Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00144/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00577/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 577 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Condominio al Pino 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ennio De Vita, Fabio Mammone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Napoliello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Soc. Edil Pag S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO – PREVIA SOSPENSIONE
a – dell'ordinanza di demolizione n. 3 prot. n. 5541/2024 del 31.01.2024, con la
quale il Responsabile del Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Pontecagnano
Faiano ha ingiunto ex art. 31 D.P.R. 380/2001 la rimozione di presunte opere in
parziale difformità presso lo stabile condominiale di Via Picentia n.60 in località
Sant'Antonio di Pontecagnano Faiano;
b - di tutti gli atti presupposti come richiamati nell'ordinanza sub a), non conosciuti,
ed in particolare, ove occorra e per quanto di ragione:
b.1 – della nota prot. n. 4256 del 24.01.2024 recante esiti di sopralluogo;
b.2 – della nota prot. 60670 del 30.11.2023 del Genio Civile di Salerno;
c – di ogni altro atto collegato, connesso e conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONDOMINIO AL PINO 1 il 11\7\2024 :
AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO – PREVIA SOSPENSIONE
a – dell’ordinanza di demolizione n. 11 del 29.04.2024, non notificata e solo di
recente conosciuta, con la quale il Responsabile del Settore Edilizia ed Urbanistica
del Comune di Pontecagnano Faiano ha contestualmente annullato la precedente
ordinanza n. 3/2024 del 31.01.2024 e ingiunto ai sensi dell’art. 34 D.P.R. 380/2001
la rimozione di presunte opere in parziale difformità presso lo stabile condominiale
di Via Picentia n.60 in località Sant’Antonio di Pontecagnano Faiano;
b - di tutti gli atti presupposti, richiamati o meno nell’ordinanza sub a) ed a loro volta presupposti dell’ordinanza n. 3/2024, nonché collegati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pontecagnano Faiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa TA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Lo stabile condominiale “Al Pino 1”, parte della ex lottizzazione “Morese” unitamente ad altri due fabbricati in località Sant'Antonio di Pontecagnano Faiano, è stato edificato in virtù di c.e. n. 1 prot. n. 1935 del 02.01.1981 e successiva variante n. 39/1984 prot. n. 7860, in area identificata in Catasto alla p.lla 1438 del fl. 7 e si compone di un livello interrato destinato a garage/autorimessa per parcheggi pertinenziali in favore dei condomini, un piano terra e sei piani abitativi.
l’immobile, pur completato ed abitato da quasi quarant’anni, risultava privo di certificato di collaudo statico, sicché l’amministrazione condominiale, essendovi tenuta, provvedeva a segnalare la circostanza all’impresa costruttrice dell’immobile (Edil PAG s.r.l.) ed agli Enti competenti.
Con ordinanza, n. 3, prot. n. 5541/2024 del 31.01.2024, il Comune intimava la rimozione di una serie di opere edilizie.
Avverso l’atto de quo insorge il Condominio epigrafato, mediante ricorso principale di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzate:
I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 31 E 34 D.P.R. N. 380/2001 – IN RELAZIONE ALL’ART. 3 L. N. 241/1990) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – ARBITRARIETÀ – ILLOGICITÀ – ERRONEITÀ- DIFETTO DI MOTIVAZIONE)
Secondo la prospettazione attorea, il Comune di Pontecagnano Faiano avrebbe fatto ricorso all’applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, senza alcuna indicazione in ordine alle ragioni che l’hanno indotto alla irrogazione della più grave sanzione ordinamentale.
II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3, 10, 22, 31, 34 E 37 D.P.R. N. 380/2001 - ART. 3 L. N. 241/90 – ART. 2 L.R.C. 13/2022 – L. 122/1989) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEI 8 PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – ARBITRARIETÀ – ILLOGICITÀ – ERRONEITÀ- DIFETTO DI MOTIVAZIONE)
Secondo la prospettazione attorea, l’ordinanza impugnata sarebbe illegittima, perché non sussiste, a dire della parte ricorrente, alcun abuso sanzionabile con la demolizione.
III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31 D.P.R. N. 380/2001 IN RELAZIONE AL D.M. 15.05.2020) – INCOMPETENZA - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – ERRONEITÀ- DIFETTO DI MOTIVAZIONE)
La parte ricorrente evidenzia che la violazione della normativa sulla sicurezza antincendio precluderebbe in ipotesi il concreto utilizzo del locale ad autorimessa per autovetture nelle more del titolo, ma non può certo giustificare l’emanazione di un’ingiunzione di demolizione ex art. 31 TUE, che presuppone la costruzione in violazione di norme urbanistico – edilizie non l’utilizzazione impropria in violazione della disciplina antincendio.
IV - INCOMPETENZA - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/90; ARTT. 31 - 32 - 94 BIS D.P.R. N. 380/2001 – IN RELAZIONE ARTT. 7 E 8 L. 1086/1971 – ARTT. 17 E 18 L. N. 64/1974 – ART. 6 LRC 9/1983) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – ARBITRARIETÀ – ILLOGICITÀ – ERRONEITÀ- DIFETTO DI MOTIVAZIONE)
Secondo l’assunto attoreo, sarebbe illegittima la sanzione elevata, in ordine alla pretesa violazione contestata dal Comune dell’obbligo di deposito delle opere e del collaudo al Genio Civile, atteso che al competente ufficio del Genio Civile della Regione compete l’adozione di atti repressivi a tutela dal rischio sismico.
V - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 31 - 32 – 9 BIS - 94 BIS D.P.R. N. 380/2001 – IN RELAZIONE ARTT. 7 E 8 L. 1086/1971 – ARTT. 17 E 18 L. N. 64/1974 – ART. 6 LRC 9/1983) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – ARBITRARIETÀ – ILLOGICITÀ – ERRONEITÀ- DIFETTO DI MOTIVAZIONE)
Il ricorrente evidenzia che, dopo i titoli edilizi originari, sull’immobile si registra il rilascio di vari titoli, anche in sanatoria, da parte del Comune, confermando in questo modo la conformità urbanistica ovvero lo stato di legittimità del bene.
VI – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 7 E SS. L. N. 241/90) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO)
Secondo la ricostruzione attorea, il Comune di Pontecagnano sarebbe pervenuto direttamente all’emanazione del provvedimento sanzionatorio, senza dar modo ai destinatari di interloquire in ordine alla sussistenza o meno degli abusi contestati, mediante la comunicazione di avvio procedimentale.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, il Condominio impugna l’ordinanza di demolizione, n. 11 del 29.04.2024, recante sia l’annullamento della precedente ordinanza n. 3/2024 del 31.01.2024 sia l’ingiunzione demolitoria di una serie di opere abusive.
Le opere abusive, oggetto della presente ingiunzione, sono così descritte:
a)ampliamento della superficie seminterrata; b) diversa realizzazione della rampa di accesso ai locali semi- interrati e incremento delle porte di accesso ai locali da due a tre; c) realizzazione di vani finestra di aerazione; d) diversa distribuzione interna dei locali semi – interrati e realizzazione di alcuni vano garage privati.
I vizi di illegittimità profilati sono così sintetizzati:
I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 34 D.P.R. N. 380/2001 – IN RELAZIONE ALL’ART. 3 L. N. 241/1990) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – ARBITRARIETÀ – ILLOGICITÀ – ERRONEITÀ- DIFETTO DI MOTIVAZIONE)
La parte ricorrente lamenta il difetto motivazionale.
II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 34 D.P.R. N. 380/2001 – IN RELAZIONE ALL’ART. 3 L. N. 241/1990) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – ARBITRARIETÀ – ILLOGICITÀ – ERRONEITÀ- DIFETTO DI MOTIVAZIONE)
Secondo l’assunto attoreo, l’ordinanza impugnata sarebbe illegittima perché, contrariamente a quanto assume il Comune di Pontecagnano Faiano, non sussiste alcun abuso sanzionabile con la demolizione.
Sul contestato ampliamento della superficie semi-interrata, il Condominio rimarca che trattasi di modesto ampliamento dell’area dell’autorimessa, realizzato sin dall’epoca di costruzione dello stabile, in coerenza con il (legittimo) perimetro dei livelli soprastanti, classificabile sicuramente come superficie pertinenziale e, quindi, superficie accessoria destinata alla sosta e al ricovero degli autoveicoli, che, come tale, non esprime volumetria computabile.
Sulla rampa di accesso al seminterrato ed incremento delle porte di accesso e sui vani di aerazione, il ricorrente evidenzia che si tratta di innocue variazioni apportate in sede esecutiva sin dalla costruzione del fabbricato per facilitare l’accesso ai vari ambienti dell’autorimessa interrata ed il ricambio d’aria, che non modificano la destinazione d'uso né alterano la sagoma ed i prospetti e che sono pacificamente assoggettate a S.C.I.A. ex art. 22 DPR 380/2001, la cui violazione, ai sensi dell’art. 37 co. I DPR 380/2001, come detto, non comporta l’applicazione di sanzioni ripristinatorie.
Sulla diversa distribuzione interna dei locali semi-interrati e realizzazione di alcuni vano garage privati, il ricorrente rimarca che né la realizzazione di modifiche distributive interne né la chiusura a box auto di alcuni vani modificano la destinazione d'uso, che era e resta a parcheggi pertinenziali nel sottosuolo del fabbricato; sicché le modifiche di alcuni tramezzi e la funzionalizzazione parziale del locale interrato a box auto anziché autorimessa comune è in regime di edilizia libera quali opere interne qualificabili mera tolleranza costruttiva (art. 34 bis co. II TUE) o, al più CILA ex art. 6 bis TUE, non comportanti in nessuno dei casi sanzione ripristinatoria.
III. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 34 D.P.R. N. 380/2001 IN RELAZIONE AL D.M. 15.05.2020) – INCOMPETENZA - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – ERRONEITÀ- DIFETTO DI MOTIVAZIONE)
Secondo la prospettazione attorea, la violazione della normativa sulla sicurezza antincendio precluderebbe il concreto utilizzo del locale ad autorimessa per autovetture nelle more del titolo ma non può certo giustificare l’emanazione di un’ingiunzione di demolizione ex art. 34 TUE, che presuppone la costruzione in violazione di norme urbanistico – edilizie non l’utilizzazione impropria in violazione della disciplina antincendio, che può essere in ipotesi inibita ma non determinare la demolizione.
IV - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 34 - 36 - 9 BIS – 36 BIS D.P.R. N. 380/2001) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – ARBITRARIETÀ – ILLOGICITÀ – ERRONEITÀ- DIFETTO DI MOTIVAZIONE)
La parte ricorrente lamenta che il Comune non tiene conto dell’art. 9 bis, comma 1 bis, del D.P.R. 380/2001 in tema di stato legittimo dell’immobile, atteso che, dopo i titoli edilizi originari, sull’immobile è seguito il rilascio di vari titoli, anche in sanatoria.
V – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 7 E SS. L. N. 241/90) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO)
Secondo l’assunto attoreo, l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto essere preceduta dalla indefettibile comunicazione di avvio del procedimento ai destinatari, nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge.
Resiste in giudizio il Comune intimato, mediante deposito di documentazione e memoria difensiva.
Nell’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L’ordinanza, n. 3 prot. n. 5541/2024 del 31.01.2024 è stata annullata in autotutela dalla successiva ordinanza, n. 11 del 29.04.2024, impugnata con i motivi aggiunti.
Il gravame è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Com’è noto, l’art. 34, comma 5, cpa statuisce che “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”; l’art. 35 contempla espressamente l’ipotesi dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Nelle ricostruzioni giurisprudenziali, la soddisfazione dell'interesse del ricorrente, all'esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso, si atteggia diversamente a seconda che abbia il carattere della pienezza e della esaustività, per cui il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell'assetto del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l'amministrato; mentre, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato (T.A.R. Napoli, sez. V, 09/08/2016, n.4051; Tar Bari, Sez. I, 07.07.2016, n. 869; TAR Roma, Sez. III, 31.05.2016, n. 6410).
Va, poi, soggiunto che, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati.
Il giudice è senz'altro tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse (T.A.R. Campobasso, sez. I, 19/04/2021, n.149; Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848). Peraltro, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta mancanza di interesse implica una situazione di fatto o di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (Consiglio di Stato sez. II, 22/04/2021, n.3260).
Traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, ne discende che, a verbale, risulta la richiesta di improcedibilità formulata dal ricorrente, stante la pendenza di un’istanza di fiscalizzazione.
Per quanto premesso ed in linea con i su esposti arresti giurisprudenziali, il Collegio, al cospetto della dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell'interesse al ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm. (Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez. V, 13 luglio 2018, n. 4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514).
E tanto basta al Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
TA EN, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA EN | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO