Art. 42.
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge e' esercitata, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale, delle Casse mutue provinciali e sui loro singoli servizi.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio di amministrazione delle Casse provinciali e puo' essere nominato, per i singoli enti, un commissario straordinario.
Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario la cui gestione non potra' durare oltre i sei mesi.
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge e' esercitata, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale, delle Casse mutue provinciali e sui loro singoli servizi.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio di amministrazione delle Casse provinciali e puo' essere nominato, per i singoli enti, un commissario straordinario.
Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario la cui gestione non potra' durare oltre i sei mesi.