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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/09/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4662/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
30/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. CAMATEL BARBARA e l'avv. GARDENAL CLAUDIO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CAMATEL BARBARA e l'avv. GARDENAL CLAUDIO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 12.9.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; dato atto che il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero per il suo parere in data 31.7.2025 e che nulla è pervenuto;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/08/1993 da Parte_1
(n. a CONEGLIANO (TV) il 01/05/1961) e (n. a MONTEBELLUNA (TV) Parte_2
il 22/11/1962), trascritto al n. 72, Parte II, Serie A, Anno 1993 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di MONTEBELLUNA alle seguenti condizioni:
- Considerata l'autonomia e l'autosufficienza economica del Sig. e della Sig.ra dichiarare che nulla è Pt_1 Parte_2
dovuto da parte di nessuno dei due nei confronti dell'altro quale assegno divorzile.
- I Sigg.ri e dichiarano che ogni rapporto economico tra loro intercorrente, anche se qui Parte_1 Parte_2
non espressamente dedotto, è già stato compiutamente definito avendo gli stessi anche adempiuto alle condizioni tutte pattuite con la separazione e, di conseguenza, non avranno più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo
2 e/o ragione dichiarandosi come detto indipendenti economicamente.
- L'efficacia delle pattuizioni è sottoposta alla condizione sospensiva della pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che le contenga tutte.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 12/09/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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