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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3483/2024 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di AP Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Luigi Aprea, preso atto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione, che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. n. 37137/22); è stato pure sottolineato che in caso di udienza a trattazione scritta o cartolare il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza
(Cass. n. 32358/23; Cass. n. 17587/24); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 27/02/2025, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
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n. 3483/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di AP Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n.R.G. 3483/2024, avente ad oggetto RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
PER INADEMPIMENTO USO ABITATIVO, promossa
DA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/04/1953, elettivamente domiciliato in Sant'Antimo (NA) alla Piazza della Repubblica
n. 15 presso lo studio dell'avvocato Sorbo Giuseppe (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
intimante
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
09/09/1963, e (C.F. ), nata a [...] il CP_2 C.F._4
12/12/1967, elettivamente domiciliati in Casal di Principe (CE) alla via Cimarosa n. 2, presso lo studio dell'avvocato Mirella Baldascino (C.F. ), che li C.F._5 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti. intimati
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla legge del 18 giugno 2009 n. 69, mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
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L'attore, nella qualità di locatore dell'immobile destinato ad uso abitativo ubicato in
Sant'Antimo alla via Galilei n. 55, concesso in locazione in virtù di contratto del 14 marzo
2017 a e , per euro 390,00 a titolo di canone mensile, ha Controparte_1 CP_2 dedotto l'inadempimento dei conduttori per omesso pagamento, alla data di notificazione dell'intimazione, dei canoni di locazione relativi ai mesi di febbraio e marzo 2024. Ha chiesto, pertanto, convalidarsi l'intimato sfratto per morosità ed emettersi decreto ingiuntivo per euro 797,00, con aggiunta degli ulteriori importi dovuti a titolo di canoni ed oneri condominiali scaduti e non pagati sino alla data di rilascio. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, i quali si sono opposti all'intimato sfratto e hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Rigettare l'intimazione di sfratto per morosità sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto e per l'effetto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. Accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665
c.p.c ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto, e per l'effetto non emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti. Laddove si dovesse ritenere la morosità si chiede il termine per purgare la mora tenuto conto che i sigg. e hanno sempre pagato. Con Controparte_1 CP_2 vittoria di spese e compensi.”
A sostegno dell'opposizione, hanno eccepito l'inadempimento del locatore per omessa manutenzione dell'immobile.
Con ordinanza del 2 maggio 2024 il Tribunale, vista la documentazione in atti, non convalidava l'intimato sfratto per morosità, disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c. ed ordinava il rilascio dell'immobile con fissazione della data di esecuzione all'11 giugno 2024, con concessione di termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione e per il deposito di memorie integrative.
Ciò posto, in via preliminare, deve osservarsi che a seguito dell'opposizione la speciale procedura di sfratto si è trasformata in un giudizio ordinario di risoluzione contrattuale per inadempimento.
Va rilevato, inoltre, che è stata diligentemente assolta la condizione di procedibilità prescritta dall'art. 5, co. 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010.
Il verbale di mediazione esibito in atti dall'attore è sufficiente, infatti, a comprovare l'attivazione del tentativo obbligatorio di mediazione, il quale si è concluso con esito negativo.
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Nel merito, la domanda proposta da è fondata e merita di essere Parte_1 accolta per quanto di ragione.
In punto di diritto, giova premettere che, com'è noto, a seguito dell'entrata in vigore della
L. 392/78 la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto non
è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato - ai sensi degli artt. 5 e 55 della predetta legge - a due elementi: l'uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato, fermo restando, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento costituito dall'imputabilità della mora debendi a dolo o colpa grave del debitore, sicuramente sussistenti nel caso di specie, attesa la gravità del dedotto inadempimento (Cass. n.
23257/10).
È altresì utile ricordare il consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento ovvero per l'adempimento deve provare esclusivamente la fonte del suo diritto ed il termine di scadenza dell'obbligazione, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie è provata per tabulas, oltre che non contestata, la sussistenza tra le parti in causa di un valido contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in
Sant'Antimo alla via Galilei n. 55, con previsione di un canone locativo a carico della conduttrice di euro 390,00 mensili.
In difetto di contestazione da parte dei convenuti, i quali hanno pacificamente ammesso il mancato pagamento dei canoni relativi ai mesi di febbraio e marzo 2024, può di certo affermarsi che alla data della intimazione sussisteva una morosità dei convenuti per euro
780,00.
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Al contempo, non può attribuirsi rilevanza alle contestazioni sollevate dai convenuti, i quali non hanno sufficientemente provato l'effettiva esistenza dei danni da questi lamentati né che questi fossero imputabili all'inadempimento del locatore.
Al riguardo, va rammentato che, anche laddove si controverta dell'inadempimento di obbligazioni contrattuali, grava a carico del preteso danneggiato l'onere di fornire la prova del danno - conseguenza e della sua riconducibilità all'inadempimento della controparte
(ex multis Cass. Civ., n. 21140 del 2007).
Per le esposte ragioni, ribadito che anche il pagamento di un solo canone è di per sé sufficiente ad integrare un'ipotesi di inadempimento di non scarsa importanza secondo il criterio legale precostituito di cui all'art. 5 della L. n. 392/78, il contratto deve essere dichiarato risolto per inadempimento contrattuale imputabile ai convenuti.
I convenuti vanno condannati poi al pagamento della morosità per i canoni non pagati e scaduti alla data di intimazione (aprile 2024), corrispondenti ad euro 797,00, oltre a quelli scaduti e non pagati sino alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze dei canoni al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
A tale importo vanno comunque aggiunte IVA e CPA, se documentate con fattura, quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. Civ., 8 novembre 2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55 del 2014, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91, co. 1, c.p.c. (v. Cass. Civ., 8 luglio 2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Luigi Aprea, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede:
- dichiara la risoluzione per inadempimento del convenuto del contratto di locazione stipulato da e il 14 marzo 2017, relativo all'immobile Controparte_1 CP_2 ubicato in Sant'Antimo alla via Galilei n. 55;
- condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 Parte_1
dell'importo di euro 780,00, pari ai canoni non pagati e scaduti alla data
[...] dell'intimazione (19 aprile 2024), nonché dei canoni scaduti da quella data sino al rilascio, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
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- condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 Parte_1
delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in euro 21,50 per
[...] esborsi ed euro 1.591,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A.
Aversa, 01/04/2025.
Il Giudice
dott. Luigi Aprea
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