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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TODISCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7297/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Del Giudice - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Del Giudice - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 Srl - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 162200 31203 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19794/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Napoli e Napoli Obiettivo Valore e successiva costituzione in giudizio,
l'Associazione_2, in persona del proprio legale rappresentante Rappresentante_1 , rappresentata e difesa come da procura in calce al ricorso, impugna l'avviso di accertamento esecutivo TARI anno 2019 prot. 162200/31203 del 21/11/2024 e notificato in data 22/01/2025.
La ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione della società Napoli obiettivo Resistente_1 srl che accerta e riscuote tributi e multe per il comune di Napoli in quanto non iscritta all'Albo previsto dall'art. 53 d.lgs. n.
446/1997.
La ricorrente Associazione, altresì, sostiene di non essere debitrice della tassa richiesta, in quanto l'immobile oggetto della pretesa tributaria sito in Napoli alla Indirizzo_1 al Nilo 19 non è posseduto dall'associazione ricorrente. Circostanza dimostrata sia contratto di locazione allegato al ricorso che dall'utenze.
Mancando il presupposto impositivo rappresentato dal possesso dell'Immobile, la richiesta avanzata dal comune è nulla.
Si costituisce il Comune di Napoli chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi di cui alle controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alla carenza di legittimazione di N.O.V. in quanto non iscritta all'albo previsto dall'art. 53 d.lgs.
n.446/1997, l'eccezione è infondata, essendo intervenuto il Legislatore con interpretazione autentica con l.
n. 15 del 21.2.2025.
Parzialmente fondato, invece, è il motivo di non debenza della tassa richiesta, in quanto l'immobile oggetto della pretesa tributaria sito in Napoli alla Indirizzo_1 al Nilo 19 non è posseduto dall'associazione ricorrente.
Tale circostanza appare infatti adeguatamente documentata sia contratto di locazione allegato aal ricorso che dall'utenze.
Tuttavia il contratto locativo dell'immobile gravato dal tributo risulta stipulato per la durata di 12 mesi, dal 1 giugno 2019 al 31.5.2019.
Conseguentemente, il tributo è dovuto per il primo semestre 2019 e non per l'intera annualità.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso, dichiarando dovuto il tributo TARI di cui all' AVVISO DI ACCERTAMENTO
n. 162200 31203 , limitatamente al primo trimestre 2019. Compensa le spese.
Napoli, 11 novembre 2025
Il Giudice dr. Francesco Todisco
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TODISCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7297/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Del Giudice - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Del Giudice - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 Srl - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 162200 31203 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19794/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Napoli e Napoli Obiettivo Valore e successiva costituzione in giudizio,
l'Associazione_2, in persona del proprio legale rappresentante Rappresentante_1 , rappresentata e difesa come da procura in calce al ricorso, impugna l'avviso di accertamento esecutivo TARI anno 2019 prot. 162200/31203 del 21/11/2024 e notificato in data 22/01/2025.
La ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione della società Napoli obiettivo Resistente_1 srl che accerta e riscuote tributi e multe per il comune di Napoli in quanto non iscritta all'Albo previsto dall'art. 53 d.lgs. n.
446/1997.
La ricorrente Associazione, altresì, sostiene di non essere debitrice della tassa richiesta, in quanto l'immobile oggetto della pretesa tributaria sito in Napoli alla Indirizzo_1 al Nilo 19 non è posseduto dall'associazione ricorrente. Circostanza dimostrata sia contratto di locazione allegato al ricorso che dall'utenze.
Mancando il presupposto impositivo rappresentato dal possesso dell'Immobile, la richiesta avanzata dal comune è nulla.
Si costituisce il Comune di Napoli chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi di cui alle controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alla carenza di legittimazione di N.O.V. in quanto non iscritta all'albo previsto dall'art. 53 d.lgs.
n.446/1997, l'eccezione è infondata, essendo intervenuto il Legislatore con interpretazione autentica con l.
n. 15 del 21.2.2025.
Parzialmente fondato, invece, è il motivo di non debenza della tassa richiesta, in quanto l'immobile oggetto della pretesa tributaria sito in Napoli alla Indirizzo_1 al Nilo 19 non è posseduto dall'associazione ricorrente.
Tale circostanza appare infatti adeguatamente documentata sia contratto di locazione allegato aal ricorso che dall'utenze.
Tuttavia il contratto locativo dell'immobile gravato dal tributo risulta stipulato per la durata di 12 mesi, dal 1 giugno 2019 al 31.5.2019.
Conseguentemente, il tributo è dovuto per il primo semestre 2019 e non per l'intera annualità.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso, dichiarando dovuto il tributo TARI di cui all' AVVISO DI ACCERTAMENTO
n. 162200 31203 , limitatamente al primo trimestre 2019. Compensa le spese.
Napoli, 11 novembre 2025
Il Giudice dr. Francesco Todisco