prima di tutto nell'an debeatur, non può ritenersi “messo a disposizione” del creditore. Neppure può essere applicato l'art. 47-bis D.P.R. 639/1970, introdotto dall'art. 38 D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011, secondo cui “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”, trattandosi di norma che riguarda i “ricorsi e controversie in materia di prestazioni” (così il Titolo III, al cui interno la norma è inserita), ma con riferimento al solo , come si ricava dal corpo normativo, dedicato appunto all' , al cui CP_4 CP_4 interno la norma è collocata, come anche dalle norme del Titolo III predetto (art. 44-
46), che riguardano tutte la materia delle prestazioni e dei ricorsi (cfr., con CP_4 riferimento alla decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970, Cass. 982/19 che richiama
Cass. 2959/1987 per l'inapplicabilità all' )”. CP_8
In definitiva, la deve essere condannata a corrispondere a parte ricorrente CP_2 quanto trattenuto a titolo di contributo di solidarietà nel periodo da novembre 2015 a dicembre 2023, oltre gli accessori che, in applicazione del divieto di cumulo di cui all'art. 16 comma 6 L. 412/1991, sono costituiti dai soli interessi legali dalla maturazione di ciascuna trattenuta al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, tenuto conto del valore e della non particolare complessità della vertenza, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del dott. Pt_1
e per l'effetto;
[...]
2) condanna la Controparte_9
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a
[...] restituire in favore del ricorrente le ritenute operate a tale titolo da novembre 2015
a dicembre 2023 e quantificate in €. 2.464,80;
3) condanna la Controparte_9
in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla
[...] rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 886,00 per compensi professionali ed €. 43,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario pari al
15% dei compensi ed oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente.
Udine, 18/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 24/10/2025 al n. 913 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno 18/12/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Tacchino Stefano Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 in persona del Presidente e legale rappresentante
[...] pro tempore, con l'avv. Maresca Arturo e l'avv. Conti Marco
RESISTENTE
OGGETTO: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito, dichiarare illegittime le trattenute effettuate sulla pensione del ricorrente dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei a titolo di “contributo di solidarietà”, nei quinquenni 2014- Controparte_1
2018 (Delibera N.03/2013) e 2019-2023 (Delibera N.10/2017) e così, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la resistente a restituire al conchiudente la CP_2 somma di €.2.464,80, trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sulle mensilità pensionistiche maturate dal mese di novembre 2015 al mese di dicembre 2023, oltre interessi legali dalla data di ciascun prelievo al pagamento effettivo;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Stefano
Tacchino, che si dichiara antistatario. In via istruttoria: come da ricorso.”.
Per la parte resistente: “In via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza e/o l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 639/1970, dell'art. 443 c.p.c.
e delle disposizioni speciali del Regolamento applicato dalla Cassa. Nel merito, rigettare il ricorso ex adverso promosso in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti. In subordine, dichiarare prescritta la pretesa avanzata dalla parte ricorrente di vedersi corrispondere le quote trattenute a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico anteriore al 29.10.2020. In ogni caso, fermo l'accoglimento dell'eccepita prescrizione quinquennale, voglia considerare come dovute solo ed esclusivamente le quote del contributo di solidarietà trattenute sui cedolini paga depositati. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/10/2025 esponeva di Parte_1 percepire la pensione di vecchiaia dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti (d'ora in avanti, per brevità, solo Cassa) con decorrenza dal 01.07.2015 e lamentava che la Cassa stessa aveva sempre operato la ritenuta per il contributo di solidarietà sull'ammontare delle singole rate di pensione.
Ritenendo tale trattenuta illegittima ne esponeva le ragioni e concludeva come in epigrafe.
2. Si costituiva in giudizio parte resistente, eccependo preliminarmente la decadenza triennale ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 nonché l'improcedibilità della domanda avversaria ex art. 443 c.p.c. per non aver il ricorrente proposto preventivamente il ricorso amministrativo previsto dall'art. 18 del regolamento della Cassa. Eccepiva, inoltre, la prescrizione dei crediti e sosteneva, nel merito, la piena legittimità delle trattenute effettuate. In via subordinata chiedeva la riduzione del quantum dovuto, non avendo parte ricorrente allegato tutti i cedolini di pensione e, di conseguenza, dimostrato l'importo asseritamente trattenuto.
3. La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 18/12/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Preliminarmente va disattesa tanto l'eccezione di decadenza triennale ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 quanto quella di improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c. Quanto all'eccezione di decadenza “l'art. 47 del D.P.R. 639/1970 contiene una disciplina decadenziale, in relazione ai rapporti tra domanda e ricorsi amministrativi
e la successiva proposizione dell'azione giudiziaria, che riguarda "ricorsi e controversie in materia di prestazioni" (così il Titolo III, al cui interno la norma è inserita), ma con riferimento all' , come è reso Controparte_3 evidente dal corpo normativo, dedicato appunto all' al cui interno la norma è CP_4 collocata come anche dalle norme del Titolo III predetto (art. 44-46), che riguardavano tutte la materia delle prestazioni e dei ricorsi così come poi la CP_4 norma (art. 46 L. 88/1989) che ne ha regolato ex novo la materia.
… la previsione decadenziale non può, pertanto, essere estesa al di là dell'ambito
(prestazioni per le quali la stessa è dettata…” (v. Cassazione sentenza n. CP_4
982/2019).
5. Quanto, invece, all'eccezione di improcedibilità del ricorso, come correttamente ritenuto nella sentenza del Tribunale di Roma n. 7237/2022 pubblicata il 15.9.2022 qui richiamata ex art. 118 c.p.c., deve ritenersi che poiché si versa in una ipotesi di domanda di un soggetto già pensionato diretta alla restituzione di un prelievo sul trattamento pensionistico, ritenuto illegittimo, “non vi è obbligo di far precedere il ricorso giudiziale dalla proposizione di una domanda amministrativa ex art. 443 c.p.c., perché in tal caso non è in contestazione la prestazione (già in godimento), ma vi è solo la pretesa di accertare che essa non debba subire decurtazioni a titolo di contributo di solidarietà” (cfr. Tribunale di Roma n. 7237/2022).
In ogni caso, l'art. 443 c.p.c. prevede l'improcedibilità della domanda relativa a controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di cui all'art. 442
c.p.c. “se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il componimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”.
Nella specie, peraltro, non risulta sia previsto da una legge speciale un preventivo procedimento da esperire in via amministrativa, tali non potendosi considerare i ricorsi previsti dall'art. 57 e seguenti del Regolamento Unitario della Cassa e dall'art. 18 del Regolamento di Disciplina delle funzioni di previdenza.
Invero, detti Regolamenti hanno natura negoziale e non di legge speciale. Il ricorso appare, dunque, procedibile, senza la necessità di previo esperimento di procedimento in via amministrativa, non espressamente previsto da leggi speciali.
Da ciò consegue il rigetto delle eccezioni pregiudiziali svolte dalla . CP_5
6. Passando, quindi, al merito delle domande, ritiene questo Giudice che il ricorso sia meritevole di accoglimento per i motivi che si diranno.
Invero, le questioni oggetto del presente procedimento sono già state decise, in senso sfavorevole a parte convenuta, da un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ribadito anche da recenti pronunce (cfr. Cass.
28054/2020; Cass. 28055/2020; Cass. 27340/2020, Cass. 29523/22, Cass. 36560/22
e Cass. sent. n. 3083/23 con ampi richiami alle numerose pronunce precedenti), orientamento che si condivide ed a cui può darsi continuità.
Con le ordinanze citate n. 28054 e n. 28055 depositate in data 9 dicembre 2020 la
Corte di Cassazione, ribadendo il suo ormai consolidato orientamento in materia, ha rigettato il ricorso proposto dalla Cassa avverso le ordinanze con le quali la locale
Corte di Appello di Torino aveva ritenuto inammissibile l'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. proposto dalla Cassa perché, proprio alla luce di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, privo di una ragionevole probabilità di essere accolto.
Si legge testualmente nella ordinanza 28055/2020 della Corte di Cassazione: "con il primo motivo di censura, è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma
12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; violazione della L. n. 201 del 2011, art. 24; violazione degli artt. 3 e 38
Cost., in relazione, tutti, all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con il secondo motivo, è dedotta la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1,L. n. 335 del 1995, art. 3, comma
12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art.
2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa, tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio;
i motivi sono infondati alla luce di un consolidato orientamento, anche confermato con le più recenti decisioni, assunto da questa Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 982/2019; n. 603/2019; n. 16814/2019); si è affermato che "In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure Controparte_6 in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore"
(Cass. n. 31875/2018); Cassazione n. 603/2019 ha ulteriormente rilevato che
"Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della
Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un
"prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore"; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza, non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle svariate volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati ".
Detto orientamento è stato recentemente confermato dall'ordinanza della Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro n. 29523/2022 del 19.5.2022, la quale, nel rigettare il ricorso per Cassazione proposto dalla avverso una sentenza della Corte CP_2
d'Appello di Brescia che aveva condannato la Cassa alla restituzione ai ricorrenti, dottori commercialisti in quiescenza, del contributo di solidarietà trattenuto dal 2009 al 2016 sul trattamento pensionistico, ha affermato che: “gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Controparte_6
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di
[...] assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongono una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore”.
Questo Giudice, pur nella consapevolezza di precedenti giurisprudenziali di merito di primo grado, per il vero molto minoritari, di segno contrario, ritiene di dover aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione.
La giurisprudenza è assolutamente consolidata nel desumere dall'art. 23 della
Costituzione che, “una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tantomeno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'art. 3 Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo” (così ad es. Cass. 11792/2005)
e soltanto il legislatore può “modificare, in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina di rapporti di durata” ovvero “modificare la disciplina pensionistica fino al punto di ridurre il quantum del trattamento previsto, limitando, allorché si verifichino determinati presupposti, il detto trattamento con riferimento alla proporzione fra contributi versati ed ammontare delle prestazioni”, purché comunque “non oltrepassi il limite della ragionevolezza” e cioè “non leda l'affidamento dell'assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati” (così ad es. Cass. n. 6702/2016).
La Cassa convenuta sostiene che il contributo in questione, in realtà, è frutto dell'esercizio di un potere regolamentare, che costituisce espressione dell'autonomia riconosciuta alle Casse di previdenza dall'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994, il quale ha dato
“Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza” stabilendo che “1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.
2. La gestione economico- finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale”.
L'inidoneità di tale previsione normativa a legittimare la richiesta al pensionato di un contributo di solidarietà è già stata diffusamente affermata dalla Suprema Corte in numerose pronunce relative al contributo di solidarietà – identico a quello di cui si discute – applicato dalla Cassa convenuta in forza dell'art. 22 del precedente regolamento per la disciplina del regime previdenziale del 2004 in relazione al quinquennio 2004-2008 e delle sue proroghe.
La Corte ha già ripetutamente affermato al riguardo, in particolare, che l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati “incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti"). Ne risulta, quindi, non solo la definizione dei tipi di provvedimento da adottare - identificati, appunto, in base al loro contenuto
("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico") - ma anche la imposizione del "rispetto del principio del pro rata (...)".
Coerentemente, l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati può esercitarsi - entro gli stessi limiti - nella scelta, cioè, di uno di quei provvedimenti e, in ogni caso, nel
"rispetto del principio del pro rata (...)". Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il
"rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti” e ciò in quanto “la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, nè una "variazione delle aliquote contributive", nè una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". (così Cass. n. 25212/2009 regolarmente richiamata dalle decisioni successive).
L'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata ha trovato, peraltro, conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n.
173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art 1, comma 486, L. n.
147/2013, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale".
La convenuta si è molto dilungata sostenendo che il quadro normativo è mutato rispetto a quello preso in esame per valutare la legittimità dell'art. 22, invocando in particolare la modifica dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 da parte dell'art. 1 comma
763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) ed il disposto dell'art. 1, comma
488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
Nessuna di tali previsioni normative appare, tuttavia, idonea a condurre al rigetto della domanda.
L'art. 3 comma 12 l. 335/1995 (come modificato dall'art. 1, comma 763 della L.
296/2006), dopo aver stabilito che "nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal
D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e dal D.Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trent'anni”, prevede che “In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni". In precedenza quest'ultimo periodo recitava “In esito alle risultanza e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”.
La Corte di Cassazione si è ampiamente pronunciata anche sull'art. 3 comma 12 nel testo così modificato, in particolare anche in relazione alla convenuta, laddove si è dovuta occupare della proroga del contributo di solidarietà di cui al citato art. 22 del regolamento del 2004 disposta per il periodo 2009 - 2013 dalla delibera 4 del 2008, quando il testo dell'art. 3 era già cambiato.
In tali decisioni la Corte, valorizzando l'espresso richiamo al principio del pro rata contenuto nell'art. 3 comma 12, ha affermato che quest'ultimo “indica chiaramente che i provvedimenti adottandi dalle Casse di previdenza “allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio” devono garantire l'intangibilità degli effetti derivanti, per gli assicurati le cui prestazione pensionistiche non siano state ancora acquisite, delle quote di contribuzione già versate e, quindi, della misura delle prestazioni potenzialmente maturate in itinere;
dal che discende che, a fortiori, non possono essere incise le prestazioni pensionistiche ormai in atto, siccome compiutamente maturate ed erogate al momento degli interventi correttivi” ed ha dichiaratamente dato continuità al precedente orientamento secondo cui “il diritto soggettivo alla pensione (che per il lavoratore subordinato o autonomo matura quando si verifichino tutti i requisiti) può essere limitato, quanto alla proporzione fra contributi versati ed ammontare delle prestazioni, dalla legge, la quale può disporre in senso sfavorevole anche quando, maturato il diritto, siano in corso di pagamento i singoli ratei, ossia quando il rapporto di durata sia nella fase di attuazione, essendo però necessario che la legge sopravvenuta non oltrepassi il limite della ragionevolezza, ossia che non leda l'affidamento dell'assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati” e tale limite costituzionale imposto al legislatore
“induce a maggior ragione a ritenere contrario ai principio di ragionevolezza (articolo
3 Cost., comma 2) l'atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l'ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l'ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre per il futuro con riguardo a pensioni non ancora maturate”, ribadendo il principio già sancito in relazione al precedente testo dell'art. 3 comma 12 secondo cui “una volta maturato il diritto alla pensione d'anzianità, l'ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento dei pensionato, tutelato dal capoverso dell'articolo 3 Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo” ( così ad esempio Cass. n. 26229/2014).
Alla luce di tali principi, l'art. 29 del regolamento unitario in materia di previdenza e assistenza della CNPADC approvato dai Ministeri vigilanti il 21 settembre 2016 risulta certamente illegittimo in quanto, esattamente come già avveniva con il precedente art. 22, realizza un prelievo forzoso su trattamenti pensionistici già maturati ed in corso di erogazione in violazione della riserva di legge sancita dall'art. 23 della
Costituzione.
Non è certo idonea ad attribuire legittimità all'art. 29 di cui si discute l'ultima norma invocata dalla Cassa ovvero l'art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
Esso stabilisce che l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763 della l. 296/2006 - laddove, dopo aver disposto la modifica dell'art. 3 comma 12 già esaminata, stabiliva che
"Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge" - “si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 CP_7 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”.
Ebbene, appare dirimente al riguardo la considerazione che l'art. 29 appartiene ad un regolamento che è stato adottato nel 2016 e dunque non rientra certamente nel campo di operatività dell'art. 1, comma 763 della l. 296/2006 il quale, con il chiaro intento di incidere sul contenzioso precedente alla modifica dell'art. 3 comma 12, si riferisce espressamente ai soli atti e deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al comma 763 ed approvati dai vigilanti prima della sua CP_7 entrata in vigore ovvero prima dell'1 gennaio 2007, in relazione ai quali l'art. 1 comma
488 pure espressamente delimita la sua efficacia.
In ogni caso, nell'occuparsi dell'art. 22 del regolamento del 2004 – a cui la norma si applicava, in quanto effettivamente anteriore al 2006 – la Corte di Cassazione ha già preso in esame anche tale intervento legislativo escludendone ogni rilevanza in favore della tesi difensiva della Cassa convenuta. La Corte ha infatti osservato che esso “non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente” e che comunque “la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla Cassa e non già la materia che esula dai poteri delle Casse” (così Cass. n. 31875/2018).
A fronte di quanto sopra esposto, risulta ovviamente irrilevante ogni considerazione in ordine alla maggiore o minore ragionevolezza del prelievo di cui si discute, in quanto essa presuppone un potere di porlo in essere, che la Cassa convenuta comunque non ha.
Risultano, dunque, prive di ogni giustificazione le trattenute già operate sulla pensione del ricorrente da novembre 2015 a dicembre 2023.
All'illegittimità delle trattenute indicate consegue la condanna della Cassa convenuta al pagamento del complessivo importo che non ha pagato al ricorrente per tale motivo, quantificato in di €. 2.464,80, come indicato da parte ricorrente.
Priva di pregio appare, infatti, l'eccezione di parte resistente che contesta il quantum richiesto sulla base del fatto che il ricorrente, avendo omesso di allegare tutti i cedolini di pensione contenenti le trattenute effettuate, non avrebbe provato l'importo dovuto.
Se è pur vero che il ricorrente non ha allegato tutti i cedolini paga, parte resistente si
è tuttavia limitata a contestare la mancata prova dell'importo dovuto, ma né ha contestato il fatto in sé di aver effettuato tali trattenute né ha indicato di aver trattenuto importi diversi da quelli allegati dal ricorrente, come eventualmente avrebbe potuto e dovuto fare per il principio di vicinanza della prova.
Le avvenute trattenute e la loro quantificazione devono ritenersi, pertanto, non contestate in quanto “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”. (Cassazione, ordinanza n. 17889/2020).
Parte ricorrente richiede la restituzione del contributo di solidarietà versato nei limiti della prescrizione decennale, ossia da novembre 2015 a dicembre 2023.
Parte convenuta eccepisce l'applicabilità, nella specie, del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.
Ritiene questo giudice che debba trovare applicazione, nella specie, il termine di prescrizione decennale.
Invero, la Suprema Corte nella sopra richiamata ordinanza n. 29523/2022, richiamando un proprio precedente (Cass. n. 41320/2021) ha confermato l'orientamento accolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 17442/2015, secondo cui “in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4 – così come dal R.D.L. n. 1827 del
1935, art. 129 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto la disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.”
La Suprema Corte, in altre precedenti pronunce, il cui contenuto è stato ribadito nell'ordinanza n. 29523/2022, ha, inoltre, precisato che per l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale “… non è sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare;
pertanto, con riguardo ai ratei di pensione ed indennità la cui debenza sia contestata nella esatta entità … non si applica la prescrizione quinquennale di cui alle norme sopraindicate in difetto di specifico provvedimento della P.A. debitrice, ma l'ordinaria prescrizione decennale, quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, nè messa a disposizione (Cass. 21 luglio 2000, n.
9627; v. anche sostanzialmente nello stesso senso Cass. 6 novembre 1998, n.
11225; 21 novembre 1997, n. 11644)” (così Cass. 1344/2004, Cass. 2563/2016)”.
Come, poi, rilevato dalla Suprema Corte nell'ordinanza richiamata, “non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. n. 639 del 1970…secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, n. 98…infatti, risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo” (cfr. Cass. n. 29523/2022).
D'altronde, nello stesso senso è convincentemente orientata anche la Corte
d'Appello di Torino, la quale nella sentenza n. 476/2022 pubblicata il 3.10.2022, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c., ha affermato che: “Il fatto che la trattenuta sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà sia esattamente quantificata nei cedolini relativi ai ratei pensionistici non rende il credito “pagabile” o esigibile, considerato che esso, contestato dal debitore prima di tutto nell'an debeatur, non può ritenersi “messo a disposizione” del creditore. Neppure può essere applicato l'art. 47-bis D.P.R. 639/1970, introdotto dall'art. 38 D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011, secondo cui “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”, trattandosi di norma che riguarda i “ricorsi e controversie in materia di prestazioni” (così il Titolo III, al cui interno la norma è inserita), ma con riferimento al solo , come si ricava dal corpo normativo, dedicato appunto all' , al cui CP_4 CP_4 interno la norma è collocata, come anche dalle norme del Titolo III predetto (art. 44-
46), che riguardano tutte la materia delle prestazioni e dei ricorsi (cfr., con CP_4 riferimento alla decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970, Cass. 982/19 che richiama
Cass. 2959/1987 per l'inapplicabilità all' )”. CP_8
In definitiva, la deve essere condannata a corrispondere a parte ricorrente CP_2 quanto trattenuto a titolo di contributo di solidarietà nel periodo da novembre 2015 a dicembre 2023, oltre gli accessori che, in applicazione del divieto di cumulo di cui all'art. 16 comma 6 L. 412/1991, sono costituiti dai soli interessi legali dalla maturazione di ciascuna trattenuta al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, tenuto conto del valore e della non particolare complessità della vertenza, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del dott. Pt_1
e per l'effetto;
[...]
2) condanna la Controparte_9
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a
[...] restituire in favore del ricorrente le ritenute operate a tale titolo da novembre 2015
a dicembre 2023 e quantificate in €. 2.464,80;
3) condanna la Controparte_9
in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla
[...] rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 886,00 per compensi professionali ed €. 43,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario pari al
15% dei compensi ed oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente.
Udine, 18/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli