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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/11/2025, n. 3054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3054 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 18743/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della Sindaca o del Sindaco pro-tempore
− Difesa: Avv.ta DE SIMONE DEBORAH;
− Domicilio: VIA ROSARIO LIVATINO N.1 81010 E presso lo studio Pt_1 Pt_1 dell'Avv.ta Deborah De Simone
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) CP_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. BONALUME PAOLO
− Domicilio: VIA PINEROLO 16 20151 MILANO presso lo studio dell'Avv. OL Bonalume
Decisa a Bologna il 20/11/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“1) preliminarmente, in rito, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per le ragioni esposte nel paragrafo 1) dell'atto di citazione in opposizione;
2) sempre in via preliminare ed in rito dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità della pretesa creditizia vantata da in Controparte_1 quanto basata su di un ingiustificato frazionamento del credito;
3) sempre in via preliminare ed in rito dichiarare l'inammissibilità di tutta la documentazione prodotto da con le proprie memorie conclusionali per violazione dell'art. 171 ter c.p.c.; Controparte_1 4) sempre in via preliminare ed in rito accertare e dichiarare la nullità delle procure all'incasso depositate con la comparsa di costituzione nell'odierno giudizio e, per l'effetto, 1 dichiarare il difetto di legittimazione attiva / carenza di titolarità di per Controparte_1 tutto quanto esposto nel precedente paragrafo 4); 5) sempre in via preliminare ed in rito dichiarare il difetto di legittimazione attiva / carenza di titolarità di per Controparte_1 quanto riguarda i crediti indicati nel documento di controparte denominato “04_ELENCO FT CAPITALE CESSIONARIA”, non essendo gli stessi oggetto delle procure depositate agli atti di causa per le ragioni già esposte nel precedente paragrafo 4); 6) in via subordinata e nel merito, accertare l'inesistenza della pretesa creditoria di controparte con consequenziale rigetto della domanda avversa, perché inammissibile, infondata, in fatto ed in diritto, nonché non provata per i motivi esposti nei precedenti paragrafi 4), 5), 6) e 7) 7) sempre in via subordinata e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la pretesa creditoria venga ritenuta legittima e provata, dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'intera somma contenuta nel documento di controparte denominati “
[...]
”, nonché alle fatture indicate nel predetto elenco e depositate nel Parte_2 presente procedimento con le cartelle denominate “doc. 1 DOC CP (1)”, “doc. 1 DOC CP (2)”,
“doc. 1 DOC CP (3)”, “doc. 1 DOC CP (4)”, “doc. 1 DOC CP (5)”, “doc. 1 DOC CP (6)”; 8) dichiarare decaduta dalla proponibilità e trattazione di ogni domanda Controparte_1 concernente la debenza di interessi legali, moratori e anatocistici, nonché dell'importo fisso di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002, atteso che tali pretese non risultano riformulate né richiamate nelle conclusioni dell'atto di costituzione né nelle successive memorie ex art. 171-ter, comma 1, c.p.c., con conseguente rinuncia implicita e definitiva alle medesime;
9) in via subordinata, e per mera ipotesi di non accoglimento della richiesta di cui al punto 6, si chiede di accertare e dichiarare la non debenza degli interessi legali, moratori e anatocistici, nonché dell'importo fisso di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002, per tutte le ragioni di fatto e di diritto compiutamente illustrate nei paragrafi 6, 7 e 8; 10) e, per l'effetto dell'accoglimento di tutte le suindicate pretese, revocare il decreto ingiuntivo n. 3992/2024 con r.g. n. 15222/2024 dal Tribunale di Bologna, giudice Dott. Maurizio Atzori, in data 06/11/2024 e notificato in data 22/11/2024, perché nullo, inammissibile, invalido ed illegittimo”
Parte Convenuta:
“rigetto dell'avverso atto di opposizione”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
si oppone al decreto n. 3992/2024 con cui il Tribunale di Parte_1
Bologna gli ha ingiunto di pagare a euro 41.751,81 oltre interessi e spese CP_1 in forza crediti per somministrazioni.
L'opponente eccepisce:
1) l'incompetenza del Tribunale di Bologna;
2) l'abusivo frazionamento del credito;
3) il difetto di titolarità attiva della pretesa;
4) il difetto di prova di un impegno contabile di spesa;
5) il difetto di prova del credito;
6) la prescrizione di parte del credito;
2 7) l'inammissibilità delle somme pretese ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 231 del 2002.
Pertanto, chiede che sia dichiarata l'incompetenza del Tribunale Parte_1 di Bologna e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo.
a sostegno della propria pretesa, allega: CP_1
1) di agire in parte quale cessionaria (euro 29.814,13) e in parte quale procuratrice speciale (euro 8.217,68) per crediti di Hera Comm;
2) l'inadempimento di parte opponente.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
2.
Parte opposta ha allegato alla comparsa di risposta le tariffe applicabili (in ogni caso, non essendo controverso che si sia trattato di una somministrazione di energia elettrica e gas in regime non contrattuale, rientra nel notorio che, vuoi che si tratti di salvaguardia, vuoi che si tratti di tutele graduali, vuoi che si tratti di default o ultima istanza, esistono tariffe predeterminate in via amministrativa) , così che l'obbligazione pecuniaria deve considerarsi determinabile, sia pure sulla base di dati eteronomi rispetto al rapporto, e, dunque, eseguibile al domicilio del creditore cedente, qui Bologna.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “la cessione del credito è idonea a produrre lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione e cioè in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza;
in caso contrario la cessione del credito non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento” (Cassazione, sent. n. 10862/2023)
Si tratta di un principio posto a tutela del debitore ceduto, cioè della sua aspettativa a che il luogo di adempimento (e quindi il forum destinatae solutionis) sia individuabile, in via di principio, in relazione al tempo della scadenza dell'obbligazione. Sarebbe dunque paradossale che, in assenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare, qui le cessioni riguardano crediti in larghissima parte già scaduti), il debitore possa dolersi di una scelta da parte del cessionario più rispettosa di tale aspettativa.
Con riferimento ai crediti oggetto di procura speciale, vale la giurisprudenza di legittimità secondo cui “per il combinato disposto degli articoli 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza. La successiva indicazione unilaterale da parte del creditore di un luogo diverso consente al debitore soltanto di pagare efficacemente nel luogo indicato ma non incide sul criterio di collegamento previsto dall'ad. 20. Ne consegue che il conferimento di una procura per il recupero dei crediti "anche mediante diretto incasso" non può determinare un esclusivo luogo di adempimento dell'obbligazione diverso da quello indicato dalla legge, se alla possibilità di pagamento al mandatario non si sia fatto riferimento nel contratto” (Cassazione, ord. n. 33087/2021).
3 3.
Nel merito, l'opposizione è fondata in parte.
3.1
Dal punto di vista della titolarità attiva, parte opposta ha prodotto in giudizio le cessioni e la procura speciale da Hera Comm.
Vi è corrispondenza tra le fatture fatte valere in monitorio e quelle comprese negli allegati ai predetti documenti, anch'essi firmati digitalmente dal notaio.
In ogni caso, parte opponente non ha prodotto alcuna richiesta di pagamento da parte di Hera Comm, così che può formarsi il convincimento sull'avvenuta successione sul lato attivo del rapporto obbligatorio, in favore di parte opposta.
3.2
L'eccezione di prescrizione è generica in quanto neppure indica le ragioni per cui sarebbe applicabile il regime diverso da quello ordinario.
3.3
Parte opponente non ha neppure allegato di aver stipulato contratti sul libero mercato nei periodi di fatturazione per cui è causa. Di conseguenza, opera il regime di default che, appunto, non prevede la stipula di un contratto, applicandosi tariffe predeterminate in via amministrativa.
3.4
Che il non abbia assunto un impegno di spesa è profilo che Parte_1 riguarda l'eventuale responsabilità contabile e non scalfisce la validità del rapporto di somministrazione, tenuto conto che il regime è appunto ope legis, poiché gli uffici comunali non possono restare senza energia elettrica o riscaldamento (conclusione a cui invece dovrebbe giungersi se si sostenesse che senza apposito impegno di spesa non dovrebbe esserci somministrazione).
3.5
Parte opponente non ha neppure allegato che vi sia stato un consumo anomalo, così che non si attiva l'onere di parte opposta di provare il corretto funzionamento degli strumenti di rilevazione del consumo.
4.
4 Con riferimento all'asserito frazionamento del credito, il Tribunale osserva che una delle due citazioni prodotte da parte opponente riguarda una cessione di crediti Enel. Cont Circa l'altra citazione, il Tribunale osserva che non è la titolare originaria del credito, quindi la sua possibilità di agire in giudizio si frammenta fisiologicamente in relazione alle diverse cessioni o procure che si susseguono nel tempo. Nel caso di specie, non è dimostrato che le fatture qui azionate in monitorio fossero comprese nelle cessioni allegate al giudizio presso diverso Tribunale (anzi, ciò dovrebbe essere escluso, se si considera che le cessioni di cui al presente giudizio sono di luglio 2022 e ottobre 2022 e la citazione prodotta dall'opponente è del 16 luglio 2022).
5.
Trattandosi di mera difesa, la mancanza degli elementi costitutivi del diritto al pagamento della somma prevista dall'art. 6 D.lgs. n. 231 del 2002 può essere esaminata anche se fatta valere nella prima memoria ex art. 171 ter cpc.
Sul punto, il Tribunale è consapevole della sentenza del 20 ottobre 2022 con cui la Corte di Giustizia UE, pronunciandosi su una domanda in via pregiudiziale inerente all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva 2011/7, ha statuito che l'importo forfettario di 40 euro, a titolo di risarcimento del danno derivante dai costi di recupero è dovuto per ogni singola fattura azionata per la quale il debitore non abbia provveduto tempestivamente al saldo.
La direttiva ha lo scopo di tutelare le imprese che subiscono ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con altri operatori economici o con amministrazioni pubbliche, tenuto conto del fatto che, nella prassi, molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi, con la conseguenza che i ritardi influiscono negativamente sulla liquidità delle imprese creditrici e ne compromettono la competitività e redditività (cfr. considerando n. 3 della direttiva).
Tuttavia, l'interpretazione dell'art. 6 comma II d. lgs. n. 231/2002 non può non risentire della natura del credito oggetto di cessione.
Il Tribunale, infatti, osserva quanto segue.
Posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene a esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria (Cass. n. 17590 del 2005; in materia di factoring, v. Cass. n. 10833 del 2007), il Tribunale evidenzia che, in relazione al credito ceduto, non ancora sorto o non ancora scaduto, nessun ritardo nel pagamento è astrattamente concepibile.
Se il ritardo di pagamento non si è ancora verificato al tempo della cessione, ciò implica che nessun costo legato al recupero è stato sostenuto dal cedente e, dunque, la situazione giuridica soggettiva di cui all'art. 6 comma II d.lgs. n. 231/2002 non può essere sorta nella sua sfera giuridico-patrimoniale e, non essendo sorta, non può neppure essere oggetto di cessione. Del resto, a detta della stessa Corte di Giustizia, la direttiva 2011/7 stabilisce un nesso tra l'importo forfettario minimo previsto dall'art. 6 e
“ogni transazione commerciale non pagata alla scadenza”.
5 Il Tribunale ritiene di dover escludere anche che la titolarità del diritto al risarcimento ex Cont art. 6 comma II d.lgs. 231/2002 sorga direttamente in capo a un cessionario come poiché non rientra nell'ambito dei soggetti tutelati dalla normativa in esame. Cont In primo luogo, infatti, in qualità di cessionaria delle società fornitrici cedenti, non ha instaurato con il alcun rapporto del tipo considerato dalla direttiva 2011/7, Pt_1 che richiama espressamente le transazioni commerciali.
In secondo luogo, la ratio della normativa sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali è tutelare i soggetti del mercato dai disagi e dai costi legati all'attività di recupero dei crediti (ove vi sia un ritardo di pagamento), in quanto eccedenti dal rischio Cont connaturato alla propria attività di impresa: non è, quindi, il caso di che è un operatore economico che per natura e scopo si occupa del recupero dei crediti acquistati.
Lo stesso discorso vale per i crediti non ancora scaduti.
Con riferimento alle fatture già scadute all'atto della cessione, il Tribunale osserva che il diritto al risarcimento del costo da recupero in capo alla cedente può astrattamente essere sorto, poiché era venuto a esistenza almeno uno dei suoi presupposti, cioè il ritardo nel pagamento.
Posto che la Corte di Giustizia afferma con chiarezza che l'art. 6 della direttiva, nel prevedere l'importo di euro 40,00 a fattura, “è inteso a risarcire il creditore per i costi di recupero sostenuti”, ad avviso del Tribunale tale inquadramento è del tutto compatibile con l'assetto della responsabilità civile del nostro ordinamento, in cui, in via di principio, il danno è un danno-conseguenza e deve essere allegato e provato, e ciò anche se tale importo forfettario minimo sarebbe “esigibile automaticamente”.
In realtà, l'automatismo di cui parla la Corte di Giustizia è legato alla circostanza per cui non è necessario un sollecito, dal momento che la direttiva intende ristorare anche “i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero”, che “tendono ad aumentare in proporzione al numero di pagamenti e agli importi che il debitore non versa alla scadenza”.
Occorre intanto rilevare che il punto 41 della sentenza chiarisce che l'interpretazione dell'art. 6 della direttiva 2011/7 “non equivale ad imporre una penalità al debitore”; ne consegue che l'importo forfettario di cui si discute deve essere allocato nella sfera giuridico-patrimoniale del debitore solo se il ritardo abbia generato una “conseguenza” e questa conseguenza deve essere, almeno, allegata da chi la faccia valere (altrimenti, si tratterebbe di una sorta di danno punitivo o “in re ipsa”).
Il danno può essere provato anche per presunzioni, qui legislativamente introdotte, ma l'allegazione (e la prova) del fatto su cui fondare la presunzione è indispensabile e deve essere credibile.
In altri termini, la normativa europea e la normativa interna impongono di presumere il danno derivante dall'attività materiale che si svolge all'interno delle imprese a fronte di una fattura non pagata nei termini di scadenza (nella misura forfettaria di euro 40,00), ma nulla autorizza a inferire, ancor prima, dalla unica circostanza del ritardo, in assenza di altri elementi, il fatto che tale attività materiale (per ciascuna fattura) vi sia stata.
Tale inferenza, ad avviso del Tribunale, è ancor meno percorribile in un caso come quello di specie, in cui la cessione (in blocco) dei crediti scaduti a un factor serve appunto a
6 ottenere liquidità senza dover affrontare il recupero di quei crediti con i relativi costi, interni ed esterni.
Se i costi interni “tendono ad aumentare in proporzione al numero di pagamenti e agli importi che il debitore non versa alla scadenza”, ben si coglie che l'outsourcing effettuato mediante la cessione dei crediti scaduti e la procura serve proprio a neutralizzare questo aumento, sterilizzando il costo che ecceda lo sforzo organizzativo di addivenire ai contratti di cessione e alla procura, che sono peraltro le uniche attività lato sensu di recupero della cedente (tali da generare il credito risarcitorio suscettibile di essere Cont trasferito alla cessionaria che possono ritenersi implicitamente allegate nella Cont presente causa (non avendo neppure allegato, né tanto meno provato, che le cedenti abbiano svolto altre attività interne tali da generare altri costi prima di addivenire alle cessioni o alla procura all'incasso, circostanza già di per sé poco credibile, se la strategia imprenditoriale è quella di cedere i crediti per ottenere rapidamente la provvista).
Essendo stati prodotte in giudizio due cessioni e una procura, parte opponente dovrà pagare a parte opposta, in aggiunta a capitale e interessi, euro 120,00. Cont Il Tribunale non ignora che nella causa da cui ha avuto origine il rinvio pregiudiziale era parte, ma nulla si evince sul genere di allegazioni da lei svolte in quel contesto (e sul riscontro probatorio da cui sono state attinte), verosimilmente tale da fondare un convincimento sull'esistenza di attività positive di recupero di crediti scaduti, anche solo meramente interne, ulteriori rispetto al mettersi in contatto con il factor, da parte delle cedenti.
6.
Le spese di lite, ivi compresa la fase monitoria, seguono la misura della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. n. 3992/2024 del Tribunale di Bologna;
2) condanna a pagare a euro 38.151,81 oltre Parte_1 CP_1 interessi, anche anatocistici, come da ricorso per ingiunzione;
3) rigetta le altre domande;
4) condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_1 CP_1 liquidate in complessivi euro 8.000,00 (di cui 286,00 per esborsi e il resto per compensi), oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 20/11/2025
Il giudice
OL AN
7
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 18743/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della Sindaca o del Sindaco pro-tempore
− Difesa: Avv.ta DE SIMONE DEBORAH;
− Domicilio: VIA ROSARIO LIVATINO N.1 81010 E presso lo studio Pt_1 Pt_1 dell'Avv.ta Deborah De Simone
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) CP_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. BONALUME PAOLO
− Domicilio: VIA PINEROLO 16 20151 MILANO presso lo studio dell'Avv. OL Bonalume
Decisa a Bologna il 20/11/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“1) preliminarmente, in rito, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per le ragioni esposte nel paragrafo 1) dell'atto di citazione in opposizione;
2) sempre in via preliminare ed in rito dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità della pretesa creditizia vantata da in Controparte_1 quanto basata su di un ingiustificato frazionamento del credito;
3) sempre in via preliminare ed in rito dichiarare l'inammissibilità di tutta la documentazione prodotto da con le proprie memorie conclusionali per violazione dell'art. 171 ter c.p.c.; Controparte_1 4) sempre in via preliminare ed in rito accertare e dichiarare la nullità delle procure all'incasso depositate con la comparsa di costituzione nell'odierno giudizio e, per l'effetto, 1 dichiarare il difetto di legittimazione attiva / carenza di titolarità di per Controparte_1 tutto quanto esposto nel precedente paragrafo 4); 5) sempre in via preliminare ed in rito dichiarare il difetto di legittimazione attiva / carenza di titolarità di per Controparte_1 quanto riguarda i crediti indicati nel documento di controparte denominato “04_ELENCO FT CAPITALE CESSIONARIA”, non essendo gli stessi oggetto delle procure depositate agli atti di causa per le ragioni già esposte nel precedente paragrafo 4); 6) in via subordinata e nel merito, accertare l'inesistenza della pretesa creditoria di controparte con consequenziale rigetto della domanda avversa, perché inammissibile, infondata, in fatto ed in diritto, nonché non provata per i motivi esposti nei precedenti paragrafi 4), 5), 6) e 7) 7) sempre in via subordinata e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la pretesa creditoria venga ritenuta legittima e provata, dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'intera somma contenuta nel documento di controparte denominati “
[...]
”, nonché alle fatture indicate nel predetto elenco e depositate nel Parte_2 presente procedimento con le cartelle denominate “doc. 1 DOC CP (1)”, “doc. 1 DOC CP (2)”,
“doc. 1 DOC CP (3)”, “doc. 1 DOC CP (4)”, “doc. 1 DOC CP (5)”, “doc. 1 DOC CP (6)”; 8) dichiarare decaduta dalla proponibilità e trattazione di ogni domanda Controparte_1 concernente la debenza di interessi legali, moratori e anatocistici, nonché dell'importo fisso di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002, atteso che tali pretese non risultano riformulate né richiamate nelle conclusioni dell'atto di costituzione né nelle successive memorie ex art. 171-ter, comma 1, c.p.c., con conseguente rinuncia implicita e definitiva alle medesime;
9) in via subordinata, e per mera ipotesi di non accoglimento della richiesta di cui al punto 6, si chiede di accertare e dichiarare la non debenza degli interessi legali, moratori e anatocistici, nonché dell'importo fisso di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002, per tutte le ragioni di fatto e di diritto compiutamente illustrate nei paragrafi 6, 7 e 8; 10) e, per l'effetto dell'accoglimento di tutte le suindicate pretese, revocare il decreto ingiuntivo n. 3992/2024 con r.g. n. 15222/2024 dal Tribunale di Bologna, giudice Dott. Maurizio Atzori, in data 06/11/2024 e notificato in data 22/11/2024, perché nullo, inammissibile, invalido ed illegittimo”
Parte Convenuta:
“rigetto dell'avverso atto di opposizione”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
si oppone al decreto n. 3992/2024 con cui il Tribunale di Parte_1
Bologna gli ha ingiunto di pagare a euro 41.751,81 oltre interessi e spese CP_1 in forza crediti per somministrazioni.
L'opponente eccepisce:
1) l'incompetenza del Tribunale di Bologna;
2) l'abusivo frazionamento del credito;
3) il difetto di titolarità attiva della pretesa;
4) il difetto di prova di un impegno contabile di spesa;
5) il difetto di prova del credito;
6) la prescrizione di parte del credito;
2 7) l'inammissibilità delle somme pretese ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 231 del 2002.
Pertanto, chiede che sia dichiarata l'incompetenza del Tribunale Parte_1 di Bologna e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo.
a sostegno della propria pretesa, allega: CP_1
1) di agire in parte quale cessionaria (euro 29.814,13) e in parte quale procuratrice speciale (euro 8.217,68) per crediti di Hera Comm;
2) l'inadempimento di parte opponente.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
2.
Parte opposta ha allegato alla comparsa di risposta le tariffe applicabili (in ogni caso, non essendo controverso che si sia trattato di una somministrazione di energia elettrica e gas in regime non contrattuale, rientra nel notorio che, vuoi che si tratti di salvaguardia, vuoi che si tratti di tutele graduali, vuoi che si tratti di default o ultima istanza, esistono tariffe predeterminate in via amministrativa) , così che l'obbligazione pecuniaria deve considerarsi determinabile, sia pure sulla base di dati eteronomi rispetto al rapporto, e, dunque, eseguibile al domicilio del creditore cedente, qui Bologna.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “la cessione del credito è idonea a produrre lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione e cioè in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza;
in caso contrario la cessione del credito non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento” (Cassazione, sent. n. 10862/2023)
Si tratta di un principio posto a tutela del debitore ceduto, cioè della sua aspettativa a che il luogo di adempimento (e quindi il forum destinatae solutionis) sia individuabile, in via di principio, in relazione al tempo della scadenza dell'obbligazione. Sarebbe dunque paradossale che, in assenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare, qui le cessioni riguardano crediti in larghissima parte già scaduti), il debitore possa dolersi di una scelta da parte del cessionario più rispettosa di tale aspettativa.
Con riferimento ai crediti oggetto di procura speciale, vale la giurisprudenza di legittimità secondo cui “per il combinato disposto degli articoli 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza. La successiva indicazione unilaterale da parte del creditore di un luogo diverso consente al debitore soltanto di pagare efficacemente nel luogo indicato ma non incide sul criterio di collegamento previsto dall'ad. 20. Ne consegue che il conferimento di una procura per il recupero dei crediti "anche mediante diretto incasso" non può determinare un esclusivo luogo di adempimento dell'obbligazione diverso da quello indicato dalla legge, se alla possibilità di pagamento al mandatario non si sia fatto riferimento nel contratto” (Cassazione, ord. n. 33087/2021).
3 3.
Nel merito, l'opposizione è fondata in parte.
3.1
Dal punto di vista della titolarità attiva, parte opposta ha prodotto in giudizio le cessioni e la procura speciale da Hera Comm.
Vi è corrispondenza tra le fatture fatte valere in monitorio e quelle comprese negli allegati ai predetti documenti, anch'essi firmati digitalmente dal notaio.
In ogni caso, parte opponente non ha prodotto alcuna richiesta di pagamento da parte di Hera Comm, così che può formarsi il convincimento sull'avvenuta successione sul lato attivo del rapporto obbligatorio, in favore di parte opposta.
3.2
L'eccezione di prescrizione è generica in quanto neppure indica le ragioni per cui sarebbe applicabile il regime diverso da quello ordinario.
3.3
Parte opponente non ha neppure allegato di aver stipulato contratti sul libero mercato nei periodi di fatturazione per cui è causa. Di conseguenza, opera il regime di default che, appunto, non prevede la stipula di un contratto, applicandosi tariffe predeterminate in via amministrativa.
3.4
Che il non abbia assunto un impegno di spesa è profilo che Parte_1 riguarda l'eventuale responsabilità contabile e non scalfisce la validità del rapporto di somministrazione, tenuto conto che il regime è appunto ope legis, poiché gli uffici comunali non possono restare senza energia elettrica o riscaldamento (conclusione a cui invece dovrebbe giungersi se si sostenesse che senza apposito impegno di spesa non dovrebbe esserci somministrazione).
3.5
Parte opponente non ha neppure allegato che vi sia stato un consumo anomalo, così che non si attiva l'onere di parte opposta di provare il corretto funzionamento degli strumenti di rilevazione del consumo.
4.
4 Con riferimento all'asserito frazionamento del credito, il Tribunale osserva che una delle due citazioni prodotte da parte opponente riguarda una cessione di crediti Enel. Cont Circa l'altra citazione, il Tribunale osserva che non è la titolare originaria del credito, quindi la sua possibilità di agire in giudizio si frammenta fisiologicamente in relazione alle diverse cessioni o procure che si susseguono nel tempo. Nel caso di specie, non è dimostrato che le fatture qui azionate in monitorio fossero comprese nelle cessioni allegate al giudizio presso diverso Tribunale (anzi, ciò dovrebbe essere escluso, se si considera che le cessioni di cui al presente giudizio sono di luglio 2022 e ottobre 2022 e la citazione prodotta dall'opponente è del 16 luglio 2022).
5.
Trattandosi di mera difesa, la mancanza degli elementi costitutivi del diritto al pagamento della somma prevista dall'art. 6 D.lgs. n. 231 del 2002 può essere esaminata anche se fatta valere nella prima memoria ex art. 171 ter cpc.
Sul punto, il Tribunale è consapevole della sentenza del 20 ottobre 2022 con cui la Corte di Giustizia UE, pronunciandosi su una domanda in via pregiudiziale inerente all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva 2011/7, ha statuito che l'importo forfettario di 40 euro, a titolo di risarcimento del danno derivante dai costi di recupero è dovuto per ogni singola fattura azionata per la quale il debitore non abbia provveduto tempestivamente al saldo.
La direttiva ha lo scopo di tutelare le imprese che subiscono ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con altri operatori economici o con amministrazioni pubbliche, tenuto conto del fatto che, nella prassi, molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi, con la conseguenza che i ritardi influiscono negativamente sulla liquidità delle imprese creditrici e ne compromettono la competitività e redditività (cfr. considerando n. 3 della direttiva).
Tuttavia, l'interpretazione dell'art. 6 comma II d. lgs. n. 231/2002 non può non risentire della natura del credito oggetto di cessione.
Il Tribunale, infatti, osserva quanto segue.
Posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene a esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria (Cass. n. 17590 del 2005; in materia di factoring, v. Cass. n. 10833 del 2007), il Tribunale evidenzia che, in relazione al credito ceduto, non ancora sorto o non ancora scaduto, nessun ritardo nel pagamento è astrattamente concepibile.
Se il ritardo di pagamento non si è ancora verificato al tempo della cessione, ciò implica che nessun costo legato al recupero è stato sostenuto dal cedente e, dunque, la situazione giuridica soggettiva di cui all'art. 6 comma II d.lgs. n. 231/2002 non può essere sorta nella sua sfera giuridico-patrimoniale e, non essendo sorta, non può neppure essere oggetto di cessione. Del resto, a detta della stessa Corte di Giustizia, la direttiva 2011/7 stabilisce un nesso tra l'importo forfettario minimo previsto dall'art. 6 e
“ogni transazione commerciale non pagata alla scadenza”.
5 Il Tribunale ritiene di dover escludere anche che la titolarità del diritto al risarcimento ex Cont art. 6 comma II d.lgs. 231/2002 sorga direttamente in capo a un cessionario come poiché non rientra nell'ambito dei soggetti tutelati dalla normativa in esame. Cont In primo luogo, infatti, in qualità di cessionaria delle società fornitrici cedenti, non ha instaurato con il alcun rapporto del tipo considerato dalla direttiva 2011/7, Pt_1 che richiama espressamente le transazioni commerciali.
In secondo luogo, la ratio della normativa sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali è tutelare i soggetti del mercato dai disagi e dai costi legati all'attività di recupero dei crediti (ove vi sia un ritardo di pagamento), in quanto eccedenti dal rischio Cont connaturato alla propria attività di impresa: non è, quindi, il caso di che è un operatore economico che per natura e scopo si occupa del recupero dei crediti acquistati.
Lo stesso discorso vale per i crediti non ancora scaduti.
Con riferimento alle fatture già scadute all'atto della cessione, il Tribunale osserva che il diritto al risarcimento del costo da recupero in capo alla cedente può astrattamente essere sorto, poiché era venuto a esistenza almeno uno dei suoi presupposti, cioè il ritardo nel pagamento.
Posto che la Corte di Giustizia afferma con chiarezza che l'art. 6 della direttiva, nel prevedere l'importo di euro 40,00 a fattura, “è inteso a risarcire il creditore per i costi di recupero sostenuti”, ad avviso del Tribunale tale inquadramento è del tutto compatibile con l'assetto della responsabilità civile del nostro ordinamento, in cui, in via di principio, il danno è un danno-conseguenza e deve essere allegato e provato, e ciò anche se tale importo forfettario minimo sarebbe “esigibile automaticamente”.
In realtà, l'automatismo di cui parla la Corte di Giustizia è legato alla circostanza per cui non è necessario un sollecito, dal momento che la direttiva intende ristorare anche “i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero”, che “tendono ad aumentare in proporzione al numero di pagamenti e agli importi che il debitore non versa alla scadenza”.
Occorre intanto rilevare che il punto 41 della sentenza chiarisce che l'interpretazione dell'art. 6 della direttiva 2011/7 “non equivale ad imporre una penalità al debitore”; ne consegue che l'importo forfettario di cui si discute deve essere allocato nella sfera giuridico-patrimoniale del debitore solo se il ritardo abbia generato una “conseguenza” e questa conseguenza deve essere, almeno, allegata da chi la faccia valere (altrimenti, si tratterebbe di una sorta di danno punitivo o “in re ipsa”).
Il danno può essere provato anche per presunzioni, qui legislativamente introdotte, ma l'allegazione (e la prova) del fatto su cui fondare la presunzione è indispensabile e deve essere credibile.
In altri termini, la normativa europea e la normativa interna impongono di presumere il danno derivante dall'attività materiale che si svolge all'interno delle imprese a fronte di una fattura non pagata nei termini di scadenza (nella misura forfettaria di euro 40,00), ma nulla autorizza a inferire, ancor prima, dalla unica circostanza del ritardo, in assenza di altri elementi, il fatto che tale attività materiale (per ciascuna fattura) vi sia stata.
Tale inferenza, ad avviso del Tribunale, è ancor meno percorribile in un caso come quello di specie, in cui la cessione (in blocco) dei crediti scaduti a un factor serve appunto a
6 ottenere liquidità senza dover affrontare il recupero di quei crediti con i relativi costi, interni ed esterni.
Se i costi interni “tendono ad aumentare in proporzione al numero di pagamenti e agli importi che il debitore non versa alla scadenza”, ben si coglie che l'outsourcing effettuato mediante la cessione dei crediti scaduti e la procura serve proprio a neutralizzare questo aumento, sterilizzando il costo che ecceda lo sforzo organizzativo di addivenire ai contratti di cessione e alla procura, che sono peraltro le uniche attività lato sensu di recupero della cedente (tali da generare il credito risarcitorio suscettibile di essere Cont trasferito alla cessionaria che possono ritenersi implicitamente allegate nella Cont presente causa (non avendo neppure allegato, né tanto meno provato, che le cedenti abbiano svolto altre attività interne tali da generare altri costi prima di addivenire alle cessioni o alla procura all'incasso, circostanza già di per sé poco credibile, se la strategia imprenditoriale è quella di cedere i crediti per ottenere rapidamente la provvista).
Essendo stati prodotte in giudizio due cessioni e una procura, parte opponente dovrà pagare a parte opposta, in aggiunta a capitale e interessi, euro 120,00. Cont Il Tribunale non ignora che nella causa da cui ha avuto origine il rinvio pregiudiziale era parte, ma nulla si evince sul genere di allegazioni da lei svolte in quel contesto (e sul riscontro probatorio da cui sono state attinte), verosimilmente tale da fondare un convincimento sull'esistenza di attività positive di recupero di crediti scaduti, anche solo meramente interne, ulteriori rispetto al mettersi in contatto con il factor, da parte delle cedenti.
6.
Le spese di lite, ivi compresa la fase monitoria, seguono la misura della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. n. 3992/2024 del Tribunale di Bologna;
2) condanna a pagare a euro 38.151,81 oltre Parte_1 CP_1 interessi, anche anatocistici, come da ricorso per ingiunzione;
3) rigetta le altre domande;
4) condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_1 CP_1 liquidate in complessivi euro 8.000,00 (di cui 286,00 per esborsi e il resto per compensi), oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 20/11/2025
Il giudice
OL AN
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