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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 8417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8417 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 24/06/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.37501
/2023 Tra
( avv.MONTEMARANO EMANUELE ,URGO Parte_1
GIUSEPPINA)
E
Controparte_1
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe ha esposto : di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della parte resistente dal 6 marzo 2023 al 14 maggio 2023, presso l'esercizio di rosticceria e tavola calda con insegna “Buono come il pane”, sito in Roma, via Tuscolana n. 283, svolgendo mansioni di addetta alla somministrazione di bevande e al servizio della clientela;
di aver lavorato con un orario settimanale di 48 ore svolgendo costantemente lavoro domenicale senza percepire alcuna maggiorazione;
di non aver goduto di ferie né dei permessi RO;
di non aver percepito la tredicesima, la quattordicesima e il trattamento di fine rapporto;
di aver percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella spettante in base al corretto inquadramento contrattuale. Pertanto, ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 3.060,41 a titolo di differenze retributive.
La convenuta ricevuta è rimasta contumace .
Il ricorso è fondato L'esistenza del rapporto ( in parte documentata dai prospetti turni e dai messaggi whatsapp in atti ) , le modalità di svolgimento, le mansioni e l'orario hanno trovato riscontro nella deposizione della teste collega della ricorrente che ha reso Tes_1 dichiarazioni precise che non risultano smentite da alcun elemento di segno contrario. Dalle dichiarazioni rese dalla teste è emerso che la ricorrente ha effettivamente prestato attività lavorativa presso il locale “Buono come il pane” di via Tuscolana per un periodo di circa tre-quattro mesi a partire da marzo 2023, svolgendo turni articolati su sei giorni settimanali, con orari dalle 6:00 alle 13:00 o dalle 13:00 alle 21:00, e sempre con esclusione della domenica ( circostanza pertanto risultante dai prospetti turni). La teste ha riferito che la ricorrente “faceva la barista e lavorava al banco e serviva i clienti” all'interno del locale che svolgeva attività di caffetteria e tavola calda. Tali dichiarazioni consentono di ritenere provato lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni esecutive che, ai sensi della declaratoria contrattuale del 5° livello, richiedono
“qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche” e “preparazione e pratica di lavoro”. In particolare, tra le figure espressamente previste nella declaratoria del 5° livello rientra quella di “cameriere bar, tavola calda, self-service”, profilo pienamente corrispondente alle mansioni di barista, addetta al banco e al servizio dei clienti svolte dalla ricorrente, come descritte dal teste. D'altra parte il contegno processuale della parte resistente che non si è costituita in giudizio e non è comparsa rendere l'interrogatorio formale, valutato unitamente alle risultanze probatorie sopra richiamate lascia presumere che non avesse serie argomentazioni da opporre alle rivendicazioni azionate con il ricorso in esame. Già dal comportamento processuale della resistente possono ricavarsi consistenti argomenti a sostegno della domanda. I conteggi allegati al ricorso appaiono corretti in quanto conformi alla contrattazione collettiva invocata , al livello di inquadramento spettante e all'orario svolto e del resto non sono stati oggetto contestazione. Essi possono pertanto essere posti a base della decisione. La resistente va pertanto condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3060,41 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge . Le spese seguono la soccombenza.
PQM
condanna la al pagamento in favore della ricorrente della somma di € Controparte_1
3060,41 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali in misura e con decorrenza di legge. Condanna la resistente al pagamento di euro 2700 a titolo di compensi professionali oltre Iva Cap e spese generali con distrazione
Il Giudice