Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) Dott.ssa Nicolina Morabito Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 276/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 03/06/2024 e vertente
T R A
, in persona del legale rappresentante prò tempore (P.I.: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Antonio Manfrida, ed elettivamente domiciliata presso il suo recapito professionale sito in Reggio Calabria, Via Treviso Alta, 39, studio dell'Avv. Salvatore Barilla
APPELLANTE
E
(C.F.: , e - P. IVA , in Controparte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi giusta procura in atti, dagli Avv.ti
Antonio Latella e Aurelio La Scala, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Bagnara Cal., Via
Roma n. 7
APPELLATI
in persona del suo curatore fallimentare avv. Serena Carbone, già Controparte_2 società CP_2
APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: - Appello avverso la Sentenza n. 852/2018 del Tribunale di Palmi
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/06/2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, il difensore dell'appellante, avv.
Antonio Manfrida, presente precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il
04/09/2023, nonché il difensore dell'appellato presente, Avv.ti Antonio Latella e Aurelio La Scala che precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 23/05/2024, nei termini assegnati col decreto del 31/08/2023 del Presidente del Collegio integrato coi Giudici Ausiliari, che si riportano:
< giudizio di primo grado ed insiste per l'accoglimento del proposto appello, per come dedotto e articolato in atti.
Si insiste quindi nelle conclusioni formulate in atto introduttivo e si chiede quindi che l' Ecc.ma Corte voglia accogliere le conclusioni formulate nell'atto difensivo, assegnando alle parti i termini di legge e ridotti ex art. 190, comma 2, cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
ovvero, in via subordinata, fissare prossima udienza di precisazione delle conclusioni >>.
Avv.ti Antonio Latella e Aurelio La Scala:
<< Il Sig. e la si riportano a quanto rilevato ed eccepito nella Controparte_1 Parte_3 comparsa di risposta e così
PRECISANO LE CONCLUSIONI:
voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria rigettare l'appello proposto avverso la sentenza N.
852/2018 emessa in data 18.09.2018 dal Tribunale di Palmi in composizione monocratica, confermando in toto la stessa.
Voglia altresì condannare gli appellanti al pagamento delle spese e degli onorari, relativi al presente grado di giudizio, disponendone la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, che dichiarano di avere anticipato le prime e non percepito i secondi.
Voglia concedere i termini ex art. 190 C.p.c. >>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società chiedeva che fossero Parte_1 dichiarate nulle e revocate le vendite di quattro beni mobili registrati ( nel caso specifico automezzi di cantiere) per come dettagliatamente indicati in citazione, concessi in pegno dalla stessa attrice alla CP_2
[... in esecuzione di un accordo transattivo stipulato tra le dette parti in data 16.12.2010 ed a garanzia di un proprio debito già quantificato oltre al risarcimento di tutti danni. Nell'ambito di tale operazione transattiva, consacrata a mezzo della scrittura privata di cui sopra, e che regolava tutti i rapporti commerciali in essere tra le parti e per i quali la società consortile per azioni ( d'ora in poi ) risultava Parte_1 CP_3 debitrice, all'art 4 si prevedeva che n. 4 automezzi di cantiere dettagliati in atti, già oggetto di un pignoramento mobiliare, fossero concessi in pegno alla che ne era custode ed a garanzia del CP_2 pagamento di due contratti il cui ammontare era già stato determinato in via approssimativa nella somma di euro 149.000,00. L'attrice ribadiva la illegittimità della operazione di vendita posta in essere dal sig.
che aveva proceduto alla vendita dei beni mobili registrati oggetto del contendere e dei Persona_1 quali non era proprietario ad una terza società, ed ossia alla . Conveniva in giudizio il sig. Parte_2
e la insistendo per l'accoglimento delle proprie ragioni. Persona_1 Parte_2
Si costituivano il sig. e la con un unico atto contestando la domanda Persona_1 Parte_2 attorea in quanto infondata. Il sig. in via preliminare contestava il proprio difetto di Persona_1 legittimazione passiva in quanto non aveva agito personalmente nella vendita ma solo come legale rappresentante della titolare del credito e del pegno, precisando che in ogni caso i proventi della CP_2 vendita erano stati incassati e fatturati dalla detta società. Quanto alla posizione della , anche Parte_2 quest'ultima ribadiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto si era solo limitata ad acquistare dei beni a mezzo di un'agenzia di pratiche auto pagandone regolarmente il prezzo alla che era CP_2 stata promotrice della vendita a mezzo del suo Amministratore Unico e legale rappresentate.
Con intervento volontario adesivo ex art 105 cpc si costituiva la quando la detta società era in CP_2 bonis, deducendo che il sig. aveva proceduto alla vendita dei bani dati in pegno solo in Persona_1 rappresentanza della el quale era legale rappresentante, confermava che il prezzo della vendita CP_2 dei beni era stato incamerato direttamente dalla società creditrice e non dal che la stesa vendita Per_1 dei beni dati in pegno era avvenuto nel pieno rispetto della norme di cui all'art 2976 e 2977 c.c depositando tutta la documentazione a fondamento.
Nelle more del giudizio la società veniva dichiarata fallita ed il giudizio interrotto. CP_2
A seguito della riassunzione la curatela del fallimento non si costituiva ed il giudizio proseguiva nella forma di legge.
La prova testi di parte convenuta, seppure ammessa, non veniva espletata in quanto la parte veniva dichiarata decaduta dalla prova.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 17.5.2018 previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Con la sentenza n. 852/2018 pubblicata il 18/09/2018 il Tribunale di Palmi ha così deciso:<< - rigetta la domanda per le causali di cui in parte motiva;
-compensa per ½ le spese legali e condanna la Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento della residua parte a favore
[...] della parte convenuta ( e con una sola costituzione) che si liquida in Persona_1 Parte_2 complessivi € 1.384,00 oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali forfettarie come per legge.>>
Con atto di appello regolarmente notificato la in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore ha impugnato la sentenza n. 852/2018 pubblicata dal Tribunale di Palmi il
18/09/2018, lamentando l'erronea valutazione 1) sulla legittimazione alla vendita e sulla conseguente nullità;
2) sulla vendita dei beni interessati da pegno
Chiedeva:
<<
1. dichiarare nulle e inefficaci le vendite operate dal Sig. in favore della Controparte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante prò tempore, per come di seguito indicate e identificate in
[...] relazione ai singoli beni:
I)autocarro Iveco targato CD 184 KF, trattore stradale. Atto di vendita del 30 dicembre 2011 rep. 1010 presentato per la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico di Roma in data 3 gennaio 2012, con attribuzione di n. progressivo RM A008034L;
II)autocarro Iveco targato CF 182 WC, con cassone ribaltabile. Atto di vendita del 30 dicembre 2011 rep. 1012 presentato per la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico di Roma in data 3 gennaio 2012, con attribuzione di n. progressivo RM A008005Z;
III)autocarro Iveco targato CF 181 WC, con cassone ribaltabile. Atto di vendita del 30 dicembre 2011 rep.
1011 presentato per la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico di Reggio Calabria in data 3 gennaio
2012, con attribuzione di n. progressivo RC A000512X;
IV)semirimorchio TO targato AC 26487, pianale. Atto di vendita del 30 dicembre 2011 rep. 1009 presentato per la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico di Roma in data 3 gennaio 2012, con attribuzione di n. progressivo RM A007968R.
2.conseguentemente, dichiarata la proprietà dei beni testé indicati in capo alla Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, ordinare la cancellazione delle trascrizioni testé
[...] indicate afferenti gli atti di trasferimento nulli e/o inefficaci del 30 dicembre 2011 e come prima identificati,
e delle conseguenti registrazioni dei passaggi di proprietà in favore della , in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore e degli intervenuti aggiornamenti dei certificati di proprietà dei veicoli interessati dal presente giudizio.
3.Dichiarare il Sig. e la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 Parte_2 in solido tenuti al risarcimento dei danni patiti dalla deducente, che si quantificano in euro 30.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore che dovesse accertarsi nel corso del giudizio o che si dovesse ritenere di giustizia, e conseguentemente condannare i predetti convenuti al pagamento della somma per tal causale liquidata.
Con tutte le conseguenze di legge in ordine alle spese e competenze dei due gradi di giudizio>>.
Si costituivano in giudizio gli appellati e contestando l'appello principale, e Controparte_1 Parte_2 chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Instaurato il contraddittorio, dopo alcuni rinvii, con ordinanza emessa per l'udienza del 03/06/2024, dopo che i difensori delle parti presenti precisavano telematicamente le proprie conclusioni, la causa andava in decisione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con provvedimento comunicato in data 19/06/2024, con la concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la contumacia della regolarmente citato ma Controparte_6 non costituito.
1.Con il primo motivo di appello la difesa appellante lamenta la erronea valutazione effettuata dal Giudice sulla legittimazione passiva alla vendita e sulla conseguente nullità della stessa.
Assume di aver già nell'atto introduttivo del giudizio <mente rilevato e denunciato come la procedura di vendita sia stata svolta da soggetto diverso distinto ed estraneo rispetto alla societ titolare del pegno>> avendo sostenuto che trattavasi di vendite <
(già legale rappresentante della in favore della , rappresentata Controparte_1 CP_2 Parte_2 dal Sig. ( fratello del primo )>> Persona_2
Sostiene che << ..notoriamente la procedura di vendita di beni mobili ex art. 2688 cod. civ. è funzionalmente e naturalmente diversa anche nei presupposti da quella delineata dagli artt. 2796 e ss cod. civ. (atteso che la prima viene operata da soggetto titolare di diritto dominicale non risultante da trascrizione laddove la seconda viene operata da soggetto non proprietario ma titolare di diritto di garanzia), nella sentenza appellata il profilo viene pretermesso ovvero giustificato facendo ricorso a elementi estranei e in contrasto con la documentazione ritualmente acquisita>>.
Rileva l'errore < identità della persona fisica coinvolta (nella parte motiva del provvedimento impugnato reiteratamente ed esclusivamente si fa riferimento a tal , estraneo al giudizio Persona_1
e mai evocato e/o intervenuto volontariamente) è proprio l'iter logico razionale della sentenza che non merita condivisione>>.
Evidenzia che < ex art. 2688 cod. civ., opera ex officio “ conversione “ o interpretazione postuma della posizione del venditore, riportando l'attività nell'alveo della cd esecuzione privata di bene interessato da pegno;
e nel compiere l'operazione supera l'obiezione circa lo status del venditore (persona fisica e non legale rappresentante della società titolare del diritto di garanzia) ricorrendo a documentazione fiscale di data postuma rispetto all' atto, priva del requisito della certezza temporale e della genuinità. Vale a dire, la risultanza dell'atto pubblico trascritto è, in termini sbalorditivi, superata dalla annotazione di parte.>>.
E' opportuno fare un breve excursus dei fatti:
C
- Con accordo transattivo – versato in atti (pag. 19 fascicolo telematico .RC) la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. Ing. , e la Controparte_8 Controparte_9 in persona del suo legale rappresentante p.t., sig. , stipulato in data CP_2 Controparte_1 Con 16.12.2010, la , al fine di transigere le pendenze tra le stesse parti, ha concesso in pegno alla Pt_4
in esecuzione del suddetto accordo transattivo ed a garanzia di un proprio debito già quantificato CP_2 oltre al risarcimento di tutti danni, quattro beni mobili registrati (nel caso specifico automezzi di cantiere), così come stabilito all'art. 4 della stessa transazione.
- All'art. 4 della suddetta scrittura privata è stato espressamente previsto che entro sette giorni dalla firma della transazione le parti avrebbero dovuto sottoscrivere gli < stabilendo l'importo residuo spettante alla e indicato approssimativamente al punto 10 delle CP_2 premesse>>
- Il mancato rispetto di tale accordo consacrato al predetto art. 4, ha condotto la a CP_2 procedere con la vendita dei quattro beni dati in pegno, applicando la procedura di cui all'art. 2976 e 2977 cc
Rileva questa Corte che l'accordo transattivo è intercorso tra la , in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t. Ing. e la in persona del suo legale Controparte_9 CP_2 rappresentante p.t., sig. , per cui legittimata passiva era solo ed esclusivamente la Controparte_1 CP_2
[... in persona del suo legale rappresentante p.t. che, al momento della sottoscrizione della su indicata transazione del 16.12.2010 era il sig. , ma che successivamente è stato sostituito dal sig. Controparte_1
che, però, a sua volta, con regolare delega del 19/12/2011 – vedi pag. 89 del Persona_3 fascicolo di parte degli appellati e – ha delegato il sig. , Controparte_1 Parte_2 Controparte_1 nato a [...] il [...], < procedere alla vendita a chi vorrà, per il prezzo, patti e condizioni più vantaggiosi, dei seguenti beni….>>, vendita che è stata tenuta il 30/12/2011.
Ritiene, pertanto, questa Corte che correttamente il primo Giudice ha ritenuto il sig. Persona_1 quale amministratore unico della che ha partecipato alla vendita dei beni mobili a mezzo del suo CP_2 delegato sig. , legittimato passivo, in quanto lo stesso è da ritenersi parte del giudizio in Controparte_1 virtù degli atti dallo stesso compiuti.
Pertanto, non può essere accolto il superiore motivo di appello.
2. Col secondo motivo di gravame la difesa appellante lamenta la erronea valutazione da parte del primo
Giudice della procedura di vendita dei beni interessati da pegno.
Assume che il Giudice non ha tenuto conto di elementi fondamentali per ritenere corretta il tipo di vendita operata: <l giudizio non risultano depositati da alcuna delle parti listini di vendita>“ dai quali desumere il prezzo dei beni mobili interessati dalla vendita, il Tribunale ha omesso di considerare la specificità dei beni, non usualmente sul mercato (ad esempio, semirimorchio TO targato AC 26487, pianale) ovvero la insufficienza dei dati identificativi dai quali trarre gli elementi di individuazione in asseriti
(ma inesistenti) listini (ad esempio, autocarro Iveco targato CD 184 KF, trattore stradale;
autocarro Iveco targato CF 182 WC, con cassone ribaltabile;
autocarro Iveco targato CF 181 WC, con cassone ribaltabile
J20943>>
Sostiene al punto a) di tale secondo motivo di gravame che non sono indicati nella specificità i modelli degli autocarri, l'allestimento degli stessi, elementi necessari per comprendere il prezzo di listino che <<è strettamente dipendente dalla specificità del bene>>, evidenziando anche che non è dato sapere < fatto il Giudice ha ritenere conforme a “listino di vendita” il valore del semirimorchio TO in euro
1.500,00?>>
Rileva questa Corte che gli autocarri per la cui vendita è sorto il presente giudizio sono beni mobili registrati soggetti a iscrizione nei pubblici registri - come risulta dalle copie dei certificati del PRA (Pubblico registro automobilistico), depositati dalla difesa appellante con la memoria del 16/9/2024, e allegati alla memoria ex art 183 cpc, sesto comma, n.
2 - e richiedono alcune formalità in caso di trasferimento.
Infatti, per vendere tali beni – auto, barca ecc. - è richiesta la trascrizione nel pubblico registro di riferimento.
In questo modo, ognuno avrà la possibilità conoscere con certezza il proprietario del bene.
Nel caso di specie i predetti autocarri erano regolarmente iscritti al PRA come già detto e la dichiarazione di vendita è stata regolarmente trascritta -vedi pag. da 1 a 16 degli allegati alla suddetta memoria ex art 183 cpc, n. 2.
Inoltre, contrariamente all'assunto della difesa appellante, nel verbale di pignoramento con la medesima memoria depositato è stata effettuata la valutazione dei mezzi essendo allegata al verbale una tabella di descrizione dei mezzi e delle attrezzature pignorate e la relativa valutazione alla quale riportarsi per la vendita.
Ad ogni modo, il Giudice ha preliminarmente ritenuto dover verificare la corretta applicazione della norma di cui agli artt. 2976 e 2977 c.c.
Spiega, giustamente il Giudice:< fuor di dubbio che la norma di cui all'art 2976 c.c. si ponga come una forma di autotutela esecutiva su base negoziale e con modalità liquidative peculiari per come previste dall'art. 2797.
La norma in esame si inquadra nel libro sesto del codice civile, titolo III (della responsabilità patrimoniale e delle cause di prelazione), capo III (del Pegno) ed ha come presupposto logico l'art. 2796 nella parte in cui evidenzia che “il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente”.
Il creditore pignoratizio, che detenga il bene dato in garanzia, può soddisfare la sua pretesa economica, garantita, appunto, da pegno, sostanzialmente con due modalità differenti:
a) da un lato può instaurare una esecuzione forzata ordinaria, anche senza eseguire il pignoramento visto che il bene, eventualmente oggetto di esecuzione è già da lui detenuto;
b) dall'altro può, in alternativa, procedere all'esecuzione “privata” prevista dall'art. 2797 c.c. che costituisce una forma di autotutela esecutiva a carattere negoziale.>>
Continua a spiegare il Giudice che:< percorso esecutivo nel primo caso sarà necessario la formazione di un titolo esecutivo, mentre nel secondo tale attività non sarà necessaria dovendo procedersi alla mera monetizzazione di un bene già in detenzione del creditore>>
Ancora:<911 c.c. il creditore pignoratizio che abbia scelto di operare la cd. “esecuzione privata” non può espropriare con forma ordinaria, altri beni del debitore, se non abbia espropriato in forma ordinaria anche il bene gravato da pegno.>>
Precisa il Giudice:< esecutiva perché nasce e si evolve a seguito della sola iniziativa del creditore pignoratizio anche se questo è sprovvisto di titolo esecutivo;
il controllo giurisdizionale è, ovviamente, assolutamente eventuale visto che il giudice dell'esecuzione può intervenire solo operando una cognizione di tipo incidentale quando e se il debitore proponga opposizione;
il creditore quindi può procedere alla vendita senza alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, tanto è vero che la stessa vendita si svolgerà a cura ed istanza del creditore che, all'esito della monetizzazione dei beni dati in pegno, può trattenere il netto dal ricavato della liquidazione.
Condizione imprescindibile dell'attivazione di tale autotutela esecutiva su base negoziale è che il creditore sia in possesso della cosa ricevuta in pegno, visto che in caso contrario, avrebbe prima dovuto esercitare le azioni a tutela del possesso o l'azione di rivendicazione, così come previsto dall'art. 2789 c.c>>.
Nel caso in esame, non vi è dubbio che il creditore pignoratizio era nel possesso dei beni concessi in pegno, per come emerge dall'accordo transattivo del 16.12.2010, per cui va verificato se l'iter procedimentale di liquidazione previsto dall'art. 2797 c.c. è stato seguito correttamente dalla CP_2
Sul punto premette il Giudice di primo grado che << Come in tutti i casi di escussione coattiva dei propri crediti anche nell'”esecuzione privata” la materiale monetizzazione dei beni in pegno deve essere preceduta dall'intimazione a pagare il debito e gli accessori, con il chiaro avvertimento che in mancanza di un tempestivo adempimento di quanto richiesto si procederà alla vendita della cosa data in pegno>> spiegando che
< terzo proprietario della cosa costituita in pegno. Tale intimazione va notificata tramite ufficiale giudiziario, ma la giurisprudenza, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti processuali ha ritenuto, ormai da tempo che tale notificazione è valida anche se non eseguita tramite ufficiale giudiziario a condizione che sia comunque arrivata nella sfera di conoscenza del destinatario. A questo punto il creditore pignoratizio potrà procedere alla liquidazione del bene detenuto una volta che siano decorsi cinque giorni dalla notificazione dell'intimazione, ovviamente a condizione che il debitore non abbia già adempiuto o non sia stata proposta opposizione al termine concesso;
in caso di opposizione la liquidazione del bene non potrà avvenire se non a seguito del passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio di opposizione>>
Evidenzia il Giudice che <l giudizio non risultano depositati da alcuna delle parti listini di vendita>> e che < ricordato che tale procedura liquidativa essendo sostanzialmente collegata agli accordi intercorsi tra creditore e debitore può avere un iter procedimentale profondamente diverso da quello previsto dal codice civile, purché non in contrasto con norme imperative di legge o principi generali del nostro ordinamento giuridico;
in assenza di tali espressi accordi fra il debitore e il creditore si applicano, come già ricordato, le norme previste dall'art. 2797 c.c. che prevede sostanzialmente due modalità di vendita a seconda che la cosa oggetto di pegno abbia o meno un valore di mercato>>
Rileva, ancora, questa Corte, come affermato dal primo Giudice che la vendita al pubblico incanto di cosa ricevuta in pegno, ai sensi dell'art. 2797 c.c., configura una forma di autotutela privata esecutiva, diversa e distinta dall'espropriazione forzata
In sostanza il creditore sceglierà la vendita “atipica” dell'art. 2797 nel caso non sia munito di titolo esecutivo correndo però il rischio che il debitore possa bloccare la liquidazione del bene con l'opposizione prevista dal
II comma dell'art. 2797 c.c., al contrario sceglierà le forme liquidative di rito se ha già formato il titolo esecutivo e non vuole correre il rischio di sospensioni strumentali o intoppi procedimentali.
Nel caso in esame il creditore pignoratizio ha scelto la vendita <> di cui all'art. 2797 cc, vendita alla quale non è stata proposta opposizione come previsto dal II comma dell'art. 2797 cc.
In ogni caso, nella fattispecie si possono configurare tutti gli elementi previsti dalla legge per ritenere legittima la vendita dei beni mobili registrati oggetto del contendere. Intanto, la – come afferma il primo Giudice – ha inviato la diffida ad adempiere, voluta dalla CP_2 procedura, del 21.12.2011 – vedi pag. 37 fascicolo telematico (memoria ex art. 183 cpc, n. 2) - regolarmente ricevuta dalla contenente la indicazione delle somme nella stessa determinata < CP_3 per sorte capitale e € 150.000,00 per interessi e le spese sostenute per la custodia dei beni sottoposti a pegno>>, e con l'avvertimento che in difetto del pagamento avrebbe proceduto alla vendita, consacrando così il primo adempimento preliminare alla vendita di beni dati in pegno.
A tale atto non è stata proposta opposizione per cui come giustamente affermato dal primo Giudice << scaduto il termine fissato, considerato che trattavasi di beni mobili registrati i cui prezzi risultano da listini di vendita, ha proceduto con la stessa a trattativa privata incassando le dette somme>>, e l'appello sul punto non può essere accolto.
Col punto b) del secondo motivo di appello, la difesa appellante lamenta che< CP_ l'aspetto delineato dalla riconosce espressamente che il credito della è indicato - nella diffida CP_2 ad adempiere - in via approssimativa>>
Precisa questa Corte che in virtù del II comma dell'art. 2797 cc il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti.
Nel caso in esame, il prezzo indicato nella diffida ad adempiere di € 149.000,00 è quello riportato al punto 10 della premessa della transazione del 16.12.2010, e a cui si riporta il Giudice <<… somma che alla data odierna viene approssimativamente indicata in € 149.000,00 e che verrà meglio quantificata come si dirà in prosieguo>> oltre gli interessi.
Pertanto, anche questo motivo di censura va rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza
Pertanto, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, stante il valore del petitum - € 50.000,00
- applicando i parametri minimi, considerato la minima complessità del caso, l'importo può essere liquidato in € 4.996,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 1.029,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 709,00
3.Fase istruttoria € 1.523,00
4.Fase decisionale € 1.735,00
disponendo la distrazione a favore dei difensori degli appellati costituiti e Controparte_1 Parte_3
[...]
Nulla sulle spese processuali per la Controparte_6
3. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da , in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 852/2018 pubblicata il 18/09/2018 dal Tribunale di
Palmi:
1)Rigetta l'appello 2)Condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, Controparte_4 in favore degli appellati e delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 Parte_3 liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
3) Nulla sulle spese processuali per la Controparte_6
4) Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Giudice ausiliario estensore
(Dott.ssa Nicolina Morabito)
La Presidente
(Dott.ssa Patrizia Morabito)