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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/06/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1799/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1799/2021 promossa da:
) rappresentata e difesa dall' Avv.to Parte_1 C.F._1
MAGALINI CHIARA
ATTRICE contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to MUTTI ALBERTO P.IVA_1
CONVENUTA
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) riconoscere e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità di tutte le pretese pecuniarie azionate in via riconvenzionale dalla Società convenuta e CP_1
comunque respingerle/rigettarle in toto per assoluta infondatezza in fatto e in diritto;
pagina 1 di 17 Nel merito.
In principalità: 2) riconoscere e dichiarare che l'immobile di proprietà della sig.ra Parte_1
sito in Goito (MN) S.S. Goitese n.56, è privo di allacciamento sia alla rete pubblica
[...] fognaria che alla rete pubblica di depurazione per fatto e responsabilità non imputabili all'attrice ed alla stessa del tutto estranei. Conseguentemente, 3) riconoscere ed accertare la totale insussistenza di qualunque ragione di credito della Società nei confronti di CP_1 [...]
. Per l'effetto, 4) riconoscere e dichiarare l'assoluta illegittimità ed Parte_2
infondatezza in fatto e diritto delle pretese pecuniarie avanzate ad oggi dalla Società CP_1 per un totale di € 9.918,86 attesa la inesistenza dei sedicenti titoli – “Servizi per fognatura e
[...] depurazione” – addotti nelle bollette di seguito elencate: - bolletta n. 00120559/2017 del
21.11.2017 di € 4.128,73; - bolletta n. 00113575/2018 del 15.10.2018 di € 2.131,06; - bolletta n.
28172/2019 del 19.4.2019 di € 587, 95; - bolletta n. 96031/2019 del 22.11.2019 di € 590,19; - bolletta n. 111647/2019 del 30.12.2019 di € 551,04; - bolletta n. 106186/2020 del 18.11.2020 di €
1.005,76; - bolletta n. 113091/2020 del 30.12.2020 di € 82,90; - bolletta n. 30117/2021 del
16.4.2021 di € 333,84; - bolletta n. 75212/2021 del 01.10.2021 di € 507,39; 5) riconoscere e dichiarare contra legem e sine causa le suddette fatture di pagamento già emesse nonché le eventuali ulteriori successive emettende a carico dell'attrice e, dunque, accertare che nulla spetta ed è dovuto a da parte della sig.ra , in qualità di omonima titolare e CP_1 Parte_1
legale rappresentante della ditta Bar Tabaccheria di Pegoraro Ivana corrente in Goito (MN) S.S.
Goitese n.56.
In subordine: 6) in accoglimento della eccezione puntualmente e tempestivamente sollevata in corso di giudizio, riconoscere e dichiarare in modo espresso l'intervenuta estinzione per prescrizione, maturata ex art.2948 c.c., del presunto diritto di credito della convenuta, incorporato nella fattura n. 00120559/2017 del 21.11.2017 che espone l'importo di € 4.128,73 in riferimento ad asseriti e mai esistiti “servizi di depurazione” afferenti al remoto periodo 2012/2016 (doc. n.
18 ctp).
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
pagina 2 di 17 Per parte convenuta:
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO E IN VIA RICONVENZIONALE
Respingersi/rigettarsi le domande tutte proposte da parte attrice per totale infondatezza e per tutti i motivi descritti in premessa accertarsi dovuta la somma di euro 9.411,47 e conseguentemente condannarsi la signora c.f. (CF ), titolare della ditta Parte_1 C.F._1 [...]
, con sede in Goito (MN), S.S. Goitese n.56, P.IVA , Parte_2 P.IVA_2
al pagamento a favore della della somma di euro 9.411,47 per le motivazioni di cui in CP_1 premessa, ovvero per il pagamento delle fatture 2021/30117 del 16/04/2021 di €.333,84,
2020/113091 del 30/12/2020 di €.82,90, 2020/106186 del 18/11/2020 di €.1.005,76,
2019/111647 del 30/12/2019 di €.551,04, 2019/96031 del 22/11/2019 di €.590,19, 2019/28172 del 19/04/2019 di €.587,95, 2018/113575 del 15/10/2018 di €.2.131,06, 2017/120559 del
21/11/2017 di €.4.128,73, qui allegate, oltre agli interessi legali dal dovuto alla domanda e agli interessi ex d.lgs. 231/2002 a sensi art.1284 dalla domanda al saldo, o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia. Respingersi in ogni caso le domande tutte proposte da parte attrice per tutti i motivi di cui in premessa.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO E IN VIA RICONVENZIONALE
In denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, respingersi/rigettarsi le altre domande tutte proposte da parte attrice per totale infondatezza e per tutti i motivi descritti in premessa accertarsi dovuta la somma di euro
8.967,33 e conseguentemente condannarsi la signora c.f. (CF Parte_1
), titolare della ditta Bar Tabaccheria di Pegoraro Ivana, con sede in Goito C.F._1
(MN), S.S. Goitese n.56, P.IVA , al pagamento a favore della della P.IVA_2 CP_1
somma di euro 8.967,33 per le motivazioni di cui in premessa, ovvero per il pagamento delle fatture 2021/30117 del 16/04/2021 di 333,84 €, 2020/113091 del 30/12/2020 di 82,90 €,
2020/106186 del 18/11/2020 di 1.005,76 €, 2019/111647 del 30/12/2019 di 551,04, 2019/96031 del 22/11/2019 di 590,19 €, 2019/28172 del 19/04/2019 di 587,95 €, 2018/113575 del
15/10/2018 di 2.131,06 €, 2017/120559 del 21/11/2017 di €.4.128,73 qui allegate, dedotto la pagina 3 di 17 somma posta in prescrizione pari ad €.444,14, oltre agli interessi legali dal dovuto alla domanda e agli interessi ex d.lgs. 231/2002 a sensi art.1284 dalla domanda al saldo.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze di causa.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(di seguito solo Controparte_2
n.d.r.), allegando: di essere proprietaria dell'immobile sito in Goito (MN) S.S. CP_1
Goitese n.56, sede dell'esercizio commerciale “ ”, di cui è Parte_2
titolare; che detto immobile è da sempre privo di qualunque allacciamento alla rete fognaria pubblica, perché inesistente la relativa linea di collegamento a causa dell'impossibilità tecnica, di realizzarla;
che pur essendo l'edificio di proprietà dell'attrice completamente escluso sia dal
Servizio di pubblica fognatura che dal Servizio di depurazione, la , a far data Parte_3 dall'anno 2017, aveva emesso a carico del una serie periodica Parte_2
e costante di bollette a mezzo delle quali ha richiesto il pagamento del Servizio di fognatura e di depurazione, benché in realtà del tutto assenti e mancanti e, in ogni caso, in difetto di qualunque prestazione/servizio/fornitura a favore dell'immobile in titolarità dell'attrice; che l'importo preteso da ammontava alla cospicua somma di € 9.411,47; che l'attrice, sin dal CP_1
3.2.2020, aveva contestato l'assoluta infondatezza ed arbitrarietà del credito preteso ed aveva invano interpellato la al fine di chiarire e risolvere l'incresciosa vertenza insorta, non CP_1 avendo quest'ultima mai fornito alcun riscontro in merito;
che in materia di servizi di pubblica fognatura e di depurazione in senso più ampio, come in tema di servizio idrico integrato, in difetto di qualsivoglia prestazione in favore dell'utente, il o il Gestore locale non sono CP_3
legittimati ad avanzare la pretesa di alcun corrispettivo, come affermato sia dalla Corte
Costituzionale che dalla giurisprudenza di legittimità.
Ciò premesso l'attrice concludeva chiedendo pronuncia di accertamento negativo del presunto credito assertivamente vantato da attesa la palese infondatezza, arbitrarietà e CP_1
temerarietà della pretesa avanzata dalla convenuta.
pagina 4 di 17 si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande di controparte CP_1
e avanzando in via riconvenzionale domanda di condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 9.411,47, pari all'importo complessivo delle fatture 2021/30117 del 16/04/2021 di
€.333,84, 2020/113091 del 30/12/2020 di €.82,90, 2020/106186 del 18/11/2020 di €.1.005,76,
2019/111647 del 30/12/2019 di €.551,04, 2019/96031 del 22/11/2019 di €.590,19, 2019/28172 del 19/04/2019 di €.587,95, 2018/113575 del 15/10/2018 di €.2.131,06, 2017/120559 del
21/11/2017 di €.4.128,73, qui allegate, oltre agli interessi legali dal dovuto alla domanda e agli interessi ex d.lgs. 231/2002 a sensi art.1284 dalla domanda al saldo, emesse per il servizio di depurazione e fognatura.
In particolare la convenuta, Gestore del Servizio Idrico Integrato, a seguito di conferimento di ramo di azienda relativo al servizio idrico integrato da parte del precedente gestore Sisam s.p.a., allegava: di essere Società preposta alla gestione di acquedotti, fognature e depuratori dell'Area
Omogenea 1 dell' (ovvero dei comuni dell' Controparte_4 CP_1
appartenenti alla cosiddetta Area 1) e soggetto titolare del diritto di richiedere il pagamento della tariffa (diversificata) per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
che l'immobile dell'attrice, pur non essendo allacciato alla rete fognaria pubblica, si trova in zona servita da fognatura, con conseguente obbligo di collegamento dell'immobile alla rete fognaria, ai sensi del vigente Regolamento di Fognatura, e comunque obbligo di pagare sia il suddetto servizio, che il servizio di depurazione (essendo il depuratore, gestito da perfettamente funzionante), CP_1 derivando tale obbligo, appunto, dal fatto che l'utente si trovi in zona servita, a prescindere dall'effettivo allaccio;
che infatti la tariffa di depurazione e fognatura, quale componente del corrispettivo del servizio idrico integrato, non è automaticamente esclusa nel caso in cui i relativi impianti siano stati predisposti e siano attivi e la mancata fruizione dei relativi servizi dipenda da un comportamento volontario dell'utente che non intenda allacciarvisi, provvedendo alle rispettive esigenze con sistemi propri, incombendo all'utente, che intenda sottrarsi al pagamento della tariffa, l'onere probatorio di dimostrare la compatibilità dei propri sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue provenienti da scarichi di insediamenti domestici con le preminenti finalità di tutela ambientale e della concorrenza relative all'istituzione del servizio pagina 5 di 17 idrico integrato, circostanze non dimostrate dall'attrice; che, nel caso, già in data 21/04/2018, a seguito di dichiarazione di assenza allacciamento alla rete fognaria del 20/12/2017 della signora
, aveva a questa comunicato, e per conoscenza al , che “1. Pt_1 CP_1 Controparte_5
L'immobile risulta non allacciato alla rete fognaria di Goito;
2. L'immobile si trova nelle zone servite da fognatura, e quindi, a norma dell'art.
4.3 del "Regolamento di Fognatura dell'Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di è soggetto all'obbligo di collegarsi alla rete CP_4
fognaria; Pertanto la sollecitiamo a presentare quanto prima alla la domanda di CP_1
allaccio alla fognatura di scarichi acque reflue domestiche relativa all'immobile (Modello A,
Questionari A 1 e A2 e planimetria degli scarichi) che potrà trovare sul sito della società all'indirizzo www.sisamspa.it, e provvedere ad effettuare i necessari adeguamenti interni dell'impianto di scarico secondo quanto previsto dal regolamento di fognatura”; in data 20/7/2018 la signora aveva presentato a domanda di allaccio alla fognatura;
in sede di Pt_1 CP_1
sopralluogo da parte di in data 10/8/2018 tuttavia la signora aveva chiesto di CP_1 Pt_1
“tenere in sospeso il preventivo in attesa che faccia richiesta anche il vicino in modo da contenere i costi”; successivamente, in data 4/3/2020, aveva chiamato la signora la quale CP_1 Pt_1
aveva riferito “che non si può allacciare sulla condotta dal retro casa in quanto la vicina non la lascia passare con la tubazione propria. Fatto il sopralluogo nel pomeriggio per inviarle il preventivo allacciandola dalla s.s. Goitese”; che il preventivo ammontava ad euro 1.008,70 iva compresa;
che pertanto essendo la zona in cui è situato l'immobile servita da un rete fognaria ed un depuratore funzionate, unica responsabile per la loro mancata fruizione era la stessa attrice, essendo l'allaccio alla pubblica fognatura possibile (passando dalla S.S. Goitese) con costi contenuti, comportamento che non esimeva l'attrice dal pagamento di quanto dovuto per il servizio di depurazione e fognatura.
In prima udienza l'attrice contestava quanto affermato dalla convenuta, ribadendo che l'immobile di sua proprietà non poteva fruire dei suddetti servizi per fatto e responsabilità esclusiva di quest'ultima, trovandosi in zona non servita da impianto fognario, ed eccepiva in ogni caso la prescrizione ex art. 2948 c.c. del presunto diritto di credito incorporato nella Fattura
pagina 6 di 17 n.00120559/2017 del 21 novembre 2017, dell'importo di € 4.128,73, relativa a servizi di depurazione afferenti al remoto periodo 2012/2016.
La causa veniva istruita dapprima mediante acquisizione di informazioni dal , Controparte_5
ex art. 213 c.p.c., e quindi a mezzo di CTU, oltre che a mezzo dei documenti rispettivamente prodotti dalle parti.
DIRITTO
Le domande di parte attrice si fondano sull'inesistenza, nella zona ove è ubicato l'immobile di sua proprietà, di tratti di fognatura pubblica cui allacciarsi, come riportato in una scheda tecnica rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Goito a seguito di sopralluogo in data 8.07.2003, in cui si dichiara che in loco “non esiste la linea fognaria comunale” (doc. 1 parte attrice).
Le difese e le domande di parte convenuta si fondano sull'esistenza, invece, di detti tratti e sulla possibilità di allaccio da parte dell'immobile di proprietà dell'attrice, come alla stessa comunicato in data 21.04.2018; a dimostrazione di tale assunto, la convenuta ha dimesso: deliberazione n.57 del 2007 del Comune di Goito relativa alla delimitazione della zona servita e relativi allegati
(doc. 3); agglomerati 2018 ATO (doc. 4); agglomerati 2018 Sicam (doc. 5); estratto di mappa
(doc. 6).
Al fine di contestare tali allegazioni l'attrice ha dimesso con prima memoria ex art. 183 c.p.c. relazione tecnica redatta da proprio consulente di parte, il quale avrebbe appurato che in Frazione di Marsiletti, in cui ricade l'immobile di parte attrice, alcuni tratti di fognatura, benché risultino individuati e tracciati nella planimetria proveniente da SISAM SPA, in concreto sono del tutto mancanti perché, di fatto, mai realizzati, assenza che ha determinato, a carico dei proprietari dei fabbricati esistenti nella zona considerata, la impossibilità di allacciarsi alla rete fognaria pubblica.
Come sopra riportato, con ordinanza 19.05.2023 è stato richiesto al di fornire le Controparte_5 seguenti informazioni: “Specifichi il se nell'area in cui ricade l'immobile di Controparte_5
proprietà di , sito in Goito (MN) S.S. Goitese n.56, frazione di Marsiletti, esista o Parte_1
meno rete fognaria pubblica di scarico delle acque nere, e in particolare se i tratti fognari che per pagina 7 di 17 la stessa zona risultano indicati nell'estratto di mappa allegata a deliberazione n.57 CP_1
del 2007 del Comune di Goito relativa alla delimitazione della zona servita, siano stati tutti realizzati (ed eventualmente a quale data risultino realizzati e funzionanti) e se i tratti esistenti consentano o meno (specificando da quale data) l'allacciamento dello scarico delle acque nere da parte dell'immobile di proprietà di , sopra indicato, alla rete fognaria pubblica”. Parte_1
Essendosi il limitato a trasmettere copia di delibere relative alla realizzazione CP_3 dell'impianto fognario in zona Marsiletti e planimetria di progetto, è stato necessario disporre ulteriore Consulenza tecnica d'ufficio, sui seguenti quesiti: “Il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, ivi comprese le informazioni e gli allegati trasmessi dal , Controparte_5 eseguiti i necessari accertamenti, accerti se nell'area in cui ricade l'immobile di proprietà di
, sito in Goito (MN) S.S. Goitese n.56, frazione di Marsiletti, esista o meno rete Parte_1
fognaria pubblica di scarico delle acque nere, e in particolare se i tratti fognari che per la stessa zona risultano indicati nell'estratto di mappa allegata a deliberazione n.57 del 2007 CP_1
del Comune di Goito relativa alla delimitazione della zona servita, siano stati tutti realizzati (ed eventualmente a quale data risultino realizzati e funzionanti) e se i tratti esistenti consentano o meno (specificando da quale data) l'allacciamento dello scarico delle acque nere da parte dell'immobile di proprietà di , sopra indicato, alla rete fognaria.” Parte_1
Il CTU incaricato, ing. effettuare un sopralluogo di rilievo e verifica dell'attuale Persona_1
rete fognaria esistente nella zona interessata, ha quindi precisato, quanto alla documentazione esibita dal , che: “Le planimetrie allegate alla delibera di Giunta n° 1104 del Controparte_5
09/12/1993 riportano la rete fognaria progettata nel 1993 in merito alla realizzazione del IX lotto del Capoluogo zona Marsiletti a firma Ing. di e collaudate dall' Ing. Persona_2 CP_4 di nell'ottobre 1995. Il percorso di progetto prevedeva, nella zona Persona_3 CP_4
limitrofe alla proprietà della parte attrice, la realizzazione dei tratti 47A (da pozzetto 57A a pozzetto 57B) , la realizzazione del tratto 47 B da pozzetto 57 a 57C, il tratto 44 e il tratto 43A. Si riporta stralcio del progetto dell' Ing. del 1993 tavola 01… Durante il Persona_2
sopralluogo si è potuto constatare quanto segue: realizzazione della rete fognaria definita tratto
47A, realizzazione del tratto 44 e parte del tratto 43A, ossia dal pozzetto 56 al pozzetto 55F. Il
pagina 8 di 17 tratto 43A i pozzetti dal 55 E al 55A non sono mai stati realizzati, in quanto durante la esecuzione delle opere, il progetto ha definito una variante che eliminava tale tratto, come si evince dall' atto
1104 prot. 13044 del 09/12/1993 del Comune di Goito. Quanto rilevato coincide pertanto con quanto compiuto durante i lavori certificati dal collaudo finale del 1995 a firma Ing. Per_3
, situazione che coincide sia con quanto graficamente riportato nella relazione peritale di
[...]
parte attrice geom. (per quanto riguarda i tratti non realizzati), sia con quanto Persona_4
evidenziato (in relazione ai tratti realizzati) nella planimetria prodotta da parte convenuta (estratto di mappa zona servita, doc. 22).
Rispondendo alla seconda parte del quesito il CTU ha rilevato che “nella Delibera di Consiglio
Comunale n° 57/2007 veniva riportata la seguente rete fognaria pubblica comunale delle acque nere ( rif. Tav. 01 del luglio 2007) in cui sono presenti dei tratti non realizzati, come precedentemente analizzato”, accertando tuttavia, in risposta alla terza parte del quesito, che “I tratti esistenti, permettono di collegare alla fognatura pubblica le proprietà adiacenti in quanto, secondo il Regolamento Scarico acque reflue adottato nel 2007 con delibera Controparte_5
57/2007 (secondo le indicazioni del contratto A.T.O. di , e in conformità al regolamento CP_4 di Fognatura dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di adottato nel 2015, CP_4
prevedono che per edificio distanti meno di 200 metri è obbligatorio allacciarsi. Nel caso in esame la distanza tra i confini della proprietà e la rete fognaria è stimata al di sotto di 15 metri.
NOTE: Lo scrivente CTU evidenzia che la rete fognaria realizzata risale al 1995, mentre la gestione del SISAM risale al 2007 con l'approvazione del progetto di gestione delle acque fognarie come da delibera comunale prot. 57/2007. In questa delibera è stata approvata il perimetro di territorio servito dalla pubblica fognatura, che, nel caso in esame presenta un'errata definizione grafica della rete fognaria realmente realizzata nel 1995.”
Rispondendo alle osservazioni del CTP di parte attrice, il CTU ha ulteriormente precisato, quanto alla possibilità per l'immobile di proprietà attrice di collegarsi alla rete fognaria, che l'affermazione del CTP secondo cui “nell'area in cui ricade l'immobile di proprietà di Parte_1
sito in Goito (MN) S.S. Goitese n.56, Frazione di Marsiletti non esiste rete fognaria
[...]
pubblica di scarico delle acque nere”, non trova riscontro in quanto “esiste una rete fognaria pagina 9 di 17 pubblica di acque nere nelle vicinanze dell'immobile di proprietà della parte attrice, con l'unica evidenzia che tale rete si trova sul lato opposto della S.S. Goitese 56” e che “è corretto sostenere che per allacciare lo scarico privato alla rete pubblica attuale è necessario attraversare la SS
Goitese, ma tale problematica non fa capo alla parte attrice ma alla parte convenuta.
L'allacciamento alla fognatura pubblica deve avvenire in prossimità della proprietà e non deve essere a carico della parte attrice il passaggio sotto la statale, in quanto , ha l'obbligo di CP_1
portare in prossimità del confine un pozzetto di allacciamento.”
In risposta al CTP di parte convenuta, secondo cui il Regolamento di fognatura, già nella versione adottata nel 2007, prevede l'obbligo di allacciamento degli immobili posti nella zona servita “che interessa di norma gli immobili posti nella fascia compresa entro i 50 mt dai collettori fognari”, il
CTU ha accolto l'osservazione, rilevando come l'immobile di proprietà attrice “si trova ben al disotto dei 50 metri di distanza massima dai collettori fognari come previsto dal Documento di
Perimetrazione delle Zone servite dalla Fognatura”.
Sulla base di quanto accertato deve quindi affermarsi che effettivamente la rappresentazione grafica della rete fognaria riportata nella documentazione allegata dal riporta, Controparte_5
erroneamente, tratti della rete presenti nel progetto iniziale, ma che poi non sono stati realizzati, come previsto da successiva variante.
La mancata realizzazione di detti tratti in prossimità dell'immobile di proprietà dell'attrice non ha tuttavia alcuna rilevanza, potendo (e dovendo) tale immobile essere allacciato ad altro tratto di fognatura funzionante ed esistente a distanza inferiore di 15 metri dal suddetto immobile;
il fatto che detto tratto sia stato realizzato sul lato opposto della S.S. Goitese 56, rispetto al lato ove è situato l'immobile, non costituisce certo ostacolo o impedimento, in quanto, come chiarito dallo stesso CTU, è compito dell'ente gestore individuare le modalità tecniche necessarie per realizzare detto allacciamento obbligatorio.
Va qui premesso, che come ricordato da entrambe le parti, in materia è intervenuta ripetutamente la Suprema Corte, rilevando che: ”fino al 3.10.2000 il canone o diritto di cui alla L. n. 319 del
1976, art. 16, doveva essere considerato un tributo, conformemente al costante orientamento pagina 10 di 17 espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità (tra le altre SSUU 10960 del 2004 ). A partire da questa data, per effetto del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24, che, nel sopprimere D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 62, commi 5 e 6, ha fatto venire meno, per il 1 futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina, si è passati all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994 n. 36, art. 13 e ss.. In rapporto alla tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina, la Corte di legittimità ha affermato che i Comuni non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue (v. Cass. n. 8318/11;
Cass. n. 14042/13). Invero la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. Sicché, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) - nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" (v. C. Cost. n. 335/08), va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio ( cfr. Cass. n. 12769/2014; n. 12763/2014) (v. Corte Cass. n. 9500/18, richiamata da Corte Cass. n.
11270/2020).
Sulla base di tali principi, deve quindi affermarsi, come sostenuto dalla convenuta, che qualora il servizio pubblico di fognatura e depurazione sia esistente e funzionante, detto servizio deve essere pagato, a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio - stante l'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura - se l'utente si trova in zona servita e la mancata fruizione derivi da fatto imputabile allo stesso.
pagina 11 di 17 Nel caso la mancata fruizione dei relativi servizi non dipende, come allegato dall'attrice, dalla mancata realizzazione della rete fognaria, ma da omissione imputabile alla stessa , che Pt_1
non ha dato corso alla richiesta di allacciamento obbligatorio, obbligo sicuramente sussistente, sulla base della documentazione prodotta, quantomeno dall'anno 2007, ricadendo l'immobile, contrariamente a quanto qui sostenuto, come qui accertato, in “zona servita”, essendo detto immobile situato a meno di 50 mt dal collettore fognario (v. deliberazione n. 57 del 2007 del relativa alla delimitazione della zona servita e regolamento scarichi acque Controparte_5
reflue 2007, doc. 3 e 2b parte convenuta); la mancata fruizione del relativo servizio, a partire da tale data, non è quindi dipeso da “fatto non imputabile” (ovvero dalla mancata realizzazione di CP_ impianto fognario o del depuratore da parte dell' , ma da comportamento volontario dell'attrice che, non allegate né dimostrate altre cause di esclusione dal pagamento del corrispettivo relativo (ricorrenza di cause di deroga previste dalle norme regolamentari, ossia: condizioni ostative, accertate dall'Ente Gestore, tali da non consentire l'allacciamento – ipotesi qui esclusa dalla CTU svolta - e dotazione di sistemi di scarico conformi alla disciplina “definita per gli scarichi dei nuovi insediamenti isolati (R.R. del 24 Marzo 2006, n.3 art.8)”, v. art. 4
Regolamento di fognatura dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di del CP_4
22/12/2015, doc. 2 parte convenuta), deve quindi ritenersi tenuta al pagamento dei canoni di fognatura e depurazione.
Va altresì rilevato, come risulta dagli ulteriori documenti dimessi dalla convenuta e non contestati dall'attrice, che in data 21/04/2018, a seguito di dichiarazione di “assenza allacciamento alla rete fognaria” del 20/12/2017 inoltrata dalla a (presumibilmente a seguito dell'invio Pt_1 CP_1
della prima fattura in data 21.11.2027, per il pagamento dei canoni dal 2012 al 2016), la convenuta ha comunicato a quest'ultima e per conoscenza al (doc. 9), che “1. Controparte_5
L'immobile risulta non allacciato alla rete fognaria di Goito;
2. L'immobile si trova nelle zone servite da fognatura, e quindi, a norma dell'art.
4.3 del "Regolamento di Fognatura dell'Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di è soggetto all'obbligo di collegarsi alla rete CP_4
fognaria; Pertanto la sollecitiamo a presentare quanto prima alla la domanda di CP_1
allaccio alla fognatura di scarichi acque reflue domestiche relativa all'immobile (Modello A,
pagina 12 di 17 Questionari A 1 e A2 e planimetria degli scarichi) che potrà trovare sul sito della società all'indirizzo www.sisamspa.it, e provvedere ad effettuare i necessari adeguamenti interni dell'impianto di scarico secondo quanto previsto dal regolamento di fognatura”; che l'attrice, pur avendo presentato domanda di allaccio alla fognatura in data 20.07.2018, in sede di sopralluogo da parte di in data 10/8/2018, ha chiesto di “tenere in sospeso il preventivo in attesa che CP_1 faccia richiesta anche il vicino in modo da contenere i costi”; successivamente, in data 4/3/2020, richiamata da , la signora avrebbe riferito “che non si può allacciare sulla CP_1 Pt_1
condotta dal retro casa in quanto la vicina non la lascia passare con la tubazione propria”, come riportato sul relativo modulo, su cui è quindi ulteriormente annotato “Fatto il sopralluogo nel pomeriggio per inviarle il preventivo allacciandola dalla s.s. Goitese”; il preventivo risulta essere stato inviato all'attrice da in data 7.03.2020, per un importo complessivo di euro 1.008,70 CP_1
iva compresa.
Come ivi indicato l'allacciamento avrebbe quindi dovuto essere eseguito entro max 30 giorni dal pagamento della somma indicata, modalità di accettazione del preventivo.
Parte attrice, che non ha negato quanto sopra riportato, ha affermato che in ogni caso, anche a seguito dell'invio del preventivo, il mancato allaccio sarebbe comunque imputabile all'ente gestore, avendo l' in risposta a PEC inviata dal legale dell'attrice del Controparte_6
3.02.2020 (doc. 3 parte attrice, con la quale si contestavano le richieste di pagamento dei canoni di fognatura e depurazione, allegando che l'immobile “risulta completamente escluso” dai suddetti servizi) comunicato, con PEC in data 3.08.2020, di essere “impegnato a verificare possibilità ed eventuali modalità di allaccio al tratto fognario oggetto di interesse”, comunicazione che dimostrerebbe, secondo le difese di parte attrice, come in realtà fosse quest'ultimo a non essere in grado di realizzare gli interventi necessari per procedere al suddetto allacciamento, con conseguente esclusione di qualsiasi responsabilità in capo all'attrice.
Tali assunti non sono condivisibili.
La comunicazione inviata il 3.08.2020 all'avv. Magalini dall'ufficio “reclami”, in risposta alla
PEC datata 3.02.2020, con la quale il legale dell'attrice aveva contestato le fatture ricevute dalla pagina 13 di 17 cliente, e in cui detto ufficio richiede di “pazientare”, affermando che l'Ufficio tecnico “è impegnato a verificare possibilità ed eventuali modalità di allaccio al tratto fognario oggetto di interesse” (doc. 13 parte attrice), non dimostra, come sostenuto dall'attrice, che il mancato allaccio sia dovuto a responsabilità della convenuta, risultando evidentemente frutto di errore o mancata comunicazione fra uffici diversi della società convenuta, posto che il preventivo era già stato inviato dall'ufficio tecnico cinque mesi prima e non essendo stato neppure allegato che sia stato successivamente revocato.
Solo qualora l'attrice avesse corrisposto l'importo a suo carico, di cui al suddetto preventivo, comportante accettazione, sarebbe sorto l'obbligo, gravante sul gestore, di procedere agli adempimenti necessari, ossia ai lavori di allacciamento di sua competenza.
E' pacifico che l'attrice non abbia mai corrisposto alcunchè e che quindi l'allacciamento non sia stato eseguito per mancato pagamento dell'importo dovuto a tale titolo;
il mancato collegamento degli scarichi dell'immobile di proprietà della alla rete fognaria, anche a seguito della Pt_1 domanda presentata dall'attrice, è quindi del pari addebitabile esclusivamente a responsabilità omissiva della stessa, con conseguente obbligo della di corrispondere i canoni di Pt_1
fognatura e depurazione, con conseguente rigetto delle domande di accertamento negativo da questa proposte.
Deve quindi esaminarsi la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta, di condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 9.411,47, ovvero per il pagamento delle fatture via via emesse negli anni, a partire dal 2017 (fatture 2021/30117 del 16/04/2021 di € 333,84,
2020/113091 del 30/12/2020 di € 82,90, 2020/106186 del 18/11/2020 di € 1.005,76,
2019/111647 del 30/12/2019 di € 551,04, 2019/96031 del 22/11/2019 di € 590,19, 2019/28172 del 19/04/2019 di € 587,95, 2018/113575 del 15/10/2018 di € 2.131,06, 2017/120559 del
21/11/2017 di € 4.128,73); avverso tale domanda l'attrice ha sollevato tempestiva eccezione di
“intervenuta estinzione per prescrizione maturata ex art. 2948 c.c. del presunto diritto di credito incorporato nella Fattura n.00120559/2017 del 21 novembre 2017 che espone l'importo di €
4.128,73 in riferimento a fantomatici servizi di depurazione afferenti al remoto periodo
2012/2016”.
pagina 14 di 17 Come risulta dalla suddetta fattura la stessa è stata emessa in data 21.11.2017 con le seguenti causali: “canone fognat. Depur. Attività”, periodo di fatturazione: “dal 1.01.2012 al 31.12.2016”, oltre ad oneri “perequazione”, “addebiti/accrediti diversi” e IVA.
L'eccezione è fondata unicamente per addebiti relativi a periodo antecedente i cinque anni precedenti l'emissione della fattura e quindi per canoni ed altri oneri addebitati dal 1.01.2012 al
21.11.2012, prescrivendosi il diritto di credito della convenuta in cinque anni ex art. 2948 c.c. e non dimostrata l'affermazione della convenuta secondo cui “il canone relativo ai servizi è quantificabile dall'inizio del successivo periodo (01/01/2013)”, affermazione smentita peraltro dalle fatture successive, emesse per canoni calcolati anche per periodi inferiori all'anno.
Maturando il canone (Tariffa) giorno per giorno, ne consegue che dagli importi richiesti con fattura n. 12559 emessa in data 21.11.2017 (doc. 18 parte convenuta) deve detrarsi l'importo relativo a credito prescritto (canone richiesto dal 1.1.2012 al 21.11.2012, per gg. 325), essendo invece dovuti i canoni ulteriori, richiesti entro i cinque anni (e quindi a partire dal 22.11.2017) ed avendo la convenuta provveduto ad inviare periodici solleciti di pagamento a partire dal
20.03.2018 (doc. 19) sino alla data della proposta domanda riconvenzionale, atti tutti con valenza interruttiva.
Detti importi risultano pari ad € 732,86 (detratti dai canoni addebitati dal 1.1.2012 al 31.12.2012, per gg. 365, importi corrispondenti a gg. 325, che risultano pari ad € 190,18 per canone fognatura, € 469,28 per canone depurazione ed € 6,26 per “addebiti/crediti diversi”, oltre IVA al
10%); risulta quindi che l'importo dovuto dall'attrice per la fattura n. 12559 emessa in data
21.11.2017 è pari al minor importo di € 3.395,87 (€ 4.128,73 - € 732,86).
Pur avendo l'attrice eccepito la prescrizione di crediti antecedenti al 2016 (“afferenti al remoto periodo 2012/2016”, con espresso riferimento a detta fattura, fra le fatture di cui è richiesto il pagamento è compresa ulteriore fattura relativa a “addebiti/accrediti diversi 02/01/2012-
31/12/2012”, “addebiti” indicati come “partite pregresse 2006/2011 fognatura e depurazione”, per la quale l'eccezione di prescrizione deve quindi del pari ritenersi operante;
si tratta della fattura n. 111647 emessa in data 30.12.2019 dell'importo di € 551,04, credito del pari non pagina 15 di 17 sussistente, in quanto prescritto, e che deve essere quindi detratto dalla somma complessiva richiesta.
Parte attrice deve quindi condannarsi al pagamento, in favore della convenuta, del minor importo complessivo ancora dovuto pari ad € 8.127,57 (€ 9.411,47 - € 732,86 - € 551,04), oltre agli interessi richiesti (interessi legali dal dovuto alla domanda e interessi ex d.lgs. 231/2002 a sensi art.1284 dalla domanda al saldo), e quindi da calcolarsi nella misura degli interessi legali ex art. 1284, 1° c. c.c. dalla scadenza delle singole fatture, nei limiti in cui ne è dovuto il pagamento, di cui sopra (e quindi per la fattura n. 12559/17, e per il minor importo di € 3.395,87, con decorrenza dal 28.12.2017; per la fattura n. 113575/18 dell'importo di € 2.131,06, con decorrenza dal 6.12.2018; per la fattura 28172/19 dell'importo di € 587,95 con decorrenza dal 27.05.2019; per la fattura 96031/19 dell'importo di € 590,19 con decorrenza dal 23.12.2019; per la fattura
106186/20 dell'importo di € 1.005,76 con decorrenza dal 28.12.2020; per la fattura 113091/20 dell'importo di € 82,90 con decorrenza dal 10.02.2021; per la fattura 30117/21 dell'importo di €
333,84 con decorrenza dal 24.05.2021), sino al 27.09.2021, e nella misura di cui all'art. 1284, 4°
c. c.c. dalla domanda (28.07.2021) al saldo effettivo.
In ragione della reciproca parziale soccombenza le spese di lite possono essere compensate nella misura del 20%, con condanna dell'attrice alla rifusione dell'80% delle spese di lite sostenute da parte convenuta, percentuale che viene liquidata come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, secondo i criteri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod. (80% valori medi della tabella di riferimento).
Vanno invece poste in via definitiva a carico di parte attrice, soccombente in merito, le spese di
CTU, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
Rigetta le domande tutte avanzate da parte attrice;
pagina 16 di 17 accertata la parziale prescrizione del diritto di credito fatto valere da parte convenuta, limitatamente all'importo € 732,86 di cui alla fattura n. 12559 emessa in data 21.11.2017 e all'importo di € 551,04 di cui alla fattura n. 111647 emessa in data 30.12.2019, dichiara tenuta e condanna parte attrice, per le causali di cui in motivazione, al pagamento, in favore della convenuta, dell'importo di € 8.127,57 oltre ad interessi legali ex art. 1284, 1° c. c.c. da calcolarsi dalla scadenza delle singole fatture dedotte in lite, come indicato in parte motiva, sino al 27.09.2021, e nella misura di cui all'art. 1284, 4° c. c.c. dalla domanda (28.07.2021) al saldo effettivo.
Dichiara compensate fra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute nella misura del 20%.
Dichiara tenuta e condanna parte attrice alla rifusione dell'ulteriore 80% delle spese sostenute da parte convenuta, percentuale che liquida in complessivi € 189,60 per spese ed € 4.061,60 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU.
Mantova, 10/06/2025
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1799/2021 promossa da:
) rappresentata e difesa dall' Avv.to Parte_1 C.F._1
MAGALINI CHIARA
ATTRICE contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to MUTTI ALBERTO P.IVA_1
CONVENUTA
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) riconoscere e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità di tutte le pretese pecuniarie azionate in via riconvenzionale dalla Società convenuta e CP_1
comunque respingerle/rigettarle in toto per assoluta infondatezza in fatto e in diritto;
pagina 1 di 17 Nel merito.
In principalità: 2) riconoscere e dichiarare che l'immobile di proprietà della sig.ra Parte_1
sito in Goito (MN) S.S. Goitese n.56, è privo di allacciamento sia alla rete pubblica
[...] fognaria che alla rete pubblica di depurazione per fatto e responsabilità non imputabili all'attrice ed alla stessa del tutto estranei. Conseguentemente, 3) riconoscere ed accertare la totale insussistenza di qualunque ragione di credito della Società nei confronti di CP_1 [...]
. Per l'effetto, 4) riconoscere e dichiarare l'assoluta illegittimità ed Parte_2
infondatezza in fatto e diritto delle pretese pecuniarie avanzate ad oggi dalla Società CP_1 per un totale di € 9.918,86 attesa la inesistenza dei sedicenti titoli – “Servizi per fognatura e
[...] depurazione” – addotti nelle bollette di seguito elencate: - bolletta n. 00120559/2017 del
21.11.2017 di € 4.128,73; - bolletta n. 00113575/2018 del 15.10.2018 di € 2.131,06; - bolletta n.
28172/2019 del 19.4.2019 di € 587, 95; - bolletta n. 96031/2019 del 22.11.2019 di € 590,19; - bolletta n. 111647/2019 del 30.12.2019 di € 551,04; - bolletta n. 106186/2020 del 18.11.2020 di €
1.005,76; - bolletta n. 113091/2020 del 30.12.2020 di € 82,90; - bolletta n. 30117/2021 del
16.4.2021 di € 333,84; - bolletta n. 75212/2021 del 01.10.2021 di € 507,39; 5) riconoscere e dichiarare contra legem e sine causa le suddette fatture di pagamento già emesse nonché le eventuali ulteriori successive emettende a carico dell'attrice e, dunque, accertare che nulla spetta ed è dovuto a da parte della sig.ra , in qualità di omonima titolare e CP_1 Parte_1
legale rappresentante della ditta Bar Tabaccheria di Pegoraro Ivana corrente in Goito (MN) S.S.
Goitese n.56.
In subordine: 6) in accoglimento della eccezione puntualmente e tempestivamente sollevata in corso di giudizio, riconoscere e dichiarare in modo espresso l'intervenuta estinzione per prescrizione, maturata ex art.2948 c.c., del presunto diritto di credito della convenuta, incorporato nella fattura n. 00120559/2017 del 21.11.2017 che espone l'importo di € 4.128,73 in riferimento ad asseriti e mai esistiti “servizi di depurazione” afferenti al remoto periodo 2012/2016 (doc. n.
18 ctp).
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
pagina 2 di 17 Per parte convenuta:
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO E IN VIA RICONVENZIONALE
Respingersi/rigettarsi le domande tutte proposte da parte attrice per totale infondatezza e per tutti i motivi descritti in premessa accertarsi dovuta la somma di euro 9.411,47 e conseguentemente condannarsi la signora c.f. (CF ), titolare della ditta Parte_1 C.F._1 [...]
, con sede in Goito (MN), S.S. Goitese n.56, P.IVA , Parte_2 P.IVA_2
al pagamento a favore della della somma di euro 9.411,47 per le motivazioni di cui in CP_1 premessa, ovvero per il pagamento delle fatture 2021/30117 del 16/04/2021 di €.333,84,
2020/113091 del 30/12/2020 di €.82,90, 2020/106186 del 18/11/2020 di €.1.005,76,
2019/111647 del 30/12/2019 di €.551,04, 2019/96031 del 22/11/2019 di €.590,19, 2019/28172 del 19/04/2019 di €.587,95, 2018/113575 del 15/10/2018 di €.2.131,06, 2017/120559 del
21/11/2017 di €.4.128,73, qui allegate, oltre agli interessi legali dal dovuto alla domanda e agli interessi ex d.lgs. 231/2002 a sensi art.1284 dalla domanda al saldo, o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia. Respingersi in ogni caso le domande tutte proposte da parte attrice per tutti i motivi di cui in premessa.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO E IN VIA RICONVENZIONALE
In denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, respingersi/rigettarsi le altre domande tutte proposte da parte attrice per totale infondatezza e per tutti i motivi descritti in premessa accertarsi dovuta la somma di euro
8.967,33 e conseguentemente condannarsi la signora c.f. (CF Parte_1
), titolare della ditta Bar Tabaccheria di Pegoraro Ivana, con sede in Goito C.F._1
(MN), S.S. Goitese n.56, P.IVA , al pagamento a favore della della P.IVA_2 CP_1
somma di euro 8.967,33 per le motivazioni di cui in premessa, ovvero per il pagamento delle fatture 2021/30117 del 16/04/2021 di 333,84 €, 2020/113091 del 30/12/2020 di 82,90 €,
2020/106186 del 18/11/2020 di 1.005,76 €, 2019/111647 del 30/12/2019 di 551,04, 2019/96031 del 22/11/2019 di 590,19 €, 2019/28172 del 19/04/2019 di 587,95 €, 2018/113575 del
15/10/2018 di 2.131,06 €, 2017/120559 del 21/11/2017 di €.4.128,73 qui allegate, dedotto la pagina 3 di 17 somma posta in prescrizione pari ad €.444,14, oltre agli interessi legali dal dovuto alla domanda e agli interessi ex d.lgs. 231/2002 a sensi art.1284 dalla domanda al saldo.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze di causa.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(di seguito solo Controparte_2
n.d.r.), allegando: di essere proprietaria dell'immobile sito in Goito (MN) S.S. CP_1
Goitese n.56, sede dell'esercizio commerciale “ ”, di cui è Parte_2
titolare; che detto immobile è da sempre privo di qualunque allacciamento alla rete fognaria pubblica, perché inesistente la relativa linea di collegamento a causa dell'impossibilità tecnica, di realizzarla;
che pur essendo l'edificio di proprietà dell'attrice completamente escluso sia dal
Servizio di pubblica fognatura che dal Servizio di depurazione, la , a far data Parte_3 dall'anno 2017, aveva emesso a carico del una serie periodica Parte_2
e costante di bollette a mezzo delle quali ha richiesto il pagamento del Servizio di fognatura e di depurazione, benché in realtà del tutto assenti e mancanti e, in ogni caso, in difetto di qualunque prestazione/servizio/fornitura a favore dell'immobile in titolarità dell'attrice; che l'importo preteso da ammontava alla cospicua somma di € 9.411,47; che l'attrice, sin dal CP_1
3.2.2020, aveva contestato l'assoluta infondatezza ed arbitrarietà del credito preteso ed aveva invano interpellato la al fine di chiarire e risolvere l'incresciosa vertenza insorta, non CP_1 avendo quest'ultima mai fornito alcun riscontro in merito;
che in materia di servizi di pubblica fognatura e di depurazione in senso più ampio, come in tema di servizio idrico integrato, in difetto di qualsivoglia prestazione in favore dell'utente, il o il Gestore locale non sono CP_3
legittimati ad avanzare la pretesa di alcun corrispettivo, come affermato sia dalla Corte
Costituzionale che dalla giurisprudenza di legittimità.
Ciò premesso l'attrice concludeva chiedendo pronuncia di accertamento negativo del presunto credito assertivamente vantato da attesa la palese infondatezza, arbitrarietà e CP_1
temerarietà della pretesa avanzata dalla convenuta.
pagina 4 di 17 si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande di controparte CP_1
e avanzando in via riconvenzionale domanda di condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 9.411,47, pari all'importo complessivo delle fatture 2021/30117 del 16/04/2021 di
€.333,84, 2020/113091 del 30/12/2020 di €.82,90, 2020/106186 del 18/11/2020 di €.1.005,76,
2019/111647 del 30/12/2019 di €.551,04, 2019/96031 del 22/11/2019 di €.590,19, 2019/28172 del 19/04/2019 di €.587,95, 2018/113575 del 15/10/2018 di €.2.131,06, 2017/120559 del
21/11/2017 di €.4.128,73, qui allegate, oltre agli interessi legali dal dovuto alla domanda e agli interessi ex d.lgs. 231/2002 a sensi art.1284 dalla domanda al saldo, emesse per il servizio di depurazione e fognatura.
In particolare la convenuta, Gestore del Servizio Idrico Integrato, a seguito di conferimento di ramo di azienda relativo al servizio idrico integrato da parte del precedente gestore Sisam s.p.a., allegava: di essere Società preposta alla gestione di acquedotti, fognature e depuratori dell'Area
Omogenea 1 dell' (ovvero dei comuni dell' Controparte_4 CP_1
appartenenti alla cosiddetta Area 1) e soggetto titolare del diritto di richiedere il pagamento della tariffa (diversificata) per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
che l'immobile dell'attrice, pur non essendo allacciato alla rete fognaria pubblica, si trova in zona servita da fognatura, con conseguente obbligo di collegamento dell'immobile alla rete fognaria, ai sensi del vigente Regolamento di Fognatura, e comunque obbligo di pagare sia il suddetto servizio, che il servizio di depurazione (essendo il depuratore, gestito da perfettamente funzionante), CP_1 derivando tale obbligo, appunto, dal fatto che l'utente si trovi in zona servita, a prescindere dall'effettivo allaccio;
che infatti la tariffa di depurazione e fognatura, quale componente del corrispettivo del servizio idrico integrato, non è automaticamente esclusa nel caso in cui i relativi impianti siano stati predisposti e siano attivi e la mancata fruizione dei relativi servizi dipenda da un comportamento volontario dell'utente che non intenda allacciarvisi, provvedendo alle rispettive esigenze con sistemi propri, incombendo all'utente, che intenda sottrarsi al pagamento della tariffa, l'onere probatorio di dimostrare la compatibilità dei propri sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue provenienti da scarichi di insediamenti domestici con le preminenti finalità di tutela ambientale e della concorrenza relative all'istituzione del servizio pagina 5 di 17 idrico integrato, circostanze non dimostrate dall'attrice; che, nel caso, già in data 21/04/2018, a seguito di dichiarazione di assenza allacciamento alla rete fognaria del 20/12/2017 della signora
, aveva a questa comunicato, e per conoscenza al , che “1. Pt_1 CP_1 Controparte_5
L'immobile risulta non allacciato alla rete fognaria di Goito;
2. L'immobile si trova nelle zone servite da fognatura, e quindi, a norma dell'art.
4.3 del "Regolamento di Fognatura dell'Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di è soggetto all'obbligo di collegarsi alla rete CP_4
fognaria; Pertanto la sollecitiamo a presentare quanto prima alla la domanda di CP_1
allaccio alla fognatura di scarichi acque reflue domestiche relativa all'immobile (Modello A,
Questionari A 1 e A2 e planimetria degli scarichi) che potrà trovare sul sito della società all'indirizzo www.sisamspa.it, e provvedere ad effettuare i necessari adeguamenti interni dell'impianto di scarico secondo quanto previsto dal regolamento di fognatura”; in data 20/7/2018 la signora aveva presentato a domanda di allaccio alla fognatura;
in sede di Pt_1 CP_1
sopralluogo da parte di in data 10/8/2018 tuttavia la signora aveva chiesto di CP_1 Pt_1
“tenere in sospeso il preventivo in attesa che faccia richiesta anche il vicino in modo da contenere i costi”; successivamente, in data 4/3/2020, aveva chiamato la signora la quale CP_1 Pt_1
aveva riferito “che non si può allacciare sulla condotta dal retro casa in quanto la vicina non la lascia passare con la tubazione propria. Fatto il sopralluogo nel pomeriggio per inviarle il preventivo allacciandola dalla s.s. Goitese”; che il preventivo ammontava ad euro 1.008,70 iva compresa;
che pertanto essendo la zona in cui è situato l'immobile servita da un rete fognaria ed un depuratore funzionate, unica responsabile per la loro mancata fruizione era la stessa attrice, essendo l'allaccio alla pubblica fognatura possibile (passando dalla S.S. Goitese) con costi contenuti, comportamento che non esimeva l'attrice dal pagamento di quanto dovuto per il servizio di depurazione e fognatura.
In prima udienza l'attrice contestava quanto affermato dalla convenuta, ribadendo che l'immobile di sua proprietà non poteva fruire dei suddetti servizi per fatto e responsabilità esclusiva di quest'ultima, trovandosi in zona non servita da impianto fognario, ed eccepiva in ogni caso la prescrizione ex art. 2948 c.c. del presunto diritto di credito incorporato nella Fattura
pagina 6 di 17 n.00120559/2017 del 21 novembre 2017, dell'importo di € 4.128,73, relativa a servizi di depurazione afferenti al remoto periodo 2012/2016.
La causa veniva istruita dapprima mediante acquisizione di informazioni dal , Controparte_5
ex art. 213 c.p.c., e quindi a mezzo di CTU, oltre che a mezzo dei documenti rispettivamente prodotti dalle parti.
DIRITTO
Le domande di parte attrice si fondano sull'inesistenza, nella zona ove è ubicato l'immobile di sua proprietà, di tratti di fognatura pubblica cui allacciarsi, come riportato in una scheda tecnica rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Goito a seguito di sopralluogo in data 8.07.2003, in cui si dichiara che in loco “non esiste la linea fognaria comunale” (doc. 1 parte attrice).
Le difese e le domande di parte convenuta si fondano sull'esistenza, invece, di detti tratti e sulla possibilità di allaccio da parte dell'immobile di proprietà dell'attrice, come alla stessa comunicato in data 21.04.2018; a dimostrazione di tale assunto, la convenuta ha dimesso: deliberazione n.57 del 2007 del Comune di Goito relativa alla delimitazione della zona servita e relativi allegati
(doc. 3); agglomerati 2018 ATO (doc. 4); agglomerati 2018 Sicam (doc. 5); estratto di mappa
(doc. 6).
Al fine di contestare tali allegazioni l'attrice ha dimesso con prima memoria ex art. 183 c.p.c. relazione tecnica redatta da proprio consulente di parte, il quale avrebbe appurato che in Frazione di Marsiletti, in cui ricade l'immobile di parte attrice, alcuni tratti di fognatura, benché risultino individuati e tracciati nella planimetria proveniente da SISAM SPA, in concreto sono del tutto mancanti perché, di fatto, mai realizzati, assenza che ha determinato, a carico dei proprietari dei fabbricati esistenti nella zona considerata, la impossibilità di allacciarsi alla rete fognaria pubblica.
Come sopra riportato, con ordinanza 19.05.2023 è stato richiesto al di fornire le Controparte_5 seguenti informazioni: “Specifichi il se nell'area in cui ricade l'immobile di Controparte_5
proprietà di , sito in Goito (MN) S.S. Goitese n.56, frazione di Marsiletti, esista o Parte_1
meno rete fognaria pubblica di scarico delle acque nere, e in particolare se i tratti fognari che per pagina 7 di 17 la stessa zona risultano indicati nell'estratto di mappa allegata a deliberazione n.57 CP_1
del 2007 del Comune di Goito relativa alla delimitazione della zona servita, siano stati tutti realizzati (ed eventualmente a quale data risultino realizzati e funzionanti) e se i tratti esistenti consentano o meno (specificando da quale data) l'allacciamento dello scarico delle acque nere da parte dell'immobile di proprietà di , sopra indicato, alla rete fognaria pubblica”. Parte_1
Essendosi il limitato a trasmettere copia di delibere relative alla realizzazione CP_3 dell'impianto fognario in zona Marsiletti e planimetria di progetto, è stato necessario disporre ulteriore Consulenza tecnica d'ufficio, sui seguenti quesiti: “Il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, ivi comprese le informazioni e gli allegati trasmessi dal , Controparte_5 eseguiti i necessari accertamenti, accerti se nell'area in cui ricade l'immobile di proprietà di
, sito in Goito (MN) S.S. Goitese n.56, frazione di Marsiletti, esista o meno rete Parte_1
fognaria pubblica di scarico delle acque nere, e in particolare se i tratti fognari che per la stessa zona risultano indicati nell'estratto di mappa allegata a deliberazione n.57 del 2007 CP_1
del Comune di Goito relativa alla delimitazione della zona servita, siano stati tutti realizzati (ed eventualmente a quale data risultino realizzati e funzionanti) e se i tratti esistenti consentano o meno (specificando da quale data) l'allacciamento dello scarico delle acque nere da parte dell'immobile di proprietà di , sopra indicato, alla rete fognaria.” Parte_1
Il CTU incaricato, ing. effettuare un sopralluogo di rilievo e verifica dell'attuale Persona_1
rete fognaria esistente nella zona interessata, ha quindi precisato, quanto alla documentazione esibita dal , che: “Le planimetrie allegate alla delibera di Giunta n° 1104 del Controparte_5
09/12/1993 riportano la rete fognaria progettata nel 1993 in merito alla realizzazione del IX lotto del Capoluogo zona Marsiletti a firma Ing. di e collaudate dall' Ing. Persona_2 CP_4 di nell'ottobre 1995. Il percorso di progetto prevedeva, nella zona Persona_3 CP_4
limitrofe alla proprietà della parte attrice, la realizzazione dei tratti 47A (da pozzetto 57A a pozzetto 57B) , la realizzazione del tratto 47 B da pozzetto 57 a 57C, il tratto 44 e il tratto 43A. Si riporta stralcio del progetto dell' Ing. del 1993 tavola 01… Durante il Persona_2
sopralluogo si è potuto constatare quanto segue: realizzazione della rete fognaria definita tratto
47A, realizzazione del tratto 44 e parte del tratto 43A, ossia dal pozzetto 56 al pozzetto 55F. Il
pagina 8 di 17 tratto 43A i pozzetti dal 55 E al 55A non sono mai stati realizzati, in quanto durante la esecuzione delle opere, il progetto ha definito una variante che eliminava tale tratto, come si evince dall' atto
1104 prot. 13044 del 09/12/1993 del Comune di Goito. Quanto rilevato coincide pertanto con quanto compiuto durante i lavori certificati dal collaudo finale del 1995 a firma Ing. Per_3
, situazione che coincide sia con quanto graficamente riportato nella relazione peritale di
[...]
parte attrice geom. (per quanto riguarda i tratti non realizzati), sia con quanto Persona_4
evidenziato (in relazione ai tratti realizzati) nella planimetria prodotta da parte convenuta (estratto di mappa zona servita, doc. 22).
Rispondendo alla seconda parte del quesito il CTU ha rilevato che “nella Delibera di Consiglio
Comunale n° 57/2007 veniva riportata la seguente rete fognaria pubblica comunale delle acque nere ( rif. Tav. 01 del luglio 2007) in cui sono presenti dei tratti non realizzati, come precedentemente analizzato”, accertando tuttavia, in risposta alla terza parte del quesito, che “I tratti esistenti, permettono di collegare alla fognatura pubblica le proprietà adiacenti in quanto, secondo il Regolamento Scarico acque reflue adottato nel 2007 con delibera Controparte_5
57/2007 (secondo le indicazioni del contratto A.T.O. di , e in conformità al regolamento CP_4 di Fognatura dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di adottato nel 2015, CP_4
prevedono che per edificio distanti meno di 200 metri è obbligatorio allacciarsi. Nel caso in esame la distanza tra i confini della proprietà e la rete fognaria è stimata al di sotto di 15 metri.
NOTE: Lo scrivente CTU evidenzia che la rete fognaria realizzata risale al 1995, mentre la gestione del SISAM risale al 2007 con l'approvazione del progetto di gestione delle acque fognarie come da delibera comunale prot. 57/2007. In questa delibera è stata approvata il perimetro di territorio servito dalla pubblica fognatura, che, nel caso in esame presenta un'errata definizione grafica della rete fognaria realmente realizzata nel 1995.”
Rispondendo alle osservazioni del CTP di parte attrice, il CTU ha ulteriormente precisato, quanto alla possibilità per l'immobile di proprietà attrice di collegarsi alla rete fognaria, che l'affermazione del CTP secondo cui “nell'area in cui ricade l'immobile di proprietà di Parte_1
sito in Goito (MN) S.S. Goitese n.56, Frazione di Marsiletti non esiste rete fognaria
[...]
pubblica di scarico delle acque nere”, non trova riscontro in quanto “esiste una rete fognaria pagina 9 di 17 pubblica di acque nere nelle vicinanze dell'immobile di proprietà della parte attrice, con l'unica evidenzia che tale rete si trova sul lato opposto della S.S. Goitese 56” e che “è corretto sostenere che per allacciare lo scarico privato alla rete pubblica attuale è necessario attraversare la SS
Goitese, ma tale problematica non fa capo alla parte attrice ma alla parte convenuta.
L'allacciamento alla fognatura pubblica deve avvenire in prossimità della proprietà e non deve essere a carico della parte attrice il passaggio sotto la statale, in quanto , ha l'obbligo di CP_1
portare in prossimità del confine un pozzetto di allacciamento.”
In risposta al CTP di parte convenuta, secondo cui il Regolamento di fognatura, già nella versione adottata nel 2007, prevede l'obbligo di allacciamento degli immobili posti nella zona servita “che interessa di norma gli immobili posti nella fascia compresa entro i 50 mt dai collettori fognari”, il
CTU ha accolto l'osservazione, rilevando come l'immobile di proprietà attrice “si trova ben al disotto dei 50 metri di distanza massima dai collettori fognari come previsto dal Documento di
Perimetrazione delle Zone servite dalla Fognatura”.
Sulla base di quanto accertato deve quindi affermarsi che effettivamente la rappresentazione grafica della rete fognaria riportata nella documentazione allegata dal riporta, Controparte_5
erroneamente, tratti della rete presenti nel progetto iniziale, ma che poi non sono stati realizzati, come previsto da successiva variante.
La mancata realizzazione di detti tratti in prossimità dell'immobile di proprietà dell'attrice non ha tuttavia alcuna rilevanza, potendo (e dovendo) tale immobile essere allacciato ad altro tratto di fognatura funzionante ed esistente a distanza inferiore di 15 metri dal suddetto immobile;
il fatto che detto tratto sia stato realizzato sul lato opposto della S.S. Goitese 56, rispetto al lato ove è situato l'immobile, non costituisce certo ostacolo o impedimento, in quanto, come chiarito dallo stesso CTU, è compito dell'ente gestore individuare le modalità tecniche necessarie per realizzare detto allacciamento obbligatorio.
Va qui premesso, che come ricordato da entrambe le parti, in materia è intervenuta ripetutamente la Suprema Corte, rilevando che: ”fino al 3.10.2000 il canone o diritto di cui alla L. n. 319 del
1976, art. 16, doveva essere considerato un tributo, conformemente al costante orientamento pagina 10 di 17 espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità (tra le altre SSUU 10960 del 2004 ). A partire da questa data, per effetto del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24, che, nel sopprimere D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 62, commi 5 e 6, ha fatto venire meno, per il 1 futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina, si è passati all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994 n. 36, art. 13 e ss.. In rapporto alla tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina, la Corte di legittimità ha affermato che i Comuni non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue (v. Cass. n. 8318/11;
Cass. n. 14042/13). Invero la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. Sicché, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) - nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" (v. C. Cost. n. 335/08), va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio ( cfr. Cass. n. 12769/2014; n. 12763/2014) (v. Corte Cass. n. 9500/18, richiamata da Corte Cass. n.
11270/2020).
Sulla base di tali principi, deve quindi affermarsi, come sostenuto dalla convenuta, che qualora il servizio pubblico di fognatura e depurazione sia esistente e funzionante, detto servizio deve essere pagato, a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio - stante l'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura - se l'utente si trova in zona servita e la mancata fruizione derivi da fatto imputabile allo stesso.
pagina 11 di 17 Nel caso la mancata fruizione dei relativi servizi non dipende, come allegato dall'attrice, dalla mancata realizzazione della rete fognaria, ma da omissione imputabile alla stessa , che Pt_1
non ha dato corso alla richiesta di allacciamento obbligatorio, obbligo sicuramente sussistente, sulla base della documentazione prodotta, quantomeno dall'anno 2007, ricadendo l'immobile, contrariamente a quanto qui sostenuto, come qui accertato, in “zona servita”, essendo detto immobile situato a meno di 50 mt dal collettore fognario (v. deliberazione n. 57 del 2007 del relativa alla delimitazione della zona servita e regolamento scarichi acque Controparte_5
reflue 2007, doc. 3 e 2b parte convenuta); la mancata fruizione del relativo servizio, a partire da tale data, non è quindi dipeso da “fatto non imputabile” (ovvero dalla mancata realizzazione di CP_ impianto fognario o del depuratore da parte dell' , ma da comportamento volontario dell'attrice che, non allegate né dimostrate altre cause di esclusione dal pagamento del corrispettivo relativo (ricorrenza di cause di deroga previste dalle norme regolamentari, ossia: condizioni ostative, accertate dall'Ente Gestore, tali da non consentire l'allacciamento – ipotesi qui esclusa dalla CTU svolta - e dotazione di sistemi di scarico conformi alla disciplina “definita per gli scarichi dei nuovi insediamenti isolati (R.R. del 24 Marzo 2006, n.3 art.8)”, v. art. 4
Regolamento di fognatura dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di del CP_4
22/12/2015, doc. 2 parte convenuta), deve quindi ritenersi tenuta al pagamento dei canoni di fognatura e depurazione.
Va altresì rilevato, come risulta dagli ulteriori documenti dimessi dalla convenuta e non contestati dall'attrice, che in data 21/04/2018, a seguito di dichiarazione di “assenza allacciamento alla rete fognaria” del 20/12/2017 inoltrata dalla a (presumibilmente a seguito dell'invio Pt_1 CP_1
della prima fattura in data 21.11.2027, per il pagamento dei canoni dal 2012 al 2016), la convenuta ha comunicato a quest'ultima e per conoscenza al (doc. 9), che “1. Controparte_5
L'immobile risulta non allacciato alla rete fognaria di Goito;
2. L'immobile si trova nelle zone servite da fognatura, e quindi, a norma dell'art.
4.3 del "Regolamento di Fognatura dell'Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di è soggetto all'obbligo di collegarsi alla rete CP_4
fognaria; Pertanto la sollecitiamo a presentare quanto prima alla la domanda di CP_1
allaccio alla fognatura di scarichi acque reflue domestiche relativa all'immobile (Modello A,
pagina 12 di 17 Questionari A 1 e A2 e planimetria degli scarichi) che potrà trovare sul sito della società all'indirizzo www.sisamspa.it, e provvedere ad effettuare i necessari adeguamenti interni dell'impianto di scarico secondo quanto previsto dal regolamento di fognatura”; che l'attrice, pur avendo presentato domanda di allaccio alla fognatura in data 20.07.2018, in sede di sopralluogo da parte di in data 10/8/2018, ha chiesto di “tenere in sospeso il preventivo in attesa che CP_1 faccia richiesta anche il vicino in modo da contenere i costi”; successivamente, in data 4/3/2020, richiamata da , la signora avrebbe riferito “che non si può allacciare sulla CP_1 Pt_1
condotta dal retro casa in quanto la vicina non la lascia passare con la tubazione propria”, come riportato sul relativo modulo, su cui è quindi ulteriormente annotato “Fatto il sopralluogo nel pomeriggio per inviarle il preventivo allacciandola dalla s.s. Goitese”; il preventivo risulta essere stato inviato all'attrice da in data 7.03.2020, per un importo complessivo di euro 1.008,70 CP_1
iva compresa.
Come ivi indicato l'allacciamento avrebbe quindi dovuto essere eseguito entro max 30 giorni dal pagamento della somma indicata, modalità di accettazione del preventivo.
Parte attrice, che non ha negato quanto sopra riportato, ha affermato che in ogni caso, anche a seguito dell'invio del preventivo, il mancato allaccio sarebbe comunque imputabile all'ente gestore, avendo l' in risposta a PEC inviata dal legale dell'attrice del Controparte_6
3.02.2020 (doc. 3 parte attrice, con la quale si contestavano le richieste di pagamento dei canoni di fognatura e depurazione, allegando che l'immobile “risulta completamente escluso” dai suddetti servizi) comunicato, con PEC in data 3.08.2020, di essere “impegnato a verificare possibilità ed eventuali modalità di allaccio al tratto fognario oggetto di interesse”, comunicazione che dimostrerebbe, secondo le difese di parte attrice, come in realtà fosse quest'ultimo a non essere in grado di realizzare gli interventi necessari per procedere al suddetto allacciamento, con conseguente esclusione di qualsiasi responsabilità in capo all'attrice.
Tali assunti non sono condivisibili.
La comunicazione inviata il 3.08.2020 all'avv. Magalini dall'ufficio “reclami”, in risposta alla
PEC datata 3.02.2020, con la quale il legale dell'attrice aveva contestato le fatture ricevute dalla pagina 13 di 17 cliente, e in cui detto ufficio richiede di “pazientare”, affermando che l'Ufficio tecnico “è impegnato a verificare possibilità ed eventuali modalità di allaccio al tratto fognario oggetto di interesse” (doc. 13 parte attrice), non dimostra, come sostenuto dall'attrice, che il mancato allaccio sia dovuto a responsabilità della convenuta, risultando evidentemente frutto di errore o mancata comunicazione fra uffici diversi della società convenuta, posto che il preventivo era già stato inviato dall'ufficio tecnico cinque mesi prima e non essendo stato neppure allegato che sia stato successivamente revocato.
Solo qualora l'attrice avesse corrisposto l'importo a suo carico, di cui al suddetto preventivo, comportante accettazione, sarebbe sorto l'obbligo, gravante sul gestore, di procedere agli adempimenti necessari, ossia ai lavori di allacciamento di sua competenza.
E' pacifico che l'attrice non abbia mai corrisposto alcunchè e che quindi l'allacciamento non sia stato eseguito per mancato pagamento dell'importo dovuto a tale titolo;
il mancato collegamento degli scarichi dell'immobile di proprietà della alla rete fognaria, anche a seguito della Pt_1 domanda presentata dall'attrice, è quindi del pari addebitabile esclusivamente a responsabilità omissiva della stessa, con conseguente obbligo della di corrispondere i canoni di Pt_1
fognatura e depurazione, con conseguente rigetto delle domande di accertamento negativo da questa proposte.
Deve quindi esaminarsi la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta, di condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 9.411,47, ovvero per il pagamento delle fatture via via emesse negli anni, a partire dal 2017 (fatture 2021/30117 del 16/04/2021 di € 333,84,
2020/113091 del 30/12/2020 di € 82,90, 2020/106186 del 18/11/2020 di € 1.005,76,
2019/111647 del 30/12/2019 di € 551,04, 2019/96031 del 22/11/2019 di € 590,19, 2019/28172 del 19/04/2019 di € 587,95, 2018/113575 del 15/10/2018 di € 2.131,06, 2017/120559 del
21/11/2017 di € 4.128,73); avverso tale domanda l'attrice ha sollevato tempestiva eccezione di
“intervenuta estinzione per prescrizione maturata ex art. 2948 c.c. del presunto diritto di credito incorporato nella Fattura n.00120559/2017 del 21 novembre 2017 che espone l'importo di €
4.128,73 in riferimento a fantomatici servizi di depurazione afferenti al remoto periodo
2012/2016”.
pagina 14 di 17 Come risulta dalla suddetta fattura la stessa è stata emessa in data 21.11.2017 con le seguenti causali: “canone fognat. Depur. Attività”, periodo di fatturazione: “dal 1.01.2012 al 31.12.2016”, oltre ad oneri “perequazione”, “addebiti/accrediti diversi” e IVA.
L'eccezione è fondata unicamente per addebiti relativi a periodo antecedente i cinque anni precedenti l'emissione della fattura e quindi per canoni ed altri oneri addebitati dal 1.01.2012 al
21.11.2012, prescrivendosi il diritto di credito della convenuta in cinque anni ex art. 2948 c.c. e non dimostrata l'affermazione della convenuta secondo cui “il canone relativo ai servizi è quantificabile dall'inizio del successivo periodo (01/01/2013)”, affermazione smentita peraltro dalle fatture successive, emesse per canoni calcolati anche per periodi inferiori all'anno.
Maturando il canone (Tariffa) giorno per giorno, ne consegue che dagli importi richiesti con fattura n. 12559 emessa in data 21.11.2017 (doc. 18 parte convenuta) deve detrarsi l'importo relativo a credito prescritto (canone richiesto dal 1.1.2012 al 21.11.2012, per gg. 325), essendo invece dovuti i canoni ulteriori, richiesti entro i cinque anni (e quindi a partire dal 22.11.2017) ed avendo la convenuta provveduto ad inviare periodici solleciti di pagamento a partire dal
20.03.2018 (doc. 19) sino alla data della proposta domanda riconvenzionale, atti tutti con valenza interruttiva.
Detti importi risultano pari ad € 732,86 (detratti dai canoni addebitati dal 1.1.2012 al 31.12.2012, per gg. 365, importi corrispondenti a gg. 325, che risultano pari ad € 190,18 per canone fognatura, € 469,28 per canone depurazione ed € 6,26 per “addebiti/crediti diversi”, oltre IVA al
10%); risulta quindi che l'importo dovuto dall'attrice per la fattura n. 12559 emessa in data
21.11.2017 è pari al minor importo di € 3.395,87 (€ 4.128,73 - € 732,86).
Pur avendo l'attrice eccepito la prescrizione di crediti antecedenti al 2016 (“afferenti al remoto periodo 2012/2016”, con espresso riferimento a detta fattura, fra le fatture di cui è richiesto il pagamento è compresa ulteriore fattura relativa a “addebiti/accrediti diversi 02/01/2012-
31/12/2012”, “addebiti” indicati come “partite pregresse 2006/2011 fognatura e depurazione”, per la quale l'eccezione di prescrizione deve quindi del pari ritenersi operante;
si tratta della fattura n. 111647 emessa in data 30.12.2019 dell'importo di € 551,04, credito del pari non pagina 15 di 17 sussistente, in quanto prescritto, e che deve essere quindi detratto dalla somma complessiva richiesta.
Parte attrice deve quindi condannarsi al pagamento, in favore della convenuta, del minor importo complessivo ancora dovuto pari ad € 8.127,57 (€ 9.411,47 - € 732,86 - € 551,04), oltre agli interessi richiesti (interessi legali dal dovuto alla domanda e interessi ex d.lgs. 231/2002 a sensi art.1284 dalla domanda al saldo), e quindi da calcolarsi nella misura degli interessi legali ex art. 1284, 1° c. c.c. dalla scadenza delle singole fatture, nei limiti in cui ne è dovuto il pagamento, di cui sopra (e quindi per la fattura n. 12559/17, e per il minor importo di € 3.395,87, con decorrenza dal 28.12.2017; per la fattura n. 113575/18 dell'importo di € 2.131,06, con decorrenza dal 6.12.2018; per la fattura 28172/19 dell'importo di € 587,95 con decorrenza dal 27.05.2019; per la fattura 96031/19 dell'importo di € 590,19 con decorrenza dal 23.12.2019; per la fattura
106186/20 dell'importo di € 1.005,76 con decorrenza dal 28.12.2020; per la fattura 113091/20 dell'importo di € 82,90 con decorrenza dal 10.02.2021; per la fattura 30117/21 dell'importo di €
333,84 con decorrenza dal 24.05.2021), sino al 27.09.2021, e nella misura di cui all'art. 1284, 4°
c. c.c. dalla domanda (28.07.2021) al saldo effettivo.
In ragione della reciproca parziale soccombenza le spese di lite possono essere compensate nella misura del 20%, con condanna dell'attrice alla rifusione dell'80% delle spese di lite sostenute da parte convenuta, percentuale che viene liquidata come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, secondo i criteri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod. (80% valori medi della tabella di riferimento).
Vanno invece poste in via definitiva a carico di parte attrice, soccombente in merito, le spese di
CTU, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
Rigetta le domande tutte avanzate da parte attrice;
pagina 16 di 17 accertata la parziale prescrizione del diritto di credito fatto valere da parte convenuta, limitatamente all'importo € 732,86 di cui alla fattura n. 12559 emessa in data 21.11.2017 e all'importo di € 551,04 di cui alla fattura n. 111647 emessa in data 30.12.2019, dichiara tenuta e condanna parte attrice, per le causali di cui in motivazione, al pagamento, in favore della convenuta, dell'importo di € 8.127,57 oltre ad interessi legali ex art. 1284, 1° c. c.c. da calcolarsi dalla scadenza delle singole fatture dedotte in lite, come indicato in parte motiva, sino al 27.09.2021, e nella misura di cui all'art. 1284, 4° c. c.c. dalla domanda (28.07.2021) al saldo effettivo.
Dichiara compensate fra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute nella misura del 20%.
Dichiara tenuta e condanna parte attrice alla rifusione dell'ulteriore 80% delle spese sostenute da parte convenuta, percentuale che liquida in complessivi € 189,60 per spese ed € 4.061,60 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU.
Mantova, 10/06/2025
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
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