TAR
Sentenza 6 marzo 2026
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01146/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 06/03/2026
N. 00475 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01146/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2025, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Ielo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montecorvino Pugliano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Annunziata, UA AR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania, Provincia di Salerno, non costituiti in giudizio; N. 01146/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
- dell'atto prot. n. 6916 del 7 maggio 2025, trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 7 maggio
2025, con cui il Responsabile del Settore Affari Generali e del Personale, Servizi
Demografici e SUAP del Comune di Montecorvino Pugliano ha annullato in autotutela il titolo autorizzatorio ottenuto da Iliad Italia S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compresa la nota prot. n. 5498 del 10 aprile 2025, con cui il Comune di Montecorvino Pugliano ha comunicato a Iliad Italia S.p.A. l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del titolo autorizzatorio ottenuto da Iliad Italia S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base; in via subordinata, per l'annullamento - degli artt. 2, 3 e 7 del “Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni sul territorio comunale di Montecorvino Pugliano (SA)”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 31 del 21 luglio 2023;
- di qualsivoglia altra previsione del “Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni sul territorio comunale di Montecorvino Pugliano
(SA)” che possa costituire fondamento degli atti impugnati; in via ulteriormente subordinata, e ove occorrer possa, per la disapplicazione - degli artt. 2, 3 e 7 del
“Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni sul territorio comunale di Montecorvino Pugliano (SA)”, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 31 del 21 luglio 2023;
- di qualsivoglia altra previsione del “Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni sul territorio comunale di Montecorvino Pugliano
(SA)” che possa costituire fondamento degli atti impugnati. N. 01146/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montecorvino Pugliano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa NA SA
e uditi per le parti i difensori NI RA (in dichiarata sostituzione di Ielo) e
AR UA;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente premette in fatto:
- di aver presentato, in data 6 settembre 2024, istanza per l'installazione di una stazione radio base nel Comune di Montecorvino Pugliano, in via Toscana, snc
(fg. 13, p.lla 448);
- di aver impugnato innanzi a questo TAR, con ricorso incardinato con n. 486/2025
R.G., il diniego comunale n. 240 del 9 gennaio 2025;
- che con sentenza n. 710 del 16 aprile 2025 è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere perché “il Comune resistente ha riconosciuto la formazione del silenzio assenso sull'istanza del 6 settembre 2024, antecedentemente all'adozione del provvedimento di diniego; il Comune, di conseguenza, con il sopravvenuto provvedimento del 10 aprile 2025, ha annullato in autotutela il diniego impugnato numero 240 del 9 gennaio 2025, pur comunicando l'avvio di un procedimento per l'annullamento, in autotutela, del silenzio assenso formatosi”;
- successivamente alla sentenza, con atto prot. n. 6916 del 7 maggio 2025, il Comune di Montecorvino Pugliano ha annullato in autotutela il titolo autorizzatorio formatosi per NT.
2. Avverso il citato provvedimento in autotutela è insorta parte ricorrente, con ricorso notificato il 6 luglio 2025 e depositato il successivo 18 luglio, formulando a sostegno N. 01146/2025 REG.RIC.
del gravame, a mezzo di nove motivi, plurime censure di violazione di legge (artt. 3, comma 2, 4, comma 2, 8, comma 2 bis, 43, 44, 49 e 51, comma 1, d.lgs. n. 259 del
2003, l. n. 122 del 1989, art. 41 sexies l. n. 1150 del 1942, artt. 3 e 21 nonies l. 241 del
1990, artt. 2, 3 e 7 del Regolamento Comunale, art. 8, comma 6, legge n. 36 del 2001, art. 23 Cost., art. 9 bis d.p.r. n. 380 del 2001, art. 45 delle NTA del Piano Urbanistico
Comunale del Comune di Montecorvino Pugliano, artt. 99–103 del Regolamento
Edilizio Comunale del Comune di Montecorvino Pugliano).
3. Si è costituito il Comune di Montecorvino Pugliano, che ha insistito per la reiezione del gravame a cagione della sua infondatezza.
4. Con ordinanza n. 342 del 10 settembre 2025 è stata fissata, ex art. 55, comma 10,
c.p.a, l'udienza pubblica di trattazione del merito del ricorso.
5. Previo deposito di ulteriori memorie, all'udienza pubblica dell'11 febbraio 2026 la causa è stata introitata in decisione.
6. Giova premettere, in punto di fatto, che il gravato provvedimento risulta fondato sulle seguenti motivazioni:
a) “l'intervento richiesto non risulta conforme ai vigenti strumenti urbanistici, con la destinazione d'uso area a parcheggio e di manovra a servizio del fabbricato costituito da un piano terra adibito in parte a deposito, uffici e vendita e di un primo piano con tre unità abitative residenziali, per un totale di circa 4,979,00 mc. L'immobile risulta autorizzato con Licenza n. 81 del 18/04/1968 e successivo condono edilizio L. 47/85
n. 152/2008. La sottrazione dell'area a parcheggio comporta la mancata verifica del rapporto di 1/10 del volume obbligatorio come previsto dalla L. 122/89”;
b) “non risultano verificati i criteri di scelta dell'area oggetto d'intervento e relativa proprietà, così come previsto dal Regolamento per l'istallazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni sul territorio comunale, approvato con Deliberazione
C.C. n. 31 del 21.07.2023, anche in relazione ad altri impianti in corso di installazione”; N. 01146/2025 REG.RIC.
c) “non risulta prodotta la dichiarazione di assenza di abusi sull'area oggetto di intervento, resa dal proprietario e dal tecnico progettista e dei titoli edilizi di tutti i manufatti ricadenti sull'area”;
d) “non risulta verificata la distanza del palo rispetto al vigente regolamento per le zone “B2”, in quanto tale edificazione non ricade nelle riduzioni delle distanze”.
7. Con il primo e con il secondo motivo, strettamente connessi e pertanto suscettibili di esame congiunto, parte ricorrente contesta la legittimità della motivazione sopra riportata sub a), deducendo la compatibilità con la destinazione d'uso dell'area a parcheggio delle SRB, le quali – non rappresentando “nuove costruzioni” - non soggiacciono all'applicazione del rapporto con le aree dedicate a parcheggio di cui alla l. 122/89.
7.1. Le censure sono fondate nei sensi di seguito precisati.
7.2. Il d.lgs. n. 259/2003, nel disciplinare l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, ha introdotto principi volti a favorire lo sviluppo tecnologico e la capillare copertura del territorio nazionale. A tal fine, l'art. 43, comma
4, del Codice (già art. 86, comma 3) assimila tali infrastrutture “ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria”. Il successivo art. 51 (già art. 90) ne dichiara il carattere di “pubblica utilità”.
Il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, fa discendere da tale qualificazione normativa la generale compatibilità di tali impianti con qualsiasi destinazione urbanistica prevista dagli strumenti di pianificazione comunale. Difatti,
“l'assimilazione, per effetto della previgente disciplina prevista dall'art. 86 d.lgs. n.
259/2003, delle infrastrutture di reti pubbliche di TLC alle opere di urbanizzazione primaria implica che le stesse siano in generale compatibili con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale (in ossequio al principio della necessaria capillarità della distribuzione di detti impianti)” (Consiglio di Stato, sez.VI, 6 febbraio 2024, n. 1200). N. 01146/2025 REG.RIC.
Tali acquisizioni giurisprudenziali, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune, devono ritenersi in linea di principio riferibili non soltanto alla destinazione urbanistica (ovvero alla funzione che la pianificazione urbanistica astrattamente riconosce all'immobile in relazione alle sue intrinseche caratteristiche strutturali) ma anche alla destinazione d'uso (intesa, come precisato dal Comune nella memoria di costituzione, quale “uso effettivo a cui è destinato un immobile da un titolo edilizio”), ivi inclusa quella a parcheggio, atteso che le opere di urbanizzazione primaria, per loro natura, sono realizzabili su tutto il territorio comunale, in quanto essenziali a soddisfare le esigenze primarie della collettività (ex plurimis, T.A.R. Campania
Napoli, sez. VIII, 14 novembre 2023, n. 6244) e la collocazione della SRB, poiché non imprime all'area una diversa destinazione, può essere impedita solo ove comprovato che la sua presenza comporti la perdita della dotazione minima degli spazi per parcheggi a servizio dell'adiacente fabbricato, imposta dall'art. 41- sexies della l.
n.1150/1942 (il quale, come modificato dall'art. 2 l. 24 marzo 1989, n. 122, prevede che “nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione”), con conseguente compromissione del soddisfacimento degli standard urbanistici.
Orbene, nel caso di specie il Comune si è limitato, nel provvedimento impugnato, ad affermare che “la sottrazione dell'area a parcheggio comporta la mancata verifica del rapporto di 1/10 del volume obbligatorio come previsto dalla L. 122/89”, senza tuttavia fornire (per il vero, neppure nella relazione tecnica depositata in giudizio) elementi tecnici, specifici, idonei a rappresentare le puntuali motivazioni per le quali l'installazione dell'impianto - che si svilupperebbe, secondo quanto riportato nell'istanza, pressoché interamente in altezza ed occupando un'area molto limitata di terreno (pari a 3 m per 4,2 m) - costituirebbe un impedimento alla destinazione e all'utilizzo dell'area come parcheggio, anche considerato che, secondo quanto pure N. 01146/2025 REG.RIC.
rappresentato nella relazione tecnica, l'area è “già attualmente non sufficiente a raggiungere il minimo indispensabile per l'esiguità del lotto”.
8. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 21 nonies l. 241 del 1990, poiché l'interesse pubblico posto a base dell'annullamento in autotutela del titolo per NT (correlato “al fine di ristabilire la legittimità dell'azione amministrativa in relazione al corretto perseguimento del superiore interesse alla garanzia della conformità degli interventi edilizi agli strumenti urbanistici vigenti”) non sussiste, atteso che le stazioni radio base non sono “interventi edilizi” né sono assoggettabili al regime ordinario delle costruzioni edilizie.
8.1. La doglianza è suscettibile di positiva delibazione, considerato che l'acclarata legittimità del provvedimento sotto il profilo urbanistico ed edilizio, per le ragioni supra (e anche infra) evidenziate, si traduce altresì nell'assenza dell'interesse evocato dal civico ente a fondamento della sua rimozione.
8.2. Per mera aspirazione alla completezza, osserva inoltre il Collegio che il “fine di ristabilire la legittimità dell'azione amministrativa in relazione …alla garanzia della conformità degli interventi edilizi agli strumenti urbanistici vigenti” nella sostanza coincide con l'interesse al ripristino della legalità violata, insufficiente ad integrare gli estremi dell'interesse pubblico concreto ed attuale di cui all'art. 21 nonies l. n.
241/1990, considerato che, come noto, ai fini dell'annullamento d'ufficio non è sufficiente che l'amministrazione riscontri profili di illegittimità, dovendo la stessa specificamente verificare, motivando sul punto, l'esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione del provvedimento, integrato da ragioni differenti dalla mera esigenza di ripristino della legalità.
9. Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta, con riguardo alla motivazione del provvedimento (sopra riportata sub b) secondo cui “non risultano verificati i criteri di scelta dell'area oggetto d'intervento e relativa priorità, così come previsto dal
Regolamento per l'istallazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni sul N. 01146/2025 REG.RIC.
territorio comunale, approvato con Deliberazione C.C. n. 31 del 21.07.2023, anche in relazione ad altri impianti in corso di installazione”, che il rilievo, oltre ad essere generico, si pone in contrasto con le previsioni del Regolamento comunale, che non reca un divieto all'installazione di impianti in aree diverse da quelle indicate dal
Comune come “preferenziali” e/o “prioritarie”.
9.1. La censura è meritevole di accoglimento.
9.2. Il Regolamento comunale, come riconosciuto dalla stessa difesa del civico Ente, pur recando la previsione di aree “preferenziali” (definite dall' art. 2, comma 3, lett.
d, come le “parti del territorio in cui emerge una eventuale attitudine alla localizzazione degli impianti”) e/o “prioritarie (cfr. art. 3, lett. c, che prevede l'impegno dei gestori “ad utilizzare in via prioritaria, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni sia dei nuovi impianti sia della delocalizzazione di quelli preesistenti”; art. 7, secondo cui “il Comune provvederà ad approvare un piano delle aree comunali e delle proprietà immobiliari del Comune, ritenute idonee ad ospitare gli impianti radiotelevisivi e di telefonia cellulare…Tali aree dovranno assumere priorità nella fase di pianificazione degli interventi di cui al precedente art. 3 comma 2”), non reca alcun un divieto all'installazione di impianti in aree diverse da quelle indicate, in linea con quanto stabilito dagli artt. 8, 43, 44 e 51
CCE (che qualificano le SRB opere di urbanizzazione primaria compatibili con ogni destinazione urbanistica localizzabili in ogni parte del territorio) e dall'art. 8 comma
6 l. n. 36/2001 (che non ammette limiti generalizzati e aprioristici consentendo al massimo ai Comuni di indicare in negativo i siti sensibili vietati).
Né può ritenersi che la mancata giustificazione della localizzazione prescelta integri una violazione della disciplina regolamentare, in cui non figura un obbligo di tal fatta, che risulterebbe in ogni caso illegittimo avendo la giurisprudenza ripetutamente affermato che i "siti preferenziali" non hanno mai carattere di esclusività e di N. 01146/2025 REG.RIC.
vincolatività per gli operatori, i quali, a loro volta, non sono tenuti a dover dimostrare di non poter perseguire altra soluzione se non quella indicata nell'istanza, essendo piuttosto onere del Comune o di chi intenda obiettare la sussistenza di aree preferenziali utilizzabili, dimostrare in modo rigoroso, non la generica utilizzabilità, bensì la concreta "equipollenza tecnica" (Consiglio di Stato, sez. VI, 20.12.24, n.
10236 secondo cui “più che individuare “siti idonei” con carattere di esclusività, le amministrazioni comunali potrebbero se del caso individuare “siti preferenziali” ma senza carattere di esclusività. L'iter potrebbe essere in questi casi facilitato, ove
l'operatore scegliesse uno di questi siti preferenziali. Una simile indicazione non potrebbe comunque mai assumere carattere di vincolatività per gli operatori stessi..Fuori dai siti preferenziali, in altre parole, la scelta dell'operatore sarebbe comunque ammessa, salvo che l'amministrazione non fornisca analitica dimostrazione di “equipollenza tecnica” tra area proposta dal privato operatore ed area individuata dal comune some sito preferenziale”; in termini, Consiglio di Stato, sez. VI, 29 settembre 2025, n. 7572).
10. Stante l'accoglimento del quarto motivo, devono essere assorbite le censure formulate, in via espressamente subordinata, con il quinto ed il sesto motivo di gravame, volte a far valere l'illegittimità del Regolamento comunale ove interpretato nel senso di limitare a particolari aree del territorio la possibilità di installazione.
11. Con il settimo e l'ottavo motivo, anch'essi scrutinabili congiuntamente in ragione dell'intrinseca connessione, la ricorrente contesta la motivazione (riportata supra sub
c), riferita all'omessa produzione della dichiarazione di assenza di abusi sull'area oggetto di intervento e dei titoli edilizi di tutti i manufatti ivi ricadenti, deducendo che i documenti de quibus sono stati richiesti oltre il termine previsto dalla legge per richiedere integrazioni documentali e, comunque, non rientrano fra quelli necessari ai fini dell'accoglimento dell'istanza.
11.1. La censura è fondata. N. 01146/2025 REG.RIC.
11.2. Come già evidenziato dalla Sezione (cfr. ex plurimis, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 3 novembre 2025, n. 1788), stante la specificità della disciplina recata dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche la giurisprudenza ha da tempo chiarito che: (i) il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ad installare un'antenna di telecomunicazioni è unico (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1/03/2024, n. 2031, secondo cui
è pacifico che il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale); (ii) la documentazione che l'istante è tenuto a presentare è solo quella richiesta dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 02/01/2024, n. 15, che ribadisce che l'Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'Allegato 13, modello A B, del d.lgs. n. 259/2003, attese le finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune, tramite richiesta di ulteriore documentazione non prevista dalla normativa).
12. Con il nono motivo parte ricorrente lamenta l'illegittimità del motivo correlato alla mancata verifica della “distanza del palo rispetto al vigente regolamento per le zone
“B2”, in quanto tale edificazione non ricade nelle riduzioni delle distanze”, deducendo che il Comune non specifica quale distanza non sarebbe stata verificata né quale norma comunale sarebbe stata violata, fermo restando che in ogni caso le previsioni dei regolamenti edilizi in materia di distanze non si applicano alle stazioni radio base.
12.1. La censura è fondata.
12.2. Come dedotto dalla ricorrente, gli impianti di telefonia mobile, in quanto qualificati come opere di urbanizzazione primaria, non risultano assoggettabili ai N. 01146/2025 REG.RIC.
limiti di distanza generalmente previsti per i manufatti edilizi (Consiglio di Stato, sez.
VI, 6 novembre 2024, n. 8874; cfr. anche T.A.R. Trieste, sez. I, 15 settembre 2021, n.
279, secondo cui “quanto alla disciplina edilizia, l'orientamento giurisprudenziale consolidato sostiene la non assimilabilità delle S.R.B. alle normali costruzioni, trattandosi di opere che non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni e non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura. Ne consegue l'inapplicabilità al caso di specie delle invocate disposizioni in materia di distanze”).
12.3. Il Collegio non ignora che la giurisprudenza invita a distinguere tra vincoli di carattere strettamente urbanistico, come tali cedevoli rispetto alle esigenze della realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni con una distribuzione tale da assicurare la capillarità del servizio, e vincoli posti a presidio di interessi diversi, ovvero "della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali", quali ad esempio le fasce di rispetto stradali ("le fasce di rispetto stradale, in attuazione delle norme poste dal codice della strada, non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradale, che comportano
l'inedificabilità delle aree interessate e sono a tal fine recepite nella strumentazione urbanistica primaria. Si tratta di un vincolo posto a tutela della sicurezza della circolazione ed ha carattere assoluto ed inderogabile conformando in tal senso la proprietà privata" Consiglio di Stato, sez. VI, 6 aprile 2022 n. 2565).
12.4. Nel caso di specie tuttavia risulta ultroneo soffermarsi sulla natura della distanza violata atteso che, a ben vedere, il rilievo comunale non si basa su un'accertata violazione della disciplina distanziale ma, piuttosto, si limita a stigmatizzare la
“mancata verifica delle distanze” (genericamente indicate) in riscontro alle richieste di integrazioni da parte del Comune, traducendosi nella sostanza nella pretesa di N. 01146/2025 REG.RIC.
introdurre in capo all'istante oneri documentali ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, in contrasto con le già evidenziate finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento.
13. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva.
Condanna il Comune di Montecorvino Pugliano al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT ZA, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
NA SA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA SA AT ZA N. 01146/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 06/03/2026
N. 00475 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01146/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2025, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Ielo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montecorvino Pugliano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Annunziata, UA AR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania, Provincia di Salerno, non costituiti in giudizio; N. 01146/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
- dell'atto prot. n. 6916 del 7 maggio 2025, trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 7 maggio
2025, con cui il Responsabile del Settore Affari Generali e del Personale, Servizi
Demografici e SUAP del Comune di Montecorvino Pugliano ha annullato in autotutela il titolo autorizzatorio ottenuto da Iliad Italia S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compresa la nota prot. n. 5498 del 10 aprile 2025, con cui il Comune di Montecorvino Pugliano ha comunicato a Iliad Italia S.p.A. l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del titolo autorizzatorio ottenuto da Iliad Italia S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base; in via subordinata, per l'annullamento - degli artt. 2, 3 e 7 del “Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni sul territorio comunale di Montecorvino Pugliano (SA)”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 31 del 21 luglio 2023;
- di qualsivoglia altra previsione del “Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni sul territorio comunale di Montecorvino Pugliano
(SA)” che possa costituire fondamento degli atti impugnati; in via ulteriormente subordinata, e ove occorrer possa, per la disapplicazione - degli artt. 2, 3 e 7 del
“Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni sul territorio comunale di Montecorvino Pugliano (SA)”, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 31 del 21 luglio 2023;
- di qualsivoglia altra previsione del “Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni sul territorio comunale di Montecorvino Pugliano
(SA)” che possa costituire fondamento degli atti impugnati. N. 01146/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montecorvino Pugliano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa NA SA
e uditi per le parti i difensori NI RA (in dichiarata sostituzione di Ielo) e
AR UA;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente premette in fatto:
- di aver presentato, in data 6 settembre 2024, istanza per l'installazione di una stazione radio base nel Comune di Montecorvino Pugliano, in via Toscana, snc
(fg. 13, p.lla 448);
- di aver impugnato innanzi a questo TAR, con ricorso incardinato con n. 486/2025
R.G., il diniego comunale n. 240 del 9 gennaio 2025;
- che con sentenza n. 710 del 16 aprile 2025 è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere perché “il Comune resistente ha riconosciuto la formazione del silenzio assenso sull'istanza del 6 settembre 2024, antecedentemente all'adozione del provvedimento di diniego; il Comune, di conseguenza, con il sopravvenuto provvedimento del 10 aprile 2025, ha annullato in autotutela il diniego impugnato numero 240 del 9 gennaio 2025, pur comunicando l'avvio di un procedimento per l'annullamento, in autotutela, del silenzio assenso formatosi”;
- successivamente alla sentenza, con atto prot. n. 6916 del 7 maggio 2025, il Comune di Montecorvino Pugliano ha annullato in autotutela il titolo autorizzatorio formatosi per NT.
2. Avverso il citato provvedimento in autotutela è insorta parte ricorrente, con ricorso notificato il 6 luglio 2025 e depositato il successivo 18 luglio, formulando a sostegno N. 01146/2025 REG.RIC.
del gravame, a mezzo di nove motivi, plurime censure di violazione di legge (artt. 3, comma 2, 4, comma 2, 8, comma 2 bis, 43, 44, 49 e 51, comma 1, d.lgs. n. 259 del
2003, l. n. 122 del 1989, art. 41 sexies l. n. 1150 del 1942, artt. 3 e 21 nonies l. 241 del
1990, artt. 2, 3 e 7 del Regolamento Comunale, art. 8, comma 6, legge n. 36 del 2001, art. 23 Cost., art. 9 bis d.p.r. n. 380 del 2001, art. 45 delle NTA del Piano Urbanistico
Comunale del Comune di Montecorvino Pugliano, artt. 99–103 del Regolamento
Edilizio Comunale del Comune di Montecorvino Pugliano).
3. Si è costituito il Comune di Montecorvino Pugliano, che ha insistito per la reiezione del gravame a cagione della sua infondatezza.
4. Con ordinanza n. 342 del 10 settembre 2025 è stata fissata, ex art. 55, comma 10,
c.p.a, l'udienza pubblica di trattazione del merito del ricorso.
5. Previo deposito di ulteriori memorie, all'udienza pubblica dell'11 febbraio 2026 la causa è stata introitata in decisione.
6. Giova premettere, in punto di fatto, che il gravato provvedimento risulta fondato sulle seguenti motivazioni:
a) “l'intervento richiesto non risulta conforme ai vigenti strumenti urbanistici, con la destinazione d'uso area a parcheggio e di manovra a servizio del fabbricato costituito da un piano terra adibito in parte a deposito, uffici e vendita e di un primo piano con tre unità abitative residenziali, per un totale di circa 4,979,00 mc. L'immobile risulta autorizzato con Licenza n. 81 del 18/04/1968 e successivo condono edilizio L. 47/85
n. 152/2008. La sottrazione dell'area a parcheggio comporta la mancata verifica del rapporto di 1/10 del volume obbligatorio come previsto dalla L. 122/89”;
b) “non risultano verificati i criteri di scelta dell'area oggetto d'intervento e relativa proprietà, così come previsto dal Regolamento per l'istallazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni sul territorio comunale, approvato con Deliberazione
C.C. n. 31 del 21.07.2023, anche in relazione ad altri impianti in corso di installazione”; N. 01146/2025 REG.RIC.
c) “non risulta prodotta la dichiarazione di assenza di abusi sull'area oggetto di intervento, resa dal proprietario e dal tecnico progettista e dei titoli edilizi di tutti i manufatti ricadenti sull'area”;
d) “non risulta verificata la distanza del palo rispetto al vigente regolamento per le zone “B2”, in quanto tale edificazione non ricade nelle riduzioni delle distanze”.
7. Con il primo e con il secondo motivo, strettamente connessi e pertanto suscettibili di esame congiunto, parte ricorrente contesta la legittimità della motivazione sopra riportata sub a), deducendo la compatibilità con la destinazione d'uso dell'area a parcheggio delle SRB, le quali – non rappresentando “nuove costruzioni” - non soggiacciono all'applicazione del rapporto con le aree dedicate a parcheggio di cui alla l. 122/89.
7.1. Le censure sono fondate nei sensi di seguito precisati.
7.2. Il d.lgs. n. 259/2003, nel disciplinare l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, ha introdotto principi volti a favorire lo sviluppo tecnologico e la capillare copertura del territorio nazionale. A tal fine, l'art. 43, comma
4, del Codice (già art. 86, comma 3) assimila tali infrastrutture “ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria”. Il successivo art. 51 (già art. 90) ne dichiara il carattere di “pubblica utilità”.
Il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, fa discendere da tale qualificazione normativa la generale compatibilità di tali impianti con qualsiasi destinazione urbanistica prevista dagli strumenti di pianificazione comunale. Difatti,
“l'assimilazione, per effetto della previgente disciplina prevista dall'art. 86 d.lgs. n.
259/2003, delle infrastrutture di reti pubbliche di TLC alle opere di urbanizzazione primaria implica che le stesse siano in generale compatibili con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale (in ossequio al principio della necessaria capillarità della distribuzione di detti impianti)” (Consiglio di Stato, sez.VI, 6 febbraio 2024, n. 1200). N. 01146/2025 REG.RIC.
Tali acquisizioni giurisprudenziali, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune, devono ritenersi in linea di principio riferibili non soltanto alla destinazione urbanistica (ovvero alla funzione che la pianificazione urbanistica astrattamente riconosce all'immobile in relazione alle sue intrinseche caratteristiche strutturali) ma anche alla destinazione d'uso (intesa, come precisato dal Comune nella memoria di costituzione, quale “uso effettivo a cui è destinato un immobile da un titolo edilizio”), ivi inclusa quella a parcheggio, atteso che le opere di urbanizzazione primaria, per loro natura, sono realizzabili su tutto il territorio comunale, in quanto essenziali a soddisfare le esigenze primarie della collettività (ex plurimis, T.A.R. Campania
Napoli, sez. VIII, 14 novembre 2023, n. 6244) e la collocazione della SRB, poiché non imprime all'area una diversa destinazione, può essere impedita solo ove comprovato che la sua presenza comporti la perdita della dotazione minima degli spazi per parcheggi a servizio dell'adiacente fabbricato, imposta dall'art. 41- sexies della l.
n.1150/1942 (il quale, come modificato dall'art. 2 l. 24 marzo 1989, n. 122, prevede che “nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione”), con conseguente compromissione del soddisfacimento degli standard urbanistici.
Orbene, nel caso di specie il Comune si è limitato, nel provvedimento impugnato, ad affermare che “la sottrazione dell'area a parcheggio comporta la mancata verifica del rapporto di 1/10 del volume obbligatorio come previsto dalla L. 122/89”, senza tuttavia fornire (per il vero, neppure nella relazione tecnica depositata in giudizio) elementi tecnici, specifici, idonei a rappresentare le puntuali motivazioni per le quali l'installazione dell'impianto - che si svilupperebbe, secondo quanto riportato nell'istanza, pressoché interamente in altezza ed occupando un'area molto limitata di terreno (pari a 3 m per 4,2 m) - costituirebbe un impedimento alla destinazione e all'utilizzo dell'area come parcheggio, anche considerato che, secondo quanto pure N. 01146/2025 REG.RIC.
rappresentato nella relazione tecnica, l'area è “già attualmente non sufficiente a raggiungere il minimo indispensabile per l'esiguità del lotto”.
8. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 21 nonies l. 241 del 1990, poiché l'interesse pubblico posto a base dell'annullamento in autotutela del titolo per NT (correlato “al fine di ristabilire la legittimità dell'azione amministrativa in relazione al corretto perseguimento del superiore interesse alla garanzia della conformità degli interventi edilizi agli strumenti urbanistici vigenti”) non sussiste, atteso che le stazioni radio base non sono “interventi edilizi” né sono assoggettabili al regime ordinario delle costruzioni edilizie.
8.1. La doglianza è suscettibile di positiva delibazione, considerato che l'acclarata legittimità del provvedimento sotto il profilo urbanistico ed edilizio, per le ragioni supra (e anche infra) evidenziate, si traduce altresì nell'assenza dell'interesse evocato dal civico ente a fondamento della sua rimozione.
8.2. Per mera aspirazione alla completezza, osserva inoltre il Collegio che il “fine di ristabilire la legittimità dell'azione amministrativa in relazione …alla garanzia della conformità degli interventi edilizi agli strumenti urbanistici vigenti” nella sostanza coincide con l'interesse al ripristino della legalità violata, insufficiente ad integrare gli estremi dell'interesse pubblico concreto ed attuale di cui all'art. 21 nonies l. n.
241/1990, considerato che, come noto, ai fini dell'annullamento d'ufficio non è sufficiente che l'amministrazione riscontri profili di illegittimità, dovendo la stessa specificamente verificare, motivando sul punto, l'esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione del provvedimento, integrato da ragioni differenti dalla mera esigenza di ripristino della legalità.
9. Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta, con riguardo alla motivazione del provvedimento (sopra riportata sub b) secondo cui “non risultano verificati i criteri di scelta dell'area oggetto d'intervento e relativa priorità, così come previsto dal
Regolamento per l'istallazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni sul N. 01146/2025 REG.RIC.
territorio comunale, approvato con Deliberazione C.C. n. 31 del 21.07.2023, anche in relazione ad altri impianti in corso di installazione”, che il rilievo, oltre ad essere generico, si pone in contrasto con le previsioni del Regolamento comunale, che non reca un divieto all'installazione di impianti in aree diverse da quelle indicate dal
Comune come “preferenziali” e/o “prioritarie”.
9.1. La censura è meritevole di accoglimento.
9.2. Il Regolamento comunale, come riconosciuto dalla stessa difesa del civico Ente, pur recando la previsione di aree “preferenziali” (definite dall' art. 2, comma 3, lett.
d, come le “parti del territorio in cui emerge una eventuale attitudine alla localizzazione degli impianti”) e/o “prioritarie (cfr. art. 3, lett. c, che prevede l'impegno dei gestori “ad utilizzare in via prioritaria, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni sia dei nuovi impianti sia della delocalizzazione di quelli preesistenti”; art. 7, secondo cui “il Comune provvederà ad approvare un piano delle aree comunali e delle proprietà immobiliari del Comune, ritenute idonee ad ospitare gli impianti radiotelevisivi e di telefonia cellulare…Tali aree dovranno assumere priorità nella fase di pianificazione degli interventi di cui al precedente art. 3 comma 2”), non reca alcun un divieto all'installazione di impianti in aree diverse da quelle indicate, in linea con quanto stabilito dagli artt. 8, 43, 44 e 51
CCE (che qualificano le SRB opere di urbanizzazione primaria compatibili con ogni destinazione urbanistica localizzabili in ogni parte del territorio) e dall'art. 8 comma
6 l. n. 36/2001 (che non ammette limiti generalizzati e aprioristici consentendo al massimo ai Comuni di indicare in negativo i siti sensibili vietati).
Né può ritenersi che la mancata giustificazione della localizzazione prescelta integri una violazione della disciplina regolamentare, in cui non figura un obbligo di tal fatta, che risulterebbe in ogni caso illegittimo avendo la giurisprudenza ripetutamente affermato che i "siti preferenziali" non hanno mai carattere di esclusività e di N. 01146/2025 REG.RIC.
vincolatività per gli operatori, i quali, a loro volta, non sono tenuti a dover dimostrare di non poter perseguire altra soluzione se non quella indicata nell'istanza, essendo piuttosto onere del Comune o di chi intenda obiettare la sussistenza di aree preferenziali utilizzabili, dimostrare in modo rigoroso, non la generica utilizzabilità, bensì la concreta "equipollenza tecnica" (Consiglio di Stato, sez. VI, 20.12.24, n.
10236 secondo cui “più che individuare “siti idonei” con carattere di esclusività, le amministrazioni comunali potrebbero se del caso individuare “siti preferenziali” ma senza carattere di esclusività. L'iter potrebbe essere in questi casi facilitato, ove
l'operatore scegliesse uno di questi siti preferenziali. Una simile indicazione non potrebbe comunque mai assumere carattere di vincolatività per gli operatori stessi..Fuori dai siti preferenziali, in altre parole, la scelta dell'operatore sarebbe comunque ammessa, salvo che l'amministrazione non fornisca analitica dimostrazione di “equipollenza tecnica” tra area proposta dal privato operatore ed area individuata dal comune some sito preferenziale”; in termini, Consiglio di Stato, sez. VI, 29 settembre 2025, n. 7572).
10. Stante l'accoglimento del quarto motivo, devono essere assorbite le censure formulate, in via espressamente subordinata, con il quinto ed il sesto motivo di gravame, volte a far valere l'illegittimità del Regolamento comunale ove interpretato nel senso di limitare a particolari aree del territorio la possibilità di installazione.
11. Con il settimo e l'ottavo motivo, anch'essi scrutinabili congiuntamente in ragione dell'intrinseca connessione, la ricorrente contesta la motivazione (riportata supra sub
c), riferita all'omessa produzione della dichiarazione di assenza di abusi sull'area oggetto di intervento e dei titoli edilizi di tutti i manufatti ivi ricadenti, deducendo che i documenti de quibus sono stati richiesti oltre il termine previsto dalla legge per richiedere integrazioni documentali e, comunque, non rientrano fra quelli necessari ai fini dell'accoglimento dell'istanza.
11.1. La censura è fondata. N. 01146/2025 REG.RIC.
11.2. Come già evidenziato dalla Sezione (cfr. ex plurimis, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 3 novembre 2025, n. 1788), stante la specificità della disciplina recata dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche la giurisprudenza ha da tempo chiarito che: (i) il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ad installare un'antenna di telecomunicazioni è unico (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1/03/2024, n. 2031, secondo cui
è pacifico che il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale); (ii) la documentazione che l'istante è tenuto a presentare è solo quella richiesta dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 02/01/2024, n. 15, che ribadisce che l'Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'Allegato 13, modello A B, del d.lgs. n. 259/2003, attese le finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune, tramite richiesta di ulteriore documentazione non prevista dalla normativa).
12. Con il nono motivo parte ricorrente lamenta l'illegittimità del motivo correlato alla mancata verifica della “distanza del palo rispetto al vigente regolamento per le zone
“B2”, in quanto tale edificazione non ricade nelle riduzioni delle distanze”, deducendo che il Comune non specifica quale distanza non sarebbe stata verificata né quale norma comunale sarebbe stata violata, fermo restando che in ogni caso le previsioni dei regolamenti edilizi in materia di distanze non si applicano alle stazioni radio base.
12.1. La censura è fondata.
12.2. Come dedotto dalla ricorrente, gli impianti di telefonia mobile, in quanto qualificati come opere di urbanizzazione primaria, non risultano assoggettabili ai N. 01146/2025 REG.RIC.
limiti di distanza generalmente previsti per i manufatti edilizi (Consiglio di Stato, sez.
VI, 6 novembre 2024, n. 8874; cfr. anche T.A.R. Trieste, sez. I, 15 settembre 2021, n.
279, secondo cui “quanto alla disciplina edilizia, l'orientamento giurisprudenziale consolidato sostiene la non assimilabilità delle S.R.B. alle normali costruzioni, trattandosi di opere che non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni e non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura. Ne consegue l'inapplicabilità al caso di specie delle invocate disposizioni in materia di distanze”).
12.3. Il Collegio non ignora che la giurisprudenza invita a distinguere tra vincoli di carattere strettamente urbanistico, come tali cedevoli rispetto alle esigenze della realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni con una distribuzione tale da assicurare la capillarità del servizio, e vincoli posti a presidio di interessi diversi, ovvero "della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali", quali ad esempio le fasce di rispetto stradali ("le fasce di rispetto stradale, in attuazione delle norme poste dal codice della strada, non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradale, che comportano
l'inedificabilità delle aree interessate e sono a tal fine recepite nella strumentazione urbanistica primaria. Si tratta di un vincolo posto a tutela della sicurezza della circolazione ed ha carattere assoluto ed inderogabile conformando in tal senso la proprietà privata" Consiglio di Stato, sez. VI, 6 aprile 2022 n. 2565).
12.4. Nel caso di specie tuttavia risulta ultroneo soffermarsi sulla natura della distanza violata atteso che, a ben vedere, il rilievo comunale non si basa su un'accertata violazione della disciplina distanziale ma, piuttosto, si limita a stigmatizzare la
“mancata verifica delle distanze” (genericamente indicate) in riscontro alle richieste di integrazioni da parte del Comune, traducendosi nella sostanza nella pretesa di N. 01146/2025 REG.RIC.
introdurre in capo all'istante oneri documentali ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, in contrasto con le già evidenziate finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento.
13. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva.
Condanna il Comune di Montecorvino Pugliano al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT ZA, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
NA SA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA SA AT ZA N. 01146/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO