TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/11/2025, n. 3087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3087 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 8445/2019 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Panico Luigi Parte_1 C.F._1 (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Palmieri Fabrizio Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. ); C.F._3 APPELLATA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
30.10.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 06.12.2019, impugnava la sentenza n. Parte_1
3475/2019 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia in data 12.11.2019, con la quale era stata rigettata la domanda formulata nei confronti di quale impresa Controparte_1 designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante esponeva quanto segue:
• in data 16.08.2017, alle ore 19.30 circa, in San Sebastiano al Vesuvio, mentre percorreva a piedi la via Plinio, accingendosi ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investito da una vettura che transitava a velocità sostenuta;
• non era possibile identificare l'autoveicolo, né il suo guidatore, che si dileguava repentinamente;
• in conseguenza del descritto sinistro, riportava lesioni personali. Parte_1
L'attore chiedeva, pertanto, la condanna della controparte al risarcimento del danno patito.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Sant' Anastasia rigettava la domanda in questione, affermando che “manca la prova che l'incidente de quo si sia verificato nei termini indicati dalla parte istante”: sosteneva che la dinamica del sinistro prospettata dalla teste escussa
è incompatibile con i danni riportati dalla vittima e che non è stato dimostrato il motivo per il quale il veicolo investitore è rimasto non identificato.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione, Parte_1 evidenziando che la teste escussa ha riferito le ragioni che hanno impedito di identificare il veicolo investitore e che la compatibilità delle lesioni ripostate con il sinistro lamentato è stata confermate dal consulente tecnico designato dalla Controparte_1
1.4 – Si costituiva in giudizio argomentando circa l'infondatezza Controparte_1 dell'appello e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva ritenuta matura per la decisione;
all'udienza del 30.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 12.11.2019 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 06.12.2019; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 13.12.2019, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2 2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 – Nel merito, le doglianze formulate dall'appellante riguardano sostanzialmente l'erronea valutazione delle prove raccolte nel corso del giudizio di primo grado;
il danneggiato, infatti, ha affermato che le stesse, diversamente rispetto a quanto argomentato dal Giudice di Pace, sono idonee a provare il sinistro per cui è causa.
L'appello deve essere rigettato, pur essendo necessario approfondire e chiarire la motivazione resa dal Giudice di prime cure.
3.1 – Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che, in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005, al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale (art. 2697 c.c.), l'onere di provare il fatto generatore del danno, cioè che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato. Egli, pertanto, è tenuto a dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente del mezzo non identificato;
deve fornire prova, inoltre, del fatto che tale veicolo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (Cassazione civile sez. III, 15/02/2024, n.
4213; Cassazione civile sez. III, 19/04/2023, n. 10540; Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, n.
15367).
3.2 – Nel caso di specie, l'attore in primo grado non ha soddisfatto l'onere probatorio in questione. Invero, al fine di dimostrare il sinistro descritto all'interno dell'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto l'escussione della teste , ammessa dal Giudice di prime cure;
la Testimone_1 stessa ha confermato la dinamica dell'incidente per cui è causa;
tuttavia, la prospettazione resa
3 dalla testimone risulta incompatibile con i danni riportati dalla vittima, come osservato dal
Giudice di Pace;
ella, pertanto, non può essere considerata attendibile.
In generale, la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988).
Nel caso in questione, sussistono significativi elementi soggettivi di inattendibilità della teste, alla luce del legame affettivo che la lega all'attore, che è il suo compagno, in favore del quale ha già testimoniato in altri giudizi.
Peraltro, l'attendibilità della testimonianza è minata dalla lacunosità e dalla contraddittorietà delle dichiarazioni rese: la teste, infatti, non è riuscita a ricostruire in maniera precisa la dinamica del sinistro. Invero, la stessa ha riferito che stava attraversando la strada sulle strisce Parte_1 pedonali e, giunto in prossimità del centro della carreggiata, veniva investito da un'automobile; tale prospettazione risulta anzitutto divergente rispetto a quella descritta dall'attore all'interno dell'atto di citazione, in cui si afferma che l'incidente è avvenuto non durante l'attraversamento, bensì mentre il pedone “si accingeva ad attraversare la strada”.
La teste, inoltre, non ha chiarito la direzione dell'attraversamento, non avendo precisato se il veicolo provenisse dalla destra oppure dalla sinistra del pedone. È indubbio, tuttavia, che il pedone prestasse il fianco alla vettura investitrice, poiché, secondo la teste, stava attraversando la strada trasversalmente, in corrispondenza delle strisce pedonali. La ricostruzione offerta dalla testimone, dunque, è incorsa in una contraddizione, quando la stessa ha riferito che il suo compagno “veniva colpito dall'auto all'altezza del fondoschiena e cadeva al suolo con il corpo in avanti”: l'impatto, in effetti, non avrebbe potuto avvenire da dietro, ma avrebbe dovuto avvenire con il fianco della vittima, dato che la stessa stava attraversando la strada trasversalmente;
conseguentemente, è inverosimile che, a seguito dell'impatto, il pedone sia caduto in avanti e non lateralmente.
4 Con riferimento alle lesioni riportate, la testimonianza è del tutto vaga. La teste, infatti, ha affermato soltanto la presenza di “lesioni alla mano”, ma non è stata in grado di ricordare se si trattasse della mano destra oppure della sinistra. Inoltre, ella non ha riferito la presenza di altre lesioni, oltre a quelle riguardanti la mano;
del resto, dal verbale di Pronto Soccorso si evince soltanto la frattura del V dito della mano destra: ciò è del tutto incompatibile con la dinamica riferita dalla teste, poiché implica che il danneggiato non abbia riportato danni nel punto in cui è stato impattato dal veicolo in corsa, né escoriazioni o tumefazioni dovute alla caduta sul manto stradale.
Le citate lacune e contraddizioni costituiscono significativi elementi oggettivi di inattendibilità della testimonianza, che, unitamente ai menzionati indici soggettivi, impongono di affermare che la stessa non è idonea a provare il sinistro per cui è causa.
4 – Conseguentemente, il Giudice di primo grado ha correttamente affermato che il sinistro per cui è causa non è provato;
pertanto, l'appello in esame deve essere rigettato e la sentenza del
Giudice di prime cure deve essere confermata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
5 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella 2 fascia II del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato
D.M., in virtù dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
5.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
5 - condanna parte appellante alla refusione, in favore dell'appellata , delle Controparte_1 spese del presente giudizio, che liquida in € 850,50 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 17/11/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 8445/2019 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Panico Luigi Parte_1 C.F._1 (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Palmieri Fabrizio Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. ); C.F._3 APPELLATA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
30.10.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 06.12.2019, impugnava la sentenza n. Parte_1
3475/2019 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia in data 12.11.2019, con la quale era stata rigettata la domanda formulata nei confronti di quale impresa Controparte_1 designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante esponeva quanto segue:
• in data 16.08.2017, alle ore 19.30 circa, in San Sebastiano al Vesuvio, mentre percorreva a piedi la via Plinio, accingendosi ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investito da una vettura che transitava a velocità sostenuta;
• non era possibile identificare l'autoveicolo, né il suo guidatore, che si dileguava repentinamente;
• in conseguenza del descritto sinistro, riportava lesioni personali. Parte_1
L'attore chiedeva, pertanto, la condanna della controparte al risarcimento del danno patito.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Sant' Anastasia rigettava la domanda in questione, affermando che “manca la prova che l'incidente de quo si sia verificato nei termini indicati dalla parte istante”: sosteneva che la dinamica del sinistro prospettata dalla teste escussa
è incompatibile con i danni riportati dalla vittima e che non è stato dimostrato il motivo per il quale il veicolo investitore è rimasto non identificato.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione, Parte_1 evidenziando che la teste escussa ha riferito le ragioni che hanno impedito di identificare il veicolo investitore e che la compatibilità delle lesioni ripostate con il sinistro lamentato è stata confermate dal consulente tecnico designato dalla Controparte_1
1.4 – Si costituiva in giudizio argomentando circa l'infondatezza Controparte_1 dell'appello e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva ritenuta matura per la decisione;
all'udienza del 30.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 12.11.2019 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 06.12.2019; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 13.12.2019, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2 2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 – Nel merito, le doglianze formulate dall'appellante riguardano sostanzialmente l'erronea valutazione delle prove raccolte nel corso del giudizio di primo grado;
il danneggiato, infatti, ha affermato che le stesse, diversamente rispetto a quanto argomentato dal Giudice di Pace, sono idonee a provare il sinistro per cui è causa.
L'appello deve essere rigettato, pur essendo necessario approfondire e chiarire la motivazione resa dal Giudice di prime cure.
3.1 – Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che, in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005, al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale (art. 2697 c.c.), l'onere di provare il fatto generatore del danno, cioè che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato. Egli, pertanto, è tenuto a dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente del mezzo non identificato;
deve fornire prova, inoltre, del fatto che tale veicolo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (Cassazione civile sez. III, 15/02/2024, n.
4213; Cassazione civile sez. III, 19/04/2023, n. 10540; Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, n.
15367).
3.2 – Nel caso di specie, l'attore in primo grado non ha soddisfatto l'onere probatorio in questione. Invero, al fine di dimostrare il sinistro descritto all'interno dell'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto l'escussione della teste , ammessa dal Giudice di prime cure;
la Testimone_1 stessa ha confermato la dinamica dell'incidente per cui è causa;
tuttavia, la prospettazione resa
3 dalla testimone risulta incompatibile con i danni riportati dalla vittima, come osservato dal
Giudice di Pace;
ella, pertanto, non può essere considerata attendibile.
In generale, la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988).
Nel caso in questione, sussistono significativi elementi soggettivi di inattendibilità della teste, alla luce del legame affettivo che la lega all'attore, che è il suo compagno, in favore del quale ha già testimoniato in altri giudizi.
Peraltro, l'attendibilità della testimonianza è minata dalla lacunosità e dalla contraddittorietà delle dichiarazioni rese: la teste, infatti, non è riuscita a ricostruire in maniera precisa la dinamica del sinistro. Invero, la stessa ha riferito che stava attraversando la strada sulle strisce Parte_1 pedonali e, giunto in prossimità del centro della carreggiata, veniva investito da un'automobile; tale prospettazione risulta anzitutto divergente rispetto a quella descritta dall'attore all'interno dell'atto di citazione, in cui si afferma che l'incidente è avvenuto non durante l'attraversamento, bensì mentre il pedone “si accingeva ad attraversare la strada”.
La teste, inoltre, non ha chiarito la direzione dell'attraversamento, non avendo precisato se il veicolo provenisse dalla destra oppure dalla sinistra del pedone. È indubbio, tuttavia, che il pedone prestasse il fianco alla vettura investitrice, poiché, secondo la teste, stava attraversando la strada trasversalmente, in corrispondenza delle strisce pedonali. La ricostruzione offerta dalla testimone, dunque, è incorsa in una contraddizione, quando la stessa ha riferito che il suo compagno “veniva colpito dall'auto all'altezza del fondoschiena e cadeva al suolo con il corpo in avanti”: l'impatto, in effetti, non avrebbe potuto avvenire da dietro, ma avrebbe dovuto avvenire con il fianco della vittima, dato che la stessa stava attraversando la strada trasversalmente;
conseguentemente, è inverosimile che, a seguito dell'impatto, il pedone sia caduto in avanti e non lateralmente.
4 Con riferimento alle lesioni riportate, la testimonianza è del tutto vaga. La teste, infatti, ha affermato soltanto la presenza di “lesioni alla mano”, ma non è stata in grado di ricordare se si trattasse della mano destra oppure della sinistra. Inoltre, ella non ha riferito la presenza di altre lesioni, oltre a quelle riguardanti la mano;
del resto, dal verbale di Pronto Soccorso si evince soltanto la frattura del V dito della mano destra: ciò è del tutto incompatibile con la dinamica riferita dalla teste, poiché implica che il danneggiato non abbia riportato danni nel punto in cui è stato impattato dal veicolo in corsa, né escoriazioni o tumefazioni dovute alla caduta sul manto stradale.
Le citate lacune e contraddizioni costituiscono significativi elementi oggettivi di inattendibilità della testimonianza, che, unitamente ai menzionati indici soggettivi, impongono di affermare che la stessa non è idonea a provare il sinistro per cui è causa.
4 – Conseguentemente, il Giudice di primo grado ha correttamente affermato che il sinistro per cui è causa non è provato;
pertanto, l'appello in esame deve essere rigettato e la sentenza del
Giudice di prime cure deve essere confermata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
5 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella 2 fascia II del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato
D.M., in virtù dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
5.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
5 - condanna parte appellante alla refusione, in favore dell'appellata , delle Controparte_1 spese del presente giudizio, che liquida in € 850,50 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 17/11/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
6