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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2999/2022 R.G. promossa da:
e , rappresentate e difese dall'Avv. GROSSI CARLO Parte_1 Parte_2
ENRICO ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Novi Ligure via Don G. Peloso 21, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
, in persona del procuratore speciale Dott.ssa su procura conferita dal CP_1 CP_2
Dott. nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. GRECO RAFFAELLA, ed Controparte_3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ZAVANONE ANDREA in Casale Monferrato,
Via Vigliani n. 25, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore 9.05.2024;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (a verbale di udienza e da note di pc):
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, revocare e dichiarare privo di ogni giuridico valore ed effetto, anche per carenza di legittimazione attiva della società ricorrente e di prova dell'asserito credito come della relativa titolarità, l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 887/2022
pagina 1 di 8 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 06.8.22; in subordine, nel merito, accertare e dichiarare che il credito maturato da parte ricorrente alla data del 30.6.2016 era limitato all'importo di €. 190,47; dichiarare la nullità della fideiussione omnibus asseritamente resa in data 02.8.2002 dalla signora
in favore della;
Parte_1 Controparte_4
in ogni caso dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza dei diritti e delle azioni proposte dalla
Ricorrente nei confronti della signora;
Parte_1 dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale ex adverso proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo in conseguenza della mancata instaurazione del procedimento di mediazione.
In ogni caso con il favore delle competenze e spese di giudizio, con distrazione a favore”.
Per la parte convenuta opposta (a verbale di udienza e da note di pc):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito
In via preliminare:
Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito e comunque
Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di causa.
In subordine:
- Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di , e Controparte_1 Parte_1
, c.f. , in solido tra loro, per l'importo di €. 31.277,20 oltre Parte_2 C.F._1
interessi di mora dal 05.12.2020 nella misura del asso del 9,75% e comunque nei limiti della L.108/96
e Decreti Ministeriali al tempo vigenti;
-In via gradata e nel denegato caso di accoglimento parziale dell'opposizione in esame, voglia emettere ex art. 653 c.p.c. sentenza di condanna a quella somma che sarà ritenuta di Giustizia.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Su ricorso depositato da e, per essa, da il Controparte_1 Controparte_3
Tribunale di Alessandria, con decreto n. 887/2022 emesso in data 06.8.22, ingiungeva alle sig.re
[...]
e di pagare, in solido tra loro, in favore della ricorrente, la somma di € Pt_2 Parte_1
31.277,20, oltre interessi di mora dal 05.12.2020 e spese del procedimento monitorio così come liquidate in decreto.
pagina 2 di 8 La ricorrente richiedeva ed otteneva il predetto decreto ingiuntivo deducendo di essere divenuta titolare, in forza di un'operazione di cessione di crediti in blocco, del credito derivante dall'esposizione debitoria maturata da nei confronti di in relazione al contratto di apertura di Parte_2 Parte_3
credito in conto corrente n. 71032, acceso in data 02.08.2002 presso la filiale di TA dell'allora
(poi fusasi per incorporazione in e, in seguito, Controparte_4 Controparte_5
in , e per la quale si era costituita garante sino Controparte_6 Parte_1 all'importo di € 40.000,00 con lettera di fideiussione omnibus 8.2.2002.
Con atto di citazione datato 17.10.2022, ritualmente notificato, e Parte_2 Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo, in particolare:
a) l'invalidità ed inidoneità della documentazione allegata al ricorso a costituire prova idonea all'emissione del decreto ingiuntivo.
b) l'insussistenza dell'asserito credito per illegittimità dei tassi applicati, del superamento del tasso soglia, illegittima applicazione dell'anatocismo;
c) la nullità della fideiussione, intervenuta prescrizione e decadenza dei diritti e delle azioni nei confronti del fideiussore.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta opposta, contestando l'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., su richiesta della parte convenuta opposta, è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e sono stati assegnati alle parti i termini per deposito delle memorie ex art.183, 6° comma c.p.c.
In seguito, la causa è stata mandata a precisazione delle conclusioni senza licenziamento della
CTU contabile richiesta da parte attrice opponente, in quanto ritenuta esplorativa.
All'udienza del 29.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti così come in epigrafe, il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini processuali per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
pagina 3 di 8 l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni
Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n.
13533).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, e finanche l'entità del suddetto credito, producendo:
- copia del contratto originario di apertura del conto corrente ordinario n. 71032 e del contratto di apertura di credito fino alla concorrenza di € 25.000,00 acceso da presso Parte_2 [...]
(poi fusa per incorporazione in e, in seguito, in Controparte_4 Controparte_5 [...]
, filiale di TA (doc. 2 monitorio); Controparte_6
- copia della lettera di fideiussione omnibus 02.08.2002 con la quale si costituiva Parte_1
garante di tutte le obbligazioni contratte da con , sino Parte_2 Controparte_4 all'importo di € 40.000,00 (doc. 3 monitorio);
- copia dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.u.b. proveniente da ( Parte_3 [...]
attestante un credito della nei confronti di , derivante dal Controparte_6 Pt_3 Parte_2 rapporto n. 71032, di € 31.277,20 alla data del 4.12.2020 (doc. 1 monitorio);
- copia della serie integrale degli estratti conto dall'apertura del rapporto al passaggio a sofferenza dello stesso (doc. 2 fascicolo opposta).
Sennonché, dinanzi a specifica eccezione di carenza di legittimazione attiva e mancanza di prova dell'effettiva titolarità del credito avanzata da parte attrice opponente già in sede di modifica della conclusioni operata con la prima memoria ex art 183, comma 6° c.p.c., e meglio argomentata in sede di comparsa conclusionale, l'opposta non ha opportunamente comprovato di essere divenuta titolare del credito azionato con il monitorio.
A proposito, si rileva che in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, la questione dell'essere o meno il credito ricompreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di pagina 4 di 8 merito, in ogni stato e grado del processo, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario (Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 39528/2021: la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione è aperta al contraddittorio processuale, ed anche rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio).
Ne deriva che l'eccezione deve ritenersi tempestiva, e imponeva all'opposta di fornire idoneo riscontro probatorio in ordine all'effettivo subentro nella titolarità del credito azionato con il monitorio, insufficiente essendo a tal fine la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intervenuta operazione di cessione di crediti in blocco.
Ed invero, il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità
(da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200).
La pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale costituisce dunque requisito idoneo e sufficiente a rendere la cessione opponibile, e quindi efficace, nei confronti del debitore ceduto.
Tuttavia, è noto che la pubblicazione sull'avviso in GU non possa ritenersi idonea a provare anche la titolarità del credito, laddove questa sia contestata dal debitore ceduto, trattandosi a ben vedere di mera dichiarazione di parte proveniente dalla cessionaria creditrice (da ultimo Cass. 06/02/2024,
n.3405; Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass.,
05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Peraltro, sotto quest'ultimo profilo, occorre distinguere il tipo di contestazione sollevata dal debitore ceduto: può infatti esservi contestazione circa la stessa esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) oppure solo in relazione all'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto dell'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB.
Nel primo caso, graverà certamente sulla cessionaria l'onere di fornire la prova del contratto di cessione. Trattandosi di contratto a forma libera, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e finanche mediante documentazione successiva alla pubblicazione della pagina 5 di 8 notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario (Trib. Alessandria Tribunale, sezione unica civile, 30/01/2023 n. 71; in senso conforme Tribunale Modena, sez. III, 11/10/2022, n. 1163).
Laddove, invece l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale potrà ritenersi comunque idonea e sufficiente a fornire la prova documentale della titolarità del credito in capo alla cessionaria tutte le volte in cui rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass., 20/07/2023, n.
21821). Se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova dell'inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.
Nel caso di specie, la contestazione delle opponenti ha riguardato sia l'esistenza del negozio traslativo, sia comunque l'inclusione del credito ceduto tra quelli oggetto del contratto di cessione.
Ebbene, onde dimostrare la propria qualità di successore a titolo particolare nel credito in origine vantato da nei confronti delle RE , si è limitata a depositare Parte_3 Pt_2 CP_1
l'estratto della Gazzetta Ufficiale recante l'avviso del proprio acquisto pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1, 4 e 7.1. della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti in blocco concluso con in data 4 dicembre 2020, di Controparte_6 un insieme di “crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, Controparte_6
ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei
Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199.” (cfr. doc. 1 monitorio).
L'opposta ha poi aggiunto che l'inclusione del credito azionato tra i crediti ceduti con il contratto di cessione stipulato con sarebbe stata facilmente verificabile tramite accesso al Parte_3
sito internet https:// indicato nello stesso avviso, Email_1
previo inserimento del numero di riferimento della posizione delle RE , individuato per Pt_2
ND (numero identificativo del soggetto esistente presso Banca d'Italia), evincibile dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB depositato con il monitorio. Nell'estratto della GU, in effetti, si legge: “I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore
pagina 6 di 8 ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https:// ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte della cedente e del cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet sopra indicato e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.”
Tuttavia, ritiene il Tribunale che si tratti di documentazione insufficiente a comprovare l'intervenuta cessione del credito, nonché l'inclusione del credito stesso tra i crediti ceduti, posto che, dinanzi ad indicazione, contenuta nell'avviso pubblicato sulla GU, certamente non sufficientemente specifica riguardo alla tipologia dei rapporti ceduti in blocco (non è infatti dato sapere se, alla data della cessione, il credito riferito alle RE , certamente sorto tra 1960 e il 2019, fosse già stato Pt_2 classificato in sofferenza), l'opposta avrebbe dovuto produrre il contratto di cessione o quantomeno la lista dei crediti ceduti, o la schermata del sito internet indicato, recante l'esito dell'interrogazione riguardante la posizione creditoria azionata.
Non avendolo fatto, la lacuna probatoria non può essere sopperita da un'attività del Giudice di ricerca sul sito internet indicato in GU, che realizzerebbe un indebito esercizio di poteri officiosi e, dunque, un incombente istruttorio non esigibile dal Giudicante.
In assenza di prova della titolarità del credito azionato in via monitoria, l'opposizione deve pertanto essere accolta, con assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione, e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
***
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte convenuta opposta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice opponente le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n.
55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014, aggiornato al 2022).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, della natura e del valore dell'affare, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto
Regolamento, valori medi di liquidazione previsti nello scaglione “Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00”, ridotti della metà per la fase istruttoria e quella decisionale alla luce dell'attività in concreto svolta:
Euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia
Euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio
Euro 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione pagina 7 di 8 Euro 1.453,00 per la fase decisionale per un totale di Euro 5.261,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Vista l'esplicita istanza in tal senso avanzata dal difensore di parte attrice opponente, unitamente alla condanna alle spese devono essere distratti in suo favore i compensi non riscossi e le spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 2999/2022 R.G. promossa da e Parte_2 Parte_1
(parte attrice opponente) contro (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle CP_1 parti:
1) Accoglie l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Alessandria n. 882/2022, depositato in data 6.08.2022.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta opposta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte attrice opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in Euro 5.261,00 per compensi ed Euro 286,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3) Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore dell'Avv. GROSSI CARLO ENRICO, difensore di parte attrice opponente, dei predetti compensi non riscossi e delle predette spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Alessandria, lì 6.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2999/2022 R.G. promossa da:
e , rappresentate e difese dall'Avv. GROSSI CARLO Parte_1 Parte_2
ENRICO ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Novi Ligure via Don G. Peloso 21, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
, in persona del procuratore speciale Dott.ssa su procura conferita dal CP_1 CP_2
Dott. nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. GRECO RAFFAELLA, ed Controparte_3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ZAVANONE ANDREA in Casale Monferrato,
Via Vigliani n. 25, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore 9.05.2024;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (a verbale di udienza e da note di pc):
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, revocare e dichiarare privo di ogni giuridico valore ed effetto, anche per carenza di legittimazione attiva della società ricorrente e di prova dell'asserito credito come della relativa titolarità, l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 887/2022
pagina 1 di 8 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 06.8.22; in subordine, nel merito, accertare e dichiarare che il credito maturato da parte ricorrente alla data del 30.6.2016 era limitato all'importo di €. 190,47; dichiarare la nullità della fideiussione omnibus asseritamente resa in data 02.8.2002 dalla signora
in favore della;
Parte_1 Controparte_4
in ogni caso dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza dei diritti e delle azioni proposte dalla
Ricorrente nei confronti della signora;
Parte_1 dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale ex adverso proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo in conseguenza della mancata instaurazione del procedimento di mediazione.
In ogni caso con il favore delle competenze e spese di giudizio, con distrazione a favore”.
Per la parte convenuta opposta (a verbale di udienza e da note di pc):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito
In via preliminare:
Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito e comunque
Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di causa.
In subordine:
- Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di , e Controparte_1 Parte_1
, c.f. , in solido tra loro, per l'importo di €. 31.277,20 oltre Parte_2 C.F._1
interessi di mora dal 05.12.2020 nella misura del asso del 9,75% e comunque nei limiti della L.108/96
e Decreti Ministeriali al tempo vigenti;
-In via gradata e nel denegato caso di accoglimento parziale dell'opposizione in esame, voglia emettere ex art. 653 c.p.c. sentenza di condanna a quella somma che sarà ritenuta di Giustizia.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Su ricorso depositato da e, per essa, da il Controparte_1 Controparte_3
Tribunale di Alessandria, con decreto n. 887/2022 emesso in data 06.8.22, ingiungeva alle sig.re
[...]
e di pagare, in solido tra loro, in favore della ricorrente, la somma di € Pt_2 Parte_1
31.277,20, oltre interessi di mora dal 05.12.2020 e spese del procedimento monitorio così come liquidate in decreto.
pagina 2 di 8 La ricorrente richiedeva ed otteneva il predetto decreto ingiuntivo deducendo di essere divenuta titolare, in forza di un'operazione di cessione di crediti in blocco, del credito derivante dall'esposizione debitoria maturata da nei confronti di in relazione al contratto di apertura di Parte_2 Parte_3
credito in conto corrente n. 71032, acceso in data 02.08.2002 presso la filiale di TA dell'allora
(poi fusasi per incorporazione in e, in seguito, Controparte_4 Controparte_5
in , e per la quale si era costituita garante sino Controparte_6 Parte_1 all'importo di € 40.000,00 con lettera di fideiussione omnibus 8.2.2002.
Con atto di citazione datato 17.10.2022, ritualmente notificato, e Parte_2 Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo, in particolare:
a) l'invalidità ed inidoneità della documentazione allegata al ricorso a costituire prova idonea all'emissione del decreto ingiuntivo.
b) l'insussistenza dell'asserito credito per illegittimità dei tassi applicati, del superamento del tasso soglia, illegittima applicazione dell'anatocismo;
c) la nullità della fideiussione, intervenuta prescrizione e decadenza dei diritti e delle azioni nei confronti del fideiussore.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta opposta, contestando l'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., su richiesta della parte convenuta opposta, è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e sono stati assegnati alle parti i termini per deposito delle memorie ex art.183, 6° comma c.p.c.
In seguito, la causa è stata mandata a precisazione delle conclusioni senza licenziamento della
CTU contabile richiesta da parte attrice opponente, in quanto ritenuta esplorativa.
All'udienza del 29.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti così come in epigrafe, il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini processuali per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
pagina 3 di 8 l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni
Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n.
13533).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, e finanche l'entità del suddetto credito, producendo:
- copia del contratto originario di apertura del conto corrente ordinario n. 71032 e del contratto di apertura di credito fino alla concorrenza di € 25.000,00 acceso da presso Parte_2 [...]
(poi fusa per incorporazione in e, in seguito, in Controparte_4 Controparte_5 [...]
, filiale di TA (doc. 2 monitorio); Controparte_6
- copia della lettera di fideiussione omnibus 02.08.2002 con la quale si costituiva Parte_1
garante di tutte le obbligazioni contratte da con , sino Parte_2 Controparte_4 all'importo di € 40.000,00 (doc. 3 monitorio);
- copia dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.u.b. proveniente da ( Parte_3 [...]
attestante un credito della nei confronti di , derivante dal Controparte_6 Pt_3 Parte_2 rapporto n. 71032, di € 31.277,20 alla data del 4.12.2020 (doc. 1 monitorio);
- copia della serie integrale degli estratti conto dall'apertura del rapporto al passaggio a sofferenza dello stesso (doc. 2 fascicolo opposta).
Sennonché, dinanzi a specifica eccezione di carenza di legittimazione attiva e mancanza di prova dell'effettiva titolarità del credito avanzata da parte attrice opponente già in sede di modifica della conclusioni operata con la prima memoria ex art 183, comma 6° c.p.c., e meglio argomentata in sede di comparsa conclusionale, l'opposta non ha opportunamente comprovato di essere divenuta titolare del credito azionato con il monitorio.
A proposito, si rileva che in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, la questione dell'essere o meno il credito ricompreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di pagina 4 di 8 merito, in ogni stato e grado del processo, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario (Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 39528/2021: la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione è aperta al contraddittorio processuale, ed anche rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio).
Ne deriva che l'eccezione deve ritenersi tempestiva, e imponeva all'opposta di fornire idoneo riscontro probatorio in ordine all'effettivo subentro nella titolarità del credito azionato con il monitorio, insufficiente essendo a tal fine la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intervenuta operazione di cessione di crediti in blocco.
Ed invero, il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità
(da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200).
La pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale costituisce dunque requisito idoneo e sufficiente a rendere la cessione opponibile, e quindi efficace, nei confronti del debitore ceduto.
Tuttavia, è noto che la pubblicazione sull'avviso in GU non possa ritenersi idonea a provare anche la titolarità del credito, laddove questa sia contestata dal debitore ceduto, trattandosi a ben vedere di mera dichiarazione di parte proveniente dalla cessionaria creditrice (da ultimo Cass. 06/02/2024,
n.3405; Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass.,
05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Peraltro, sotto quest'ultimo profilo, occorre distinguere il tipo di contestazione sollevata dal debitore ceduto: può infatti esservi contestazione circa la stessa esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) oppure solo in relazione all'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto dell'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB.
Nel primo caso, graverà certamente sulla cessionaria l'onere di fornire la prova del contratto di cessione. Trattandosi di contratto a forma libera, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e finanche mediante documentazione successiva alla pubblicazione della pagina 5 di 8 notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario (Trib. Alessandria Tribunale, sezione unica civile, 30/01/2023 n. 71; in senso conforme Tribunale Modena, sez. III, 11/10/2022, n. 1163).
Laddove, invece l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale potrà ritenersi comunque idonea e sufficiente a fornire la prova documentale della titolarità del credito in capo alla cessionaria tutte le volte in cui rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass., 20/07/2023, n.
21821). Se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova dell'inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.
Nel caso di specie, la contestazione delle opponenti ha riguardato sia l'esistenza del negozio traslativo, sia comunque l'inclusione del credito ceduto tra quelli oggetto del contratto di cessione.
Ebbene, onde dimostrare la propria qualità di successore a titolo particolare nel credito in origine vantato da nei confronti delle RE , si è limitata a depositare Parte_3 Pt_2 CP_1
l'estratto della Gazzetta Ufficiale recante l'avviso del proprio acquisto pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1, 4 e 7.1. della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti in blocco concluso con in data 4 dicembre 2020, di Controparte_6 un insieme di “crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, Controparte_6
ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei
Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199.” (cfr. doc. 1 monitorio).
L'opposta ha poi aggiunto che l'inclusione del credito azionato tra i crediti ceduti con il contratto di cessione stipulato con sarebbe stata facilmente verificabile tramite accesso al Parte_3
sito internet https:// indicato nello stesso avviso, Email_1
previo inserimento del numero di riferimento della posizione delle RE , individuato per Pt_2
ND (numero identificativo del soggetto esistente presso Banca d'Italia), evincibile dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB depositato con il monitorio. Nell'estratto della GU, in effetti, si legge: “I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore
pagina 6 di 8 ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https:// ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte della cedente e del cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet sopra indicato e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.”
Tuttavia, ritiene il Tribunale che si tratti di documentazione insufficiente a comprovare l'intervenuta cessione del credito, nonché l'inclusione del credito stesso tra i crediti ceduti, posto che, dinanzi ad indicazione, contenuta nell'avviso pubblicato sulla GU, certamente non sufficientemente specifica riguardo alla tipologia dei rapporti ceduti in blocco (non è infatti dato sapere se, alla data della cessione, il credito riferito alle RE , certamente sorto tra 1960 e il 2019, fosse già stato Pt_2 classificato in sofferenza), l'opposta avrebbe dovuto produrre il contratto di cessione o quantomeno la lista dei crediti ceduti, o la schermata del sito internet indicato, recante l'esito dell'interrogazione riguardante la posizione creditoria azionata.
Non avendolo fatto, la lacuna probatoria non può essere sopperita da un'attività del Giudice di ricerca sul sito internet indicato in GU, che realizzerebbe un indebito esercizio di poteri officiosi e, dunque, un incombente istruttorio non esigibile dal Giudicante.
In assenza di prova della titolarità del credito azionato in via monitoria, l'opposizione deve pertanto essere accolta, con assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione, e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
***
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte convenuta opposta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice opponente le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n.
55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014, aggiornato al 2022).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, della natura e del valore dell'affare, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto
Regolamento, valori medi di liquidazione previsti nello scaglione “Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00”, ridotti della metà per la fase istruttoria e quella decisionale alla luce dell'attività in concreto svolta:
Euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia
Euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio
Euro 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione pagina 7 di 8 Euro 1.453,00 per la fase decisionale per un totale di Euro 5.261,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Vista l'esplicita istanza in tal senso avanzata dal difensore di parte attrice opponente, unitamente alla condanna alle spese devono essere distratti in suo favore i compensi non riscossi e le spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 2999/2022 R.G. promossa da e Parte_2 Parte_1
(parte attrice opponente) contro (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle CP_1 parti:
1) Accoglie l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Alessandria n. 882/2022, depositato in data 6.08.2022.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta opposta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte attrice opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in Euro 5.261,00 per compensi ed Euro 286,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3) Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore dell'Avv. GROSSI CARLO ENRICO, difensore di parte attrice opponente, dei predetti compensi non riscossi e delle predette spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
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Così deciso in Alessandria, lì 6.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
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