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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/07/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
(Continua dal verbale di udienza del 17.72025): Il Giudice , dott.ssa Patrizia Baici, al termine della camera di consiglio, sentita la discussione dei difensori al termine della camera di consiglio decide la causa pronunciando la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE-LAVORO
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 644 /2024 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
TRA
( , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore , con Sede Legale Parte_2
in Settimo Rottaro (TO), in Via San Martino n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pascucci ( , e Email_1
presso questi elettivamente domiciliata giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente e legale Rappresentante pro- P.IVA_2
tempore, con Sede in Roma, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti con CP_1 Controparte_2
Sede in Roma, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 448 / 1998, nonché della
1 procura a rogito della dott.ssa Notaio in Tivoli, n. rep. Persona_1
37521/racc. 5762 del 3 luglio 2014, rappresentato e difeso dall'Avv.
Fernando BAGNASCO per procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr. Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Persona_2
Vercelli, piazza Ernesto Zumaglini n. 10, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto
RESISTENTE
E
, con sede in Roma, alla Via Controparte_3
Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Oddo
( con studio in Catania, Email_2
V.le XX Settembre 43 giusta procura allegata alla memoria difensiva
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento.
Le parti hanno concluso come riportato nel verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la società ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 110 2024 90239515 11/000 notificata in data 19.7.2024 da per il pagamento dell'avviso di CP_4 addebito n. 41020210006120530000, notificato in data 10/12/2021 da CP_
di Vercelli in merito a omissione contributiva per complessivi € CP_1
74.506,51 (all. 1).
A motivo dell'opposizione parte ricorrente ha dedotto l'avvenuto annullamento del predetto avviso di addebito giusta Sentenza N. 233/2022 pubblicata in data 29/09/2022 emessa dal Tribunale di Vercelli (all. 2).
2 si è regolarmente costituito in giudizio dando atto che l ha CP_1 CP_1 espressamente riconosciuto ed effettuato in via di autotutela amministrativa lo sgravio dell'avviso di addebito in oggetto (cfr. docc. all.), segnalando che “…Come da sentenza del 29/09/2022 n. 11 R.G. 2022, emessa dal Tribunale di Vercelli, l'avviso di addebito opposto n. 410
20210006120530000, è stato sgravato…”, con conseguente sgravio pure dell'intimazione di pagamento specificamente contestata.
L'istituto chiede pertanto dichiararsi la cessata la materia del contendere.
si è costituita in giudizio chiedendo dichiararsi il difetto di CP_4 legittimazione passiva in capo ad e comunque infondato il ricorso. CP_4
All'odierna udienza le parti hanno dato atto della cessazione della materia del contendere e la difesa di parte ricorrente ha insistito per la condanna dell alle spese di causa. CP_1
Esaminata la documentazione prodotta in causa va, in effetti, dichiarata cessata la materia del contendere per effetto dello sgravio operato in sede di autotutela dall a seguito della pronuncia emessa Controparte_6 da questo stesso Giudice del 29.9.2022.
Al solo fine della pronuncia sulle spese di lite, occorre dire che l'intimazione di pagamento in questa sede opposta, fondata sull'avviso di addebito già oggetto della causa decisa con la sentenza su richiamata, non avrebbe dovuto essere notificata alla parte ricorrente in quanto la sentenza citata ha annullato l'avviso di addebito e la sede di Vercelli CP_1 in data 6.9.2024 ha provveduto ad annullare il debito contributivo portato dall'avviso di addebito posto a fondamento dell'intimazione stessa.
Va detto che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data
19.7.2024 e necessariamente parte ricorrente ha proposto opposizione.
Lo scambio pec prodotto da parte ricorrente evidenzia la perseveranza dell'ente impositore nel ritenere dovuto quanto riportato nell'avviso di addebito posto a fondamento dell'avviso di addebito.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, quindi, non vi sono motivi per discostarsi dal principio di cui all'art. 91 cpc e le stesse, liquidate secondo i criteri di cui al DM 55/2014 nei valori minimi, considerate
3 l'attività e la semplicità delle argomentazioni svolte, sono poste a carico di e parti soccombenti nel presente giudizio. CP_1 CP_4
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
DICHIARA cessata la materia del contendere.
CONDANNA l e in solido fra loro alla rifusione delle spese di CP_1 CP_4 giudizio che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre € 43,00 CU, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Vercelli, 17.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia BAICI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE-LAVORO
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 644 /2024 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
TRA
( , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore , con Sede Legale Parte_2
in Settimo Rottaro (TO), in Via San Martino n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pascucci ( , e Email_1
presso questi elettivamente domiciliata giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente e legale Rappresentante pro- P.IVA_2
tempore, con Sede in Roma, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti con CP_1 Controparte_2
Sede in Roma, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 448 / 1998, nonché della
1 procura a rogito della dott.ssa Notaio in Tivoli, n. rep. Persona_1
37521/racc. 5762 del 3 luglio 2014, rappresentato e difeso dall'Avv.
Fernando BAGNASCO per procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr. Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Persona_2
Vercelli, piazza Ernesto Zumaglini n. 10, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto
RESISTENTE
E
, con sede in Roma, alla Via Controparte_3
Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Oddo
( con studio in Catania, Email_2
V.le XX Settembre 43 giusta procura allegata alla memoria difensiva
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento.
Le parti hanno concluso come riportato nel verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la società ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 110 2024 90239515 11/000 notificata in data 19.7.2024 da per il pagamento dell'avviso di CP_4 addebito n. 41020210006120530000, notificato in data 10/12/2021 da CP_
di Vercelli in merito a omissione contributiva per complessivi € CP_1
74.506,51 (all. 1).
A motivo dell'opposizione parte ricorrente ha dedotto l'avvenuto annullamento del predetto avviso di addebito giusta Sentenza N. 233/2022 pubblicata in data 29/09/2022 emessa dal Tribunale di Vercelli (all. 2).
2 si è regolarmente costituito in giudizio dando atto che l ha CP_1 CP_1 espressamente riconosciuto ed effettuato in via di autotutela amministrativa lo sgravio dell'avviso di addebito in oggetto (cfr. docc. all.), segnalando che “…Come da sentenza del 29/09/2022 n. 11 R.G. 2022, emessa dal Tribunale di Vercelli, l'avviso di addebito opposto n. 410
20210006120530000, è stato sgravato…”, con conseguente sgravio pure dell'intimazione di pagamento specificamente contestata.
L'istituto chiede pertanto dichiararsi la cessata la materia del contendere.
si è costituita in giudizio chiedendo dichiararsi il difetto di CP_4 legittimazione passiva in capo ad e comunque infondato il ricorso. CP_4
All'odierna udienza le parti hanno dato atto della cessazione della materia del contendere e la difesa di parte ricorrente ha insistito per la condanna dell alle spese di causa. CP_1
Esaminata la documentazione prodotta in causa va, in effetti, dichiarata cessata la materia del contendere per effetto dello sgravio operato in sede di autotutela dall a seguito della pronuncia emessa Controparte_6 da questo stesso Giudice del 29.9.2022.
Al solo fine della pronuncia sulle spese di lite, occorre dire che l'intimazione di pagamento in questa sede opposta, fondata sull'avviso di addebito già oggetto della causa decisa con la sentenza su richiamata, non avrebbe dovuto essere notificata alla parte ricorrente in quanto la sentenza citata ha annullato l'avviso di addebito e la sede di Vercelli CP_1 in data 6.9.2024 ha provveduto ad annullare il debito contributivo portato dall'avviso di addebito posto a fondamento dell'intimazione stessa.
Va detto che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data
19.7.2024 e necessariamente parte ricorrente ha proposto opposizione.
Lo scambio pec prodotto da parte ricorrente evidenzia la perseveranza dell'ente impositore nel ritenere dovuto quanto riportato nell'avviso di addebito posto a fondamento dell'avviso di addebito.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, quindi, non vi sono motivi per discostarsi dal principio di cui all'art. 91 cpc e le stesse, liquidate secondo i criteri di cui al DM 55/2014 nei valori minimi, considerate
3 l'attività e la semplicità delle argomentazioni svolte, sono poste a carico di e parti soccombenti nel presente giudizio. CP_1 CP_4
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
DICHIARA cessata la materia del contendere.
CONDANNA l e in solido fra loro alla rifusione delle spese di CP_1 CP_4 giudizio che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre € 43,00 CU, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Vercelli, 17.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia BAICI
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