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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Andrea Amadei Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta iscritto al n. 1733/2024 V.G. instaurato da
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 24.1.1967 rappresentata e difesa dall'Avv. MILENA LANCELLOTTI, del foro di Catanzaro, domiciliatario, giusta procura in calce al ricorso;
e
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(CZ) il 03.4.1960 rappresentato e difeso dall'Avv. MILENA LANCELLOTTI, del foro di Catanzaro, domiciliatario, giusta procura in calce al ricorso;
con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
FATTO E DI DIRITTO
- vista l'istanza congiunta depositata il giorno 20/12/2024, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AZ il 13.8.1990;
- considerato che i ricorrenti, con la dichiarazione dagli stessi sottoscritta ed allegata alle note sostitutive dell'udienza del 09.1.2025, hanno insistito nella loro richiesta alle condizioni indicate in ricorso;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti il 13/08/1990 hanno contratto matrimonio concordatario in AZ trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di AC, anno 1990, n. 12, parte II, serie B;
b) dal matrimonio è nato un figlio, , maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
c) i medesimi coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Locri n. 4211 Cron., n. Rep. 908/1993, depositata il 22.12.1993, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale del 18.11.1993;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- precisato che le parti non hanno posto alcuna condizione rilevante per il presente giudizio;
- rilevato ancora che, per come evidenziato in ricorso, entrambi i coniugi hanno rinunciato a qualsiasi contributo a titolo di mantenimento e di assistenza nonché attestano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, con la conseguenza che nessuna statuizione va disposta sul punto in questa sede;
- considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo n. 2, lett. b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositata il 20/12/2024, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AZ (RC) il 13/08/1990 tra , nata a Parte_1
AC (RC) il 24/01/1967, e nato a [...] Controparte_1
(CZ) il 03.4.1960, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AC, anno1990, n. 12, parte II, serie B, alle condizioni indicate in parte motiva e, dunque, senza condizioni;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AZ (in cui il matrimonio è stato celebrato) e del comune di AC (in cui l'atto è stato trascritto nel registro degli atti di
Pag. 2 di 3 matrimonio, al n. 12, parte II, serie B, anno1990), per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10/01/2025 effettuata mediante Microsoft Teams
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Dott. Andrea Amadei
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Andrea Amadei Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta iscritto al n. 1733/2024 V.G. instaurato da
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 24.1.1967 rappresentata e difesa dall'Avv. MILENA LANCELLOTTI, del foro di Catanzaro, domiciliatario, giusta procura in calce al ricorso;
e
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(CZ) il 03.4.1960 rappresentato e difeso dall'Avv. MILENA LANCELLOTTI, del foro di Catanzaro, domiciliatario, giusta procura in calce al ricorso;
con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
FATTO E DI DIRITTO
- vista l'istanza congiunta depositata il giorno 20/12/2024, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AZ il 13.8.1990;
- considerato che i ricorrenti, con la dichiarazione dagli stessi sottoscritta ed allegata alle note sostitutive dell'udienza del 09.1.2025, hanno insistito nella loro richiesta alle condizioni indicate in ricorso;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti il 13/08/1990 hanno contratto matrimonio concordatario in AZ trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di AC, anno 1990, n. 12, parte II, serie B;
b) dal matrimonio è nato un figlio, , maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
c) i medesimi coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Locri n. 4211 Cron., n. Rep. 908/1993, depositata il 22.12.1993, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale del 18.11.1993;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- precisato che le parti non hanno posto alcuna condizione rilevante per il presente giudizio;
- rilevato ancora che, per come evidenziato in ricorso, entrambi i coniugi hanno rinunciato a qualsiasi contributo a titolo di mantenimento e di assistenza nonché attestano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, con la conseguenza che nessuna statuizione va disposta sul punto in questa sede;
- considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo n. 2, lett. b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositata il 20/12/2024, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AZ (RC) il 13/08/1990 tra , nata a Parte_1
AC (RC) il 24/01/1967, e nato a [...] Controparte_1
(CZ) il 03.4.1960, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AC, anno1990, n. 12, parte II, serie B, alle condizioni indicate in parte motiva e, dunque, senza condizioni;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AZ (in cui il matrimonio è stato celebrato) e del comune di AC (in cui l'atto è stato trascritto nel registro degli atti di
Pag. 2 di 3 matrimonio, al n. 12, parte II, serie B, anno1990), per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10/01/2025 effettuata mediante Microsoft Teams
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Dott. Andrea Amadei
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