Sentenza 2 marzo 1971
Massime • 3
L'art 50 della legge di registro, derogando al principio generale stabilito dall'art 33 della stessa legge, non consente all' amministrazione finanziaria di procedere al giudizio di congruita rispetto agli acquisti di pubblici incanti. ( Conf 1187'69, mass n 339781).*
L'art 16 del DL 7 agosto 1936, n 1639, indica, in linea generale i criteri da seguire per determinare il valore venale in comune commercio di ogni specie di beni immobilì tali criteri sono stati modificati, per quanto riguarda i fondi rustici, dalla legge 27 maggio 1959, n 355, la quale sostituendo al criterio elastico mercantile della legge fondamentale di registro, un criterio di valutazione fisso ed automatico, ha disposto che nei casi in essa espressamente indicati (secondo la interpretazione autentica della successiva legge 20 novembre 1962, n 1706) il valore venale dei fondi rustici deve essere determinato esclusivamente in base alle tabelle censuarie compilate ed aggiornate, annualmente, dalla commissione censuaria centrale. Tale modifica, investe soltanto il sistema di valutazione dei beni trasferiti (fondi rustici) al fine di determinare il valore tassabile, ma non disciplina in modo diverso dal passato, il principio generale del riferimento della tassa di registro, per la sua liquidazione alla controprestazione di maggiore entita del negozio di trasferimento. Correlativamente anche nel vigore della nuova legge n 355 del 1959 ove in una compravendita di fondo rustico il prezzo indicato nel negozio risulti superiore al valore di detto fondo determinato col criterio automatico di valutazione censuaria per coefficienti ovvero col criterio tradizionale della legge n 1639 del 1936 la tassa di registro continuera ad essere commisurata al prezzo, maggiore, e non valore minore, del fondo.*
E principio generale che nei contratti di trasferimento, a titolo oneroso, di un bene, la tassa di registro e commisurata a quelle delle due controprestazioni negoziali che risulti di maggiore entita, al prezzo o al valore del bene trasferito. Questi due termini dell'alternativa dovrebbero essere sempre tra loro eguali in quanto il primo (prezzo) costituisce economicamente la espressione monetaria del secondo ma tale eguaglianza di solito non si riscontra nelle dichiarazioni negozialì prevalentemente perche i contraenti, al fine di evadere parte della tassa, indicano un corrispettivo inferiore a quello pattuitò a volte perche detto corrispettivo, per componenti soggettive dell'uno o dell'altro contraente, e pattuito realmente in misura maggiore o minore del valore reale del bene trasferito. Di qui la facolta dell' amministrazione finanziaria dello stato di accertare il valore venale in comune commercio del bene trasferito onde rapportare ad esso, se superiore al prezzo dichiarato, la tassa da percepire. Analoga facolta non e concessa, invece, al contribuente per l'ipotesi che il prezzo sia inferiore al valore venale perche dovendo la tassa di registro incidere sempre sulla controprestazione di maggiore entita, concretante effettivo trasferimento di ricchezza dall'una alla altra parte, essa, andrebbe parimenti commisurata al maggior prezzo e non al minor valore del bene trasferito.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/1971, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1971 |
Testo completo
E principio generale che nei contratti di trasferimento, a titolo oneroso, di un bene, la tassa di registro e commisurata a quelle delle due controprestazioni negoziali che risulti di maggiore entita, al prezzo o al valore del bene trasferito. Questi due termini dell'alternativa dovrebbero essere sempre tra loro eguali in quanto il primo (prezzo) costituisce economicamente la espressione monetaria del secondo ma tale eguaglianza di solito non si riscontra nelle dichiarazioni negozialì prevalentemente perche i contraenti, al fine di evadere parte della tassa, indicano un corrispettivo inferiore a quello pattuitò a volte perche detto corrispettivo, per componenti soggettive dell'uno o dell'altro contraente, e pattuito realmente in misura maggiore o minore del valore reale del bene trasferito. Di qui la facolta dell' amministrazione finanziaria dello stato di accertare il valore venale in comune commercio del bene trasferito onde rapportare ad esso, se superiore al prezzo dichiarato, la tassa da percepire. Analoga facolta non e concessa, invece, al contribuente per l'ipotesi che il prezzo sia inferiore al valore venale perche dovendo la tassa di registro incidere sempre sulla controprestazione di maggiore entita, concretante effettivo trasferimento di ricchezza dall'una alla altra parte, essa, andrebbe parimenti commisurata al maggior prezzo e non al minor valore del bene trasferito.*