TRIB
Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/09/2024, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 1673/2021 Verbale di Udienza del giorno 4 settembre 2024
Cont E' presente per l' di NO Benevento sede di NO il dr. Pasquale De Lisa
In premessa si chiede l'imputazione del presente procedimento alla nuova denominazione dell' “ ”, Pt_1 Parte_2 quale legittimato passivo in luogo dell , Parte_3 in ragione della intervenuta riorganizzazione dell . Parte_4
In particolare con il D.D. n.49 del 27 luglio 2023 e con il D.D. n.64 del 5 ottobre 2023 è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell Parte_4 prevedendo tra le altre cose l'aggregazione di diverse sedi territoriali e tra queste
, il tutto nell'invarianza della realizzazione dei fini istituzionali Parte_5 Parte dell e della continuità dell'azione amministrativa.
Tenuto conto dei motivi che hanno comportato da parte del ricorrente il deposito della comparsa conclusionale oltre il termine fissato dal Giudice, la difesa dell'Amministrazione resistente non si oppone ad una eventuale richiesta di differimento dell'udienza di discussione.
Si contesta e si impugna quanto sostenuto in detta comparsa conclusionale in quanto infondato
Si rinvia al riguardo alle comparse di costituzione in giudizio di questo Ufficio in cui vengono puntualmente confutati .
Questo Ufficio si riporta alle difese e richieste in atti e precisa quanto segue.
La illiceità dei contratti di cui si discute è ampiamente argomentata nelle comparse di costituzione in giudizio alle quali si rimanda e nelle quali sono stati puntualmente indicati gli elementi dai quali emerge inconfutabilmente l'assenza dei requisiti dell'appalto lecito .
Nelle comparse sono altresì specificati i motivi che inducono a ritenere infondato ogni rilievo del ricorrente in ordine alla sanzione applicata con particolare riferimento alle presunte incongruenze nella descrizione dei lavoratori coinvolti.
Ciò in considerazione della intervenuta depenalizzazione della somministrazione illecita che ha previsto in caso di impiego di lavoratori somministrati in misura pari o superiore a mille giornate lavorative una sanzione che non può essere inferiore ad euro
5000,00 e non superiore ad euro 50.000,00.
Nel nostro caso la sanzione da applicare in misura ridotta, ex art 16 l. 689/81, è di euro
16.666,67 (un terzo di euro 50.000,00) e in sede di ordinanza la sanzione è stata quantificata applicando un lieve incremento del 10% sul detto importo.
Il giudizio è stato istruito attraverso l'escussione di diversi testi .
Le dichiarazioni rese in fase processuale sono generiche e contraddittorie e non utili a contrastare le risultanze dell'accertamento .
Le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e versate in atti depongono in maniera inequivocabile per la sola messa a disposizione delle energie lavorative dei lavoratori gestiti dal committente, come tra le altre cose ammesso dalla stessa Controparte_2
e dal sig . in occasione del primo accesso ispettivo. Parte_7
La ricorrente, , ha dichiarato che la cooperativa l'RE Testimone_1 all'interno del panificio irpino non ha un proprio spazio operativo ma opera negli spazi del panificio, che nell'opificio non sono presenti attrezzature e materiali di proprietà della cooperativa, che la cooperativa fornisce solo la manodopera, che le lavorazioni vengono decise dal panificio e di aver provveduto personalmente a dotare il personale del panificio e della cooperativa di cappellini , grembiuli, magliette con il logo del
. Parte_8
Il Presidente della Cooperativa l'RE, , ha dichiarato che la Parte_7
Cooperativa l'RE all'interno del non ha un proprio spazio Parte_8 operativo ma opera negli spazi del panificio , nell'opificio non sono presenti attrezzature e materiali di proprietà della cooperativa, che la cooperativa fornisce solo la manodopera, che la ha provveduto a dotare il personale del panificio e CP_2 della cooperativa di cappellini ,grembiuli, magliette con il logo del e Parte_8 che i lavoratori della cooperativa sono inseriti nel ciclo produttivo del panificio.
Le dichiarazioni rese da e da sono state Controparte_2 Parte_7 confermate dai lavoratori della cooperativa , e Parte_9 Persona_1 Tes_2
che hanno inoltre dichiarato di ricevere ordini specifici e direttive sulla attività
[...] da svolgere dalla sig.a , amministratore del panificio Testimone_1
ha precisato " tutti noi dipendenti della cooperativa non facciamo altro Parte_9 che mettere a disposizione la nostra attività lavorativa per il panificio irpino " .
, dipendente del panificio, ha dichiarato lo svolgimento da parte di Testimone_3
delle sue stesse mansioni ed ha affermato di non essere a conoscenza Parte_9 che nel panificio opera una cooperativa. I fatti riferiti agli ispettori dai lavoratori sentiti e dagli legali rappresentati delle aziende coinvolte sono circostanziati e concordanti anche in ordine alle mansioni effettivamente svolte -
Ciò, unitamente al rilievo che le stesse sono state rese ai funzionari in maniera spontanea, senza preparazione e senza consapevolezza delle possibili ricadute sanzionatorie, induce a ritenere le deposizioni raccolte nel corso del procedimento più attendibili, in quanto più vicine ai fatti e scevre da condizionamenti, rispetto a quelle, alquanto vaghe, rese dai medesimi testi nel presente giudizio.
Queste ultime, in ogni caso, confermano (pur nella genericità e nella reticenza) quanto a suo tempo dichiarato agli ispettori del lavoro.
Invero, le testimonianze raccolte in sede giudiziaria davanti al giudice dell'opposizione, sono meno genuine e credibili rispetto alle dichiarazioni raccolte nel corso della verifica ispettiva.
Ciò in considerazione della circostanza che la diversa versione dei fatti viene fornita a notevole distanza dall'accertamento e quando gli stessi testi sono ormai presumibilmente venuti a conoscenza della sanzione irrogata e “causata” dalle stesse dichiarazioni.
Nell'immediatezza dei fatti, invece, i dichiaranti sono “colti di sorpresa” ed impreparati sul da dirsi, al di fuori dunque di ogni condizionamento da parte del datore di lavoro - il quale, peraltro, non può essere presente nel momento in cui viene resa la dichiarazione al funzionario ispettivo - e risultano contenere una dovizia di particolari in ordine ai tempi e alle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa ovvero risultano compatibili e convergenti con altri dati testimoniali e/o documentali raccolti in sede ispettiva (V. Cass. 9919/2006, Corte di Appello di Napoli 3270/2016 e 1522/2018;
2006).
Le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, presentano una spontaneità e genuinità che non possono essere trascurate non avendo in quella sede i lavoratori sentiti, alcun interesse a riferire i fatti che non rispondono al vero.
Il richiamo di controparte alle diffide accertative si appalesa del tutto insufficiente a superare quanto emerge dall'accertamento attesa la solidarietà di tutti i soggetti coinvolti nell'appalto illecito in ordine ai crediti vantati dai lavoratori. Si rinvia al riguardo alla comparsa di costituzione in giudizio .
Si impugnano le dichiarazioni rese dai soggetti sentiti come testi nel corso del giudizio che “avallano“ le argomentazioni difensive degli opponenti in quanto in contrasto con gli atti dell'accertamento e\o con quanto dagli stessi dichiarato agli ispettori .
Peraltro .come più volte rimarcato nelle comparse di costituzione in giudizio , le mansioni svolte dai lavoratori somministrati e la sede di lavoro , sono state dichiarate dai lavoratori sentiti e sono anche “attestate “ dalla documentazione acquisita nel corso della verifica ispettiva ed in particolare dalle comunicazioni di assunzione al centro per l'impiego e dai prospetti paga dei lavoratori tratti dal Libro Unico del
Lavoro depositati agli atti di causa . Si rimarca nuovamente che le scritture contabili
( L.U.L. ) fanno prova nei confronti del datore di lavoro fino a querela di falso .
Si chiede la conferma delle ordinanze ingiunzione opposte con la condanna dei ricorrenti alle spese di liti.
E' presente per i ricorrenti l'avv. Maria Elena Rossano per delega dell'avv. Freda la quale si riporta ai propri scritti difensivi e in particolare alla memoria difensiva conclusionale e alle richieste ivi contenute che qui si intendono per integralmente trascritte. Impugna le conclusioni della controparte e chiede la decisione della causa.
Il dott. De Lisa si associa alla richiesta di decisione della causa.
Il G.O.P.
Invita le parti alla discussione della causa. All'esito della discussione orale decide come da separata sentenza che forma parte integrante del presente verbale e il cui dispositivo verrà letto a fine udienza .
Il G.O.P.
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 04/09/2024, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1673/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 cui sono riunite quelle iscritte al n. 1679/2021 R.G., n. 1692/2021 R.G.
e n. 3052/2021 R.G. avente ad oggetto opposizione ordinanza ingiunzione e vertente
T R A
C.F.: , nato in [...] Parte_10 CodiceFiscale_1
LO (AV) il 30/11/1957, , C.F.: Parte_11 C.F._2
, nato in [...] il [...], , C.F.:
[...] Parte_7 [...]
, nato in [...] il [...], e C.F._3 CP_2
, C.F.: nata in [...] il [...], tutti
[...] CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi, dall'Avv. Ettore Freda,( C.F.: giusta CodiceFiscale_5
procura in calce ai rispettivi atti di opposizione, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
Controparte_3
, in luogo dell , in ragione
[...] Parte_3
della intervenuta riorganizzazione dell' , CF Parte_4
, in persona del Direttore pro-tempore dott. che P.IVA_1 CP_4 rappresenta e difende l'ente unitamente ovvero disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati ex art. 6 c.9 D. Lgs n. 150/2011, come da delega in atti,), elettivamente domiciliato presso la sede di NO come in atti
RESISTENTE
Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 04 agosto 2022 ,previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa Controparte_5
nella fase istruttoria.
Alla odierna udienza , il Giudice ha invitato ciascun difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. Ogni difensore presente si è riportato a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi.
Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, alle ore in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81 / art. 6 D.lgs 150/11 svolgeva Parte_12
opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni nn. 48/2021- A del 02/03/2021, e
48/2021- B del 02/03/2021, notificate il 25//3-2021, con le quali l di NO CP_1
intimava al Sig. in proprio, quale ex legale rappresentante della Parte_10
Società Cooperativa l'RE, intimava il pagamento della somma di € 2.585,00 per sanzioni amministrative per violazione dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 per aver somministrato al dal 13\09\2011 al 31\10\2011 le prestazioni di lavoro Parte_8
di cinque lavoratori per 141 giornate in esecuzione di un contratto di appalto fittizio stipulato in data 4\7\2011. L'opponente precisava che l'originaria sanzione di €
4.534,24, riferita al periodo dall'agosto del 2011 al 31/10/2011, per un totale di Cont complessive 272 giornate di lavoro era stata ridotta ad € 2.619,40, avendo l , escluso il periodo dal 01/08/011 al 12/09/2011, per intervenuta prescrizione.
Con successivi ricorsi proponevano opposizione, ai sensi degli artt. 22 l. n. 689/81 e 6
D.Lgs. n. 150/2011, il Sig. in proprio, quale ex legale rappresentante Parte_11
della Società Cooperativa l'RE avverso l' ordinanza ingiunzione n. 49/2021- B del 02/03/2021, notificata il 25/03/2021, con la quale l NO intimava il CP_6
pagamento della somma di € 18.883,34 per sanzioni amministrative per violazione dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e dell'art. 10, comma 1°, D.Lgs. n. 66/2003 per il periodo dal novembre del 2011 al gennaio del 2013, per un totale di complessive 1.363 giornate di lavoro. Il , nella qualità di Liquidatore della L Parte_13 [...]
, proponeva opposizione anche avverso le ordinanze Controparte_7
ingiunzione nn. 48//2021 A e B del 02/03/2021, notificate il 25/03/2021, e 49/2021 notificata il 25/03/2021; il Sig. in proprio, quale ex legale Parte_7
rappresentante della Società Cooperativa l'RE avverso le ordinanze ingiunzioni nn. 50/2021- A del 02/03/2021, e 50/2021- B del 02/03/2021, notificate, rispettivamente, il 01/04/2021 ed il 25/03/2021, con le quali l' di NO ha CP_1
intimato il pagamento, , della somma di € 18.333,34 per sanzioni amministrative per violazione dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 per il periodo dal febbraio del 2013 al
22/04/2016, per un totale di complessive 2.451 giornate di lavoro;
la Sig.ra CP_2
in proprio, quale legale rappresentante del avverso l'
[...] Parte_14
ordinanza ingiunzione n. 259/2020 del 13/10/2020, notificata il 14/10/2020, con la quale l'I.T.L. di NO intimava il pagamento in proprio, quale legale rappresentante del della somma di € 18.366,54 per sanzioni amministrative per Parte_14
violazione dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 per il periodo dal 2011 al 2016, per un totale di complessive 4.086 giornate di lavoro.
Secondo gli Ispettori, i Lavoratori dipendenti della L'RE Società Cooperativa sarebbero stati impiegati, nel periodo sopra indicato, sotto le direttive ed il controllo del legale rappresentante del e, sempre secondo i verbalizzanti, Parte_14
indici rivelatori dell'illiceità dell'appalto sarebbero ricavabili dalla proprietà delle attrezzature utilizzate, tutte riferibili alla società committente, dalla promiscuità degli ambienti e delle operazioni di lavoro tra i dipendenti di entrambe le società, dall'assenza di rischio di impresa della società appaltatrice, dalla mera gestione amministrativa dei rapporti di lavoro e dall'esistenza di una mono-committenza.
Inoltre, sempre secondo gli Ispettori, la presunta illiceità del contratto di appalto sarebbe ricavabile altrì dal pagamento di un prezzo fisso, svincolato dal conseguimento di un risultato.
Tutti gli opponenti preliminarmente eccepivano la mancanza di valore probatorio del verbale di accertamento oltre la sua nullità per evidente contraddittorietà.
I sigg.ri e specificavano che nel verbale unico Parte_10 Parte_7
di accertamento e notificazione, alla pag. 2, penultimo periodo, veniva riferito che, in occasione di un accertamento ispettivo eseguito il 22-04-2016 presso il Parte_14
sarebbero “stati trovati intenti al lavoro i lavoratori n. 01/02/1983,
[...] Parte_9
n. 01/04/1956, n. 20/08/1978 e n. Persona_1 Testimone_2 Parte_7
18/11/1981, dipendenti della Società Cooperativa L'RE, (…), mentre alla pag.
5, venivano indicati, quali “LAVORATORI INTERESSATI”, i Sig.ri , Testimone_2
, e con la Persona_1 Parte_15 Parte_16 Parte_11
specificazione, di fianco a ciascuno di loro, dei giorni di lavoro.
I detti ricorrenti eccepivano altresì la duplicazione delle ordinanze ingiunzione , identificate con lo stesso numero 48/2021 e la stessa data 02-03-2021, ma con due lettere diverse: A e B. Cont Nel merito tutti gli opponenti contestavano la fondatezza della pretesa dell che sosteneva che tra la e la soc. coop. l'RE sarebbe intercorso Parte_14
un appalto illecito di manodopera, in violazione del combinato disposto dell'art. 1655
c.c. e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 mentre nella realtà l'appalto era stato del tutto regolare e in cui l'erogazione dei servizi stabiliti era avvenuta con assoluta prevalenza della mera attività manuale.
Nella fattispecie i lavoratori erano stati assunti dalla cooperativa L'RE relazionandosi soltanto con la stessa. Le attività delle due società venivano svolte rispettivamente da dipendenti dell'una e dell'altra, senza nessuna commistione né promiscuità, con distinta organizzazione e autonoma responsabilità di impresa, tanto che i pagamenti del prezzo dell'appalto venivano eseguiti, dalla committente, solo a seguito della effettiva esecuzione e verifica dei servizi dedotti in appalto.
Rilevavano infine che per gli anni dal 2011 al 2016 l avevano notificato, alla CP_1
soc. coop. l'RE, diffide accertative di crediti patrimoniali riferite a presunte omissioni retributive riguardanti gli stessi Lavoratori indicati nel verbale di accertamento riconoscendo di fatto che costoro erano dipendenti, a tutti gli effetti, della l e che, quindi, l'appalto intercorso con la era Controparte_8 Parte_8
lecito in quanto conforme alla normativa vigente al riguardo.
Alla luce delle suesposte ragioni così concludevano:
“IN RITO
Voglia disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell' ordinanza ingiunzione impugnata, con decreto inaudita altera parte o, subordinatamente, con ordinanza previa comparizione personale delle parti, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 150/2011.
NEL MERITO
Voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:
1) Dichiarare la nullità delle ordinanze ingiunzione opposte, nn. 48/2021 del 02-02-
2021, A e B.
2) Subordinatamente, annullare le ordinanze ingiunzione opposte, nn. 48/2021 del 02-
02-2021, A e B, previa declaratoria dell'infondatezza della pretesa dell CP_9
per le causali di cui alle medesime e, quindi, previa declaratoria della
[...]
legittimità dell'appalto intercorso tra la e L Parte_14 Controparte_8
3) Subordinatamente, dichiarare comunque non dovuta, dal ricorrente, la somma di cui alle ordinanze ingiunzione impugnate.
4) Pronunciare tutti i consequenziali provvedimenti. Con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio, ed attribuzione al
Difensore anticipatario”
Con decreto del 26/04/2021 il precedente giudicante sospendeva l'esecutività della impugnata ordinanza e fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza di discussione del 10.11.2021.
Si costituiva l che in relazione a quanto dedotto nell'opposizione si Controparte_9
riportava agli allegati atti dell'accertamento.
Preliminarmente contestava l'eccezione di duplicazione della sanzione rilevando che la O.I. n. 48\2021-A era stata notificata a quale trasgressore mentre Parte_10
la O.I. n.48\2021- B era stata notificata all'obbligato in solido ex art. 6 Legge n.
689\1981 presso il liquidatore (sig. ). Parte_7
Nelle dette ordinanze ingiunzione si precisava che per effetto della prescrizione quinquennale delle violazioni dal 01\8\2011-12\9\2011, considerato che il verbale di illecito era stato notificato in data 12\9\2011, erano state rideterminate le giornate per il calcolo della sanzione. Cont L' evidenziava altresì che il verbale conclusivo degli accertamenti n.AV00001\2016-953-01 del 10\8\2016 riportava dettagliatamente le fonti di prova oltre a essere motivato in ordine all'assenza dei requisiti dell'appalto lecito (utilizzo dei lavoratori della Cooperativa nell'ambito dei cicli produttivi del sotto le Pt_14
direttive ed il controllo dell'Amministratore del , svolgimento dell'attività Pt_14
lavorativa da parte dei dipendenti della Cooperativa con materiale e strumenti di lavoro di proprietà della committente, attività lavorativa del personale del Committente e della
Cooperativa svolta negli stessi ambienti di lavoro, assenza attività organizzativa dei legali rappresentanti della Cooperativa, assenza del rischio di impresa, monocommitenza etc.).
Quanto all' eccezione di illiceità del verbale di illecito perchè le sanzioni erano riferite a cinque lavoratori ( , , , , Testimone_2 Persona_1 Parte_15 Parte_16 [...]
) e che ,tra questi ,solo e erano stati Parte_11 Testimone_2 Persona_1
rinvenuti sul luogo di lavoro la resistente evidenziava che la sussistenza delle violazioni di cui al provvedimento sanzionatorio impugnato era provata dalle dichiarazioni dei soggetti sentiti nel corso della verifica ispettiva e dalla documentazione acquisita dagli accertatori.
Quanto infine all'illecità dell'appalto precisava che il contratto di appalto del 4\7\2011 prevedeva che il materiale, gli strumenti, e tutto ciò che era necessario per il compimento del servizio erano a carico dell'appaltatore mentre dagli atti dell'accertamento e dalle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti nel corso della verifica si aveva conferma che la Cooperativa l'RE non disponeva di mezzi, materiali e strumenti di lavoro alla data della stipula del contratto di appalto e per tutto il periodo di somministrazione dei lavoratori ( 2011 - 2016 ) così come confermato non solo dai lavoratori ma anche dalla sig.a , Amministratore del Controparte_2 Parte_8
e da , Presidente della Cooperativa l'RE alla data
[...] Parte_7
dell'accesso ispettivo .
La resistente sosteneva che dalle comunicazioni di assunzione e dai prospetti paga tratti dal L.U.L. dei citati lavoratori risultavano le mansioni realmente svolte e la effettiva sede di lavoro dei dipendenti presso la sede del in contrada Frassino a Parte_8
Guardia dei LO e che dalla documentazione allegata risultava anche l'assenza del rischio di impresa, la monocommittenza, la promiscuità degli ambienti di lavoro e dell' attività lavorativa svolta dal personale del e della Cooperativa. Pt_14
Cont L' chiedeva pertanto “ la conferma della ordinanza impugnata con condanna alle spese di lite del ricorrente quantificate ex art.9 del Decreto Legislativo n.149/2015 che prevede “in caso di esito favorevole della lite all sono riconosciute dal Parte_4
giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,n.27,per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”.
Nel corso del giudizio, attesa la connessione oggettiva tra i vari ricorsi, se ne disponeva la riunione. La causa veniva istruita con prova testimoniale all'esito della quale veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza con termine per il deposito di note conclusive fino al 31/07/2024. Soltanto gli opponenti depositavano note conclusive in data 23/08/2024
e di cui il Giudicante terrà conto non essendo il termine indicato perentorio.
DIRITTO
Prima di esaminare i motivi di doglianza dell'opponente è opportuno rammentare che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla pubblica amministrazione e all'opponente.
Da ciò consegue che spetta all'amministrazione la prova della fondatezza della pretesa fatta valere con il provvedimento.
Inoltre, l'opposizione è accolta quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (art. 6, comma 11, D. Lgs 150/2011 che ha sostituito
Cont l'analoga previsione dell'art. 23 l. 689/81). Pertanto all spetta di provare l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento sotteso al provvedimento opposto nonché della legittimità del procedimento sanzionatorio e sua notifica.
Nella fattispecie l non ha assolto l'onere su di sé incombente. Parte_4
E' bene premettere che il presente giudizio ha come oggetto l'accertamento negativo della fondatezza della pretesa sanzionatoria avanzata dall nei confronti Controparte_9
degli opponenti.
Ne consegue, come costantemente affermato in giurisprudenza, che incombe sul Cont creditore (in specie l' ) l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria fondata sul Verbale Unico di Accertamento Ispettivo che, vale la pena precisare, pur non facendo piena prova fino a querela di falso nella parte in cui esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), è comunque attendibile fino a prova contraria, restando liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. In sintesi, dunque, i verbali redatti dai funzionari dell -del pari Parte_4
di quelli redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali)- fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
Così delineato il thema decidendum del presente giudizio è bene rammentare che l'art.29 d. lgs. n.276/03, in materia di interposizione di manodopera richiama, anzitutto, le norme di codice civile che disciplinano l'appalto individuando le peculiarità dell'appalto di servizi rispetto alla fattispecie della somministrazione di lavoro con riferimento all'“organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto,dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.”. Elementi distintivi dell'appalto di servizi rimangono, dunque,
l'assunzione del rischio e l'esercizio del potere direttivo e di organizzazione da parte dell'appaltatore. La previsione che l'esercizio di tali poteri è sufficiente ad integrare il requisito dell'organizzazione dei mezzi necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio, tenuto conto delle peculiarità di questi ultimi, legittima l'appalto di servizi caratterizzati dall'utilizzo prevalente se non esclusivo della manodopera fornita dall'appaltatore, come già ritenuto dalla giurisprudenza nel vigore della l. n.1069/1960
(ex plurimis Cass. sez Lav.n.15693/2009).
E' stato poi chiarito che non sussiste alcuna violazione della normativa de qua se la committente esercita un mero coordinamento, in quanto, nella singola fattispecie concreta, anche questa attività potrebbe risultare legittimamente esercitata. Essa, anzi, potrebbe risultare addirittura necessaria quando vi sia l'esternalizzazione solo di alcune linee produttive all'interno dei locali della committente ovvero laddove vi siano appalti ad alta intensità di manodopera. In questi casi, non può escludersi la genuinità dell'appalto senza un approfondito esame poiché la sua stessa natura presuppone che l'attività appaltata si integri nel contesto produttivo e si coordini con l'attività del committente (cfr. Cass. n. 9231/2021).
Si è ritenuto, quindi, che non vada data una rigida interpretazione al cit. art. 29, nel senso che non è richiesta l'assoluta autonomia del servizio appaltato rispetto al ciclo produttivo dell'azienda committente e che non vada esclusa la liceità degli appalti c.d. endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività rientranti nel complessivo ciclo produttivo del committente (es. logistica, facchinaggio, movimentazione merci, inserimento di dati nei sistemi informatici, gestione di archivi informatici, ecc.). Di conseguenza, l'elemento decisivo, negli appalti endoaziendali ad alta intensità di manodopera -quale è quello dedotto nel presente giudizio-, secondo la giurisprudenza, è l'autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione e nella gestione delle risorse umane impiegate per raggiungere il risultato produttivo pattuito e l'assunzione da parte sua del relativo rischio economico.
Secondo la S.C., infatti, “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto
(quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” ( cfr. Cass. 4828/2023; Cass. 27213/2018; in senso conforme,
Cass. 13641/2019). Si ritiene essere connaturato alla figura dell'appalto endoaziendale l'esercizio di un potere di controllo da parte del committente, con la predeterminazione di modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto; ciò, tuttavia, non deve mai interferire con il potere direttivo del datore di lavoro, restando quest'ultimo l'unico legittimato ad impartire indicazioni in merito alla gestione della manodopera e alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. n. 13015 del 1993 e anche Cass. n. 9398 del 1993, secondo cui per valutare la legittimità dell'appalto, il giudice deve tener conto anche "delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che manifestino la sussistenza di un rapporto di subordinazione diretta con il committente").
Dunque, non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto (cfr. Cass.
15615/11).
Bisogna, quindi, accertare che, nonostante le direttive tecniche fornite dal committente, all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con un reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, l'impiego di propri mezzi e l'assunzione da parte sua del rischio d'impresa.
E' stato poi precisato che l'appalto deve ritenersi legittimo anche quando l'appaltatore utilizzi locali ed attrezzature dell'appaltante, purché resti in capo all'appaltatore almeno il rischio di impresa, correlato alla necessità di garantire continuità ed efficienza del servizio, attraverso un'adeguata organizzazione di personale (cfr. Cass.
n. 31127/2021 ove è stato rilevato che l'evolversi delle attività e dei modelli organizzativi consentono lo svolgimento di servizi in cui si prescinde dal possesso di beni materiali, essendo necessaria solo un'adeguata organizzazione di personale e di conoscenze. Nel caso in esame, la committente non si ingeriva nella linea gerarchico organizzativa dell'appaltatore, il quale si assumeva il rischio economico di impresa, consistente nel fatto che - per adempiere alle prestazioni richieste -. doveva garantire con adeguata organizzazione e relativi costi la copertura e, quindi, la continuità e l'efficienza del servizio negli orari previsti e per la durata del contratto. È quindi irrilevante l'utilizzo di beni della committente, mentre è necessario il requisito dell'autonomia dell'appaltatore sull'organizzazione, tipico degli appalti cosiddetti
“leggeri”, in cui l'attività si risolve prevalentemente nel lavoro).
In sintesi affinché vi sia una condotta contra legem, la società appaltatrice deve risultare solo formalmente un datore di lavoro ma, di fatto, essere privata in toto della propria autonomia organizzativa, senza alcuna effettiva gestione del proprio personale dipendente e senza alcun obiettivo produttivo autonomo.
Inoltre dal tenore delle clausole contrattuali pattuite è palese come sulla società appaltatrice ricadesse qualsiasi tipo di rischio imprenditoriale.
L'appaltatore ha assunto su di sé il rischio della gestione dell'intera attività lavorativa complessivamente valutata provvedendo a ogni onere previdenziale e assicurativo sollevando la committente da ogni obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro genere.
La società appaltatrice, assumendo su di sé il rischio economico dell'attività oggetto dell'appalto, ha sempre agito in condizioni di reale e totale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente, essendo, sia, provvista di una propria organizzazione di impresa che di direzione assoluta sui lavoratori che agivano solo ed esclusivamente alle sue dipendenze. Inoltre sono stati depositati i documenti contabili della cooperativa L'RE, dai quali si desume la sua autonomia organizzativa e il rischio di impresa a suo carico, così come sono stati documentati tutti i pagamenti eseguiti dal committente alla cooperativa L'RE. Parte_8
Ciò posto, l , onerato di fornire la prova delle circostanze Parte_4
integranti la violazione dell'art. 29 co.1 cit. quali mancata assunzione a carico della società appaltatrice del rischio di impresa nonchè concreto esercizio da parte del committente dei poteri datoriali di organizzazione, controllo e disciplinare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, ha omesso di adempiere adeguatamente a tale onere. Nella fattispecie in esame i lavoratori relativamente ai quali è stato svolto l'accertamento ispettivo escussi in qualità di testi di entrambe le parti hanno concordemente confermato le circostanze indicate dagli opponenti. Il teste
[...]
così dichiarava: “Io non ho mai ricevuto le direttive dalla sig.ra Per_1 CP_2
non avendo mai lavorato per il panificio dopo essere stato assunto dalla
[...]
RA l'RE . Le direttive io le ho ricevute prima dal sig. Parte_12
poi da e infine dal ” e ancora:” In merito
[...] Parte_13 Parte_7
alle dichiarazioni rese agli Ispettori preciso che io in passato ho lavorato per il panificio svolgendo l'attività così come dichiarato. Poi dal 2005 /2006 circa, se bene ricordo, ho lavorato per la Cooperativa l'RE esclusivamente come trasportatore e non ho mai lavorato per il panificio”.
La teste , sentita nel giudizio R.G. n. 3052/2021 così Parte_9
dichiarava:”Confermo che io, come dipendente della cooperativa L'RE facevo capo per tutte le vicende relative allo svolgimento del rapporto di lavoro, ossia per le disposizioni di servizio, il pagamento della retribuzione, le ferie, la malattia,le assenze ed altro, esclusivamente al responsabile della medesima cooperativa Sig. Parte_7
”. La teste, escussa nuovamente a seguito della riunione del predetto fascicolo
[...]
a quello con R.G. n. 1673/2021 così dichiarava: “ I dipendenti della CP_8
si rapportavano con e succesivamente con . Solo Parte_10 Parte_7
per un breve periodo, che non posso definire perché non ricordo, c'è stato Parte_11
”, confermando per il resto tutte le circostanze addotte dagli opponenti,
[...]
precisando, quanto alle dichiarazioni rese agli Ispettori: “Si ricordo di aver rilasciato qualche dichiarazione e riconosco la firma apposta in calce alla detta dichiarazione.
Ricordo la dichiarazione che mi viene letta ma preciso che all'epoca la dichiarazione resa era fondata su quanto si diceva in giro e non per mia conoscenza diretta.” “Ricordo Testim di aver riferito tale particolare anche agli Ispettori” “Confermo quanto dichiarato in sede di ispezione rispetto alla messa a disposizione della nostra attività di dipendenti, per quanto riguardava le nostre specifiche mansioni, a servizio del ma Parte_8
preciso che ciò avveniva per ordine della Coop. l'RE. Io mi occupavo di confezionamento e della pulizia. Ho lavorato con la collega che si Testimone_3
occupava anche talvolta della preparazione di impasto e preparazione biscotti e dolci.”
Identica posizione per il teste e per la teste . Testimone_2 Testimone_3
La teste , sentita nel giudizio R.G. n.3052/2021, consulente del lavoro, Testimone_5
ha sostenuto che :”La Cooperativa l'RE e il erano due soggetti Parte_8
giuridici autonomi e diversi. Avevano ciascuno una distinta organizzazione con autonoma responsabilità di impresa”
Da tali dichiarazioni, da ritenersi utilizzabili in quanto precise e concordanti emerge, dunque, che i poteri datoriali tipici di direzione, controllo e disciplinare erano esercitati dagli opponenti in via esclusiva e in assenza di qualsiasi ingerenza da parte della committente.
In mancanza di prova della somministrazione di manodopera irregolare le ordinanze- ingiunzione opposta vanno annullate.
Rimangono assorbite le ulteriori questioni .
SUL REGIME DELLE SPESE
Per quanto attiene al regolamento delle spese, ritiene questo giudice che ricorrano giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, in Cont considerazione sia della particolarità della questione trattata e sia per il fatto che la sia stata tratta in errore dalle dichiarazioni inesatte dei lavoratori, idonea a giustificare il comportamento dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 48/2021 A e B del 02/03/2021, notificate a il 25/03/2021 Parte_10
intimante la sanzione di euro € 2.585,00, emessa dall' Parte_3
; l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 49/2021 B del
[...]
02/03/2021, notificata il 25/03/2021 a intimante la sanzione di euro Parte_11 € 18.883,34, emessa dall' ; l'ordinanza Parte_3
ingiunzione di pagamento n. 50/2021 A e B del 02/03/2021, notificate a
[...]
il 25/03/2021 e 01/04/2021 intimante la sanzione di euro € 18.383,34, Parte_7
emessa dall' ; l'ordinanza ingiunzione di Parte_3
pagamento n. 259/2020 del 13/10/2020, notificata a il 14/10/2020, Controparte_2
notificate il 25/03/2021 intimante la sanzione di euro € 18.366,54 emessa dall;
Parte_3
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in NO il 04 settembre 2024
Il G.O.P.
Dott.ssa Maila Casale