Art. 13.
Nella prima attuazione della presente legge e limitatamente ai fini del computo dell'anzianita' richiesta dalle disposizioni vigenti per l'ammissione al concorso per merito distinto od agli esami di idoneita' per il conseguimento della qualifica di direttore di sezione o di primo segretario, nonche' per l'ammissione al concorso per esami od allo scrutinio per il conseguimento della qualifica di primo archivista, e' valutato il periodo di servizio prestato nell'esercizio delle funzioni che hanno comportato il collocamento dei relativi titolari nelle qualifiche rispettivamente inferiori delle relative carriere.
Ai fini dell'anzianita' di servizio richiesta dalle vigenti disposizioni per le promozioni alla qualifica immediatamente superiore a quella conseguita in sede di inquadramento e' valutato, per un terzo della sua durata, nei casi in cui non ricorre l'operativita' del precedente comma, il periodo di servizio prestato alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nella prima attuazione della presente legge e limitatamente ai fini del computo dell'anzianita' richiesta dalle disposizioni vigenti per l'ammissione al concorso per merito distinto od agli esami di idoneita' per il conseguimento della qualifica di direttore di sezione o di primo segretario, nonche' per l'ammissione al concorso per esami od allo scrutinio per il conseguimento della qualifica di primo archivista, e' valutato il periodo di servizio prestato nell'esercizio delle funzioni che hanno comportato il collocamento dei relativi titolari nelle qualifiche rispettivamente inferiori delle relative carriere.
Ai fini dell'anzianita' di servizio richiesta dalle vigenti disposizioni per le promozioni alla qualifica immediatamente superiore a quella conseguita in sede di inquadramento e' valutato, per un terzo della sua durata, nei casi in cui non ricorre l'operativita' del precedente comma, il periodo di servizio prestato alla data di entrata in vigore della presente legge.