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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3500 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 , avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
, nata a [...] il [...] , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1
a margine del ricorso, dall'avv. VENERI EMANUELA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura a CP_1 margine del ricorso, dall'avv. VENERI EMANUELA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/02/2025 e , premettendo di Parte_1 CP_1 aver intrattenuto una relazione affettiva con convivenza di fatto per diversi anni - dalla cui unione nascevano i figli minori ( nata a [...] il [...]) e ( nato a [...]_2
Napoli il 05.11.2022)- conclusasi la relazione, rappresentavano la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui predetti minori.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione. Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1- che i minori vengano affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso l'abitazione materna. I genitori, congiuntamente, eserciteranno la responsabilità genitoriale prendendo insieme tutte le decisioni riguardanti la loro educazione, istruzione, lo sviluppo e la salute, senza trascurare le attitudini, inclinazioni naturali e le capacità personali per quanto attiene alla formazione culturale, all'istruzione e alla capacità di un lavoro futuro;
2- che il padre possa vedere i figli nei pomeriggi del martedì e giovedì dall'orario di uscita di scuola, dove verranno prelevati dal padre e fino alle
18.00, comunque prima di cena;
3- che il padre possa tenere con sé i figli, a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica;
4- durante le festività natalizie, di fine anno e pasquali, i genitori terranno con sé i minori durante uno dei giorni festivi alternativamente, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con quelle di vita dei figli, e cioè: uno dei coniugi li terrà con sé alla vigilia di Natale ed il 26 dicembre, l'altro a Natale;
uno dei coniugi li terrà con sé alla vigilia di Capodanno, l'altro al giorno 1 gennaio;
uno dei coniugi li terrà con sé nel giorno di Pasqua, l'altro al Lunedì in Albis;
per gli anni a seguire, si alterneranno rispetto a quanto sopra previsto. In merito alle vacanze estive, il papà terrà con sé i figli per un periodo di 15 giorni nel mese di agosto, dal 16 al 31, o in altro periodo, eventualmente anche non continuativo, da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno. Il padre trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno e della festa del papà e, qualora il giorno del compleanno della madre o la festa della mamma cadano in un giorno nel quale è previsto che i minori stiano con il padre, i piccoli trascorreranno con la madre quel giorno, posticipando in tal modo al successivo giorno da trascorrere con il padre. Per quel che riguarda le altre festività, ovvero 1 novembre, 1 maggio, 25 aprile e 02 giugno, i minori trascorreranno tali festività con il genitore con cui spetterà di stare durante la settimana o per il weekend. In ultimo, i minori trascorreranno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore il proprio compleanno, salvo se decideranno di festeggiarlo in un locale e trascorrerlo tutti insieme e/o diverso accordo tra le parti. Qualora ci siano altre ricorrenze delle famiglie di origine dei ricorrenti (nonni paterni o materni, matrimoni, comunioni, compleanni di cugini), i genitori acconsentiranno alla partecipazione dei figli anche se tali giorni dovessero essere di spettanza dell'altro genitore;
5 - Il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra CP_1 Pt_1
l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recherà con i bambini nel fine settimana e nei periodi di vacanza solo laddove si dovesse recare in un luogo fuori dal territorio di Napoli;
medesima comunicazione dovrà essere data dalla sig.ra al sig. ; nell'ipotesi in cui il sig. Pt_1 CP_1 CP_1 non potesse tenere con sé i figli dovrà darne congruo preavviso alla , ed entrambi i genitori, Pt_1 compatibilmente con la loro organizzazione di vita e di lavoro e con le esigenze dei figli, concorderanno altre modalità di incontro. Tale previsione, tuttavia, deve rivestire carattere di eccezionalità, in quanto il padre dovrà rispettare i giorni concordati.
6 - disporre in ragione della capacità lavorativa di entrambi i coniugi che hanno raggiunto un accordo, che il signor CP_1
versi, per il mantenimento dei figli, la somma complessiva mensile di euro 500,00
[...]
(cinquecento/00). Tale somma sarà annualmente rivalutata in misura pari alla variazione dell'indice
Istat a partire dall'anno successivo a quello di pubblicazione dell'omologa; Sul punto, si precisa che la signora percepisce per intero l'assegno unico per i figli, che per l'anno in corso Parte_1
2025 è pari ad euro 400,00. Pertanto, le parti concordano che la signora continui a percepire Pt_1 per intero l'assegno unico per € 400,00, ossia continui ad incassare anche la quota parte spettante al sig. , pari ad euro 200,00 (corrispondente alla metà dell'intera somma) trattenendo anche CP_1 la quota spettante al marito a titolo di acconto sul maggiore importo concordato per euro 500,00.
Per l'effetto, ove la signora continui a percepire anche la quota del marito per l'assegno Pt_1 unico, il sig. corrisponderà a saldo, per il mantenimento dei figli, la restante somma di euro CP_1
300,00 entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese.
7 - Disporre in ragione dell'accordo di cui al punto 6) che il signor versi, a titolo di differenza sulla somma di euro 500,00, quale CP_1 mantenimento dovuto per i due figli, la somma di euro 300,00. La signora tratterrà a titolo di Pt_1 acconto la somma di euro 200,00 o la diversa maggiore o minore somma spettante al sig. per CP_1 metà dell'assegno unico, ricevendo dallo stesso la restante somma di euro 300,00 o la maggiore o minore somma necessaria a raggiungere l'importo concordato per il mantenimento dei due figli;
8 - il sig. concorrerà al pagamento delle spese straordinarie, per le quali ci si riporta CP_1 integralmente al protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Napoli che si renderanno necessarie per i minori nella misura del 50%.
9 - entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per la carta di identità dei minori valida anche per l'espatrio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritto di visita, assegnazione della casa familiare e assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I Sezione civile, definitivamente pronunciando, dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti e relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ( nata a [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
( nato a [...] il [...]);
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino