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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/09/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1634/24 promossa da:
(P. IVA Parte_1
– C.F. ), con sede in Palermo via Ferruzza n.5, in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore Dr. Parte_2 elettivamente domiciliato in Modica, via S. Agostino n. 3, nello studio e presso l'Avv. Giorgio Rizza (C.F. ), che lo C.F._1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellante -
CONTRO nato a [...], il [...] C.F. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe Frasca
(C.F. ) presso il cui studio in Ragusa, via Gen. C. A. C.F._3
Dalla Chiesa è elettivamente domiciliato;
-Appellata-
Oggetto: Opposizione a D.I.
Con ordinanza del 10/9/25, a seguito di udienza cartolare di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31/1/2022, l' proponeva Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1763/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 17-20/12/2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro 18.170,71 CP_1 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
(oltre interessi e spese), quale rimborso spese per le trasferte dallo stesso effettuate dal 2017 al 2020, nella qualità di revisore dei conti dell' . Pt_1
L'opponente eccepiva l'erroneità dei conteggi effettuati dal ai fini del CP_1 rimborso, in quanto calcolati in base all'art. 18 del D.M. Giustizia 2/9/2010
n. 169 e non in base al decreto assessoriale n. 45/GAB del 6/3/2013, nel quale era stato specificato che per il compenso spettante all'organo di controllo per il rimborso delle missioni e trasferte trovava applicazione la vigente normativa relativa ai dirigenti regionali.
Si costituiva il contestando gli assunti di controparte, chiedendo il CP_1 rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.
Istruita la causa, a mezzo di produzione documentale, con sentenza n.
1435/2024 pubbl. il 17/09/2024, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione, con la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 4/12/24, proponeva appello deducendo l'erroneità dei motivi decisionali, chiedendo la Pt_1 riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento dell'opposizione.
Si costituiva l'appellato, resistendo all'appello del quale chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
Con ordinanza del 10/9/25, a seguito di udienza cartolare di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice ritenuto applicabile, ai fini del conteggio delle spettanze relative alle trasferte, il D.M. Giustizia 2.9.2010 n.
169, nonché per avere condannato l'Istituto al pagamento delle spese di giustizia.
1.1) L'appello è infondato.
Dalla documentazione in atti risulta che dottore CP_1 commercialista iscritto al n.88 dell'Albo dell'Ordine Dottori Commercialisti
e Revisore Contabile, iscritto nell'apposito Registro del Ministero della Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
Giustizia al n. 78352, è stato nominato componente effettivo del Collegio dei
Revisori dei Conti dell' Parte_1
con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 107 del
[...]
13.4.2015, pubblicato in G.U.R.S. 8.5.2015 - Parte I^ n.19; è incontestato tra le parti che lo stesso ha svolto tali funzioni da maggio 2015 a giugno 2020 presso la sede istituzionale del Collegio sita in Caltanissetta e che, nel corso dei cinque anni del mandato, in più occasioni e sempre per fini istituzionali attinenti all'incarico si è recato in trasferta utilizzando la propria autovettura e anticipando tutte le spese.
Per il rimborso delle suddette spese il Decreto dell'Assessorato alle Attività
Produttive n. 45/GAB del 6.3.2013 prevede, all'art. 2: “Per l'eventuale rimborso, ove spettante, delle missioni e trasferte trova applicazione la vigente normativa in materia”.
Giova, preliminarmente, osservare che il è stato nominato CP_1 componente del Collegio dei revisori dei conti con un contratto di tipo privatistico, essendo lo stesso dottore commercialista, regolarmente iscritto all'albo e non dipendente dell'Istituto.
Per quanto sopra, appare evidente che, ai fini della quantificazione dei rimborsi per le trasferte, ai non dipendenti, la normativa vigente di riferimento sia il DM Giustizia relativo alla determinazione degli onorari e degli accessori spettanti ai commercialisti liberi professionisti (come l'odierno appellato), e non la nota n. 10401 del 21.02.2017 della Regione
Sicilia – Assessorato delle Attività Produttive, a firma del Dirigente
Generale, in base alla quale, per il rimborso delle missioni e trasferte dei componenti degli organi di controllo, trova applicazione la vigente normativa relativa ai dirigenti regionali, atteso che il Decreto dell'Assessorato n. 45/GAB, cui la suddetta nota si riporta, non fa alcun riferimento ai dirigenti regionali, bensì, esclusivamente, alla normativa vigente in materia.
Inoltre, il vademecum della Regione Sicilia, relativo ai rimborsi, testualmente recita: “… al dipendente spetta il rimborso dei pedaggi autostradali, di parcheggio e per eventuale custodia del mezzo, nonché un'indennità Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
chilometrica pari a 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso. A tale proposito in sede di liquidazione verrà verificata la congruità dei chilometri indicati nella richiesta di liquidazione in base alle distanze chilometriche ufficiali tra la località di partenza e quella di destinazione;
inoltre sarà preso in considerazione il prezzo medio della benzina praticato dalle varie compagnie”.
Appare evidente che il suddetto vademecum si riferisca ai dipendenti e non anche ai liberi professionisti.
Vi è da dire, inoltre, che in atti risulta che l' ha regolarmente pagato le Pt_1 fatture relative ai rimborsi per gli anni 2015 e 2016, calcolate ai sensi del relativo DM Giustizia, senza effettuare alcuna contestazione sul metodo di calcolo applicato.
Per quanto attiene alla condanna alle spese disposta dal primo giudice ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la stessa appare corretta alla luce della totale soccombenza dell' che non lascia spazio ad alcuna compensazione, essendo stati Pt_1 tutti i motivi di opposizione ritenuti infondati, non rivestendo, comunque,
l'argomento trattato, caratteri di particolarità o novità.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
2.) Le spese seguono la soccombenza dell' giova osservare che la Pt_1 liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €. 5.201,00 a €. 26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso Pt_1 la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1435/2024 pubbl. il 17/09/2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, in favore dell'appellato, che liquida in complessivi euro 2.906,00, di cui €.567,00 fase di studio, €.461,00 fase introduttiva, €.922,00 fase istruttoria ed €. 956,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 16 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1634/24 promossa da:
(P. IVA Parte_1
– C.F. ), con sede in Palermo via Ferruzza n.5, in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore Dr. Parte_2 elettivamente domiciliato in Modica, via S. Agostino n. 3, nello studio e presso l'Avv. Giorgio Rizza (C.F. ), che lo C.F._1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellante -
CONTRO nato a [...], il [...] C.F. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe Frasca
(C.F. ) presso il cui studio in Ragusa, via Gen. C. A. C.F._3
Dalla Chiesa è elettivamente domiciliato;
-Appellata-
Oggetto: Opposizione a D.I.
Con ordinanza del 10/9/25, a seguito di udienza cartolare di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31/1/2022, l' proponeva Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1763/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 17-20/12/2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro 18.170,71 CP_1 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
(oltre interessi e spese), quale rimborso spese per le trasferte dallo stesso effettuate dal 2017 al 2020, nella qualità di revisore dei conti dell' . Pt_1
L'opponente eccepiva l'erroneità dei conteggi effettuati dal ai fini del CP_1 rimborso, in quanto calcolati in base all'art. 18 del D.M. Giustizia 2/9/2010
n. 169 e non in base al decreto assessoriale n. 45/GAB del 6/3/2013, nel quale era stato specificato che per il compenso spettante all'organo di controllo per il rimborso delle missioni e trasferte trovava applicazione la vigente normativa relativa ai dirigenti regionali.
Si costituiva il contestando gli assunti di controparte, chiedendo il CP_1 rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.
Istruita la causa, a mezzo di produzione documentale, con sentenza n.
1435/2024 pubbl. il 17/09/2024, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione, con la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 4/12/24, proponeva appello deducendo l'erroneità dei motivi decisionali, chiedendo la Pt_1 riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento dell'opposizione.
Si costituiva l'appellato, resistendo all'appello del quale chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
Con ordinanza del 10/9/25, a seguito di udienza cartolare di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice ritenuto applicabile, ai fini del conteggio delle spettanze relative alle trasferte, il D.M. Giustizia 2.9.2010 n.
169, nonché per avere condannato l'Istituto al pagamento delle spese di giustizia.
1.1) L'appello è infondato.
Dalla documentazione in atti risulta che dottore CP_1 commercialista iscritto al n.88 dell'Albo dell'Ordine Dottori Commercialisti
e Revisore Contabile, iscritto nell'apposito Registro del Ministero della Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
Giustizia al n. 78352, è stato nominato componente effettivo del Collegio dei
Revisori dei Conti dell' Parte_1
con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 107 del
[...]
13.4.2015, pubblicato in G.U.R.S. 8.5.2015 - Parte I^ n.19; è incontestato tra le parti che lo stesso ha svolto tali funzioni da maggio 2015 a giugno 2020 presso la sede istituzionale del Collegio sita in Caltanissetta e che, nel corso dei cinque anni del mandato, in più occasioni e sempre per fini istituzionali attinenti all'incarico si è recato in trasferta utilizzando la propria autovettura e anticipando tutte le spese.
Per il rimborso delle suddette spese il Decreto dell'Assessorato alle Attività
Produttive n. 45/GAB del 6.3.2013 prevede, all'art. 2: “Per l'eventuale rimborso, ove spettante, delle missioni e trasferte trova applicazione la vigente normativa in materia”.
Giova, preliminarmente, osservare che il è stato nominato CP_1 componente del Collegio dei revisori dei conti con un contratto di tipo privatistico, essendo lo stesso dottore commercialista, regolarmente iscritto all'albo e non dipendente dell'Istituto.
Per quanto sopra, appare evidente che, ai fini della quantificazione dei rimborsi per le trasferte, ai non dipendenti, la normativa vigente di riferimento sia il DM Giustizia relativo alla determinazione degli onorari e degli accessori spettanti ai commercialisti liberi professionisti (come l'odierno appellato), e non la nota n. 10401 del 21.02.2017 della Regione
Sicilia – Assessorato delle Attività Produttive, a firma del Dirigente
Generale, in base alla quale, per il rimborso delle missioni e trasferte dei componenti degli organi di controllo, trova applicazione la vigente normativa relativa ai dirigenti regionali, atteso che il Decreto dell'Assessorato n. 45/GAB, cui la suddetta nota si riporta, non fa alcun riferimento ai dirigenti regionali, bensì, esclusivamente, alla normativa vigente in materia.
Inoltre, il vademecum della Regione Sicilia, relativo ai rimborsi, testualmente recita: “… al dipendente spetta il rimborso dei pedaggi autostradali, di parcheggio e per eventuale custodia del mezzo, nonché un'indennità Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
chilometrica pari a 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso. A tale proposito in sede di liquidazione verrà verificata la congruità dei chilometri indicati nella richiesta di liquidazione in base alle distanze chilometriche ufficiali tra la località di partenza e quella di destinazione;
inoltre sarà preso in considerazione il prezzo medio della benzina praticato dalle varie compagnie”.
Appare evidente che il suddetto vademecum si riferisca ai dipendenti e non anche ai liberi professionisti.
Vi è da dire, inoltre, che in atti risulta che l' ha regolarmente pagato le Pt_1 fatture relative ai rimborsi per gli anni 2015 e 2016, calcolate ai sensi del relativo DM Giustizia, senza effettuare alcuna contestazione sul metodo di calcolo applicato.
Per quanto attiene alla condanna alle spese disposta dal primo giudice ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la stessa appare corretta alla luce della totale soccombenza dell' che non lascia spazio ad alcuna compensazione, essendo stati Pt_1 tutti i motivi di opposizione ritenuti infondati, non rivestendo, comunque,
l'argomento trattato, caratteri di particolarità o novità.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
2.) Le spese seguono la soccombenza dell' giova osservare che la Pt_1 liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €. 5.201,00 a €. 26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso Pt_1 la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1435/2024 pubbl. il 17/09/2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, in favore dell'appellato, che liquida in complessivi euro 2.906,00, di cui €.567,00 fase di studio, €.461,00 fase introduttiva, €.922,00 fase istruttoria ed €. 956,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 16 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro