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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/12/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1979/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Anna Lidia Corvino ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1979/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRIGGIANI Parte_1 C.F._1 DO , elettivamente domiciliato in VIA VERDI 15 OSIMO presso il difensore avv. TRIGGIANI DO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACAMPORA Controparte_1 P.IVA_1 CLAUDIO ANGELO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO XXII MARZO 49 MILANO presso il difensore avv. ACAMPORA CLAUDIO ANGELO
CONVENUTO/I
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 RZ CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di merito è stato introdotto ai sensi dell'art. 616 c.p.c. a seguito dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 15 marzo 2024, con la quale è stata rigettata l'opposizione all'esecuzione proposta da nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. Parte_1 272/2023 R.G.Es., ed è stato concesso termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con l'atto introduttivo e con le successive comparse conclusionali, parte attrice ha riproposto le medesime questioni già dedotte in sede di opposizione, chiedendo, in sintesi, la sospensione e la pagina 1 di 3 declaratoria di nullità della procedura esecutiva n. 272/2023, nonché la riduzione del pignoramento e l'accertamento di presunte anomalie del contratto di mutuo.
La convenuta ha resistito contestando integralmente le domande avversarie e chiedendone il rigetto, con conferma dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione.
L'attore sostiene che la procedura esecutiva n. 272/2023 sarebbe illegittima poiché fondata su un titolo diverso (decreto ingiuntivo) rispetto a quello già azionato nella procedura n. 42/2018 (mutuo ipotecario), assumendo che entrambi i titoli traggano origine dal medesimo rapporto contrattuale e che ciò determinerebbe una violazione dell'art. 483 c.p.c.
La tesi non è fondata.
Come correttamente rilevato dal Giudice dell'Esecuzione, l'art. 483 c.p.c. disciplina l'ipotesi del cumulo di diversi mezzi di espropriazione fondati sul medesimo titolo esecutivo, e non vieta l'azionamento di titoli esecutivi distinti, ancorché riconducibili al medesimo rapporto sostanziale.
Nel caso di specie, la procedura n. 272/2023 è fondata su decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecutorietà, mentre la procedura n. 42/2018 è stata introdotta sulla base del titolo ipotecario: si tratta, dunque, di titoli giuridicamente autonomi, la cui azionabilità concorrente non integra, di per sé, abuso del processo esecutivo.
Parte attrice, peraltro, non ha allegato né dimostrato alcun concreto profilo di abuso o vessatorietà dell'azione esecutiva, limitandosi a riproporre una lettura estensiva e non condivisibile della norma.
L'attore deduce, inoltre, che il credito azionato nella procedura n. 272/2023 non sarebbe certo in quanto il decreto ingiuntivo sarebbe stato opposto.
Anche tale doglianza è infondata.
La pendenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo non incide sulla sua efficacia esecutiva, specie ove – come nella specie – sia stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà. Il titolo azionato deve pertanto ritenersi valido ed efficace ai fini dell'esecuzione forzata, come già affermato dal Giudice dell'Esecuzione e ribadito dalla giurisprudenza costante.
Parte attrice insiste nel dedurre, poi, la nullità del contratto di mutuo ipotecario per asserite anomalie (anatocismo, usura, carenze informative), richiamando una perizia di parte.
La censura è inammissibile e comunque infondata.
Il titolo esecutivo posto a fondamento della procedura n. 272/2023 è il decreto ingiuntivo, non il contratto di mutuo. Le questioni relative alla validità del rapporto causale sottostante al decreto non possono essere rimesse in discussione in sede di opposizione all'esecuzione, tanto più nel giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., laddove il titolo risulta efficace ed è già stato oggetto di plurimi vagli giurisdizionali.
L'attore chiede, in via subordinata, la riduzione del pignoramento ai sensi dell'art. 496 c.p.c.
pagina 2 di 3 La domanda non può trovare accoglimento.
In primo luogo, la riduzione del pignoramento non costituisce oggetto tipico dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma rientra nella competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione nell'ambito del processo esecutivo.
In ogni caso, come già rilevato nell'ordinanza del 15 marzo 2024, non vi è prova di stima dei beni pignorati idonea a consentire una valutazione sull'asserita eccessività del pignoramento.
L'attore ha dedotto, infine, che alcuni beni sarebbero oggetto di contratti di locazione anteriori all'istanza di vendita. La circostanza, quand'anche provata, è irrilevante ai fini della decisione sull'opposizione all'esecuzione, non incidendo sulla validità del pignoramento né sull'azionabilità del titolo esecutivo.
Le questioni dedotte nel presente giudizio di merito risultano sostanzialmente sovrapponibili a quelle già esaminate e rigettate dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 15 marzo 2024 e non sono emersi elementi nuovi, né in fatto né in diritto, idonei a indurre questo Giudice a discostarsi dalle valutazioni già espresse, che devono pertanto essere integralmente confermate.
Le spese ( fasi di studio, introduttiva e decisionale, valutate al minimo per la semplicità delle questioni) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
rigetta le domande proposte da;
Parte_1
conferma integralmente l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 15 marzo 2024;
condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in euro 4217,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carmen Anna Lidia Corvino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Anna Lidia Corvino ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1979/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRIGGIANI Parte_1 C.F._1 DO , elettivamente domiciliato in VIA VERDI 15 OSIMO presso il difensore avv. TRIGGIANI DO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACAMPORA Controparte_1 P.IVA_1 CLAUDIO ANGELO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO XXII MARZO 49 MILANO presso il difensore avv. ACAMPORA CLAUDIO ANGELO
CONVENUTO/I
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 RZ CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di merito è stato introdotto ai sensi dell'art. 616 c.p.c. a seguito dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 15 marzo 2024, con la quale è stata rigettata l'opposizione all'esecuzione proposta da nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. Parte_1 272/2023 R.G.Es., ed è stato concesso termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con l'atto introduttivo e con le successive comparse conclusionali, parte attrice ha riproposto le medesime questioni già dedotte in sede di opposizione, chiedendo, in sintesi, la sospensione e la pagina 1 di 3 declaratoria di nullità della procedura esecutiva n. 272/2023, nonché la riduzione del pignoramento e l'accertamento di presunte anomalie del contratto di mutuo.
La convenuta ha resistito contestando integralmente le domande avversarie e chiedendone il rigetto, con conferma dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione.
L'attore sostiene che la procedura esecutiva n. 272/2023 sarebbe illegittima poiché fondata su un titolo diverso (decreto ingiuntivo) rispetto a quello già azionato nella procedura n. 42/2018 (mutuo ipotecario), assumendo che entrambi i titoli traggano origine dal medesimo rapporto contrattuale e che ciò determinerebbe una violazione dell'art. 483 c.p.c.
La tesi non è fondata.
Come correttamente rilevato dal Giudice dell'Esecuzione, l'art. 483 c.p.c. disciplina l'ipotesi del cumulo di diversi mezzi di espropriazione fondati sul medesimo titolo esecutivo, e non vieta l'azionamento di titoli esecutivi distinti, ancorché riconducibili al medesimo rapporto sostanziale.
Nel caso di specie, la procedura n. 272/2023 è fondata su decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecutorietà, mentre la procedura n. 42/2018 è stata introdotta sulla base del titolo ipotecario: si tratta, dunque, di titoli giuridicamente autonomi, la cui azionabilità concorrente non integra, di per sé, abuso del processo esecutivo.
Parte attrice, peraltro, non ha allegato né dimostrato alcun concreto profilo di abuso o vessatorietà dell'azione esecutiva, limitandosi a riproporre una lettura estensiva e non condivisibile della norma.
L'attore deduce, inoltre, che il credito azionato nella procedura n. 272/2023 non sarebbe certo in quanto il decreto ingiuntivo sarebbe stato opposto.
Anche tale doglianza è infondata.
La pendenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo non incide sulla sua efficacia esecutiva, specie ove – come nella specie – sia stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà. Il titolo azionato deve pertanto ritenersi valido ed efficace ai fini dell'esecuzione forzata, come già affermato dal Giudice dell'Esecuzione e ribadito dalla giurisprudenza costante.
Parte attrice insiste nel dedurre, poi, la nullità del contratto di mutuo ipotecario per asserite anomalie (anatocismo, usura, carenze informative), richiamando una perizia di parte.
La censura è inammissibile e comunque infondata.
Il titolo esecutivo posto a fondamento della procedura n. 272/2023 è il decreto ingiuntivo, non il contratto di mutuo. Le questioni relative alla validità del rapporto causale sottostante al decreto non possono essere rimesse in discussione in sede di opposizione all'esecuzione, tanto più nel giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., laddove il titolo risulta efficace ed è già stato oggetto di plurimi vagli giurisdizionali.
L'attore chiede, in via subordinata, la riduzione del pignoramento ai sensi dell'art. 496 c.p.c.
pagina 2 di 3 La domanda non può trovare accoglimento.
In primo luogo, la riduzione del pignoramento non costituisce oggetto tipico dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma rientra nella competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione nell'ambito del processo esecutivo.
In ogni caso, come già rilevato nell'ordinanza del 15 marzo 2024, non vi è prova di stima dei beni pignorati idonea a consentire una valutazione sull'asserita eccessività del pignoramento.
L'attore ha dedotto, infine, che alcuni beni sarebbero oggetto di contratti di locazione anteriori all'istanza di vendita. La circostanza, quand'anche provata, è irrilevante ai fini della decisione sull'opposizione all'esecuzione, non incidendo sulla validità del pignoramento né sull'azionabilità del titolo esecutivo.
Le questioni dedotte nel presente giudizio di merito risultano sostanzialmente sovrapponibili a quelle già esaminate e rigettate dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 15 marzo 2024 e non sono emersi elementi nuovi, né in fatto né in diritto, idonei a indurre questo Giudice a discostarsi dalle valutazioni già espresse, che devono pertanto essere integralmente confermate.
Le spese ( fasi di studio, introduttiva e decisionale, valutate al minimo per la semplicità delle questioni) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
rigetta le domande proposte da;
Parte_1
conferma integralmente l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 15 marzo 2024;
condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in euro 4217,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carmen Anna Lidia Corvino
pagina 3 di 3