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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/11/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 573/2024 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO
in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 19 marzo 2024 al n. 573/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto opposizione all'esecuzione, vertente tra:
(già ) e per essa – giusta procura in Controparte_1 CP_1
r att , Rep. n. 42351 Persona_1
Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080, serie 1T -
[...]
(già in persona del legale procura Controparte_2 CP_3 icili (RA), Via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio dell'avv. Carlotta CASAMORATA e dell'avv. Marina VANDINI, le quali, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la rappresentano e difendono in virtù di mandato allegato all'atto introduttivo del procedimento di merito;
Fax: 0544/240180 Pec: Email_1
Pec: Email_2
Creditrice procedente
Contro (CF. ), nata a Controparte_4 C.F._1 Controparte_4
67 o ti n.8, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano DI FALCO con studio ivi in P.zza Stazione n.4, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del suddetto difensore, come da procura allegata all'atto di costituzione;
Pec: vvocati.prato.it Email_3
Debitrice opponente e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_5 C.F._2
NO GN ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Prato, Viale della Repubblica n° 196, come da procura allegata all'atto di opposizione;
Fax: 0574/536382 Pec: vvocati.prato.it Email_4
Comproprietaria intervenuta
Conclusioni per la creditrice:
".. FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI come sopra rappresentata e difesa, nel riportarsi ai propri Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1 NEL MERITO - Accertare e dichiarare l'interruzione della prescrizione del credito de quo, e per l'effetto rigettare integralmente le contestazioni avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Accertare e dichiarare la piena validità e/o legittimità e/o efficacia del diritto di credito vantato da e portato dal Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1305/2008 - Rg 3147/2 ura esecutiva immobiliare RGE 74/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Prato e oggi sospesa;
Accertare e dichiarare il diritto in capo ad a procedere in via Controparte_1 esecutiva nei confronti della Sig.ra e a proseguire l'espropriazione Controparte_4 del bene immobile oggetto della va immobiliare RGE 74/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Prato, con conseguente revoca dell'Ordinanza di sospensione della procedura esecutiva resa in data 18/1/2024; Respingere tutte le domande di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via incidentale, istruttoria e subordinata: Con ogni più ampia riserva istruttoria consentita dal rito Sempre in via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo n. 74/2023 RGE del Tribunale di Prato. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA., anche della fase cautelare…".
Per Controparte_4
"… voglia l'adito Tribunale dichiarare prescritto il credito di cui al D.I. n.1305/08 emesso dal Tribunale di Prato in data 26.05.2008 e che nulla è dovuto all'attrice .”. Controparte_1
Per CP_6
"… onclusioni: -“Voglia l'adìto Tribunale respingere la domanda della per intervenuta prescrizione del credito. Controparte_1
Con i
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18 marzo 2024 Controparte_2
(già in persona del legale procuratore p.t., in rappresentanza e per CP_3 conto di (già ) esponeva: Controparte_1 CP_1
- che con “Contratto di cessione di crediti” perfezionato in data 05.10.2011, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n.
385 (“Testo Unico Bancario”), aveva acquistato pro soluto Controparte_7 da un portafoglio di crediti pecuniari individuabili Controparte_8 in blocco con ogni accessorio e garanzia agli stessi connessi, pubblicato nella
G.U.R.I. – Foglio delle Inserzioni n. 117 del 08/10/2011;
- che con “Contratto di cessione di crediti” perfezionato in data 28.11.2016, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n.
385 (“Testo Unico Bancario”), Banca IFIS S.P.A aveva acquistato pro soluto da un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco con ogni CP_7 accessorio e garanzia agli stessi connessi, come da relativo avviso di cessione di
2 crediti pro soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
Foglio delle inserzioni n. 145 del 10/12/2016;
- che con decorrenza dal 1° luglio 2018, era divenuta piena e Controparte_1 legittima titolare del credito sopra citato, essendo subentrata nei diritti, contratti, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, esoneri, riconoscimenti, attività e passività di Banca IFIS S.p.A., in virtù di atto di conferimento di ramo d'azienda del 29 giugno 2018 a rogito del Notaio di AN, Persona_2 rep. n. 80866 e racc. n. 15510, iscritto nel Registro delle Imprese di Venezia
RO Delta Lagunare in data 03/07/2018 e pubblicato nella G.U.R.I. – Foglio delle Inserzioni n. 92 del 09/08/2018;
- che con atto del 15 dicembre 2020 a rogito del notaio di Persona_2
AN (rep. 84147 e racc. 17167) con efficacia dal 1° gennaio 2021,
[...]
(già , con sede in AN, via Borghetto n. 5, codice Controparte_2 CP_9 fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di AN , P.IVA_1
è stata fusa per incorporazione in (società incorporante), con sede Controparte_1 in Venezia, via Terraglio n. 63, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Venezia – RO ed con effetto dal 1° gennaio 2021, Controparte_1 aveva contestualmente mutato denominazione in Controparte_1
- che con atto in data 15 dicembre 2020 a rogito del notaio di Persona_2
AN (rep. 84148 e racc. 17168) (già incorporante la Controparte_1 precedente già con effetto dal 1° gennaio Controparte_2 CP_9
2021, aveva conferito alla neo costituita società (prima Controparte_2 denominata con sede in Venezia, via Terraglio n. 63, C.F. e numero CP_3 di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia – RO ), P.IVA_2 controllata interamente da , il ramo d'azienda relativo Controparte_1 alle attività di servicing e di gestione dei crediti;
- che in data 01 marzo 2021, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 (“Legge sulla Cartolarizzazione”), CP_10
aveva acquistato pro soluto, da (già
[...] CP_11 Controparte_1
), un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, con CP_1 ogni accessorio e garanzia agli stessi connessi, come da relativo avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – Parte Seconda n. 27 del 04.03.2021;
3 - che con atto in data 02.03.2021 a rogito del Notaio , Rep. Persona_3
CP 30799/13217, aveva conferito a Controparte_12 Controparte_2 procura speciale per la gestione del recupero giudiziale e stragiudiziale dei
[...] crediti oggetto del suddetto portafoglio;
- che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (“Testo Unico Bancario”), Controparte_1
CP_ aveva acquistato pro soluto da un portafoglio di CP_10 CP_11 crediti pecuniari individuabili in blocco, con ogni accessorio e garanzia, come da avviso di cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - Parte Seconda n. 92 del 05.08.2023;
- che con decreto ingiuntivo n. 1305/2008 - Rg 3147/2008, emesso provvisoriamente esecutivo in data 28.05.2008, il Tribunale di Prato aveva ingiunto a ed a , nella sua qualità di Controparte_4 Parte_1 fidejussore, di pagare alla (poi Controparte_13 Controparte_14
- fusione per incorporazione del 30/03/2009) la somma capitale di €
[...]
73.864,68, oltre interessi al tasso legale sulla sola somma di € 17.000,00 dal
04.04.2008, sulla somma di € 12.260,29 dal 08.05.2008, sulla somma di €
11.148,85 dal 12.04.2008 e sulla somma di € 33.455,54 portata dagli effetti presentata allo sconto e tornati insoluti dalla scadenza di ogni singola ricevuta, sino al saldo e le spese, diritti ed onorari di procedura ed il titolo era stato munito della formula esecutiva in data 25.06.2008 e, notificato alle parti debitrici;
− che in forza del suddetto titolo, in data 04.06.2008, veniva iscritta ipoteca giudiziale sulla quota di 1/3 della proprietà della debitrice ingiunta CP_4
Reg. gen. 6887, Reg. part. 1706;
[...]
- che su richiesta della in data 13.07.2022, il titolo Controparte_15 monitorio era stato rilasciato in seconda copia esecutiva ex art. 642 c.p.c, giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Prato del 26.05.2022, ed era stato successivamente notificato atto di precetto ai predetti debitori, ma lo stesso andava perento, senza che venisse corrisposta somma alcuna ad CP_16 attuale titolare del credito;
[...]
- che, sulla base del titolo esecutivo, veniva notificato ai debitori atto di precetto in data 20.03.2023 per il pagamento della complessiva somma di € 76.323,91,
4 oltre interessi al tasso legale sulla sola somma di € 17.000,00 dal 04.04.2008, sulla somma di € 12.260,29 dal 08.05.2008, sulla somma di € 11.148,85;
- che in data 22/6/2023 veniva notificato atto di pignoramento immobiliare e iscritta a ruolo la procedura con RGE n. 74/2023 presso il Tribunale di Prato;
- che in data 5/8/2023 acquistava pro soluto da Controparte_1 [...]
(la “Cedente”) un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_15 individuabili in blocco, con ogni accessorio e garanzia agli stessi connessi, come da relativo avviso di cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Parte Seconda n. 92 del 05.08.2023, compreso il credito sopra indicato e con atto di intervento del 17/10/2023, interveniva nella presente procedura quale cessionaria del credito di Controparte_1
; Controparte_15
- che con ricorso datato 2/11/2023, la Sig.ra aveva proposto Controparte_4 opposizione ex art. 615 c.p.c. rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Voglia il
Giudice adito sospendere immediatamente l'esecuzione immobiliare n.14/2023, CP_ promossa da contro , in quanto il creditore procedente non ha Controparte_4 titolo giuridico per proseguire l'esecuzione, del resto bisogna evitare ulteriori CP_ spese. 2) Voglia altresì il Giudice adito accertare e dichiarare che l'istituto ha intrapreso una lite temeraria e condannarlo, ai sensi dell'art.96 c.p.c.al risarcimento di Euro 15.000,00 (quindicimila/oo) o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, a favore di , in quanto
contro
Controparte_4 quest'ultima è stata intrapresa un'esecuzione illegittima ed ingiusta. Con Vittoria di spese e competenze del giudizio cli esecuzione e di quello cli opposizione". Con salvezza di ogni diritto”;
- che, con comparsa di costituzione dell'11/12/2023, si era costituita CP_5
nella qualità di comproprietaria dell'immobile oggetto di esecuzione,
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale: sospendere l'esecuzione immobiliare n° 74/2023 promossa da , nei confronti di CP_17 CP_15
In via preliminare: accertare e dichiarare che Controparte_4 Controparte_15 non è titolare del diritto di credito per il quale si procede e, per l'effetto,
[...] dichiarare improcedibile l'esecuzione con conseguente estinzione della procedura ed ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento;
Nel merito: accertare e dichiarare che il diritto di credito per il quale si procede è prescritto e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione con conseguente estinzione
5 della procedura ed ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento;
Con vittoria delle spese, funzioni ed onorari del giudizi.
Con ordinanza emessa in data 18 gennaio 2024, il Giudice dell'esecuzione in accoglimento della istanza della debitrice, accoglieva l'istanza di sospensione, condannando a pagamento delle spese a favore Controparte_1 dell'opponente e del comproprietario intervenuto, fissando il termine di giorni
60 per l'introduzione del presente giudizio di merito., rigettando la domanda proposta dalla opponente ai sensi dell'art 96 cpc.
Si procedeva quindi ad istruttoria con la produzione di documenti e l'acquisizione del fascicolo del procedimento n 74/ 2023 RGE ed infine, a seguito di concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era riservata per la decisione all'udienza del 9 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è fondata e meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
*
A riguardo va premesso che mentre le impugnazioni ordinarie sono rivolte alla sostituzione di una pronunzia ritenuta non conforme al diritto, nel processo di esecuzione le opposizioni tendono all'esame, da compiersi nell'ambito particolare del processo che s'inserisce con carattere d'incidentalità nelle varie fasi dell'esecuzione, diretto al fine di stabilire, secondo le due previsioni degli artt. 615 e 617 c.p.c., la sussistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata in virtù di un titolo sostanzialmente efficiente, ovvero la regolarità formale dello stesso titolo, del precetto, dei singoli atti esecuzione.
L'opposizione all'esecuzione consiste nella contestazione, da parte del debitore, del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata. Si contesta, in sostanza, che non concorrono le condizioni dell'azione esecutiva, che possono riguardare tanto il suo fondamento, cioè l'esistenza del titolo esecutivo da realizzare esecutivamente, tanto le persone, ossia la legittimazione attiva e passiva, quanto l'oggetto, dunque il bene che deve essere pignorabile e non di pertinenza di un terzo. Poiché l'azione del
6 creditore si fonda sul titolo esecutivo e l'opposizione è in effetti diretta contro il titolo, se questo è giudiziale, l'opposizione non può riguardare la sua formazione, che è coperta dal giudicato, ma soltanto la sua efficacia. Si deve pertanto ritenere che l'opposizione all'esecuzione deve limitarsi ad una valutazione sulla validità e sulla sussistenza del titolo esecutivo - quindi alla sua portata ed eseguibilità - e non può avere per oggetto il contenuto intrinseco dell'atto. Ovviamente, possono invece farsi valere fatti impeditivi, modificativi od estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento passato in giudicato, costituente titolo esecutivo , che si siano verificati successivamente alla sua formazione (Cass 9.11.2021, n
32833; Cass., 14.10.2021, 28044; Cass 2014/6337; Cass., 88/6605; Cass.,
86/2602).
La mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito, anche se non impedisce al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale passato in giudicato nei suoi confronti, di far valere con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. l'avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria conseguente al pagamento eseguito da altro soggetto, ancorché prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività, perché il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto.
**
Ora, nel caso di specie, il titolo giudiziale è pacificamente rappresentato dal decreto ingiuntivo n 1305/2008 ( RG 3147/2008) emesso in data 26 maggio 2008, nei confronti di e , in Controparte_4 Parte_1 qualità di fideiussore, ed a favore di per l'importo di Controparte_13
€ 73.864,68, oltre interessi al tasso legale sulla somma di € 17.000,00 dal 4 aprile 2008, sulla somma di € 12.260,29 dall'8 maggio 2008, sulla somma di
€ 11,148,85, dal 12 aprile 2008, e sulla somma di € 33.455,54, portata dagli effetti presentati allo sconto ed insoluti. 7 Il credito, quindi, risulta cristallizzato dalla data in cui il decreto ingiuntivo
è divenuto definitivo avendo acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna, a seguito della mancata opposizione proposta nel termine assegnato agli ingiunti, ai sensi dell'art 641 cpc., e decorrente dalla notifica perfezionatasi l'8 luglio 2008.
E' quindi da tale data ( 2 ottobre 2008, in ragione della sospensione feriale dei termini all'epoca vigente) che decorre l'ulteriore termine decennale di prescrizione previsto dall'art 2953 c.c. per la c.d. actio iudicati, fatta salva la dimostrazione – il cui onere è a carico della parte creditrice, di validi atti interruttivi, idonei ad impedire gli effetti estintivi della pretesa di credito.
Peraltro, trattandosi di effetti successivi alla formazione del titolo giudiziale, come le questioni relative ai mutamenti intervenuti sul lato attivo del rapporto per effetto delle cessioni del credito sopravvenute, non ricorre alcuna preclusione per il debitore escusso a sollevare le relative eccezioni nel procedimento di opposizione.
In linea generale, perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l' interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto.
In tale prospettiva, la S.C. ha quindi coerentemente precisato che non produce alcun effetto interruttivo un atto , astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel
8 tempo indicato dalla legge ( Cass., 18.3.2025, n 7188) (Cass. Sez. L.,
15/11/2002, n. 16131).
***
Orbene, nella presente fattispecie, quali atti interruttivi del termine prescrizionale, la creditrice ha allegato le plurime notificazioni degli atti di cessione del credito da parte di Banca IFIS, in data 28 novembre 2016 CP_ (ricevuta il 23.12.2016) e da in data 23 agosto 2019.
Per quanto concerne le prime comunicazioni, i cui effetti presentano carattere dirimente rispetto a quelle intervenute dopo i dieci anni, si deve escludere che possano qualificarsi quali validi atti di costituzione in mora al quale ricollegare l'efficacia interruttiva.
Invero, rileva che trattasi di atti in cui vengono indicate pretese avente ad oggetto importi di denaro differenti, richiamanti nelle intestazioni svariati numeri identificativi dei crediti con correlati numeri di contratto.
Nell'ordinanza di sospensione emessa dal G.E., è stato espressamente segnalato che le 15 diffide hanno i medesimi importi delle voci presenti nell'elenco allegato sub n 10, ma non ne condividono i codici, che il numero di rapporti esistenti fra debitore e creditore è differente sia nei due elenchi prodotti e nel ricorso monitorio ( un conto corrente anticipi, un conto ordinario, un finanziamento e otto effetti insoluti), concludendo che l'assenza di univocità della documentazione non soddisfa l'onere probatorio a suo carico. A tal riguardo, le specificazioni svolte nell'ambito del processo di opposizione da parte della creditrice soddisfano solo in parte le carenze evidenziate, in quanto la coerenza tra il contenuto delle diffide e le c.d.
Welcome Letters di cui al doc.10 sub doc. 14, nulla aggiunge in ordine alla effettiva identificazione degli importi con la pretesa originariamente fatta valere con il decreto ingiuntivo e nel medesimo cristallizzata.
In effetti, non soltanto non v'è alcun richiamo al provvedimento monitorio, che oramai era il titolo identificativo della pretesa di credito, ma neanche è fatto rinvio ai rapporti originari intercorrenti con e che, Controparte_13 per quanto si evince dal ricorso monitorio, erano:
➢ il conto corrente anticipi salvo buon fine n 242,11, acceso presso la filiale di Vaiano, per € 17.000,00;
9 ➢ il conto corrente ordinario n 51169,85, acceso presso la filiale di Vaiano, per € 12.260,29;
➢ il finanziamento n 238-103947/60, concesso in data 5 maggio 2024, per € 11.148,85;
➢ otto effetti presentati allo sconto e andati insoluti per € 33.455,54.
Nessuno degli atti di comunicazione delle cessioni, quindi, ha il contenuto minimo per ricondurre la pretesa di credito a quella oggetto del decreto ingiuntivo.
A ciò si aggiunga che – a stretto rigore- nelle comunicazioni in esame difficile risulta anche evincere l'intimazione ad adempiere, atteso che per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora ( Cass. 4.1.2024, n 279;
Cass.14.6.2018, n 15714).
Le incertezza in ordine alla identificazione della pretesa, peraltro, si riflettono in concreto anche sulla stessa titolarità del credito da parte di divenuta creditrice in base al decreto ingiuntivo Controparte_1 posto a base dell'azione esecutiva intrapresa.
Invero, nell'originario ricorso per decreto ingiuntivo
[...]
ha agito in nome e per conto di Controparte_18 Controparte_13 già , originaria titolare del credito. Controparte_19
Nell'atto di pignoramento immobiliare, Controparte_15 rappresentata da ha rilevato che: Controparte_2
a) con contratto di cessione di crediti perfezionato in data 5.10.2011,
[...] aveva acquisito pro soluto il credito da CP_7 Controparte_8
. nell'ambito di una cessione in blocco pubblicata in GURL, Foglio
[...] inserzioni n 117 dell'8 ottobre 2011; b) con contratto di cessione di crediti perfezionato in data 28.11.2016, BANCA IFIS Spa aveva acquistato pro soluto il credito da CP_7 nell'ambito di una cessione in blocco, dandone avviso con pubblicazione sulla GU , foglio inserzioni, n 145 del 10.12.2016;
10 c) era subentrata a BANCA IFIS Spa in virtù di atto di CP_1 conferimento di ramo d'azienda del 20 giugno 2018, a rogito del notaio di AN pubblicato nella GURL foglio inserzioni, n 92 Persona_2 del 9.8.2018; d) era stata fusa per incorporazione in Controparte_2 CP_20 assumendo di avere contestualmente mutato denominazione in
[...] [...]
; Controparte_1
e) che , con atto del 15 dicembre 2020, a rogito del Controparte_1 notaio di AN , aveva conferito a Persona_2 Controparte_2
il ramo d'azienda relativo alle attività di servicing e di gestione di
[...] crediti;
f) che aveva acquistato un portafoglio di crediti, Controparte_15 tra cui quello azionato, da , con atto del I marzo Controparte_1
2021, pubblicato nella GU . parte II, n 27 del 4 marzo 2021, conferendo CP_ poi procura speciale a . CP_2
In disparte le successioni universali, quanto alle cessioni in blocco a titolo particolare, va richiamato il principio secondo cui “l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art.
1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 6.2.2024, n 3405; Cass., 22.6.2023, n 17944; Cass., 5.11.2020, n
24798; Cass., 28 febbraio 2020, n 5617).
Poiché tutti gli avvisi, nel caso in esame, non presentano tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all'oggetto della cessione è indispensabile la produzione dei contratti di cessione, con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla società cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che
11 confermi che il contratto di cessione alla terza intervenuta effettivamente comprendeva il credito azionato originariamente in sede monitoria.
****
Sulla scorta delle complessive argomentazioni, l'opposizione deve trovare accoglimento, con conseguente inefficacia del pignoramento qui opposto, dandosi atto che nel giudizio di merito non è stata riproposta la domanda di risarcimento danni proposta ai sensi dell'art 96 cpc , disattesa nella fase cautelare e da intendersi abbandonata nella presente fase di merito.
Segue la condanna della creditrice procedente al pagamento delle spese del procedimento di merito, ai sensi degli artt 91 e ss cpc., come liquidate in dispositivo in linea con i parametri di cui al DM 55/2014 ( ai minimi, in ragione dell'assenza di ulteriori questioni rispetto quelle di cui al procedimento cautelare, nonché di istruttoria solo documentale, ex Cass, 9 novembre 2017, n. 26608), tenendo conto del valore della controversia, della natura del procedimento e dell'attività svolta complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione all'esecuzione spiegata da con ricorso datato 2/11/2023, Controparte_4 avverso il precetto notificato in data in data 20.03.2023 da
[...]
, e successivo atto di prosecuzione nel merito, pr Controparte_15
(già ), con intervento in causa di Controparte_1 CP_1 CP_5
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la inefficacia dell'atto di precetto opposto notificato in data 20.03.2023 e del conseguente pignoramento, attesa l'estinzione del credito nei confronti dell'opponente, per intervenuta prescrizione, autorizzando la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria ; b) condanna, la società creditrice, in favore dell'opponente e della comproprietaria intervenuta nel giudizio di opposizione, al pagamento delle spese processuali della fase di merito, liquidate rispettivamente in € 2415,00 per la prima ed in € 1945,00 per la seconda , oltre spese generali, Iva e CPA nella misura di legge.
Così deciso il 3 novembre 2025 dal Tribunale di Prato , in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istr. ed .est. Dott. Michele Sirgiovanni
12 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO
in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 19 marzo 2024 al n. 573/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto opposizione all'esecuzione, vertente tra:
(già ) e per essa – giusta procura in Controparte_1 CP_1
r att , Rep. n. 42351 Persona_1
Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080, serie 1T -
[...]
(già in persona del legale procura Controparte_2 CP_3 icili (RA), Via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio dell'avv. Carlotta CASAMORATA e dell'avv. Marina VANDINI, le quali, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la rappresentano e difendono in virtù di mandato allegato all'atto introduttivo del procedimento di merito;
Fax: 0544/240180 Pec: Email_1
Pec: Email_2
Creditrice procedente
Contro (CF. ), nata a Controparte_4 C.F._1 Controparte_4
67 o ti n.8, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano DI FALCO con studio ivi in P.zza Stazione n.4, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del suddetto difensore, come da procura allegata all'atto di costituzione;
Pec: vvocati.prato.it Email_3
Debitrice opponente e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_5 C.F._2
NO GN ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Prato, Viale della Repubblica n° 196, come da procura allegata all'atto di opposizione;
Fax: 0574/536382 Pec: vvocati.prato.it Email_4
Comproprietaria intervenuta
Conclusioni per la creditrice:
".. FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI come sopra rappresentata e difesa, nel riportarsi ai propri Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1 NEL MERITO - Accertare e dichiarare l'interruzione della prescrizione del credito de quo, e per l'effetto rigettare integralmente le contestazioni avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Accertare e dichiarare la piena validità e/o legittimità e/o efficacia del diritto di credito vantato da e portato dal Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1305/2008 - Rg 3147/2 ura esecutiva immobiliare RGE 74/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Prato e oggi sospesa;
Accertare e dichiarare il diritto in capo ad a procedere in via Controparte_1 esecutiva nei confronti della Sig.ra e a proseguire l'espropriazione Controparte_4 del bene immobile oggetto della va immobiliare RGE 74/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Prato, con conseguente revoca dell'Ordinanza di sospensione della procedura esecutiva resa in data 18/1/2024; Respingere tutte le domande di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via incidentale, istruttoria e subordinata: Con ogni più ampia riserva istruttoria consentita dal rito Sempre in via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo n. 74/2023 RGE del Tribunale di Prato. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA., anche della fase cautelare…".
Per Controparte_4
"… voglia l'adito Tribunale dichiarare prescritto il credito di cui al D.I. n.1305/08 emesso dal Tribunale di Prato in data 26.05.2008 e che nulla è dovuto all'attrice .”. Controparte_1
Per CP_6
"… onclusioni: -“Voglia l'adìto Tribunale respingere la domanda della per intervenuta prescrizione del credito. Controparte_1
Con i
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18 marzo 2024 Controparte_2
(già in persona del legale procuratore p.t., in rappresentanza e per CP_3 conto di (già ) esponeva: Controparte_1 CP_1
- che con “Contratto di cessione di crediti” perfezionato in data 05.10.2011, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n.
385 (“Testo Unico Bancario”), aveva acquistato pro soluto Controparte_7 da un portafoglio di crediti pecuniari individuabili Controparte_8 in blocco con ogni accessorio e garanzia agli stessi connessi, pubblicato nella
G.U.R.I. – Foglio delle Inserzioni n. 117 del 08/10/2011;
- che con “Contratto di cessione di crediti” perfezionato in data 28.11.2016, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n.
385 (“Testo Unico Bancario”), Banca IFIS S.P.A aveva acquistato pro soluto da un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco con ogni CP_7 accessorio e garanzia agli stessi connessi, come da relativo avviso di cessione di
2 crediti pro soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
Foglio delle inserzioni n. 145 del 10/12/2016;
- che con decorrenza dal 1° luglio 2018, era divenuta piena e Controparte_1 legittima titolare del credito sopra citato, essendo subentrata nei diritti, contratti, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, esoneri, riconoscimenti, attività e passività di Banca IFIS S.p.A., in virtù di atto di conferimento di ramo d'azienda del 29 giugno 2018 a rogito del Notaio di AN, Persona_2 rep. n. 80866 e racc. n. 15510, iscritto nel Registro delle Imprese di Venezia
RO Delta Lagunare in data 03/07/2018 e pubblicato nella G.U.R.I. – Foglio delle Inserzioni n. 92 del 09/08/2018;
- che con atto del 15 dicembre 2020 a rogito del notaio di Persona_2
AN (rep. 84147 e racc. 17167) con efficacia dal 1° gennaio 2021,
[...]
(già , con sede in AN, via Borghetto n. 5, codice Controparte_2 CP_9 fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di AN , P.IVA_1
è stata fusa per incorporazione in (società incorporante), con sede Controparte_1 in Venezia, via Terraglio n. 63, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Venezia – RO ed con effetto dal 1° gennaio 2021, Controparte_1 aveva contestualmente mutato denominazione in Controparte_1
- che con atto in data 15 dicembre 2020 a rogito del notaio di Persona_2
AN (rep. 84148 e racc. 17168) (già incorporante la Controparte_1 precedente già con effetto dal 1° gennaio Controparte_2 CP_9
2021, aveva conferito alla neo costituita società (prima Controparte_2 denominata con sede in Venezia, via Terraglio n. 63, C.F. e numero CP_3 di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia – RO ), P.IVA_2 controllata interamente da , il ramo d'azienda relativo Controparte_1 alle attività di servicing e di gestione dei crediti;
- che in data 01 marzo 2021, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 (“Legge sulla Cartolarizzazione”), CP_10
aveva acquistato pro soluto, da (già
[...] CP_11 Controparte_1
), un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, con CP_1 ogni accessorio e garanzia agli stessi connessi, come da relativo avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – Parte Seconda n. 27 del 04.03.2021;
3 - che con atto in data 02.03.2021 a rogito del Notaio , Rep. Persona_3
CP 30799/13217, aveva conferito a Controparte_12 Controparte_2 procura speciale per la gestione del recupero giudiziale e stragiudiziale dei
[...] crediti oggetto del suddetto portafoglio;
- che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (“Testo Unico Bancario”), Controparte_1
CP_ aveva acquistato pro soluto da un portafoglio di CP_10 CP_11 crediti pecuniari individuabili in blocco, con ogni accessorio e garanzia, come da avviso di cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - Parte Seconda n. 92 del 05.08.2023;
- che con decreto ingiuntivo n. 1305/2008 - Rg 3147/2008, emesso provvisoriamente esecutivo in data 28.05.2008, il Tribunale di Prato aveva ingiunto a ed a , nella sua qualità di Controparte_4 Parte_1 fidejussore, di pagare alla (poi Controparte_13 Controparte_14
- fusione per incorporazione del 30/03/2009) la somma capitale di €
[...]
73.864,68, oltre interessi al tasso legale sulla sola somma di € 17.000,00 dal
04.04.2008, sulla somma di € 12.260,29 dal 08.05.2008, sulla somma di €
11.148,85 dal 12.04.2008 e sulla somma di € 33.455,54 portata dagli effetti presentata allo sconto e tornati insoluti dalla scadenza di ogni singola ricevuta, sino al saldo e le spese, diritti ed onorari di procedura ed il titolo era stato munito della formula esecutiva in data 25.06.2008 e, notificato alle parti debitrici;
− che in forza del suddetto titolo, in data 04.06.2008, veniva iscritta ipoteca giudiziale sulla quota di 1/3 della proprietà della debitrice ingiunta CP_4
Reg. gen. 6887, Reg. part. 1706;
[...]
- che su richiesta della in data 13.07.2022, il titolo Controparte_15 monitorio era stato rilasciato in seconda copia esecutiva ex art. 642 c.p.c, giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Prato del 26.05.2022, ed era stato successivamente notificato atto di precetto ai predetti debitori, ma lo stesso andava perento, senza che venisse corrisposta somma alcuna ad CP_16 attuale titolare del credito;
[...]
- che, sulla base del titolo esecutivo, veniva notificato ai debitori atto di precetto in data 20.03.2023 per il pagamento della complessiva somma di € 76.323,91,
4 oltre interessi al tasso legale sulla sola somma di € 17.000,00 dal 04.04.2008, sulla somma di € 12.260,29 dal 08.05.2008, sulla somma di € 11.148,85;
- che in data 22/6/2023 veniva notificato atto di pignoramento immobiliare e iscritta a ruolo la procedura con RGE n. 74/2023 presso il Tribunale di Prato;
- che in data 5/8/2023 acquistava pro soluto da Controparte_1 [...]
(la “Cedente”) un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_15 individuabili in blocco, con ogni accessorio e garanzia agli stessi connessi, come da relativo avviso di cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Parte Seconda n. 92 del 05.08.2023, compreso il credito sopra indicato e con atto di intervento del 17/10/2023, interveniva nella presente procedura quale cessionaria del credito di Controparte_1
; Controparte_15
- che con ricorso datato 2/11/2023, la Sig.ra aveva proposto Controparte_4 opposizione ex art. 615 c.p.c. rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Voglia il
Giudice adito sospendere immediatamente l'esecuzione immobiliare n.14/2023, CP_ promossa da contro , in quanto il creditore procedente non ha Controparte_4 titolo giuridico per proseguire l'esecuzione, del resto bisogna evitare ulteriori CP_ spese. 2) Voglia altresì il Giudice adito accertare e dichiarare che l'istituto ha intrapreso una lite temeraria e condannarlo, ai sensi dell'art.96 c.p.c.al risarcimento di Euro 15.000,00 (quindicimila/oo) o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, a favore di , in quanto
contro
Controparte_4 quest'ultima è stata intrapresa un'esecuzione illegittima ed ingiusta. Con Vittoria di spese e competenze del giudizio cli esecuzione e di quello cli opposizione". Con salvezza di ogni diritto”;
- che, con comparsa di costituzione dell'11/12/2023, si era costituita CP_5
nella qualità di comproprietaria dell'immobile oggetto di esecuzione,
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale: sospendere l'esecuzione immobiliare n° 74/2023 promossa da , nei confronti di CP_17 CP_15
In via preliminare: accertare e dichiarare che Controparte_4 Controparte_15 non è titolare del diritto di credito per il quale si procede e, per l'effetto,
[...] dichiarare improcedibile l'esecuzione con conseguente estinzione della procedura ed ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento;
Nel merito: accertare e dichiarare che il diritto di credito per il quale si procede è prescritto e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione con conseguente estinzione
5 della procedura ed ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento;
Con vittoria delle spese, funzioni ed onorari del giudizi.
Con ordinanza emessa in data 18 gennaio 2024, il Giudice dell'esecuzione in accoglimento della istanza della debitrice, accoglieva l'istanza di sospensione, condannando a pagamento delle spese a favore Controparte_1 dell'opponente e del comproprietario intervenuto, fissando il termine di giorni
60 per l'introduzione del presente giudizio di merito., rigettando la domanda proposta dalla opponente ai sensi dell'art 96 cpc.
Si procedeva quindi ad istruttoria con la produzione di documenti e l'acquisizione del fascicolo del procedimento n 74/ 2023 RGE ed infine, a seguito di concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era riservata per la decisione all'udienza del 9 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è fondata e meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
*
A riguardo va premesso che mentre le impugnazioni ordinarie sono rivolte alla sostituzione di una pronunzia ritenuta non conforme al diritto, nel processo di esecuzione le opposizioni tendono all'esame, da compiersi nell'ambito particolare del processo che s'inserisce con carattere d'incidentalità nelle varie fasi dell'esecuzione, diretto al fine di stabilire, secondo le due previsioni degli artt. 615 e 617 c.p.c., la sussistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata in virtù di un titolo sostanzialmente efficiente, ovvero la regolarità formale dello stesso titolo, del precetto, dei singoli atti esecuzione.
L'opposizione all'esecuzione consiste nella contestazione, da parte del debitore, del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata. Si contesta, in sostanza, che non concorrono le condizioni dell'azione esecutiva, che possono riguardare tanto il suo fondamento, cioè l'esistenza del titolo esecutivo da realizzare esecutivamente, tanto le persone, ossia la legittimazione attiva e passiva, quanto l'oggetto, dunque il bene che deve essere pignorabile e non di pertinenza di un terzo. Poiché l'azione del
6 creditore si fonda sul titolo esecutivo e l'opposizione è in effetti diretta contro il titolo, se questo è giudiziale, l'opposizione non può riguardare la sua formazione, che è coperta dal giudicato, ma soltanto la sua efficacia. Si deve pertanto ritenere che l'opposizione all'esecuzione deve limitarsi ad una valutazione sulla validità e sulla sussistenza del titolo esecutivo - quindi alla sua portata ed eseguibilità - e non può avere per oggetto il contenuto intrinseco dell'atto. Ovviamente, possono invece farsi valere fatti impeditivi, modificativi od estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento passato in giudicato, costituente titolo esecutivo , che si siano verificati successivamente alla sua formazione (Cass 9.11.2021, n
32833; Cass., 14.10.2021, 28044; Cass 2014/6337; Cass., 88/6605; Cass.,
86/2602).
La mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito, anche se non impedisce al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale passato in giudicato nei suoi confronti, di far valere con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. l'avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria conseguente al pagamento eseguito da altro soggetto, ancorché prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività, perché il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto.
**
Ora, nel caso di specie, il titolo giudiziale è pacificamente rappresentato dal decreto ingiuntivo n 1305/2008 ( RG 3147/2008) emesso in data 26 maggio 2008, nei confronti di e , in Controparte_4 Parte_1 qualità di fideiussore, ed a favore di per l'importo di Controparte_13
€ 73.864,68, oltre interessi al tasso legale sulla somma di € 17.000,00 dal 4 aprile 2008, sulla somma di € 12.260,29 dall'8 maggio 2008, sulla somma di
€ 11,148,85, dal 12 aprile 2008, e sulla somma di € 33.455,54, portata dagli effetti presentati allo sconto ed insoluti. 7 Il credito, quindi, risulta cristallizzato dalla data in cui il decreto ingiuntivo
è divenuto definitivo avendo acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna, a seguito della mancata opposizione proposta nel termine assegnato agli ingiunti, ai sensi dell'art 641 cpc., e decorrente dalla notifica perfezionatasi l'8 luglio 2008.
E' quindi da tale data ( 2 ottobre 2008, in ragione della sospensione feriale dei termini all'epoca vigente) che decorre l'ulteriore termine decennale di prescrizione previsto dall'art 2953 c.c. per la c.d. actio iudicati, fatta salva la dimostrazione – il cui onere è a carico della parte creditrice, di validi atti interruttivi, idonei ad impedire gli effetti estintivi della pretesa di credito.
Peraltro, trattandosi di effetti successivi alla formazione del titolo giudiziale, come le questioni relative ai mutamenti intervenuti sul lato attivo del rapporto per effetto delle cessioni del credito sopravvenute, non ricorre alcuna preclusione per il debitore escusso a sollevare le relative eccezioni nel procedimento di opposizione.
In linea generale, perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l' interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto.
In tale prospettiva, la S.C. ha quindi coerentemente precisato che non produce alcun effetto interruttivo un atto , astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel
8 tempo indicato dalla legge ( Cass., 18.3.2025, n 7188) (Cass. Sez. L.,
15/11/2002, n. 16131).
***
Orbene, nella presente fattispecie, quali atti interruttivi del termine prescrizionale, la creditrice ha allegato le plurime notificazioni degli atti di cessione del credito da parte di Banca IFIS, in data 28 novembre 2016 CP_ (ricevuta il 23.12.2016) e da in data 23 agosto 2019.
Per quanto concerne le prime comunicazioni, i cui effetti presentano carattere dirimente rispetto a quelle intervenute dopo i dieci anni, si deve escludere che possano qualificarsi quali validi atti di costituzione in mora al quale ricollegare l'efficacia interruttiva.
Invero, rileva che trattasi di atti in cui vengono indicate pretese avente ad oggetto importi di denaro differenti, richiamanti nelle intestazioni svariati numeri identificativi dei crediti con correlati numeri di contratto.
Nell'ordinanza di sospensione emessa dal G.E., è stato espressamente segnalato che le 15 diffide hanno i medesimi importi delle voci presenti nell'elenco allegato sub n 10, ma non ne condividono i codici, che il numero di rapporti esistenti fra debitore e creditore è differente sia nei due elenchi prodotti e nel ricorso monitorio ( un conto corrente anticipi, un conto ordinario, un finanziamento e otto effetti insoluti), concludendo che l'assenza di univocità della documentazione non soddisfa l'onere probatorio a suo carico. A tal riguardo, le specificazioni svolte nell'ambito del processo di opposizione da parte della creditrice soddisfano solo in parte le carenze evidenziate, in quanto la coerenza tra il contenuto delle diffide e le c.d.
Welcome Letters di cui al doc.10 sub doc. 14, nulla aggiunge in ordine alla effettiva identificazione degli importi con la pretesa originariamente fatta valere con il decreto ingiuntivo e nel medesimo cristallizzata.
In effetti, non soltanto non v'è alcun richiamo al provvedimento monitorio, che oramai era il titolo identificativo della pretesa di credito, ma neanche è fatto rinvio ai rapporti originari intercorrenti con e che, Controparte_13 per quanto si evince dal ricorso monitorio, erano:
➢ il conto corrente anticipi salvo buon fine n 242,11, acceso presso la filiale di Vaiano, per € 17.000,00;
9 ➢ il conto corrente ordinario n 51169,85, acceso presso la filiale di Vaiano, per € 12.260,29;
➢ il finanziamento n 238-103947/60, concesso in data 5 maggio 2024, per € 11.148,85;
➢ otto effetti presentati allo sconto e andati insoluti per € 33.455,54.
Nessuno degli atti di comunicazione delle cessioni, quindi, ha il contenuto minimo per ricondurre la pretesa di credito a quella oggetto del decreto ingiuntivo.
A ciò si aggiunga che – a stretto rigore- nelle comunicazioni in esame difficile risulta anche evincere l'intimazione ad adempiere, atteso che per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora ( Cass. 4.1.2024, n 279;
Cass.14.6.2018, n 15714).
Le incertezza in ordine alla identificazione della pretesa, peraltro, si riflettono in concreto anche sulla stessa titolarità del credito da parte di divenuta creditrice in base al decreto ingiuntivo Controparte_1 posto a base dell'azione esecutiva intrapresa.
Invero, nell'originario ricorso per decreto ingiuntivo
[...]
ha agito in nome e per conto di Controparte_18 Controparte_13 già , originaria titolare del credito. Controparte_19
Nell'atto di pignoramento immobiliare, Controparte_15 rappresentata da ha rilevato che: Controparte_2
a) con contratto di cessione di crediti perfezionato in data 5.10.2011,
[...] aveva acquisito pro soluto il credito da CP_7 Controparte_8
. nell'ambito di una cessione in blocco pubblicata in GURL, Foglio
[...] inserzioni n 117 dell'8 ottobre 2011; b) con contratto di cessione di crediti perfezionato in data 28.11.2016, BANCA IFIS Spa aveva acquistato pro soluto il credito da CP_7 nell'ambito di una cessione in blocco, dandone avviso con pubblicazione sulla GU , foglio inserzioni, n 145 del 10.12.2016;
10 c) era subentrata a BANCA IFIS Spa in virtù di atto di CP_1 conferimento di ramo d'azienda del 20 giugno 2018, a rogito del notaio di AN pubblicato nella GURL foglio inserzioni, n 92 Persona_2 del 9.8.2018; d) era stata fusa per incorporazione in Controparte_2 CP_20 assumendo di avere contestualmente mutato denominazione in
[...] [...]
; Controparte_1
e) che , con atto del 15 dicembre 2020, a rogito del Controparte_1 notaio di AN , aveva conferito a Persona_2 Controparte_2
il ramo d'azienda relativo alle attività di servicing e di gestione di
[...] crediti;
f) che aveva acquistato un portafoglio di crediti, Controparte_15 tra cui quello azionato, da , con atto del I marzo Controparte_1
2021, pubblicato nella GU . parte II, n 27 del 4 marzo 2021, conferendo CP_ poi procura speciale a . CP_2
In disparte le successioni universali, quanto alle cessioni in blocco a titolo particolare, va richiamato il principio secondo cui “l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art.
1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 6.2.2024, n 3405; Cass., 22.6.2023, n 17944; Cass., 5.11.2020, n
24798; Cass., 28 febbraio 2020, n 5617).
Poiché tutti gli avvisi, nel caso in esame, non presentano tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all'oggetto della cessione è indispensabile la produzione dei contratti di cessione, con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla società cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che
11 confermi che il contratto di cessione alla terza intervenuta effettivamente comprendeva il credito azionato originariamente in sede monitoria.
****
Sulla scorta delle complessive argomentazioni, l'opposizione deve trovare accoglimento, con conseguente inefficacia del pignoramento qui opposto, dandosi atto che nel giudizio di merito non è stata riproposta la domanda di risarcimento danni proposta ai sensi dell'art 96 cpc , disattesa nella fase cautelare e da intendersi abbandonata nella presente fase di merito.
Segue la condanna della creditrice procedente al pagamento delle spese del procedimento di merito, ai sensi degli artt 91 e ss cpc., come liquidate in dispositivo in linea con i parametri di cui al DM 55/2014 ( ai minimi, in ragione dell'assenza di ulteriori questioni rispetto quelle di cui al procedimento cautelare, nonché di istruttoria solo documentale, ex Cass, 9 novembre 2017, n. 26608), tenendo conto del valore della controversia, della natura del procedimento e dell'attività svolta complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione all'esecuzione spiegata da con ricorso datato 2/11/2023, Controparte_4 avverso il precetto notificato in data in data 20.03.2023 da
[...]
, e successivo atto di prosecuzione nel merito, pr Controparte_15
(già ), con intervento in causa di Controparte_1 CP_1 CP_5
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la inefficacia dell'atto di precetto opposto notificato in data 20.03.2023 e del conseguente pignoramento, attesa l'estinzione del credito nei confronti dell'opponente, per intervenuta prescrizione, autorizzando la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria ; b) condanna, la società creditrice, in favore dell'opponente e della comproprietaria intervenuta nel giudizio di opposizione, al pagamento delle spese processuali della fase di merito, liquidate rispettivamente in € 2415,00 per la prima ed in € 1945,00 per la seconda , oltre spese generali, Iva e CPA nella misura di legge.
Così deciso il 3 novembre 2025 dal Tribunale di Prato , in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istr. ed .est. Dott. Michele Sirgiovanni
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