TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/10/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2026/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott. FR LL Giudice
dott. FI IL Giudice Relatore-estensore dott. Michela Bortolami Giudice
nella causa ex art. 19 ter del d.lvo 150/2011
promossa da con l'Avv. Diego D'Alessandro del Foro di Parte_1
Trieste;
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, C.F. presso cui è P.IVA_1
per legge domiciliato in Piazza Dalmazia, n. 3;
Avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998;
pronuncia la seguente SENTENZA
Con ricorso tempestivamente depositato in data 24/04/2025,
[...]
ha impugnato il provvedimento, notificato al ricorrente in Parte_1
data 9 APRILE 2025, con il quale gli è stato negato il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998, su conforme domanda presentata in data 15/02/2023 alla Questura di Pordenone.
A fondamento della domanda il ricorrente ha rappresentato di essere partito dal
Pakistan nel 2019 per sfuggire al rischio di riduzione in schiavitù da parte di uno zio per un debito non restituito e per aiutare economicamente la famiglia d'origine a sostenere le spese per l'affitto e le cure mediche del padre;
di essere entrato in Italia
il 29/07/2020 e di non essere più rientrato in Patria;
di avere presentato domanda di protezione internazionale, di avere ricevuto il provvedimento di rigetto da parte della Commissione Territoriale e di avere presentato ricorso a questo Tribunale,
tuttora pendente al n. R.G. 2416/2022; di avere svolto vari lavori, frequentato corsi di lingua e di formazione professionale;
di essersi definitivamente stabilito nel comune di Zoppola in provincia di Pordenone.
Evidenziando, quindi, di essersi ben integrato in Italia, Parte_1
ha insistito per il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art.
[...]
19 co. 1 e 1.1. del d.lgs. 286/1998.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
All'udienza del 24 settembre 2025, il ricorrente, sentito personalmente, ha dichiarato quanto segue:
“Dove vive adesso in Italia?”
“A Pordenone. In una casa con i miei amici”
“Lavora?”
“Si, in ambito agricolo. Mi occupo di vendemmia”
“Che tipo di contratto ha?” “Determinato, fino a settembre 2025”
“Quanto guadagna al mese?”
“1300-1400 euro al mese circa”
“Ha amici o parenti in Italia?”
“Amici, frequentiamo corsi presso il CPIA di Pordenone. Sto frequentando il
corso professionale CQC. Ho conseguito anche il foglio rosa.”
Il Tribunale, concesso termine per l'integrazione di eventuale documentazione sopravvenuta, ha riservato la decisione.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è da ritenersi fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione,
ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32,
comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs.
286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7
del testo normativo, la novella non si applica alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Peraltro, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, “resta ferma la facoltà di
conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne
ricorrono i presupposti”.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu,
“a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 CEDU, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto: a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso di specie, il richiedente si trova fuori dal suo Paese dal 2019 (da quando aveva 25 anni) ed è stabilmente in Italia dal luglio 2020.
Nel corso di questi anni, il ricorrente è stato titolare di svariati rapporti di lavoro,
debitamente comprovati da comunicazioni , lettere di assunzione, Pt_2
comunicazioni di proroga, buste paga e CU, in particolare:
- Rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della con CP_2
sede a Pianoro (BO) dal 16/02/2021 al 30/11/2021 (come da buste paga e CU per l'anno 2021);
- Rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del sig. CP_3
con sede a Sacile (PN) dal 09/05/2022 al 23/08/2022 (come da buste paga
[...]
e CU per l'anno 2022);
- Rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del sig. CP_4
con sede a Zoppola (PN) dal 10/08/2022 al 15/10/2022 (come da CU per
[...]
l'anno 2022);
- Rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del sig. CP_5
con sede a Zoppola (PN) dal 28/11/2022 al 31/12/2022 (come da buste
[...]
paga e CU per l'anno 2022);
- Rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della sig.ra CP_6
con sede a Zoppola (PN) dal 02/05/2023 al 31/12/2023 (come da buste
[...]
paga e CU per l'anno 2023), poi rinnovato dal 10/01/2024 al 31/12/2024 (come da buste paga e CU per l'anno 2024) e prorogato anche per alcuni mesi dell'anno in corso fino al 30/06/2025; - Rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della società
WorkOnTime S.p.a. con sede a IN (UD) dal 23/06/2025 al 04/07/2025 (come da contratto e buste paga);
- Rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze de Controparte_7
con sede a Casarsa della Delizia (PN) dal 06/10/2025 al 31/12/2025
[...]
(come da contratto).
A questi elementi, che attestano inequivocabilmente un impegno lavorativo costante e proficuo, deve oltretutto rilevarsi che il ricorrente ha nel frattempo conseguito la patente di guida, ha frequentato un corso di formazione teorico pratica per lavoratori addetti a carrelli elevatori semoventi industriali (come da attestato rilasciato dall' di Pordenone), ha conseguito il certificato di conoscenza della lingua CP_8
italiana di livello A2 presso il C.P.I.A. di Pordenone e in udienza ha dimostrato una buona padronanza della lingua italiana, sostenendo il colloquio autonomamente senza l'ausilio di un interprete.
In conclusione, il Collegio rileva che il ricorrente ha conseguito un ottimo livello di integrazione in Italia e ha senz'altro consolidato una situazione personale meritevole di essere salvaguardata ai sensi dell'art. 8 CEDU, dovendosi ritenere che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, in considerazione dell'inserimento sociale e lavorativo nel nostro Paese, nonché della durata della permanenza sul territorio nazionale.
Quanto alle spese, in considerazione del fatto che l'integrazione del ricorrente è stata comprovata anche da documentazione sopravvenuta al provvedimento di diniego, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
- ACCOGLIE il ricorso e riconosce il diritto di Parte_1
a conseguire il permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998.
- Spese COMPENSATE.
SI COMUNICHI.
Trieste, 17.10.2025
Il giudice relatore Il Presidente
FI IL FR LL
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott. FR LL Giudice
dott. FI IL Giudice Relatore-estensore dott. Michela Bortolami Giudice
nella causa ex art. 19 ter del d.lvo 150/2011
promossa da con l'Avv. Diego D'Alessandro del Foro di Parte_1
Trieste;
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, C.F. presso cui è P.IVA_1
per legge domiciliato in Piazza Dalmazia, n. 3;
Avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998;
pronuncia la seguente SENTENZA
Con ricorso tempestivamente depositato in data 24/04/2025,
[...]
ha impugnato il provvedimento, notificato al ricorrente in Parte_1
data 9 APRILE 2025, con il quale gli è stato negato il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998, su conforme domanda presentata in data 15/02/2023 alla Questura di Pordenone.
A fondamento della domanda il ricorrente ha rappresentato di essere partito dal
Pakistan nel 2019 per sfuggire al rischio di riduzione in schiavitù da parte di uno zio per un debito non restituito e per aiutare economicamente la famiglia d'origine a sostenere le spese per l'affitto e le cure mediche del padre;
di essere entrato in Italia
il 29/07/2020 e di non essere più rientrato in Patria;
di avere presentato domanda di protezione internazionale, di avere ricevuto il provvedimento di rigetto da parte della Commissione Territoriale e di avere presentato ricorso a questo Tribunale,
tuttora pendente al n. R.G. 2416/2022; di avere svolto vari lavori, frequentato corsi di lingua e di formazione professionale;
di essersi definitivamente stabilito nel comune di Zoppola in provincia di Pordenone.
Evidenziando, quindi, di essersi ben integrato in Italia, Parte_1
ha insistito per il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art.
[...]
19 co. 1 e 1.1. del d.lgs. 286/1998.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
All'udienza del 24 settembre 2025, il ricorrente, sentito personalmente, ha dichiarato quanto segue:
“Dove vive adesso in Italia?”
“A Pordenone. In una casa con i miei amici”
“Lavora?”
“Si, in ambito agricolo. Mi occupo di vendemmia”
“Che tipo di contratto ha?” “Determinato, fino a settembre 2025”
“Quanto guadagna al mese?”
“1300-1400 euro al mese circa”
“Ha amici o parenti in Italia?”
“Amici, frequentiamo corsi presso il CPIA di Pordenone. Sto frequentando il
corso professionale CQC. Ho conseguito anche il foglio rosa.”
Il Tribunale, concesso termine per l'integrazione di eventuale documentazione sopravvenuta, ha riservato la decisione.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è da ritenersi fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione,
ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32,
comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs.
286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7
del testo normativo, la novella non si applica alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Peraltro, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, “resta ferma la facoltà di
conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne
ricorrono i presupposti”.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu,
“a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 CEDU, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto: a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso di specie, il richiedente si trova fuori dal suo Paese dal 2019 (da quando aveva 25 anni) ed è stabilmente in Italia dal luglio 2020.
Nel corso di questi anni, il ricorrente è stato titolare di svariati rapporti di lavoro,
debitamente comprovati da comunicazioni , lettere di assunzione, Pt_2
comunicazioni di proroga, buste paga e CU, in particolare:
- Rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della con CP_2
sede a Pianoro (BO) dal 16/02/2021 al 30/11/2021 (come da buste paga e CU per l'anno 2021);
- Rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del sig. CP_3
con sede a Sacile (PN) dal 09/05/2022 al 23/08/2022 (come da buste paga
[...]
e CU per l'anno 2022);
- Rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del sig. CP_4
con sede a Zoppola (PN) dal 10/08/2022 al 15/10/2022 (come da CU per
[...]
l'anno 2022);
- Rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del sig. CP_5
con sede a Zoppola (PN) dal 28/11/2022 al 31/12/2022 (come da buste
[...]
paga e CU per l'anno 2022);
- Rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della sig.ra CP_6
con sede a Zoppola (PN) dal 02/05/2023 al 31/12/2023 (come da buste
[...]
paga e CU per l'anno 2023), poi rinnovato dal 10/01/2024 al 31/12/2024 (come da buste paga e CU per l'anno 2024) e prorogato anche per alcuni mesi dell'anno in corso fino al 30/06/2025; - Rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della società
WorkOnTime S.p.a. con sede a IN (UD) dal 23/06/2025 al 04/07/2025 (come da contratto e buste paga);
- Rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze de Controparte_7
con sede a Casarsa della Delizia (PN) dal 06/10/2025 al 31/12/2025
[...]
(come da contratto).
A questi elementi, che attestano inequivocabilmente un impegno lavorativo costante e proficuo, deve oltretutto rilevarsi che il ricorrente ha nel frattempo conseguito la patente di guida, ha frequentato un corso di formazione teorico pratica per lavoratori addetti a carrelli elevatori semoventi industriali (come da attestato rilasciato dall' di Pordenone), ha conseguito il certificato di conoscenza della lingua CP_8
italiana di livello A2 presso il C.P.I.A. di Pordenone e in udienza ha dimostrato una buona padronanza della lingua italiana, sostenendo il colloquio autonomamente senza l'ausilio di un interprete.
In conclusione, il Collegio rileva che il ricorrente ha conseguito un ottimo livello di integrazione in Italia e ha senz'altro consolidato una situazione personale meritevole di essere salvaguardata ai sensi dell'art. 8 CEDU, dovendosi ritenere che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, in considerazione dell'inserimento sociale e lavorativo nel nostro Paese, nonché della durata della permanenza sul territorio nazionale.
Quanto alle spese, in considerazione del fatto che l'integrazione del ricorrente è stata comprovata anche da documentazione sopravvenuta al provvedimento di diniego, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
- ACCOGLIE il ricorso e riconosce il diritto di Parte_1
a conseguire il permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998.
- Spese COMPENSATE.
SI COMUNICHI.
Trieste, 17.10.2025
Il giudice relatore Il Presidente
FI IL FR LL