TRIB
Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4942 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Separazione consensuale
TRA
(nata a [...] [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MESSERE MARGHERITA presso il quale elettivamente domicilia
E
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e CP C.F._2 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. PAPARO MATILDE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/03/2025 e , premesso che Parte_1 CP avevano contratto matrimonio il 07/03/1998 e che dalla predetta unione era nato un figlio, , ER il 14.01.1999, non economicamente autosufficiente, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale all'udienza del 24/06/2025, svolta con modalità cartolare, riservava la decisione al Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) La casa coniugale sita in Pozzuoli alla Via Apollo n. 12, condotta in locazione, continuerà ad essere abitata ancora per pochi mesi, perché nel mese di giugno 2025 il contratto sarà risolto anche in seguito al fenomeno di bradisismo interessante l'area. (cfr. doc. 4 contratto locazione). I coniugi separandi sono già alla ricerca delle loro rispettive abitazioni future.
B) Il figlio , maggiorenne, disoccupato, è attualmente ricoverato e collocato in una casa di ER recupero a totale spese delle Stato (cfr. attestato doc. n.5).
C) Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento in favore del figlio CP
, ancorché maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, da versare alla sig.ra ER
, entro il giorno 4 di ogni mese, la somma di euro 400,00(euro quattrocento/00) mensili Parte_1
a mezzo bonifico bancario o a mezzo assegno. Tale assegno verrà rivalutato annualmente secondo gli indici di rivalutazione pubblicati dall'Istat.
D) Inoltre il sig. si obbliga a contribuire nella misura del50% alle spese straordinarie CP in favore del figlio , nel rispetto del Protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli n.1593 del ER
7.3.2018.
E) Gli istanti coniugi dichiarano di avere conoscenza reciproca della loro situazione patrimoniale e pertanto dichiarano che i rapporti economici tra essi coniugi sono stati già compiutamente definiti con reciproca soddisfazione e ciascuno dei coniugi dichiara di essere economicamente autosufficiente e di non aver null'altro a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa.
F) I coniugi si prestano sin da ora il consenso per il rilascio e il rinnovo dei rispettivi passaporti”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e (atto Parte_1 CP
n.16, parte II, S. A Sez. P reg. Atti Matrimonio anno 1998 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino