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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 28/05/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Rg. n. 807/2019
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 28.05.2025
IL GOT, esaminate le note di udienza depositate da parte attrice, si ritira in camera di consiglio. Alle ore 21.51 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrate del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 807/2019 pendente tra
( , rapp.to e difeso giusta procura in atti Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti FRANCESCO e ALESSANDRO CAMILLETTI del Foro di Milano ed ivi elett.te dom.to presso il loro studio in Via Sant'Antonio Maria Zaccaria n. 1
CONTRO
( ), convenuto contumace Controparte_1 C.F._2
*****************
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1
nanti l'intestato Tribunale il convenuto indicato in epigrafe, chiedendo la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento del convenuto all'obbligazione assunta in qualità di direttore dei lavori, con conseguente presenza di gravi vizi nell'opera eseguita. Infatti l'attore asseriva che, a causa dell'errata esecuzione della pendenza del terrazzo, nonchè dell'inadeguata impermeabilizzazione del medesimo, non eseguita a regola d'arte, l'appartamento di sua proprietà, sito in Santa Teresa
Gallura, Piazza Vigna Marina, Porto Turistico di Longobardo, era stato oggetto di gravi infiltrazioni.
Affermava l'attore che l'ing. , a seguito di regolare denuncia, aveva CP_1
riconosciuto i vizi, tanto che aveva chiesto all'impresa appaltatrice di riposizionare la guaina impermeabilizzante e di adeguare la pendenza del terrazzo, come da corrispondenza intercorsa tra le parti, allegata all'atto introduttivo.
Lamentava, altresì, l'attore che neppure il nuovo intervento avesse prodotto il risultato sperato, con la persistenza di infiltrazioni, e che – nonostante ulteriore denuncia - l'ing. non aveva provveduto all'eliminazione dei vizi, seppure si CP_1
fosse impegnato in tal senso, assumendo spontaneamente l'obbligo di contribuire per il 50% alle spese di ripristino. Conseguentemente l'attore era stato costretto a far eseguire i lavori da altra impresa di sua fiducia.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento della responsabilità del direttore dei lavori ing. e la condanna del medesimo al risarcimento dei danni subiti, CP_1
quantificati nella misura di € 5.750,00 o, in subordine, nella misura di €
2.875,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al saldo.
Il convenuto, sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali, all'udienza del 28.05.2025 è stata trattenuta in decisione ex art 281 sexies cpc, previa concessione di termini per il deposito di note.
***********************
La domanda di risarcimento è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono. Ai fini qualificatori l'azione introdotta dall'attore va ricondotta, vista la tipologia, natura ed entità dei vizi dedotti in lite, all'azione di risarcimento prevista dall'art.1669 c.c., proponibile indistintamente, secondo consolidata giurisprudenza, contro tutti i soggetti che, a vario titolo, abbiano preso fattivamente parte alla realizzazione dell'immobile gravemente viziato, che cioè abbiano concorso, ancorché a vario titolo, nella produzione del danno consistente nella rovina o pericolo di rovina dell'immobile, ovvero nella manifestazione di gravi difetti di cui alla disposizione menzionata.
Nell'interpretare l'anzidetta disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio secondo cui configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità
e/o l'abitabilità della medesima, come quando la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità
e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o anche mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati (cfr. Cassazione civile , sez. II, 04 novembre 2005,
21351; Cassazione civile , sez. II, 28 aprile 2004, n. 8140; Cassazione civile , sez.
II, 1 agosto 2003, n. 11740; Cassazione civile , sez. II, 01 agosto 2003, n. 11740).
Invero la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che i gravi difetti della costruzione non si identificano con quei fenomeni che influiscono sulla stabilità dell'edificio, poiché, in tal caso, finirebbero con l'identificarsi con l'ipotesi del "pericolo di rovina"; possono, invece, consistere in tutte quelle alterazioni che, pur riguardando direttamente anche solo una parte dell'opera, incidono sulla sua funzionalità globale, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è destinata;
e ciò indipendentemente dalla somma di denaro necessaria per la loro eliminazione
(Cass. n. 3752/2007; Cass. n. 117/2000; Cass. n. 81/2000; Cass. 1203/1998;
Cass. n. 8109/1997; Cass. n. 1081/1995).
Anche la dottrina ritiene che per la sussistenza dei "gravi difetti", non occorrano fenomeni in grado di influire sulla durata o solidità dell'immobile, ma è sufficiente invece qualsiasi alterazione rispetto allo stato normale, tale da pregiudicarne gravemente l'utilizzazione.
Numerose le fattispecie nelle quali sono stati ravvisati i gravi difetti;
tra di esse, le infiltrazioni di acqua causate da carenze nell'impermeabilizzazione (Cass.
n. 11740/2003; Cass. n. 117/2000; Cass. n. 2260/1998; Tribunale Piacenza
10.7.1996), da difetti costruttivi dei lastrici solari e delle coperture a tetto (Cass.
n. 4692/1999; Cass. n. 2775/1997; Cass. n. 13112/1992), da errata pendenza dei balconi o da assenza di battiscopa sui terrazzi di copertura (Cass. n.
3301/1996); e l'umidità dipendente da difetto di adeguata coibentazione termica
(Cass. n. 3146/1998).
Dunque, il difetto di costruzione, disciplinato dall'art. 1669 c.c., legittima l'azione di responsabilità extracontrattuale tanto nei confronti del progettista (e del direttore dei lavori) quanto nei confronti dell'appaltatore (v. Cass.
13882/2014).
Per quanto riguarda la responsabilità dei soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione delle opere, poi, se ne rileva la natura solidale, atteso che è pacifico in giurisprudenza che quando i gravi difetti dipendano anche da errori di progettazione pure il progettista e il direttore dei lavori devono ritenersi responsabili ai sensi dell'art. 1669 c.c., in quanto la presunzione di responsabilità posta dalla legge a carico dell'appaltatore si estende nei confronti di entrambi (tra le altre vedi Cass., sent. n. 17874/2013; Cass. n. 8016/2012; Cass. n.
13158/2002; Cass. n. 10719/2000).
In altre parole, quando l'opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 cod. civ. -, entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato.
Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226, 2330 cod. civ. e si rivela ininfluente la natura dell'obbligazione - se di risultato o di mezzi - che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto (cfr. Cass., Sez. 2, 8016 del
21.5.2012).
Difatti, la Suprema Corte ha statuito che in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (vedi Cass., sent. n. 14650 del
27.8.2012; cfr. anche di recente Cass. n. 29218/2017).
Passando ora all'esame delle risultanze istruttorie del giudizio, va sottolineato come l'attore abbia assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante in ordine alla sussistenza dei lamentati vizi, sia attraverso le produzioni documentali - dalle quali si evince che i vizi sono stati tempestivamente lamentati al convenuto, il quale non solo li ha riconosciuti, ma è anche intervenuto attraverso l'appaltatore al fine di eliminarli, sebbene con esito negativo - sia attraverso le dichiarazioni testimoniali espletate nel corso del presente giudizio. Invero i testimoni escussi, e , hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato il conferimento dell'incarico di direttore dei lavori da parte dell'attore all'ing. , mentre dalla corrispondenza intercorsa tra le parti si Controparte_1
evince la sussistenza e il palese riconoscimento dei vizi da parte del convenuto.
Alcuna prova, al contrario, risulta essere stata fornita da quest'ultimo, che
è rimasto contumace.
Pertanto, dalle risultanze istruttorie esaminate emerge come i difetti lamentati dall'attore rientrino certamente tra quelli di cui all'art. 1669 c.c. dal momento che i vizi incidono sulla funzionalità del bene, con conseguente responsabilità del convenuto per “culpa in vigilando”, ovvero per la mancata sorveglianza durante le diverse fasi lavorative dell'attività dell'impresa appaltatrice.
Quanto poi alla prova del danno subito e del suo ammontare, il cui onere incombeva sull'attore, la stessa deve ritenersi raggiunta sulla scorta di un esame congiunto dei vari elementi probatori acquisiti nel corso del processo, in particolare nelle email inviate dall'Ing. , precisamente quella datata CP_1
09.10.2014, nella quale il medesimo quantifica in € 5.750,00, oltre Iva, la somma relativa all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione dei vizi, riconosciuti dal medesimo nelle precedenti email inviate all'attore e prodotte nel presente giudizio.
Sicché deve reputarsi che i danni occorsi all'attore, in conseguenza delle infiltrazioni subite dal suo immobile, possono essere quantificati nella medesima somma indicata dall'Ing. nella sopra citata email, con esclusione dell'Iva in CP_1
mancanza di prova da parte dell'attore della sua corresponsione.
In ragione della natura risarcitoria del debito anzidetto, che va qualificato come debito di valore, la somma così quantificata dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria dalla data del fatto e fino alla pubblicazione della presente sentenza. Sul medesimo importo spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
In merito la Suprema Corte ha statuito che "gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno" (Cass. 10825/2007; conforme
10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi. Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, l'integrale soccombenza del convenuto impone la condanna del medesimo alla rifusione delle stesse in favore dell'attore, come da liquidazione in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'azione proposta da nei Parte_2
confronti di e del : CP_2 Controparte_3
1) in accoglimento della domanda attorea, accertata la responsabilità dell'ing. , condanna il medesimo al risarcimento del danno subito Controparte_1 dall'attore nella misura di € 5.750,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come precisato in parte motiva;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'attore liquidate nella somma di Euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali del 15%, Iva e Cassa come per legge;
Tempio Pausania, 28/05/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 28.05.2025
IL GOT, esaminate le note di udienza depositate da parte attrice, si ritira in camera di consiglio. Alle ore 21.51 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrate del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 807/2019 pendente tra
( , rapp.to e difeso giusta procura in atti Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti FRANCESCO e ALESSANDRO CAMILLETTI del Foro di Milano ed ivi elett.te dom.to presso il loro studio in Via Sant'Antonio Maria Zaccaria n. 1
CONTRO
( ), convenuto contumace Controparte_1 C.F._2
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OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1
nanti l'intestato Tribunale il convenuto indicato in epigrafe, chiedendo la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento del convenuto all'obbligazione assunta in qualità di direttore dei lavori, con conseguente presenza di gravi vizi nell'opera eseguita. Infatti l'attore asseriva che, a causa dell'errata esecuzione della pendenza del terrazzo, nonchè dell'inadeguata impermeabilizzazione del medesimo, non eseguita a regola d'arte, l'appartamento di sua proprietà, sito in Santa Teresa
Gallura, Piazza Vigna Marina, Porto Turistico di Longobardo, era stato oggetto di gravi infiltrazioni.
Affermava l'attore che l'ing. , a seguito di regolare denuncia, aveva CP_1
riconosciuto i vizi, tanto che aveva chiesto all'impresa appaltatrice di riposizionare la guaina impermeabilizzante e di adeguare la pendenza del terrazzo, come da corrispondenza intercorsa tra le parti, allegata all'atto introduttivo.
Lamentava, altresì, l'attore che neppure il nuovo intervento avesse prodotto il risultato sperato, con la persistenza di infiltrazioni, e che – nonostante ulteriore denuncia - l'ing. non aveva provveduto all'eliminazione dei vizi, seppure si CP_1
fosse impegnato in tal senso, assumendo spontaneamente l'obbligo di contribuire per il 50% alle spese di ripristino. Conseguentemente l'attore era stato costretto a far eseguire i lavori da altra impresa di sua fiducia.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento della responsabilità del direttore dei lavori ing. e la condanna del medesimo al risarcimento dei danni subiti, CP_1
quantificati nella misura di € 5.750,00 o, in subordine, nella misura di €
2.875,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al saldo.
Il convenuto, sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali, all'udienza del 28.05.2025 è stata trattenuta in decisione ex art 281 sexies cpc, previa concessione di termini per il deposito di note.
***********************
La domanda di risarcimento è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono. Ai fini qualificatori l'azione introdotta dall'attore va ricondotta, vista la tipologia, natura ed entità dei vizi dedotti in lite, all'azione di risarcimento prevista dall'art.1669 c.c., proponibile indistintamente, secondo consolidata giurisprudenza, contro tutti i soggetti che, a vario titolo, abbiano preso fattivamente parte alla realizzazione dell'immobile gravemente viziato, che cioè abbiano concorso, ancorché a vario titolo, nella produzione del danno consistente nella rovina o pericolo di rovina dell'immobile, ovvero nella manifestazione di gravi difetti di cui alla disposizione menzionata.
Nell'interpretare l'anzidetta disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio secondo cui configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità
e/o l'abitabilità della medesima, come quando la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità
e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o anche mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati (cfr. Cassazione civile , sez. II, 04 novembre 2005,
21351; Cassazione civile , sez. II, 28 aprile 2004, n. 8140; Cassazione civile , sez.
II, 1 agosto 2003, n. 11740; Cassazione civile , sez. II, 01 agosto 2003, n. 11740).
Invero la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che i gravi difetti della costruzione non si identificano con quei fenomeni che influiscono sulla stabilità dell'edificio, poiché, in tal caso, finirebbero con l'identificarsi con l'ipotesi del "pericolo di rovina"; possono, invece, consistere in tutte quelle alterazioni che, pur riguardando direttamente anche solo una parte dell'opera, incidono sulla sua funzionalità globale, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è destinata;
e ciò indipendentemente dalla somma di denaro necessaria per la loro eliminazione
(Cass. n. 3752/2007; Cass. n. 117/2000; Cass. n. 81/2000; Cass. 1203/1998;
Cass. n. 8109/1997; Cass. n. 1081/1995).
Anche la dottrina ritiene che per la sussistenza dei "gravi difetti", non occorrano fenomeni in grado di influire sulla durata o solidità dell'immobile, ma è sufficiente invece qualsiasi alterazione rispetto allo stato normale, tale da pregiudicarne gravemente l'utilizzazione.
Numerose le fattispecie nelle quali sono stati ravvisati i gravi difetti;
tra di esse, le infiltrazioni di acqua causate da carenze nell'impermeabilizzazione (Cass.
n. 11740/2003; Cass. n. 117/2000; Cass. n. 2260/1998; Tribunale Piacenza
10.7.1996), da difetti costruttivi dei lastrici solari e delle coperture a tetto (Cass.
n. 4692/1999; Cass. n. 2775/1997; Cass. n. 13112/1992), da errata pendenza dei balconi o da assenza di battiscopa sui terrazzi di copertura (Cass. n.
3301/1996); e l'umidità dipendente da difetto di adeguata coibentazione termica
(Cass. n. 3146/1998).
Dunque, il difetto di costruzione, disciplinato dall'art. 1669 c.c., legittima l'azione di responsabilità extracontrattuale tanto nei confronti del progettista (e del direttore dei lavori) quanto nei confronti dell'appaltatore (v. Cass.
13882/2014).
Per quanto riguarda la responsabilità dei soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione delle opere, poi, se ne rileva la natura solidale, atteso che è pacifico in giurisprudenza che quando i gravi difetti dipendano anche da errori di progettazione pure il progettista e il direttore dei lavori devono ritenersi responsabili ai sensi dell'art. 1669 c.c., in quanto la presunzione di responsabilità posta dalla legge a carico dell'appaltatore si estende nei confronti di entrambi (tra le altre vedi Cass., sent. n. 17874/2013; Cass. n. 8016/2012; Cass. n.
13158/2002; Cass. n. 10719/2000).
In altre parole, quando l'opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 cod. civ. -, entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato.
Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226, 2330 cod. civ. e si rivela ininfluente la natura dell'obbligazione - se di risultato o di mezzi - che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto (cfr. Cass., Sez. 2, 8016 del
21.5.2012).
Difatti, la Suprema Corte ha statuito che in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (vedi Cass., sent. n. 14650 del
27.8.2012; cfr. anche di recente Cass. n. 29218/2017).
Passando ora all'esame delle risultanze istruttorie del giudizio, va sottolineato come l'attore abbia assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante in ordine alla sussistenza dei lamentati vizi, sia attraverso le produzioni documentali - dalle quali si evince che i vizi sono stati tempestivamente lamentati al convenuto, il quale non solo li ha riconosciuti, ma è anche intervenuto attraverso l'appaltatore al fine di eliminarli, sebbene con esito negativo - sia attraverso le dichiarazioni testimoniali espletate nel corso del presente giudizio. Invero i testimoni escussi, e , hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato il conferimento dell'incarico di direttore dei lavori da parte dell'attore all'ing. , mentre dalla corrispondenza intercorsa tra le parti si Controparte_1
evince la sussistenza e il palese riconoscimento dei vizi da parte del convenuto.
Alcuna prova, al contrario, risulta essere stata fornita da quest'ultimo, che
è rimasto contumace.
Pertanto, dalle risultanze istruttorie esaminate emerge come i difetti lamentati dall'attore rientrino certamente tra quelli di cui all'art. 1669 c.c. dal momento che i vizi incidono sulla funzionalità del bene, con conseguente responsabilità del convenuto per “culpa in vigilando”, ovvero per la mancata sorveglianza durante le diverse fasi lavorative dell'attività dell'impresa appaltatrice.
Quanto poi alla prova del danno subito e del suo ammontare, il cui onere incombeva sull'attore, la stessa deve ritenersi raggiunta sulla scorta di un esame congiunto dei vari elementi probatori acquisiti nel corso del processo, in particolare nelle email inviate dall'Ing. , precisamente quella datata CP_1
09.10.2014, nella quale il medesimo quantifica in € 5.750,00, oltre Iva, la somma relativa all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione dei vizi, riconosciuti dal medesimo nelle precedenti email inviate all'attore e prodotte nel presente giudizio.
Sicché deve reputarsi che i danni occorsi all'attore, in conseguenza delle infiltrazioni subite dal suo immobile, possono essere quantificati nella medesima somma indicata dall'Ing. nella sopra citata email, con esclusione dell'Iva in CP_1
mancanza di prova da parte dell'attore della sua corresponsione.
In ragione della natura risarcitoria del debito anzidetto, che va qualificato come debito di valore, la somma così quantificata dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria dalla data del fatto e fino alla pubblicazione della presente sentenza. Sul medesimo importo spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
In merito la Suprema Corte ha statuito che "gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno" (Cass. 10825/2007; conforme
10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi. Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, l'integrale soccombenza del convenuto impone la condanna del medesimo alla rifusione delle stesse in favore dell'attore, come da liquidazione in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'azione proposta da nei Parte_2
confronti di e del : CP_2 Controparte_3
1) in accoglimento della domanda attorea, accertata la responsabilità dell'ing. , condanna il medesimo al risarcimento del danno subito Controparte_1 dall'attore nella misura di € 5.750,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come precisato in parte motiva;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'attore liquidate nella somma di Euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali del 15%, Iva e Cassa come per legge;
Tempio Pausania, 28/05/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona