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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 10/07/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ORISTANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in funzione di GIUDICE DEL LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia previdenziale iscritta al n. 75/2023 R.L.P.A.
promossa da:
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio Parte_1 dell'avv. PERRIA ANTONIO che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del pro
[...] Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI ARAGONI per procura alle liti indicata in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, via E. Lussu n° 2.
RESISTENTE
OGGETTO: Rendita per danno biologico da malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/02/2023, ritualmente notificato, Pt_1 vocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano l , affermando di
[...] CP_1 essere affetto da malattia invalidante (ipoacusia bilaterale), di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell assicuratore resistente CP_3
1 all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del
Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38.
Esponeva in particolare che la malattia era stata determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
L , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per CP_1 infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la lamentata patologia non aveva natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 10 luglio 2025 la causa veniva decisa con sentenza recante contestuale motivazione.
La domanda é fondata.
Com'è noto, trattandosi di malattia professionale cosiddetta non tabellata, è onere del ricorrente fornire la prova della sua origine professionale, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art.
41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento (Corte di Cassazione – Sezione
Lavoro – sentenza 07 maggio 2013 n. 10565).
Nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte da e la patologia Parte_1 successivamente in sorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata dal ricorrente. Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
2 Il consulente nominato, Dott. dopo una dettagliata analisi Persona_1 delle condizioni di parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nel senso seguente:
“..... è affetto da Ipoacusia neurosensoriale bilaterale con i caratteri Parte_1 dell'ipoacusia da esposizione al rumore cronico;
tale patologia è in parte riconducibile eziologicamente all'attività lavorativa svolta dal medesimo, e determina una menomazione permanente dell'integrità psicofisica ricompresa nelle Tabelle Ministeriali delle Menomazioni secondo l'articolo 13, comma 2°, lettera a), D. Lgs. 38/2000, con Danno Biologico Unitario in misura del 006%, secondo la voce tabellare applicata con codice 312 (deficit uditivo bilaterale parziale = vedi allegato 1), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (20.03.2021); ancora, il Danno Biologico Complessivo, dedotto dall'associazione delle MP e infortuni già riconosciuti dall al CP_1 ricorrente (DB globale = 20% per: domanda n° 511052031 del 30.10.2011 per infortunio spalla dx = 6%; domanda n° 511053303 del 10.05.2012 per discopatia lombare = 8%; domanda n° 511053627 del 20.06.2012 per STC bilaterale = 3%; domanda n° 514280066 del 11.03.2015 per tendinopatia della cuffia dei rotatori =
4%) e di quella nuova sopra riportata, è valutabile in una percentuale pari al 025%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(20.03.2021); infine, il Danno Biologico Complessivo, dedotto dall'associazione Con delle MP e infortuni già riconosciuti dall al ricorrente associati alla CP_1 riconosciuta dal CTU me medesimo in questa sede peritale (DB globale = 25% per: domanda n° 511052031 del 30.10.2011 per infortunio spalla dx = 6%; domanda n° 511053303 del 10.05.2012 per discopatia lombare = 8%; domanda n°
511053627 del 20.06.2012 per STC bilaterale = 3%; domanda n° 514280066 del
11.03.2015 per tendinopatia della cuffia dei rotatori = 4%; domanda n° 517503499 del 20.03.2021 per ipoacusia percettiva bilaterale da trauma acustico = 00%) e di altra MP già riconosciuta dall in data successiva a quella valutata in questa CP_1 sede peritale (domanda n° 517507461 del 22.03.2023 per epicondilite bilaterale =
2%), è pari al 026%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa di quest'ultima (22.03.2023).”
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13
Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38 per l'indennizzo, mediante rendita, del danno biologico subito da sulla base delle ragioni indicate nella Parte_1
3 relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata, che si intende qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L viene pertanto condannata alla corresponsione della rendita richiesta, CP_1 unitamente ai ratei scaduti e agli interessi legali sui medesimi, decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa del
22/03/2023 (ai sensi dell'articolo art. 7 della Legge n. 533/1973) e sino al saldo effettivo.
L viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 CPC, al pagamento delle CP_1 spese di lite, liquidate come da dispositivo, e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:
➢ Dichiara che ha diritto alla corresponsione della rendita Parte_1 prevista dall'art. 13, comma 2°-5°, lettera a), D. Lgs. 23.02.2000 n° 38, per il danno biologico , anche complessivo,subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura del 26%, e condanna l CP_1 resistente al pagamento della prestazione, decorrente dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del
22/03/2023, determinata nella misura di legge, unitamente ai ratei scaduti maggiorati agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della predetta domanda amministrativa e sino al saldo.
➢ Condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
3.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15% ,CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidato con separato decreto.
Oristano, addì 10 luglio 2025
IL GIUDICE Dott. ssa Elisabetta Sanna
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