Sentenza breve 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00110/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2026, proposto dalla società Isme s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Francesco Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – E.N.A.C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
il Comune di Campomarino e il Consorzio di Bonifica Basso Molise, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota del Comune di Campomarino prot. n. 22586 del 10.12.2025, recante in oggetto VERBALE CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI – ESITO NEGATIVO Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 – Forma semplificata modalità asincrona (art. 14-bis, comma 1). Procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da ubicare in agro del Comune di Campomarino (CB) in località Contrada Buccaro, potenza 967,20 kwp, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nello stesso comune. Soggetto Attuatore: ISME S.R.L.
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi inclusi, ove occorrer possa:
- la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise prot. n. 13010-P del 4.12.2025
- la nota del Consorzio di Bonifica Basso Molise n. 5506/2025 del 3.12.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e dell’E.N.A.C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. GI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ISME s.r.l. ha impugnato la nota del Comune di Campomarino prot. n. 22586 del 10.12.2025, recante in oggetto “ VERBALE CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI – ESITO NEGATIVO Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 – Forma semplificata modalità asincrona (art. 14-bis, comma 1). Procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da ubicare in agro del comune di Campomarino (CB) in località “Contrada Buccaro”, potenza 967,20 kwp, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nello stesso comune. Soggetto Attuatore: ISME S.R.L. [ … ]”.
1.1. Si tratta della conclusione del procedimento avviato con l’istanza del 23 settembre 2025 per l’avvio della Procedura Abilitativa Semplificata ex art. 6 del D.lgs. n. 28/2011 (di seguito “PAS”), diretta alla realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di piccola taglia, con potenza nominale pari a 0,96 MWp in agro del comune di Campomarino (CB) in località “Contrada Buccaro”.
Più nel dettaglio, con nota prot. 19261 del 20.10.2025 il Comune di Campomarino comunicava l’indizione della Conferenza dei Servizi per l’acquisizione dei pareri da parte delle Amministrazioni competenti.
Con successiva nota prot. n. 19338 del 21.10.2025, il Comune sospendeva i termini della Conferenza a seguito della richiesta di integrazioni e chiarimenti pervenuta da E.N.A.C. con nota prot. 151137-P del 20.10.2025, assegnando alla Società un termine di 30 giorni per provvedere al relativo riscontro.
Con lettera PEC del 21.10.2025, quindi, la Società proponente trasmetteva al Comune l’asseverazione a firma di tecnico abilitato attestante che il parco fotovoltaico oggetto di autorizzazione è ubicato a distanza ben superiore a 6 km dall’aeroporto più vicino e la conseguente “esclusione dell’iter valutativo da parte dell’E.N.A.C.”, in conformità a quanto richiesto dall’Ente.
Quindi, con nota prot. 19415 del 22.10.2025, il Comune comunicava la ripresa dei termini per la conclusione della Conferenza dei servizi.
Infine, con il provvedimento n. 22586 del 10.12.2025, il Comune ha espresso “ ESITO NEGATIVO in merito alla richiesta di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) presentata dalla società ISME S.R.L. ”, disponendo per l’effetto “ l’archiviazione del procedimento ”.
In particolare, l’esito negativo è stato motivato sulla scorta dei seguenti rilievi:
i) la Soprintendenza ABAP Molise avrebbe espresso “ Dissenso qualificato ai sensi dell’art. 14-quinquies L.241/1990, che determina l’impossibilità di concludere positivamente il procedimento ”. Inoltre, il Consorzio di Bonifica avrebbe espresso “ Parere negativo vincolante per interesse sensibile (tutela della risorsa idrica e uso agricolo del suolo) ”, ritenendo quindi tali pareri negativi “non superabili”;
ii) in relazione ad E.N.A.C., “ Il proponente non ha prodotto il nulla osta né l’asseverazione ” e “ la mancata acquisizione del nulla osta E.N.A.C. costituisce ulteriore motivo di impossibilità alla conclusione positiva ”.
1.2. Contro la citata determinazione negativa la società ha proposto l’odierno ricorso, affidandosi ai seguenti motivi di gravame, così rubricati:
I- «SULLA VIOLAZIONE DEL MODULO PROCEDIMENTALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10-bis, 14 e seguenti della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 199/2021. Violazione e falsa applicazione del Regolamento UE n. 2577/2022. Violazione della direttiva UE 2018/2001. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione del PNRR. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione dell’art. 41 CDFUE e dell’art. 6 CEDU. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione del principio di proporzionalità e di leale collaborazione. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Sviamento di potere. Ingiustizia manifesta »;
II- « SULLA IDONEITÀ DELL’AREA DI PROGETTO. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 199/2021 e del D.L. n. 175/2025. Violazione della direttiva 2001/77/CE, della direttiva 2009/28/CE, della direttiva 2018/2001/UE e del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto »;
III- « SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO COMUNALE PER MANIFESTO DIFETTO DI ISTRUTTORIA. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto »;
IV- « SULLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14-bis della l. n. 241/90. Violazione dei principi del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrazione. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva 2011/92/CE. Violazione dell’art. 6 CEDU. Violazione dell’art. 41 CDFUE. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Travisamento dei fatti rilevanti »;
V- « SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA E LA CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA DEL PROVVEDIMENTO DEL COMUNE. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 199/2021. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2018/2001/UE. Violazione e falsa applicazione del PTPAAV. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa; travisamento dei presupposti in fatto e diritto; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di proporzionalità. Illegittimità in via autonoma e derivata »;
VI- « SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL PARERE DEL CONSORZIO DI BONIFICA E LA CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA DEL PROVVEDIMENTO DEL COMUNE. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 199/2021 e del D.L. n. 175/2025. Violazione e falsa applicazione della D.G.R. Molise n. 187/2022. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2018/2001/UE. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa; travisamento dei presupposti in fatto e diritto; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di proporzionalità. Illegittimità in via autonoma e derivata ».
In estrema sintesi con il ricorso ci si è doluti del fatto che:
A) l’Amministrazione procedente non si sarebbe autonomamente pronunciata sul progetto ma avrebbe attribuito efficacia vincolante ai pareri negativi espressi dalla Soprintendenza e dal Consorzio di Bonifica (a loro volta asseritamente illegittimi), in presunta violazione delle regole di funzionamento della Conferenza di Servizi: in altre parole il Comune adottato un provvedimento di diniego attribuendo valenza interdittiva ai pareri negativi pervenuti e senza operare il necessario bilanciamento degli interessi in gioco (motivo I, che sul punto ha citato le seguenti sentenze del T.A.R. Molise: sent. n. 363/2024; sent. n. 190/2025; sent. n. 65/2026);
B) l’intervento ricadrebbe in area idonea secondo l’art. 20, comma 8, lett. C-ter, n. 2 del D.Lgs. n. 199/2021 e il parere della Soprintendenza sarebbe stato illegittimo per aver considerato l’area non idonea ai sensi dell’art. 11 ter c.2 del D.Lgs. 190/2024, mentre l’impianto sarebbe ricaduto su terraferma e, comunque, “ la “nuova” disciplina delle aree idonee di cui all’art. 11bis del D.lgs. n. 190/2024 introdotta dal D.L. n. 175/2025, non trova applicazione al caso di specie in virtù della norma transitoria di cu all’art. 2, co. 1-bis, del medesimo D.L. n. 175/2025, ai sensi del quale “Le disposizioni di cui agli articoli 11bis, comma 1, e 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, introdotti dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente ”” (cfr. il ricorso alle pagine 9 e 10, motivo II);
C) l’azione amministrativa sarebbe stata affetta da un deficit istruttorio consistente nell’erronea valutazione della posizione dell’E.N.A.C., rispetto alla quale “ Il rilievo ostativo formulato dal Comune, quindi, è frutto di una clamorosa svista istruttoria, avendo la Società puntualmente prodotto quanto indicato da E.N.A.C. “al fine di considerare completati gli adempimenti ” (cfr. motivo III, il ricorso a pag. 11);
D) il provvedimento negativo sarebbe stato adottato in violazione delle garanzie partecipative dell’interessata, non essendo stata trasmessa alcuna comunicazione preventiva alla società e senza concedere un termine per osservazioni ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990 (motivo IV);
E) il parere negativo della Soprintendenza sarebbe stato inficiato sotto i seguenti profili:
- non solo per aver ritenuto l’area non idonea, ma anche per essersi fondato sulla mera ricognizione dei beni presenti nell’area vasta di riferimenti e sugli indirizzi del P.T.P.A.A.V., tuttavia “ senza individuare alcun concreto profilo di impatto del progetto su questi beni, e senza enucleare alcun elemento dotato di consistenza apprezzabile, che valga a dimostrare l’incompatibilità del progetto rispetto alle caratteristiche dell’area ” (cfr. il ricorso a pag. 13);
- anche per quanto concerne gli aspetti percettivi, rispetto ai quali il parere si sarebbe limitato ad asserire che il progetto andrebbe a modificare l visuali che si aprono dalla S.S. 40, comportando una significativa modifica percettiva del paesaggio agrario tutelato, che secondo il ricorso non sarebbe stato possibile evincere -al contrario di quanto sostenuto dal parere- dal fotorender prodotto dalla ditta (sul punto è stata richiamata la sentenza del T.A.R. Molise n. 65/2026);
- per essere stato genericamente motivato sul tema dell’effetto cumulo “ limitandosi a segnalare la presenza di altri tre impianti “uno sulla SP 130, a distanza di circa 1,8 Km e due sulla SP 40 a distanza di circa 400 m e 1,4 km dall’impianto in esame”, senza tuttavia illustrare (né tantomeno dimostrare) come il Progetto sia percepibile negativamente in tale ampio scenario d’insieme ” (cfr. il ricorso a pag. 18; motivo V);
F) il parere negativo del Consorzio di Bonifica del Basso Molise sarebbe stato, a sua volta, inficiato sotto i seguenti profili:
- “ l’asserita natura “non superabile” dello stesso affermata dal Comune nel provvedimento impugnato (di per sé illegittima per quanto sopra esposto al primo motivo di ricorso), è smentita (anche) dai rilievi svolti dal medesimo Consorzio, il quale afferma espressamente che, qualora la procedura di PAS dovesse concludersi con adozione “positiva” del relativo Provvedimento, la Società Proponente, ancor prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico, sarà tenuta a stipulare specifiche Convenzioni e alla contribuzione dei ruoli ” (cfr. il ricorso a pag. 19);
- sarebbe stato inoltre erroneo il richiamo alla disciplina delle aree idonee di cui al D.L. n. 175/2025, trattandosi -nella prospettiva del ricorso- di area idonea;
- sarebbe stato contraddittorio nella misura in cui, da un lato, si sarebbe limitato ad evidenziare in modo estremamente generico e astratto che “ la sottrazione di ulteriore terreno alla produzione agricola in una zona particolarmente vocata a tali attività risulta in palese contrasto con una delle principali funzioni istituzionali dei Consorzi di bonifica tesa a favorire la fruizione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico in agricoltura ” (cfr. il ricorso a pag. 19) e, dall’altro, avrebbe subito dopo preso atto che negli elaborati progettuali sarebbe stato dimostrato “ il rispetto delle distanze previste dalla fascia di servitù d’acquedotto e l’assenza di interferenze tra le opere da realizzarsi con le reti e i manufatti consortili” e che “l’impianto fotovoltaico di progetto non comporti modifiche significative alle caratteristiche idrauliche esistenti del lotto e che la porzione prevalente del terreno resterà libera e permeabile, garantendo il naturale processo di infiltrazione. Nella stessa relazione di invarianza viene inoltre affrontato il tema della compensazione idraulica destinando la risoluzione per la gestione del volume d’invaso, pari a 264 mc, con la realizzazione di cunette drenanti integrate nel campo fotovoltaico ” (cfr. il ricorso alle pagine 19 e 20).
Con il ricorso è stata proposta anche una domanda cautelare con la quale la parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare all’Amministrazione un riesame degli atti impugnati ovvero, in subordine, di voler disporre la fissazione a breve dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10 cod.proc.amm., deducendo, in particolare, che “ per il progetto della Società è stata presentata richiesta di accesso al contributo previsto dalla Missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.2, del PNRR, ed il relativo procedimento di ammissione agli incentivi è stato avviato dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con nota del 24.11.2025 cfr. doc. 14). Al riguardo, è d’uopo evidenziare che, ai sensi art. 1, comma 1, lett. c), punto ii), del D.M. 8 maggio 2025, gli impianti ammessi al suddetto contributo “devono completare i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione entro il 30 giugno 2026” (…) il provvedimento di diniego illegittimamente disposto dal Comune resistente mette dunque a serio rischio la sostenibilità economica dell’investimento ” (cfr. il ricorso a pag. 21).
2. In resistenza al ricorso, per il Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito l’infondatezza del ricorso rappresentando che:
- “ la disciplina transitoria delle aree idonee è contenuta nell’art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021. In particolare, la le era c-quater considera idonee le aree che non siano ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 né ricadano nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della Parte II o dell’art. 136 del medesimo decreto. Nel caso in esame, l’area oggetto di intervento risulta sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. 42/2004, in quanto ricompresa nel PTPAAV n. 1 “Fascia Costiera”, che equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico. Ne consegue che l’area non rientra tra quelle qualificabili come idonee ai sensi della disciplina statale e non può trovare applicazione il regime di favore invocato dalla ricorrente ” (cfr. la memoria della difesa erariale del 6 marzo 2026, a pag. 4);
- “ l’area interessata dall’intervento ricade in ambito irriguo e che la Regione Molise, con DGR n. 187/2022, ha individuato specifiche categorie di aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici, tra le quali risultano ricomprese le aree irrigue ” (cfr. la citata memoria a pag. 5);
- “ le valutazioni dell’autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico integrano espressione di discrezionalità tecnica ampia e qualificata, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fa i (Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 2022, n. 8167), proprio perché a iene a valutazioni complesse che investono il rapporto tra intervento progettuale e valori identitari del territorio ” (cfr. memoria cit. a pag. 6);
- “ sotto il profilo processuale, deve evidenziarsi che il parere reso dalla SABAP Molise in sede di Conferenza di servizi non possiede natura autonomamente lesiva, trattandosi di a o endoprocedimentale privo di efficacia esterna autonoma. La giurisprudenza è costante nel ritenere che i pareri espressi nell’ambito della Conferenza di servizi producano effe i lesivi solo attraverso la determinazione conclusiva dell’amministrazione procedente che li recepisce ” (la memoria cit. 7);
- “ La determinazione conclusiva del Comune ha disposto la chiusura negativa della PAS valorizzando non solo il contenuto del parere della Soprintendenza, qualificato come dissenso espresso da amministrazione preposta alla tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 14-quinquies L. 241/1990, ma anche il parere del Consorzio di Bonifica e ulteriori profili ostativi, non specificamente contestati (e che consentono la consolidazione dell’a o impugnato, con conseguente carenza di interesse a coltivare censure nei confronti del giudizio paesaggistico) ” (cfr. la memoria cit. a pag. 8);
- sulla domanda cautelare, “ il periculum in mora appare quanto meno evanescente, dal momento che non si comprende dove risieda il grave pregiudizio dedotto dalla ricorrente, posto che il “bene della vita” cui essa ambisce è di carattere meramente economico, dunque ristorabile in ogni tempo e, come tale, nulla depone nel senso della necessità di un’anticipazione della tutela prima della naturale sede di merito. Per converso, nell’ottica di un ponderato bilanciamento di interessi che tenga adeguatamente conto del principio di precauzione a rilevanza comunitaria, va ritenuta la necessità di prevenire fin dalla fase incidentale cautelare qualsiasi rischio di compromissione, potenzialmente irreversibile, del paesaggio, senza un adeguato approfondimento delle tematiche in discussione, proprio della sede di discussione di merito” (cfr. la memoria cit. a pag. 9).
3. La difesa erariale si è costituita separatamente anche per l’E.N.A.C. (Ente Nazionale per l’Aviazione), la quale ha in questo caso eccepito l’infondatezza del ricorso e “ che E.N.A.C. è privo di interesse alcuno alla definizione dell’odierno procedimento, atteso che non sussistono circostanze di interesse aeronautico in ordine all’istanza presentata dal ricorrente ” (cfr. la memoria della difesa erariale del 6 marzo 2023, pag. 3), ammettendo in questo caso che “ il silenzio espresso da E.N.A.C. deve intendersi come silenzio senza condizioni per gli effetti della L. 241/1990. L’E.N.A.C. ha, dunque, agito nel pieno rispetto della normativa vigente ” in quanto “ il superamento dei termini decadenziali comporterebbe l’esaurimento o la consumazione del potere di provvedere (cfr. Cons. Stato 6336/2021; Cons. Stato 2245/2022; Cons. Stato 6342/2018; Cons. Stato 6273/2018). Tale orientamento risulta oggi pienamente confermato dal dato normativo: in particolare, l’art. 2 comma 8 bis L. 241/1990 dispone che le determinazioni e i provvedimenti adottati dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, le era c) sono inefficaci ” (cfr. la cit. memoria a pag. 4).
4. Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026, dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia nel merito mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., la causa, sentiti i difensori presenti, è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio rileva che sussistono i presupposti per l’immediata definizione integrale del giudizio in applicazione dell’articolo appena citato.
6. Il ricorso deve essere accolto per l’assorbente fondatezza delle censure appuntate sul deficit motivazionale (motivo I) e istruttorio (motivo III) che ha irrimediabilmente inficiato il provvedimento impugnato.
I motivi possono essere congiuntamente esaminati per l’intima connessione tra i due vizi.
7. La disamina deve partire dall’analisi dei contenuti del provvedimento impugnato.
La motivazione del provvedimento negativo conclusivo della Conferenza di Servizi è la seguente:
“ PRESO ATTO CHE
-risultano acquisiti due pareri negativi qualificati;
-E.N.A.C. non ha espresso il necessario nulla osta;
- non sussistono i presupposti per la conclusione positiva del procedimento;
- ai sensi dell’art. 14-bis comma 6 e dell’art. 14-quinquies L.241/1990, in presenza di dissenso qualificato il procedimento si conclude negativamente.
RITENUTO CHE:
- non sussistono i presupposti per il rilascio del titolo abilitativo PAS;
- le motivazioni di dissenso degli enti preposti alla tutela paesaggistica e alla gestione della risorsa agricola e irrigua sono pienamente coerenti con la normativa vigente e non superabili;
- la mancata acquisizione del nulla osta E.N.A.C. costituisce ulteriore motivo di impossibilità alla conclusione positiva ” (cfr. il provvedimento impugnato).
7.1. Quindi, il provvedimento impugnato è stato basato sui seguenti tre rilievi motivazionali:
- insussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo;
- esistenza di due dissensi qualificati insuperabili ex artt. 14- bis comma 6 e 14- quinquies della legge n. 241/1990;
- mancata acquisizione del nulla osta E.N.A.C..
7.2. Ciascuno dei tre elementi motivazionali, come sta per dirsi, è affetto da un irrimediabile deficit istruttorio e motivazionale.
7.2.1. La motivazione secondo la quale “ non sussistono i presupposti per il rilascio del titolo abilitativo PAS ” è apodittica e priva di un’argomentazione logica idonea a lasciar emergere le valutazioni svolte dall’Amministrazione procedente sul punto: in questa parte il deficit motivazionale è evidente.
7.2.2. Il terzo pilastro motivazionale, incentrato sulla mancata acquisizione del nulla osta dell’E.N.A.C., è irrimediabilmente affetto da un deficit istruttorio, prima che motivazionale.
L’Amministrazione procedente ha inteso denegare l’abilitazione richiesta dall’interessata per non essere stato acquisita la posizione positiva dell’E.N.A.C., che in realtà doveva ritenersi formata per silentium .
Sul punto è sufficiente rimarcare come la stessa difesa erariale abbia evidenziato che “ il silenzio espresso da E.N.A.C. deve intendersi come silenzio senza condizioni per gli effetti della L. 241/1990. L’E.N.A.C. ha, dunque, agito nel pieno rispetto della normativa vigente ” in quanto “ il superamento dei termini decadenziali comporterebbe l’esaurimento o la consumazione del potere di provvedere (cfr. Cons. Stato 6336/2021; Cons. Stato 2245/2022; Cons. Stato 6342/2018; Cons. Stato 6273/2018). Tale orientamento risulta oggi pienamente confermato dal dato normativo: in particolare, l’art. 2 comma 8 bis L. 241/1990 dispone che le determinazioni e i provvedimenti adottati dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, le era c) sono inefficaci ” (cfr. la memoria della difesa erariale del 6 marzo 2023, a pag. 4).
Onde neppure questo elemento motivazionale vale a sorreggere la determinazione negativa impugnata.
7.3. In questo peculiare contesto motivazionale, caratterizzato da gravi lacune e inesattezze, nemmeno il secondo pilastro della motivazione risulta sufficiente a sorreggere la determinazione impugnata.
In particolare, il Collegio non può fare a meno di notare subito che nessuna delle regole richiamate dal provvedimento attribuiscono ai dissensi qualificati, resi nel corso della Conferenza di servizi, la declamata natura insuperabile.
7.3.1. Innanzitutto, l’art. 14- bis comma 6 della legge n. 241 del 1990 non contiene previsioni riguardanti il “dissenso qualificato”, né nella versione vigente ratione temporis (“ Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. ”), né nella versione vigente dal 19 febbraio 2026 ( “Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), e con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, avverso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato ai sensi del comma 3 o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza” ).
7.3.2. Per converso, neppure l’art. 14- quinquies della legge n. 241/1990 vale di per sé a giustificare la conclusione cui è pervenuta l’Amministrazione procedente.
Quest’ultima regola, infatti, pur dettando una regola relativa al dissenso delle Amministrazioni portatrici di interessi cd. sensibili, non disciplina affatto le conseguenze del dissenso qualificato sulle sorti del procedimento, limitandosi a dettare “ Rimedi per le amministrazioni statali dissenzienti ” “ avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza ”.
7.3.3. E questo, denotando una evidente inadeguatezza motivazionale, già avvia ad acclarare l’illegittimità del provvedimento impugnato.
7.3.4. Illegittimità che trova conferma anche dal confronto dell’azione amministrativa in contestazione con la distinta regola di cui all’art. 14- bis, comma 5, della legge n. 241 del 1990, la quale, lungi dall’attribuire sempre e comunque natura insuperabile ai dissensi resi dalle Amministrazioni preposte alla cura degli interessi sensibili, si limita a rimettere una simile possibilità alle valutazioni autonome dell’Amministrazione procedente.
Infatti, l’art. 14- bis, comma 5, cit., dispone che “… Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda… ”.
7.4. Ora, nel caso di specie una simile valutazione è mancata del tutto, essendosi l’Amministrazione procedente limitata a constatare la natura insuperabile dei dissensi espressi dalla Soprintendenza e dal Consorzio di Bonifica come se questa discendesse direttamente dalla legge.
Non resta, quindi, che rilevare anche sotto questo profilo l’illegittimità del provvedimento impugnato, questo recando una grave lacuna motivazionale anche nella parte in cui ha ascritto natura insuperabile ai pareri negativi delle Amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili: da un lato, ritenendo erroneamente che una simile natura discendesse da norme di legge invece inconferenti; dall’altro, senza procedere ad alcuna autonoma valutazione sul punto, come richiesto dall’art. 14- bis , comma 5, della legge n. 241/1990.
8. In definitiva il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto affetto da un grave deficit motivazionale, nessuno dei tre elementi motivazionali sui quali è stato basato risultando adeguato.
Onde al Collegio non resta che rilevare la fondatezza della censura appuntata sul difetto di motivazione del provvedimento impugnato, con assorbimento di tutti gli altri motivi, vertendosi in larga parte in tema di poteri valutativi non ancora esercitati dall’Amministrazione procedente.
9. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dunque, con l’assorbimento dei residui motivi di doglianza il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
L’Amministrazione dovrà pertanto rideterminarsi in ordine alla posizione dell’interessata in aderenza ai principi enunciati nella presente decisione.
10. Le spese di lite, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge, possono essere infine integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di Campomarino prot. n. 22586 del 10.12.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA TI, Presidente
GI AL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AL | RA TI |
IL SEGRETARIO