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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/05/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1925/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento di secondo grado r.g.n. 1925/2024; avente a oggetto: “lesione personale”; pronuncia, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in
Caserta alla via Arena località S. Benedetto presso l'avv. (C.F. ) che lo Parte_2 C.F._1 rappresenta e difende;
appellante
E
nella qualità di impresa Controparte_1 designata alla liquidazione danni per conto del fondo di garanzia vittime della strada (C.F. ), in P.IVA_2 persona del Direttore Generale e A.D., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giovanni Macarone Palmieri ( C.F.
) e Simona Macarone Palmieri C.F._2
(C.F. , presso il cui studio , sito C.F._3 in Carinola, alla via Principe Umberto n. 21, elett.te domicilia;
appellata
E
(C.F. Controparte_2 C.F._4 rapp.to e difeso dall'avvocato Giuseppe Terzo (C.F.
) ed elett.te dom.to in San C.F._5
Marcellino (CE) alla via L. Cadorna n. 28; appellato
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza 6749/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere.
Si costituivano gli appellati, chiedendo la reiezione dell'appello.
All'udienza del 05.05.2025 questo giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma
3 c.p.c.
In diritto
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Questo giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 3 50-bis e
281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedent i conformi.
L'appello va rigettato.
Si premetta che “nel giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, il primo assume la medesima posizione che, in un giudizio di danno, avrebbe assunto l'attore danneggiato, sicché su di lui incombe l'onere di provare l'e sistenza e l'entità del danno, non essendo a tal fine sufficiente
l'esibizione di un accordo transattivo raggiunto con
l'assicurato, atteso che, da un lato, tale accordo non può produrre effetti "de iure tertii" in danno del responsabile e, dall'altro, la transazione, esigendo reciproche concessioni, è per definizione inidonea a dimostrare l'entità effettiva del pregiudizio” (cfr. C.
21218/2022); principio che si ritiene estendibile anche al caso di specie in cui l interviene nel Pt_1 giudizio di primo grado (promosso da Controparte_2 verso la , in quanto erogante l'indennità di CP_1 malattia nei confronti di e per Controparte_2 esercitare il proprio diritto di surroga (con conseguente domanda di condanna nei confronti della
. CP_1
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Ebbene, questo giudice ritiene che non possa dirsi provato il fatto storico e, conseguentemente, in primis l'astratto diritto dello stesso a l ristoro CP_2 risarcitorio (aspetto che, tuttavia, non è qui in rilievo, stante l'intervenuta transazione con la compagnia assicurativa ma che, comunque, assume rilevanza ai fini della domanda ) e, a cascata (e per CP_3 Pt_1 quanto, viceversa, interessa in questa sede), il diritto di surroga nei confronti della compagnia CP_3 Pt_1 assicurativa che, a prescindere e al di là dall'accordo transattivo, potrebbe subire una condanna solo se siano provati i presupposti giuridici e di fatto dell'obbligo risarcitorio sulla medesima gravante.
A risultare carente, a ben vedere, è proprio la prova che il abbia subito un danno derivante da un CP_2 investimento da parte di un veicolo rimasto non identificato. L'unica prova sul punto, infatti, è offerta dalla testimonianza di che, tuttavia, Testimone_1 non può ritenersi attendibile. Nonostante, invero, il teste abbia riferito nei minimi dettagli l'evento così come descritto in citazione, sulla base del presupposto dal medesimo riferito di trovarsi a piedi in Castel
Volturno alla Via delle Civite (che per la precisione dovrebbe essere via Madonna delle Civite la quale risulta essere, in relazione al punto dove si sarebbe verificato il fatto, di breve percorrenza) , non può non tenersi conto della circostanza che lo stesso , CP_2 in sede di denuncia sporta in data 27.09.2018, affermava “ero solo in strada”, che sul luogo, dopo il
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sinistro, era giunta dapprima la moglie “e successivamente , nonché che la moglie, pur TE essendo intervenuta prima del “mi ha TE riferito di non aver visto nulla” e ciò in quanto “quando
è giunta mia moglie l'autovettura che mi aveva investito si era già allontanata”.
Ora, però, se la prima persona a soccorrere il CP_2
è stata la moglie del medesimo e se questa non ha visto nulla proprio perché, una volta giunta,
l'autovettura si era già allontanata, risulta difficilmente verosimile che, viceversa, il sia TE riuscito ad assistere in maniera particolarmente dettagliata all'intero fatto storico, essendo il medesimo giunto sul luogo dell'accaduto, per soccorrere il
, solo “successivamente” all'intervento della CP_2 donna.
Stante l'inattendibilità del teste e l'assenza di altri elementi da cui potersi rite nere provato il fatto storico, la non può dirsi gravata di alcun CP_1 obbligo risarcitorio, sicché la consequenziale domanda di surroga non può trovare accoglimento.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza.
Vista l'assenza di attività istruttoria, la circostanza che l'intero giudizio si sia articolato in sole due udienze (prima udienza e quella di discussione) e il carattere sintetico della discussione orale, si ritiene di dover applicare le riduzioni di cui all'art. 4 D.M.
55/2014 per quanto riguarda la fase decisionale e non
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liquidare la fase istruttoria/trattazione.
Stante l'assenza di alla discussione Controparte_2 orale, non va liquidata la fase decisoria in relazione a detta posizione processuale.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma
1-quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, definitivamente pronuncian do, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
• Condanna l'I.N.P.S. Parte_1
, al pagamento, nei confronti
[...] della società nella qualità Controparte_1 di impresa designata alla liquidazione danni per conto del fondo di garanzia vittime della strada, delle spese del presente giudizio di appello, pari a € 1.276,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge;
• Condanna l'I.N.P.S. Parte_1
, al pagamento, nei confronti
[...] di , delle spese del presente Controparte_2 giudizio di appello, pari a € 850,00 oltre IVA,
CPA e spese generali, come per legge , con
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attribuzione;
• Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento a carico di p arte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1- quater DPR 115/2002.
S. Maria C.V., 05.05.2025.
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
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