Versione
6 novembre 1996
6 novembre 1996
Art. 7. 1. Il Ministro, sentito il competente comitato di settore, puo' concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il primo trimestre di ogni anno, per singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca.