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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2025, n. 5356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5356 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10674/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
e con l'avvocato Karla Leal Macedo Parte_13 ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_1
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in LE;
[...]
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “gli odierni ricorrenti sono discendenti dell'italiana, sig.ra , nata il [...], a [...], Persona_1
Brescia, Italia (si v. estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Bagnolo San Vito– doc.
006), figlia di e e deceduta il 05/08/942, in LE (si v. Persona_2 Persona_3 certificato di morte – doc. 008). Come emerge dal certificato negativo di naturalizzazione (doc.
004, in allegato), rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza, la sig.ra Persona_1
ovvero ovvero ovvero
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6
ovvero mai veniva naturalizzata cittadina brasiliana, perché Persona_1 Persona_5 non ha mai acquistato la cittadinanza brasiliana, tanto meno, ha mai perso né rinunciato2 quella italiana, in nessun modo spontaneo, consapevole e/o volontario, la quale - cittadinanza italiana – sarebbe dovuta essere trasmessa ai suoi discendente come previsto dalla legge n. 91, del 05 febbraio 1992. … la sig.ra , ovvero Persona_1 Persona_4 [...] ovvero ovvero ovvero Per_5 Persona_6 Persona_1 Persona_5 contrasse matrimonio in data 12/01/1904, a Cassias/RS (LE), con il sig. il Persona_7 quale risulta essere nato in [...], nascita alla quale non si è riuscita a risalire - doc. 009 e 010
(si v. certificato di matrimonio – doc. 007). Da questa unione, nascono diversi figli, ma soltanto
01 (un) figlio interessa alla presente linea di discendenza: ovvero Persona_8 ovvero ovvero nato il [...], e Per_9 Persona_8 Persona_10 battezzato il 06/10/1901, a Caxias do Sul/SC, LE (si v. certificato di battesimo – doc. 011, nonché certificato negativo di registro civile di questa nascita all'epoca, dato che situazione ancora in implementazione (si v. certificato negativo di registro nascita – doc. 012). È stata richiesta la ricostruzione giudiziale del suo registro di nascita, richiesta accolta con base nella documentazione presentata (si v. registro tardivo di nascita – doc. 013), e deceduto il 15/11/1972,
a Gramado dos Loureiros/RS, LE (si v. certificato di morte – doc. 015). Vale evidenziare che, nonostante la nascita sia del 1901, in epoca poco dopo la Repubblica del LE, ancora non dappertutto esistevano gli uffici civili di registrazione, che iniziarono ad apparire nel 1889 nelle grandi città. Il sig. ovvero ovvero Persona_8 Per_9 Persona_8 ovvero contrasse matrimonio con la SI.ra , in data Persona_10 Persona_11
19/05/1923, a São Luiz/RS, LE, (si v. il certificato di matrimoni – doc. 014). Da questa unione nacque 01 (un) figlio, titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano: nato il [...], a [...]/RS, LE (si v. certificato di nascita – Persona_12 doc. 016), e deceduto il 26/03/1987, a Dois Vizinhos/PR, LE (si v. certificato di morte – doc.
018). Il sig. ontrasse matrimonio con la SI.ra , in data Persona_12 Persona_13
18/03/1963, a Nonoai/RS, LE, (si v. il certificato di matrimoni – doc. 017); e da questa unione
03 (tre) figli, titolari della cittadinanza italiana in quanto nati da padre italiano: I.
[...]
nato il [...], a [...]/RS, LE (si v. certificato di nascita – doc. 019); Per_14
II. nata il [...], a [...]/RS, LE (si v. certificato di nascita Controparte_2
– doc. 030); III. nato il [...], a [...]/RS, LE (si v. Parte_14 certificato di nascita – doc. 035). Il primo, il sig. ontrasse matrimonio Persona_14 con la SI.ra in data 17/01/1981, a Dois Vizinhos/PR, LE (si v. il Parte_15 certificato di matrimonio – doc. 020), e da questa unione nascono 03 (tre) figli, titolari della cittadinanza italiana in quanto nati da padre italiano, odierni ricorrenti: 1) nato il Parte_1
10/05/1982, a Curitiba/PR, LE (si v. il certificato di nascita – doc. 021), il quale si sposa con la SI.ra in data 26/10/2012, a Curitiba/PR, Controparte_3
LE (si v. il certificato di matrimonio – doc. 022), e da questa unione nascono 02 (due) figlie, ancora minorenni, titolari della cittadinanza italiana in quanto nate da padre italiano, odierne ricorrenti assieme a lui: a. nata il [...], a [...]
Curitiba/PR, LE (si v. il certificato di nascita – doc. 023); e b. Parte_3 nata il [...], a [...]/PR, LE (si v. il certificato di nascita – doc. 024);
[...]
2) nato il [...], a [...]/PR, LE (si v. il certificato di nascita – doc. Parte_4
025), il quale si sposa con la SI.ra in data 21/06/2013, a Barrreiras/BA, CP_4 Parte_5
LE (si v. il certificato di matrimonio – doc. 026), e da questa unione nascono 02 (due) figli, ancora minorenni, titolari della cittadinanza italiana in quanto nati da padre italiano, odierne ricorrenti assieme a lui: a. nata il [...], a [...]/BA, LE Parte_5
(si v. il certificato di nascita e dichiarazione filiazione naturale, ai fini amministrativi affinché la madre risulti sul suo atto di nascita 3 – doc. 027); e b. nato il [...], Parte_6
a Brasília/DF, LE (si v. il certificato di nascita – doc. 028); 3) nata il Parte_7
16/11/1985, a São José dos Pinhais/PR, LE (si v. il certificato di nascita – doc. 029), nubile.
La sig.ra contrasse matrimonio con il SI. , in Controparte_2 Persona_15 data 17/11/1979, a Dois Vizinhos/PR, LE, la quale dopo il matrimonio passa ad adottare il nome da sposata di (si v. il certificato di matrimonio – Persona_16 doc. 031), quale sposo decede il 28/08/1982. Da una relazione con il sig. la Parte_16 sig.ra ha 01 (una) figlia, titolari della cittadinanza italiana in quanto nata da CP_2 madre italiana, odierna ricorrente: 1) nata il [...], a [...]/PR, Parte_8
LE (si v. il certificato di nascita e dichiarazione filiazione naturale4 – doc. 032), la quale da una relazione con il sig. ha avuto 02 (due) figli, ancora minorenni, Controparte_5 titolari della cittadinanza italiana in quanto nati da madre italiana, e dichiarati da entrambi i genitori, odierni ricorrenti assieme a lei: a. nato il [...], a [...]
CI EL, LE (si v. il certificato di nascita – doc. 033); e b. Parte_10
[...
nata il [...], a [...], LE (si v. il certificato di nascita – doc. 034).
Il sig. contrasse matrimonio con la SI.ra , in data Parte_14 Parte_17
20/02/1982, a Dois Vizinhos/PR, LE (si v. il certificato di matrimonio – doc. 036), e da questa unione nascono 02 (due) figli, titolari della cittadinanza italiana in quanto nati da madre italiana, odierni ricorrenti: 2) nata il [...], a [...]/PR, LE (si Parte_11
v. il certificato di nascita – doc. 037), la quale da una relazione con il sig. Controparte_6
ha avuto 01 (una) figlia, ancora minorenne, titolare della cittadinanza italiana
[...] in quanto nata da madre italiana, e dichiarata da entrambi i genitori, odierna ricorrente assieme a lei: a. , nata il [...], a [...]/PR, LE (si v. il certificato di nascita Parte_12
– doc. 038); 2) nato il [...], a [...]/PR, LE (si v. il Parte_13 certificato di nascita – doc. 039), celibe”.
Il resistente non si è costituito in giudizio a seguito della regolare notificazione degli atti. CP_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che: − lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in LE al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in LE alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] il Persona_1 19.10.1877 (doc. 6 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc.
4 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del ministero resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 4.12.2025
Il giudice
IA OL