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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/10/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 256/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
COenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 256/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMATO MICHELE Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
C.F. ), COroparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), CP_2 C.F._1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
La committente ha convenuto in giudizio la e , Parte_1 COroparte_1 CP_2 rispettivamente impresa esecutrice e progettista/direttore dei lavori, chiedendo di accertare l'inadempimento ad essi imputabile degli obblighi derivanti dal contratto per la realizzazione e consegna “chiavi in mano” di un impianto fotovoltaico stipulato in data 12.7.2018, con la conseguente condanna solidale di essi convenuti al risarcimento del danno patrimoniale – emergente e da lucro cessante – asseritamente subito in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.
A sostegno della domanda la società attrice ha dedotto in fatto: che con contratto stipulato tra le parti in data 12.7.2018, avente ad oggetto “la progettazione, realizzazione e consegna “chiavi in mano” di un nuovo impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza pari a circa 100,00 KWp”, la ha assunto “a suo carico ed a suo CP_1 rischio la gestione di tutto il progetto, dallo studio di fattibilità, all'analisi tecnica dell'impianto, per la realizzazione dell'intero iter burocratico presso il Gestore dei Servizi Energetici ed eventualmente presso il distributore locale e/o nazionale di energia elettrica (rete nazionale) fino al riconoscimento del contributo incentivante definito Scambio sul Posto (SSP) ….in un pacchetto definito 'chiavi in
pagina 1 di 4 mano'….”, con la previsione della consegna dell'impianto entro e non oltre il 30.11.2018;
che il progettista e direttore dei lavori designato dalla società appaltatrice, l'ing. , ha CP_2 redatto in data 6.12.2018, senza preventivo contraddittorio con la committente, il certificato di conformità dell'impianto alla regola dell'arte, rivelatosi tuttavia del tutto erroneo perché compilato in relazione alla normativa CEI 0-21, relativa agli impianti collegati alla rete di bassa tensione, anziché in relazione alla normativa CEI 0-16 applicabile nel caso di specie in ragione della necessaria connessione dell'impianto alla rete di media tensione;
che a seguito di un sopralluogo congiunto tra le parti e dell'esplicito chiarimento fornito dai tecnici di E-Distribuzione in ordine alla necessaria connessione dell'impianto alla rete di media tensione, l'ing. CO ha redatto un nuovo certificato di collaudo in data 10.4.2019;
che i tecnici di E-Distribuzione, a seguito di un apposito sopralluogo effettuato in data 12.6.2019, hanno tuttavia richiesto un adeguamento dell'impianto per renderne concretamente possibile la connessione alla rete di media tensione;
che soltanto in data 25.11.2019, a seguito di reiterati solleciti e diffide da parte della committente, l'ing. CO ha caricato sul portale di E-Distribuzione il regolamento di esercizio dell'impianto, con la contestuale richiesta di connessione transitoria alla rete di media tensione;
che E-Distribuzione ha tuttavia chiesto un'integrazione del regolamento di esercizio dell'impianto, successivamente validato soltanto nel mese di marzo 2020;
che anche l' ha chiesto un'integrazione documentale della dichiarazione ad essa COroparte_3 presentata nel mese di settembre 2020;
che la tardiva messa in esercizio dell'impianto, dovuta all'inerzia ed alle inadempienze imputabili alla società appaltatrice ed al direttore dei lavori dalla stessa designato, ha arrecato ad essa committente sia un danno emergente, commisurato ai costi sopportati per le consulenze dei propri tecnici di parte, per l'acquisto di materiale elettrico e per i necessari lavori di adeguamento dell'impianto, sia un danno da lucro cessante, per la perdita dell'energia che sarebbe stata prodotta nel caso di tempestiva attivazione dell'impianto nel rispetto del termine contrattuale.
I convenuti, pur ritualmente citati, sono rimasti contumaci.
Orbene, rileva questo giudicante che le univoche risultanze dell'indagine peritale espletata, corroborate dalla documentazione allegata, dimostrano la piena fondatezza della domanda risarcitoria.
Con il contratto del 12.7.2018 la ha appaltato alla “la realizzazione Parte_1 COroparte_1
“chiavi in mano” di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili inclusa la progettazione, le pratiche urbanistiche, le verifiche ambientali, le pratiche con il gestore della rete (per impianti connessi) e con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), l'approvvigionamento dei componenti, la direzione lavori, l'istallazione, compresi gli oneri di sicurezza, la certificazione di regolare esecuzione dell'opera, la verifica tecnico-funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e tutte le pratiche amministrative necessarie per ricevere il contributo incentivante» (art. 1 del contratto). All'art. 7 la società appaltatrice ha assunto i seguenti specifici obblighi: “realizzare l'impianto oggetto di questo contratto a regola d'arte e di consegnarlo nei tempi e modi stabiliti, ai fini del riconoscimento del contributo incentivante di SSP (Scambio sul Posto) ove previsto degli impianti tecnologici di che trattasi, in favore della società committente, da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), la stessa società appaltatrice si obbliga al rispetto di tutta la procedura prevista dalle norme nazionali in materia e ad eseguire la propria prestazione utilizzando componenti e materiali certificati ai fini dell'ammissione a detto beneficio statale. Nel dettaglio si impegna ad effettuare: - COroparte_1 analisi preliminare del progetto (tecnico-finanziaria); - redazione del progetto preliminare;
- rapporti con il distributore locale di energia elettrica, nel caso l'opera richieda una connessione alla rete pagina 2 di 4 pubblica; - redazione del progetto esecutivo;
- esecuzione dell'opera a regola d'arte; - collaudo operativo e tecnico funzionale dell'impianto; - presentazione della domanda per il contributo “SSP” CO ove previsto;
- stipula del contratto di concessione della tariffa incentivante con il (SSP)». All'art. 8 la società appaltatrice si è impegnata a “dare inizio ai lavori, predisponendo la documentazione necessaria per ottenere tutte le autorizzazioni (DIA, SCIA, etc.)”, nonché “ad attivare l'istruttoria per ottenere il contributo incentivante a seguito dell'allaccio e predisporre la richiesta del preventivo d'allaccio al gestore della rete (TICA) ove l'intervento tecnico proposto lo preveda”, con la previsione.
“che l'impianto oggetto del presente contratto dovrà essere consegnato dalla società appaltatrice entro e non oltre il 30 novembre 2018».
Ora, come analiticamente rilevato dal c.t.u., dalla copiosa documentazione versata in atti risulta quanto segue:
l'impianto fotovoltaico è stato inizialmente realizzato in conformità alla normativa CEI 0-21, quella relativa agli impianti collegati alla rete di bassa tensione, pur trattandosi di un impianto che per la sua operatività richiede la connessione alla rete di media tensione e che dunque è soggetto all'applicazione della normativa CEI 0-16; CO la dichiarazione di conformità rilasciata dall'ing. in data 6.12.2018 in relazione alla normativa CEI 0-21 si è dunque rivelata del tutto inutile ed erronea;
a seguito del confronto con la committente (cfr. verbale sopralluogo del 22.12.2018) e dell'esplicito CO chiarimento fornito da E-Distribuzione (cfr. mail del 9.1.2019), l'ing. ha redatto in data 10.4.2019 un nuovo certificato di collaudo, ma i tecnici di E-Distribuzione, a seguito di un apposito sopralluogo effettuato in data 12.6.2019, hanno segnalato la necessità di opere di adeguamento dell'impianto (“sostituzione delle apparecchiature esistenti e, in particolare, lo scomparto utente che segna il confine tra l'impianto E-Distribuzione e l'impianto di utenza”, cfr. mail del 13.6.2019), a conferma dell'inadeguatezza delle opere e delle valutazioni tecniche fino a quel momento compiute dalla
[...]
CP_1
CO a seguito dell'esecuzione dei necessari lavori di adeguamento, in data 25.11.2019 l'ing. ha caricato sul portale di E-Distribuzione il regolamento di esercizio dell'impianto, con la contestuale richiesta di connessione transitoria alla rete di media tensione, ma E-Distribuzione ha segnalato la necessità di ulteriori adeguamenti (cfr. mail del 2.1.2020) prima della validazione avvenuta soltanto in data 19.3.2020; inoltre, in data 23.9.2020 l' ha richiesto un'integrazione della documentazione COroparte_3 inviata ai fini della licenza fiscale per l'ampliamento dell'impianto fotovoltaico originario, integrazione poi fornita in data 23.10.2020; in definitiva l'impianto è stato concretamente attivato soltanto nel mese di giugno del 2020, con grave ritardo rispetto al termine contrattuale di consegna del 30.11.2018.
Si tratta di un ritardo certamente imputabile all'impresa appaltatrice ed al progettista – direttore dei CO lavori dalla stessa designato (cfr. CILA del 9.1.2019 a conferma del ruolo rivestito dall'ing. , in quanto dipendente dalla non diligente e tempestiva esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto del 12.7.2018, con il quale la ha assunto a proprio carico “la realizzazione “chiavi in COroparte_1 mano” di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili inclusa la progettazione, le pratiche urbanistiche, le verifiche ambientali, le pratiche con il gestore della rete (per impianti connessi) e con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), l'approvvigionamento dei componenti, la direzione lavori, l'istallazione, compresi gli oneri di sicurezza, la certificazione di regolare esecuzione dell'opera, la verifica tecnico-funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e tutte le pratiche amministrative necessarie per ricevere il contributo incentivante».
pagina 3 di 4 Il danno da lucro cessante, commisurato alla perdita di redditività per il periodo di circa un anno di ritardo nella messa in esercizio dell'impianto (giugno 2019 – giugno 2020), è stato congruamente quantificato dal c.t.u. nella misura complessiva di euro 27.320,60, moltiplicando il costo unitario di mercato dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici (0,22 €/kWh) per il numero di kWh (124.183) che l'impianto avrebbe verosimilmente prodotto in quell'anno, dato quest'ultimo ricavato dalla dichiarazione presentata da all' per l'anno successivo. A tale importo Parte_1 COroparte_3 deve sommarsi il contributo incentivante in regime di scambio sul posto che la avrebbe Pt_1 percepito, pari ad euro 3.865,08.
E' altresì risarcibile il danno emergente commisurato ai costi sostenuti dalla società attrice per l'acquisto di materiale elettrico e per l'esecuzione delle necessarie opere di adeguamento dell'impianto (comprese le spese relative alle consulenze tecniche di parte), pari a complessivi euro 12.368,23 come da fatture allegate. Si tratta infatti di costi posti a carico della società convenuta in base alle previsioni contrattuali sopra richiamate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido a pagare in favore dell'attrice la somma complessiva di euro 43.553,91 a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali a decorrere dal mese di giugno 2020, computando gli interessi anno per anno sulla somma via via rivalutata;
condanna i convenuti in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 7600,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico dei convenuti in solido.
Foggia, 23.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
COenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 256/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMATO MICHELE Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
C.F. ), COroparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), CP_2 C.F._1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
La committente ha convenuto in giudizio la e , Parte_1 COroparte_1 CP_2 rispettivamente impresa esecutrice e progettista/direttore dei lavori, chiedendo di accertare l'inadempimento ad essi imputabile degli obblighi derivanti dal contratto per la realizzazione e consegna “chiavi in mano” di un impianto fotovoltaico stipulato in data 12.7.2018, con la conseguente condanna solidale di essi convenuti al risarcimento del danno patrimoniale – emergente e da lucro cessante – asseritamente subito in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.
A sostegno della domanda la società attrice ha dedotto in fatto: che con contratto stipulato tra le parti in data 12.7.2018, avente ad oggetto “la progettazione, realizzazione e consegna “chiavi in mano” di un nuovo impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza pari a circa 100,00 KWp”, la ha assunto “a suo carico ed a suo CP_1 rischio la gestione di tutto il progetto, dallo studio di fattibilità, all'analisi tecnica dell'impianto, per la realizzazione dell'intero iter burocratico presso il Gestore dei Servizi Energetici ed eventualmente presso il distributore locale e/o nazionale di energia elettrica (rete nazionale) fino al riconoscimento del contributo incentivante definito Scambio sul Posto (SSP) ….in un pacchetto definito 'chiavi in
pagina 1 di 4 mano'….”, con la previsione della consegna dell'impianto entro e non oltre il 30.11.2018;
che il progettista e direttore dei lavori designato dalla società appaltatrice, l'ing. , ha CP_2 redatto in data 6.12.2018, senza preventivo contraddittorio con la committente, il certificato di conformità dell'impianto alla regola dell'arte, rivelatosi tuttavia del tutto erroneo perché compilato in relazione alla normativa CEI 0-21, relativa agli impianti collegati alla rete di bassa tensione, anziché in relazione alla normativa CEI 0-16 applicabile nel caso di specie in ragione della necessaria connessione dell'impianto alla rete di media tensione;
che a seguito di un sopralluogo congiunto tra le parti e dell'esplicito chiarimento fornito dai tecnici di E-Distribuzione in ordine alla necessaria connessione dell'impianto alla rete di media tensione, l'ing. CO ha redatto un nuovo certificato di collaudo in data 10.4.2019;
che i tecnici di E-Distribuzione, a seguito di un apposito sopralluogo effettuato in data 12.6.2019, hanno tuttavia richiesto un adeguamento dell'impianto per renderne concretamente possibile la connessione alla rete di media tensione;
che soltanto in data 25.11.2019, a seguito di reiterati solleciti e diffide da parte della committente, l'ing. CO ha caricato sul portale di E-Distribuzione il regolamento di esercizio dell'impianto, con la contestuale richiesta di connessione transitoria alla rete di media tensione;
che E-Distribuzione ha tuttavia chiesto un'integrazione del regolamento di esercizio dell'impianto, successivamente validato soltanto nel mese di marzo 2020;
che anche l' ha chiesto un'integrazione documentale della dichiarazione ad essa COroparte_3 presentata nel mese di settembre 2020;
che la tardiva messa in esercizio dell'impianto, dovuta all'inerzia ed alle inadempienze imputabili alla società appaltatrice ed al direttore dei lavori dalla stessa designato, ha arrecato ad essa committente sia un danno emergente, commisurato ai costi sopportati per le consulenze dei propri tecnici di parte, per l'acquisto di materiale elettrico e per i necessari lavori di adeguamento dell'impianto, sia un danno da lucro cessante, per la perdita dell'energia che sarebbe stata prodotta nel caso di tempestiva attivazione dell'impianto nel rispetto del termine contrattuale.
I convenuti, pur ritualmente citati, sono rimasti contumaci.
Orbene, rileva questo giudicante che le univoche risultanze dell'indagine peritale espletata, corroborate dalla documentazione allegata, dimostrano la piena fondatezza della domanda risarcitoria.
Con il contratto del 12.7.2018 la ha appaltato alla “la realizzazione Parte_1 COroparte_1
“chiavi in mano” di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili inclusa la progettazione, le pratiche urbanistiche, le verifiche ambientali, le pratiche con il gestore della rete (per impianti connessi) e con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), l'approvvigionamento dei componenti, la direzione lavori, l'istallazione, compresi gli oneri di sicurezza, la certificazione di regolare esecuzione dell'opera, la verifica tecnico-funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e tutte le pratiche amministrative necessarie per ricevere il contributo incentivante» (art. 1 del contratto). All'art. 7 la società appaltatrice ha assunto i seguenti specifici obblighi: “realizzare l'impianto oggetto di questo contratto a regola d'arte e di consegnarlo nei tempi e modi stabiliti, ai fini del riconoscimento del contributo incentivante di SSP (Scambio sul Posto) ove previsto degli impianti tecnologici di che trattasi, in favore della società committente, da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), la stessa società appaltatrice si obbliga al rispetto di tutta la procedura prevista dalle norme nazionali in materia e ad eseguire la propria prestazione utilizzando componenti e materiali certificati ai fini dell'ammissione a detto beneficio statale. Nel dettaglio si impegna ad effettuare: - COroparte_1 analisi preliminare del progetto (tecnico-finanziaria); - redazione del progetto preliminare;
- rapporti con il distributore locale di energia elettrica, nel caso l'opera richieda una connessione alla rete pagina 2 di 4 pubblica; - redazione del progetto esecutivo;
- esecuzione dell'opera a regola d'arte; - collaudo operativo e tecnico funzionale dell'impianto; - presentazione della domanda per il contributo “SSP” CO ove previsto;
- stipula del contratto di concessione della tariffa incentivante con il (SSP)». All'art. 8 la società appaltatrice si è impegnata a “dare inizio ai lavori, predisponendo la documentazione necessaria per ottenere tutte le autorizzazioni (DIA, SCIA, etc.)”, nonché “ad attivare l'istruttoria per ottenere il contributo incentivante a seguito dell'allaccio e predisporre la richiesta del preventivo d'allaccio al gestore della rete (TICA) ove l'intervento tecnico proposto lo preveda”, con la previsione.
“che l'impianto oggetto del presente contratto dovrà essere consegnato dalla società appaltatrice entro e non oltre il 30 novembre 2018».
Ora, come analiticamente rilevato dal c.t.u., dalla copiosa documentazione versata in atti risulta quanto segue:
l'impianto fotovoltaico è stato inizialmente realizzato in conformità alla normativa CEI 0-21, quella relativa agli impianti collegati alla rete di bassa tensione, pur trattandosi di un impianto che per la sua operatività richiede la connessione alla rete di media tensione e che dunque è soggetto all'applicazione della normativa CEI 0-16; CO la dichiarazione di conformità rilasciata dall'ing. in data 6.12.2018 in relazione alla normativa CEI 0-21 si è dunque rivelata del tutto inutile ed erronea;
a seguito del confronto con la committente (cfr. verbale sopralluogo del 22.12.2018) e dell'esplicito CO chiarimento fornito da E-Distribuzione (cfr. mail del 9.1.2019), l'ing. ha redatto in data 10.4.2019 un nuovo certificato di collaudo, ma i tecnici di E-Distribuzione, a seguito di un apposito sopralluogo effettuato in data 12.6.2019, hanno segnalato la necessità di opere di adeguamento dell'impianto (“sostituzione delle apparecchiature esistenti e, in particolare, lo scomparto utente che segna il confine tra l'impianto E-Distribuzione e l'impianto di utenza”, cfr. mail del 13.6.2019), a conferma dell'inadeguatezza delle opere e delle valutazioni tecniche fino a quel momento compiute dalla
[...]
CP_1
CO a seguito dell'esecuzione dei necessari lavori di adeguamento, in data 25.11.2019 l'ing. ha caricato sul portale di E-Distribuzione il regolamento di esercizio dell'impianto, con la contestuale richiesta di connessione transitoria alla rete di media tensione, ma E-Distribuzione ha segnalato la necessità di ulteriori adeguamenti (cfr. mail del 2.1.2020) prima della validazione avvenuta soltanto in data 19.3.2020; inoltre, in data 23.9.2020 l' ha richiesto un'integrazione della documentazione COroparte_3 inviata ai fini della licenza fiscale per l'ampliamento dell'impianto fotovoltaico originario, integrazione poi fornita in data 23.10.2020; in definitiva l'impianto è stato concretamente attivato soltanto nel mese di giugno del 2020, con grave ritardo rispetto al termine contrattuale di consegna del 30.11.2018.
Si tratta di un ritardo certamente imputabile all'impresa appaltatrice ed al progettista – direttore dei CO lavori dalla stessa designato (cfr. CILA del 9.1.2019 a conferma del ruolo rivestito dall'ing. , in quanto dipendente dalla non diligente e tempestiva esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto del 12.7.2018, con il quale la ha assunto a proprio carico “la realizzazione “chiavi in COroparte_1 mano” di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili inclusa la progettazione, le pratiche urbanistiche, le verifiche ambientali, le pratiche con il gestore della rete (per impianti connessi) e con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), l'approvvigionamento dei componenti, la direzione lavori, l'istallazione, compresi gli oneri di sicurezza, la certificazione di regolare esecuzione dell'opera, la verifica tecnico-funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e tutte le pratiche amministrative necessarie per ricevere il contributo incentivante».
pagina 3 di 4 Il danno da lucro cessante, commisurato alla perdita di redditività per il periodo di circa un anno di ritardo nella messa in esercizio dell'impianto (giugno 2019 – giugno 2020), è stato congruamente quantificato dal c.t.u. nella misura complessiva di euro 27.320,60, moltiplicando il costo unitario di mercato dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici (0,22 €/kWh) per il numero di kWh (124.183) che l'impianto avrebbe verosimilmente prodotto in quell'anno, dato quest'ultimo ricavato dalla dichiarazione presentata da all' per l'anno successivo. A tale importo Parte_1 COroparte_3 deve sommarsi il contributo incentivante in regime di scambio sul posto che la avrebbe Pt_1 percepito, pari ad euro 3.865,08.
E' altresì risarcibile il danno emergente commisurato ai costi sostenuti dalla società attrice per l'acquisto di materiale elettrico e per l'esecuzione delle necessarie opere di adeguamento dell'impianto (comprese le spese relative alle consulenze tecniche di parte), pari a complessivi euro 12.368,23 come da fatture allegate. Si tratta infatti di costi posti a carico della società convenuta in base alle previsioni contrattuali sopra richiamate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido a pagare in favore dell'attrice la somma complessiva di euro 43.553,91 a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali a decorrere dal mese di giugno 2020, computando gli interessi anno per anno sulla somma via via rivalutata;
condanna i convenuti in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 7600,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico dei convenuti in solido.
Foggia, 23.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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